Funzionamento dell’Assemblea Clausole campione

Funzionamento dell’Assemblea. 1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. 2. L’Assemblea si riunisce almeno tre volte l’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 3. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati o un numero di Enti locali che rappresenti 1/5 delle quote di partecipazione. 4. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti la maggioranza degli Enti locali associati e almeno il 51% delle quote di partecipazione. 5. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti 1/3 degli Enti locali associati e almeno il 34% delle quote di partecipazione. 6. Fatti salvi gli atti indicati al comma 2 del precedente art. 19, le deliberazioni sono assunte dall’Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. 7. Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche; sono segrete qualora debbano essere trattati argomenti concernerti giudizi e valutazioni su specifiche persone fisiche. 8. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente redatti dal Dirigente della struttura tecnica, il quale può farsi coadiuvare dal personale in possesso di idonee competenze professionali. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l’Assemblea può affidare la redazione dei verbali ad altra persona. 9. I verbali delle sedute dell’Assemblea sono raccolti in un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Dirigente, che è inoltre responsabile della corretta e ordinata tenuta di essi. 10. Fatto salvo quanto previsto al Titolo VI del Decreto legislativo 30 ottobre 2000 n. 267 e successive modifiche in materia di controllo sugli atti, le deliberazioni dell’Assemblea sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni all’albo pretorio nella sede legale dell’Autorità. 11. Qualora l’Assemblea si avvalga della facoltà prevista al precedente comma 8, secondo periodo, il verbale è firmato, insieme con il Presidente dalla persona designata per la verbalizzazione. 12. L’Assemblea può costituire proprie forme di coordinamento esecutivo, fissandone finalità, composizione e regole di funzionamento.
Funzionamento dell’Assemblea. 1. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di consorziati che rappresentano quote di partecipazioni superiori al 50% e con la presenza di almeno sette comuni. 2. Con apposito regolamento, l’Assemblea approva le modalità del suo funzionamento e disciplina il diritto di informazione e di accesso agli atti.
Funzionamento dell’Assemblea. 1. Il Sindaco del Comune del SAD con il maggior numero di abitanti convoca la prima seduta dell’assemblea entro e non oltre quindici giorni successivi alla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto, procede il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dopo quello rimasto inadempiente. 2. Nella prima seduta, l’Assemblea elegge il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta. 3. Il Comune del Sindaco eletto Presidente è individuato quale Comune capofila e sede dell’Ufficio Unico. 4. Ciascun Sindaco può designare un proprio delegato alla partecipazione all’assemblea. La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare e il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute. I Comuni che, ai sensi dell’art. 14 comma 28 del D.L. 78/2010, esercitano in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 lett. f) del medesimo articolo 14, sono unitariamente rappresentati in assemblea, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi. 5. L’assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente con avviso, contenente il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, comunicato ai componenti con modalità idonea a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni anteriori, ovvero nei casi di urgenza almeno due giorni anteriori, la data della seduta. 6. Il Presidente, in casi di estrema urgenza legati alla gestione del servizio ovvero quando ne è fatta domanda da almeno un terzo più uno dei componenti e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, deve convocare l’assemblea in seduta straordinaria entro e non oltre i venti giorni successivi al verificarsi dell’urgenza ovvero al deposito della domanda. 7. L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei sindaci rappresentanti i 2/3 degli abitanti e i 2/3 dei comuni ricompresi nel SAD. In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene regolarmente costituita con l’intervento dei sindaci rappresentanti la maggioranza degli abitanti del SAD ed almeno 1/3 dei comuni del SAD. 8. Le decisioni sono deliberate a maggioranza dei partecipanti alla seduta e sono validamente assunte se è raggiunto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli abitanti del SAD. 9. La votazione è assunta in forma palese, salvo diversa disposizione dell’Assemblea. 10.I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono ...
Funzionamento dell’Assemblea. 1. L'Assemblea è presieduta dal Suo Presidente. 2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei consorziati che rappresentino la metà dei componenti e la metà delle quote di partecipazione. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del numero dei consorziati. 3. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza numerica dei presenti e delle quote di partecipazione dei presenti. 4. Le deliberazioni deII'Assemblea sono raccolte in verbali trascritti in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal segretario, nominato in seno all’Assemblea, e messi a disposizione dei consorziati per visione. 5. L’Assemblea può essere anche convocata in sede straordinaria. Per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni è necessario che siano presenti o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei 2/3 dei consorziati e delle quote di partecipazione. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del numero dei consorziati. 6. Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza numerica dei presenti e delle quote di partecipazione dei presenti. 7. L'Assemblea straordinaria è convocata esclusivamente per deIiberare sulle modifiche dello Statuto e sulla proroga del Consorzio.
