Forma della stipulazione Clausole campione

Forma della stipulazione. P er quanto riguarda la form a della stipulazione, il legisla­ tore ha tenuto contem poraneam ente od alternativam ente conto di due opposte esigenze: da una parte, la necessità di rid u rre al minimo i requisiti necessari per la valida stipulazione di un contratto di lavoro, date le finalità economico-sociali di questo contratto; dall’altra, la necessità di determ inate garanzie a favore del prestatore d’opera. D al prim o punto di vista — che, in definitiva, risulta avere im portanza prevalente — il semplice fatto di una prestazione di lavoro, la fa presum ere a titolo oneroso (legge del Messico, art. 18; legge spagnola, art. 3; legge del Venezuela, art. 30) (3); e varie leggi dispongono esplicitam ente che il contratto di lavoro può essere stipulato per iscritto, oralm ente o anche con il semplice fatto che il lavoratore sia ammesso in modo continuativo a p restare la sua opera presso una determ inata im presa (legge polacca, art. 3; legge bulgara, art. 2 e art. 7; legge rum ena, art. 44; legge estone, par. 5; codice del lavoro francese, art. 19; legge federale svizzera, art. 320 (4). (1) Legge finlandese, art. 9: « I minori di età, superiore ai 18 anni possono stipu­ lare direttamente un contratto di lavoro. I minori da 15 a 18 anni hanno lo stesso diritto, qualora essi provvedano alla propria esistenza col proprio lavoro. Qualsiasi contratto sti­ pulato* per il minore dal rispettivo tutore, cesserà di essere valido il giorno in cui il ® minore compie 18 anni ». (2) Legge bulgara, art. 5: « I lavoratori minori sono assim ilati ai maggiorenni per quel che riguarda il contratto di lavoro, senza che i datori di lavoro siano liberati dalla responsabilità prevista dalle relative leggi, nei casi in cui essi abbiano assunto lavoratori che non abbiano raggiunto l ’età stabilita da tali leggi. I genitori, i genitori adottivi, i tutori, i curatori, come pure il competente ispettorato del lavoro, hanno diritto di chie­ dere la risoluzione del contratto di lavoro, se il suo proseguimento metta in pericolo la salute e gli interessi del minore... ». / - (3) Legge del Venezuela, art. 30: « L’esistenza di un contratto di lavoro è presunta tra chi presta i suoi servizi e chi li riceve. In mancanza di stipulazione espressa, la sti­ pulazione dei servizi sarà considerata come disciplinata dalla presente legge e dai suoi regolamenti di applicazione ». (4) Legge federale svizzera, art. 320: « Salvo diversa disposizione, il contratto di lavoro .non richiede per la sua valid...
Forma della stipulazione. 1. La stipulazione dei contratti attivi e passivi di cui è parte il Comune avviene di norma in una delle forme di seguito elencate: • per atto pubblico con intervento del Notaio; • per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; • a mezzo di scrittura privata; • a mezzo di scrittura privata autenticata; • Nelle altre forme previste dalla legge. 1. La forma pubblica amministrativa è obbligatoria per i contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 (iva esclusa) o conseguenti a procedure concorsuali ad evidenza pubblica. 2. La forma pubblica ordinaria può essere adottata soltanto in uno dei seguenti casi: a)quando le spese di rogazione vengono assunte dal privato contraente; b)quando vi sia l’impossibilità di usufruire dell’opera del Segretario Generale o del suo sostituto e l’operazione venga autorizzata dalla Giunta Comunale, previa quantificazione della spesa e individuazione della relativa copertura finanziaria;
Forma della stipulazione. 1. La stipulazione dei contratti conseguenti procedure aperte o ristrette, attivate e concluse dall'Area Appalti ed Economato, avviene in una delle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici e la sottoscrizione spetta al Dirigente dell'Area predetta o al Dirigente del Servizio Proponente nel caso di contratto stipulato mediante scrittura privata. 2. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Direttore della Divisione Risorse Finanziarie o di altro Dirigente della Divisione stessa. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico. 3. Per il conferimento degli incarichi non regolati dal Codice dei Contratti Pubblici, il Dirigente che ha approvato il provvedimento di incarico sottoscriverà il contratto relativo mediante scrittura privata in modalità elettronica. 4. Nelle aste per l'alienazione di beni mobili registrati, effettuate alla presenza del Segretario Generale o suo delegato in qualità di ufficiale rogante, il verbale di gara tiene luogo di contratto ai sensi dell'articolo 16 del Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, e pertanto non si fa luogo ad ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione contraria. 5. Tutti i contratti della Città, anche quelli conclusi secondo il diritto privato devono essere stipulati per iscritto e su documento contestuale, salvo l'eccezione di legge del contratto per corrispondenza. Nei contratti di durata la decorrenza coincide con la data di stipulazione, salva la possibilità delle parti di posticipare gli effetti dell'atto. La consegna anticipata è ammessa nei soli casi previsti dalla legge.
Forma della stipulazione. La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.lgs 50/2016. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regola il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Forma della stipulazione. 1. La stipulazione dei contratti conseguenti procedure aperte o ristrette avviene in forma pubblica amministrativa e la sottoscrizione spetta al dirigente del settore che ha proposto la procedura di appalto o suo delegato. 2. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del dirigente del settore Ragioneria e tributi. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico. 3. Nelle aste per l'alienazione di beni mobili registrati, effettuate alla presenza del Segretario generale in qualità di ufficiale rogante, il verbale di gara tiene luogo di contratto, ai sensi dell'articolo 16 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 s.m.i. e pertanto non si fa luogo a ulteriore stipulazione, salvo espressa previsione contraria.
Forma della stipulazione. 0.Xx stipulazione dei contratti del Comune, deve sempre avvenire in forma scritta, anche per lettera commerciale. Ove sia a cura dell’Ufficio Contratti, avviene nelle seguenti forme: -in forma pubblico-amministrativa, a mezzo del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce nei casi di assenza e/o impedimento; - per scrittura privata, quando il rapporto si perfezioni tra le parti con la semplice sottoscrizione e senza necessità di intervento di pubblici ufficiali.

