Fiscalità corrente e differita Clausole campione

Fiscalità corrente e differita. Le imposte sul reddito, calcolate nel rispetto della vigente normativa fiscale, sono rilevate nel conto economico in base al criterio della competenza, coerentemente con la rilevazione in bilancio dei costi e dei ricavi che le hanno generate, a eccezione di quelle relative a partite addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto, per le quali la rilevazione della relativa fiscalità avviene, per coerenza, a patrimonio netto. L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base a una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. In particolare, le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base delle differenze temporanee tra il valore contabile di un’attività o di una passività e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le attività per imposte anticipate sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della Società di generare con continuità redditi imponibili positivi. Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza compensazioni, includendo le prime nella voce “attività fiscali” e le seconde nella voce “passività fiscali”. Per quanto attiene le imposte correnti sono compensati, a livello di singola imposta, gli acconti versati con il relativo debito d’imposta, esponendo lo sbilancio netto tra le “attività fiscali correnti” o le “passività fiscali correnti” a seconda del segno.
Fiscalità corrente e differita. Criteri di classificazione e di iscrizione Nella voce figurano le attività e passività fiscali (correnti e differite) rilevate in applicazione dello IAS12. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico ad eccezione di quelle relative a voci addebitate od accreditate direttamente a patrimonio netto. L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fisca- le corrente, di quello anticipato e di quello differito. Le attività fiscali correnti accolgono i crediti d’imposta recuperabili (compresi gli acconti versati); le passività fiscali correnti le imposte correnti non ancora pagate alla data del bilancio. Le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulla base del criterio del balance sheet liability method, tenendo conto delle differenze temporanee (deducibili o imponibili) tra il valore contabile di una attività o di una passività e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. L’iscrizione di “attività per imposte anticipate” è effettuata quando il loro recupero è ritenuto probabile. Tuttavia la probabilità dI recupero delle imposte anticipate relative a avviamenti, altre attività immateriali iscritte fino alla data del 31.12.2014, nonché alle rettifiche su crediti è da ritenersi automaticamente soddisfatta per effetto delle disposizioni di legge che ne prevedono la trasformazione in credito d’imposta in presenza di perdita d’esercizio civilistica e/o fiscale ai fini IRES o di valore della produzione negativo ai fini IRAP. In particolare, in presenza di una perdita civilistica d’esercizio, la fiscalità anticipata relativa agli avviamenti, alle altre attività immateriali iscritte fino alla data del 31.12.2014, nonché alle rettifiche su crediti sarà oggetto di parziale trasformazione in credito d’imposta per effetto delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 55, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10 e come modificato dal c. 167 e seguenti art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147. La trasformazione ha effetto a decorrere dalla data di approvazione, da parte dell’assemblea dei soci, del bilan- cio individuale in cui è stata rilevata la perdita, come previsto dall’art. 2, comma 56, del citato D.L. 225/2010 o di presentazione della dichiarazione in caso di perdita fiscale ai fini IRES o di valore della produzione negativo ai fini IRAP. Le “passività per imposte differite” vengono rilevate in tutti i casi in cui è probabile ...
Fiscalità corrente e differita. Fiscalità corrente
Fiscalità corrente e differita. L'accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base a una prudenziale previsione dell'onere fiscale corrente, di quello anticipato e di quello differito. Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate quando la deducibilità o l'imponibilità fiscale di un valore contabile è differito rispetto alla fiscalità corrente di un determinato esercizio. In particolare, le attività per imposte anticipate, relative a differenze temporanee deducibili o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a nuovo di eventuali perdite fiscali, vengono iscritte in bilancio qualora vi sia un'elevata probabilità del loro recupero, valutata sulla base della capacità della Banca di generare con continuità redditi imponibili nei futuri esercizi. Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio con riferimento a tutte le differenze temporanee imponibili, con la sola eccezione delle riserve in sospensione d'imposta, in quanto la consistenza delle riserve disponibili già assoggettate a tassazione consente di ritenere che non saranno effettuate operazioni che ne comportino la tassazione. Le imposte anticipate e quelle differite vengono contabilizzate nello stato patrimoniale a saldi aperti e senza compensazioni, rispettivamente nella voce Attività fiscali e Passività fiscali. Esse vengono sistematicamente valutate per tenere conto di eventuali modifiche intervenute nelle norme o nelle aliquote. Gli effetti relativi alle imposte correnti e alla fiscalità differita attiva e passiva sono rilevati applicando le aliquote di imposta per tempo vigenti. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico a eccezione di quelle relative a poste addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. In applicazione della Legge 214 del 2011, in caso di perdita di esercizio le imposte anticipate originate dalla differenza tra valore contabile e valore fiscale degli avviamenti e dalle rettifiche su crediti la cui deduzione è rinviata agli esercizi futuri (art.106 TUIR) sono trasformate in crediti d'imposta in base al rapporto tra la perdita di esercizio e la somma di capitale e riserve. In caso di perdita fiscale, le imposte anticipate che si trasformano sono esclusivamente quelle relative alla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento e di altre attività immateriali. Il credito d'imposta ...
Fiscalità corrente e differita criteri di iscrizione
Fiscalità corrente e differita. Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci addebitate o accreditate direttamente a patrimonio netto. La determinazione del carico fiscale è effettuata nel rispetto della vigente legislazione fiscale ed in base ad una prudenziale previsione della fiscalità corrente e della fiscalità attiva e passiva differita. In particolare relativamente alla rilevazione in bilancio della “fiscalità differita” si precisa quanto segue: • per quanto attiene al criterio utilizzato per la rilevazione della fiscalità differita, è stato applicato in conformità a quanto previsto dallo IAS 12 e dalle specifiche disposizioni impartite da Banca d’Italia il “balance sheet liability method” (c.d. metodo dello Stato Patrimoniale); • si è proceduto all’iscrizione delle attività fiscali per imposte anticipate, sia a fronte di differenze temporanee con tempi di “inversione” predeterminati che a fronte di differenze temporanee con tempi di “inversione” non predeterminati; sulla base infatti dell’analisi condotta, sia retrospettiva (serie storica dei redditi imponibili prodotti nei passati esercizi dalla Banca) che prospettica (indicazioni contenute nei piani previsionali circa l’entità dei redditi futuri attesi), è stata ritenuta realistica l’attesa di futuri redditi imponibili sufficienti ad assorbire i rientri delle suddette imposte anticipate; • in relazione alla contabilizzazione delle passività fiscali per imposte differite si è ritenuto che vi siano i presupposti perché l’onere fiscale latente si traduca in onere effettivo anche con riferimento alle passività per imposte differite connesse a differenze temporanee con profilo di “inversione” non predeterminato; • la stima del carico fiscale è stata effettuata considerando un’aliquota IRAP del 4,49% ed un’aliquota IRES del 33%, che ragionevolmente si è ritenuto possano essere ancora in vigore nei singoli esercizi in cui si riverseranno le medesime differenze temporanee; • le variazioni intervenute nelle imposte anticipate sono incluse nella voce 130 “Attività fiscali”, mentre le passività per imposte differite sono incluse nella voce 80 “Passività fiscali”. In relazione a quanto previsto dal “balance sheet liability method” la contabilizzazione delle attività e passività fiscali differite comporta in contropartita la rilevazione: • di una variazione delle imposte sul reddito d’esercizio qualora la differenza temporanea riguarda componenti che hanno interessato il conto economico; • ...

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  • Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Oneri fiscali e spese contrattuali 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge. 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Secondo livello di contrattazione (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.

  • Periodo di osservazione Ai fini della decorrenza dei termini per gli adempimenti connessi alle comunicazioni nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxxx di cui all’Art.14 del Regolamento ISVAP (“Comunicazioni all’ISVAP”) e alla pubblicità della Gestione Separata di cui all’Art. 12 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (“Pubblicazione sui quotidiani e sul sito internet”), il periodo di osservazione della Gestione Separata Posta ValorePiù è annuale con inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.