Funzionamento dell’Assemblea. 15.1 L’assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, l’assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente. 15.2 Il Presidente propone all’Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci. 15.3 Spetta al Presidente dell’assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. 15.4 Il socio può farsi rappresentare per delega scritta. La delega dovrà essere conservata dalla società. 15.5 La rappresentanza non può essere conferita all’amministratore unico, ai Sindaci o al Revisore, se nominati, ai dipendenti della società.
Funzionamento dell’Assemblea. 1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. 2. L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. 3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sui seguenti argomenti debbono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che detengano più del sessantasette per cento (67%) del capitale sociale: a) modifiche o integrazioni dello Statuto Sociale; b) aumenti di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 C.C..; 4. Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.
Funzionamento dell’Assemblea. 1. L’Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione a norma di legge del bilancio preventivo economico annuale e pluriennale, del piano-programma e del conto consuntivo del Consorzio. 2. L’Assemblea può riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente o a richiesta del C.d.A. o dei componenti che rappresentino almeno il 50% del totale delle quote di partecipazione della stessa Assemblea. 3. L’Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata A.R., o mediante telegramma, fax, o altro idoneo sistema telematico; la convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della riunione, nonché l’indicazione degli oggetti da trattare nell’adunanza. 4. L’avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti, eletti per la carica, almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. 5. Sono soggetti all’approvazione del XX.XX.XX. gli atti previsti dalla normativa vigente, nonché gli atti che l’Assemblea ritenga di sottoporre all’esame di tale organo.

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  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nell’art. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • Importo della fornitura Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in 140.000,00 € + IVA a corpo per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico della Ditta offerente. A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 163/06 e 81/08) le Unità ordinanti reputano che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputano opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Oggetto della fornitura Per ciascun documentario dovranno essere prodotte, a partire da una accurata ricerca preliminare sul materiale bibliografico e filmico esistente, le schede descrittive tecnico- scientifiche di alto profilo tecnico e iconografico, aventi ad oggetto ambiti territoriali, musei, siti e monumenti più significativi ed emblematici per la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. Il materiale da consegnare, oltre ai documentari, sarà costituito da tutte le riprese effettuate (anche le riprese scartate che non hanno trovato posto nel video principale ma che hanno un qualche motivo di interesse). Le riprese dovranno essere classificate ed ordinate per luogo, argomento, durata e data di realizzazione. I documentari saranno consegnati su supporto digitale in formato di alta qualità per la fruizione in locale su video wall e in formato compresso compatibile con i formati gestiti dal portale tematico SardegnaCultura. Per ciascun documentario dovranno essere forniti all’Amministrazione Appaltante alcuni spezzoni di girato particolarmente significativi che fungeranno da promo pubblicitari dell’intervento. Dovranno essere prodotte colonne sonore originali o utilizzati brani musicali, previa acquisizione dei diritti, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda, che siano di accompagnamento ai documentari. L’Appaltatore dovrà creare un team di produzione di documentata esperienza nella realizzazione di filmati a carattere divulgativo, in particolare con riferimento a soggetti storico- artistici, archeologici, demo etno antropologici, con utilizzo di tecniche di realtà virtuale, di virtual studio ed effetti speciali. Il regista dovrà essere individuato fra figure di comprovata esperienza e fama. Si specifica che le attività relative alla ricerca, acquisizione ed elaborazione dei materiali necessari alla creazione dei documentari dovranno essere effettuate da personale scientifico altamente qualificato individuato dall’Appaltatore (archeologo, storico dell’arte, antropologo, direttore artistico, fotografo, regista, sceneggiatore, etc). Tutte le figure professionali dovranno essere quelle indicate in sede di offerta. I documentari dovranno essere restituiti all’Amministrazione Appaltante su supporto digitale in alta qualità e formato compresso. I diritti di proprietà e uso (per qualunque tipo di uso e media) dovranno essere interamente ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna, con cessione di tutti i diritti di sfruttamento patrimoniale, d’utilizzo e di riproduzione (su qualunque media), fermi restando i diritti di proprietà intellettuale dell’opera come da leggi vigenti. Le fasi esecutive della produzione del documentario sono di seguito elencate: − ricerca preliminare del materiale bibliografico e filmico sul quale basare il prodotto finale; − predisposizione di schede descrittive tecnico-scientifiche sui monumenti dell’ambito territoriale; − descrizione delle attività svolte e degli aspetti tecnici che caratterizzano il prodotto finale; − sceneggiatura definitiva; − testi e traduzioni (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese) utilizzati nei video; − speakerati (nelle lingue italiano, inglese, tedesco e francese); − colonne sonore originali o riproduzione di brani musicali, che evochino strumenti musicali della tradizione sarda quale accompagnamento per i documentari fornite su supporto digitale. Ciascuna delle fasi esecutive dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione Appaltante.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.