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  • Forma dell’assicurazione L’assicurazione è prestata a valore intero, cioè in base al valore complessivo assicurato, che comprende quello del veicolo, delle attrezzature stabilmente installate o validamente fissate e che siano inerenti alla destinazione d'uso del veicolo e degli accessori di serie. Per gli accessori aggiuntivi – optional il valore assicurato è quello dichiarato nel contratto come valore addizionale. L’indennizzo è determinato in base alle indicazioni riportate nell’art.20.3.4 “Determinazione dell’ammontare del danno per le garanzie “Incendio e furto”, “Solo furto totale”, “Eventi socio-politici”, “Incidente con veicolo non assicurato” e “Minikasko”” e comunque applicando questi criteri: - in caso di danno parziale, il valore dei pezzi di ricambio delle parti meccaniche è ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50% - in caso di danno totale, il danno è sempre determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; nel caso in cui sia richiamata la condizione particolare “Valore del veicolo rilevato da Quattroruote”, l’indennizzo, per i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione (sono escluse le immatricolazioni di veicoli usati), è calcolato in base al “valore a nuovo”. Per valore a nuovo si intende il valore di acquisto del veicolo assicurato, indicato dalla rivista Quattroruote al momento dell’immatricolazione Riparazione diretta Se proposta da Linear, l’opzione è operante solo se espressamente richiamata in polizza Accettando l’opzione riparazione diretta l’assicurato si impegna, a far riparare il veicolo indicato in polizza presso un Centro di autoriparazione tra quelli presenti nel circuito UnipolService e nei centri UnipolGlass. Linear presta la garanzia di riparazione del veicolo indicato in polizza nella forma dell’”indennizzo in forma specifica” impegnandosi a corrispondere i costi di riparazione del veicolo al centro di autoriparazione convenzionato. La riparazione diretta del veicolo si applica esclusivamente ai sinistri avvenuti in Italia, nello Stato di San Marino e nella Città del Vaticano e se la riparazione del veicolo non è antieconomica ai sensi dell’art. 20.3.10 “Riparazione diretta”. Se l’assicurato decide di riparare il veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato, Linear applicherà all’indennizzo uno scoperto del 20% sul valore delle riparazioni al netto di imposte e tasse con un massimo di € 5.000 per sinistro, in aggiunta alla franchigia o allo scoperto eventualmente concordati in polizza.

  • FORMA DELL'APPALTO Tutte le opere oggetto del presente Appalto verranno compensate sulla base di prezzi globali e forfettari, comprensivi di tutte le opere parziali che compongono le varie opere e che sono descritte nell'allegata specifica tecnica. I prezzi a forfait, anche se non dettagliatamente elencati, includono tutti i lavori e prestazioni necessari per dare l'opera finita, con la sola esclusione di quanto espressamente indicato come da computarsi a misura od in economia e come facente parte di fornitura del Committente o di terzi. Le opere a corpo saranno contabilizzate progressivamente nei vari stati di avanzamento, sulla base di una percentuale equamente stimata di volta in volta e corrispondente alla quota parte del lavoro effettivamente svolto al momento della stesura dello stato di avanzamento. Eventuali nuove opere, ovvero opere non previste nella citata specifica tecnica verranno contabilizzate a misura, per le quantità effettivamente eseguite, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari. Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

  • Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Formazione I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

  • Forma di partecipazione L’Impresa dovrà selezionare, nell’area “Qualificazione” della “RDO Amministrativa”, la forma di partecipazione (Impresa singola, R.T.I., Consorzio ecc.). La stessa informazione dovrà essere fornita anche nell’Allegato A al presente CSO .

  • Durata della convenzione 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni decorrenti dal verbale di consegna degli impianti. [massimo 30] 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11; b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI). 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

  • Risoluzione della convenzione 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare). 7.2 La presente Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., altresì in caso di: a) perdita, da parte del Gestore, dei requisiti e delle caratteristiche che legittimano l’affidamento in house della gestione del Servizio; b) ripetute e gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione imputabile a colpa grave o dolo del Gestore, previa messa in mora rimasta senza effetto; c) cessione o subconcessione parziale o totale del Servizio in violazione dell’art. 6 (“Divieto di subconcessione”); 7.3 Nel caso indicato alla lettera b) il dolo o la colpa grave del Gestore dovrà essere contestato e certificato dalla Pubblica Autorità competente in materia, se diversa dall’EGA. 7.4 Fermo restando quanto sopra, l’EGA, nei casi di: a) mancato ripristino del valore della garanzia fidejussoria entro i termini di cui all’art. 43 (“Garanzie”); b) mancata stipula da parte del Gestore delle polizze assicurative di cui all’art. 44 (“Assicurazioni”); potrà risolvere la presente Convenzione, previa regolare diffida e messa in mora, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 cod. civ., notificata contestualmente anche agli eventuali Enti Finanziatori, assegnando al Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per porre rimedio alle inadempienze contestate. 7.5 Gli eventuali Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando all’EGA, entro i termini di cui ai commi che precedono, la loro intenzione di intervenire o curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l’inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell’EGA di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell’inadempimento e prevenire così la risoluzione. 7.6 Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi che precedono, compreso l’ulteriore termine assegnato agli eventuali Enti Finanziatori, l’EGA potrà risolvere la Convenzione. 7.7 L’EGA avrà facoltà di attingere alla garanzia fidejussoria per assicurare comunque la regolare prosecuzione del SII decorso il termine di diffida e messa in mora di cui sopra previa comunicazione al Gestore. 7.8 Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell’EGA di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all’art. 43 della presente Convenzione. 7.9 Non costituiscono condizioni di risoluzione della presente convenzione le cause di forza maggiore come definite all’art. 1

  • Forma del contratto La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.