Common use of Garanzie Clause in Contracts

Garanzie. La ditta dovrà garantire che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

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Samples: Project Agreement, Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. La ditta dovrà L’Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessoriecome prestazioni nel loro complesso) contro guasti, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire prestazioni e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle stesse buone norme. Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di fornire le prestazioni emissione del certificato di di regolare esecuzione ed i rendimenti prescritti impegna l’Appaltatore a compiere, a sua cura e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapidotutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti necessarie contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento garanzia suppletivo della durata di proprio personale diretto, a sue complete spesesei mesi. La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che il fornitore dovrà fornire alla Committente dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per la forniturausura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavorigaranzia. Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le parti sostituite impermeabilizzazioni, le sigillature, ecc.), la garanzia sarà prolungata avrà durata decennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nella relativa Richiesta di altri 12 mesi dalla data Fornitura; con la firma per accettazione della stessa da parte dell’Appaltatore, si intende compresa anche l’accettazione del suddetto termine di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:garanzia.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione, Accordo Quadro

Garanzie. La ditta dovrà garantire 1. L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto, possiedono le caratteristiche stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondono alle specifiche tecniche riportate nel presente Capitolato speciale di appalto. 2. I materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata l'idoneità e la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche rispondenza ai requisiti prescritti. 3. Le provviste non accettate dall’Amministrazione e tutte le parti strutturali ed accessoriedal Direttore dei Lavori, anche se in quanto ad insindacabile giudizio non espressamente indicatericonosciute idonee, necessarie per il corretto funzionamentodevono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa, per e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta, comunque, totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la sicurezza e per tutte le operazioni cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano far valere in grado sede di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali collaudo o verifica della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbricaconformità. 4. In tutti i casi dovranno essere impiegati ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto oggetto dell’appalto e la perfetta esecuzione delle lavorazioni di urbanizzazione e la conformità a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose quanto disposto dal presente Capitolato per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse un periodo di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 24 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitoricollaudo con esito positivo: entro tale periodo l'Impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In particolarecaso di guasti o di malfunzionamenti delle opere di urbanizzazione, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie. La ditta dovrà garantire che Il Fornitore garantisce la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche dei particolari come esente da vizi, difetti e tutte le parti strutturali ed accessorienon conformità e ciò in qualunque momento, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire precedente e/o ripararesuccessivo al montaggio degli stessi in Catra, integralmente a sue nonché dopo la consegna ai clienti di Catra medesima per la immissione in commercio.. Nel caso in cui il vizio, il difetto o la non conformità vengano rilevati nel periodo compreso tra la consegna del particolare e l’uscita dallo stabilimento Catra del gruppo sul quale il particolare stesso è stato impiegato, Xxxxx si riserva, alternativamente, il diritto di: a. respingere l’intero lotto di fornitura; b. respingere solo i componenti difettosi addebitando al Fornitore le spese quelle parti che risultassero difettose sostenute per materiali la selezione degli stessi; c. addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per mancata produzione Catra Nel caso in cui il vizio, il difetto o lavorazione la non conformità vengano rilevati nel periodo compreso tra la consegna dei gruppi al cliente e che pregiudicassero l’uscita delle autovetture dallo stabilimento di produzione del cliente, Catra si riserva, alternativamente, il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse diritto di: a. addebitare interamente al Fornitore le spese sostenute per l’assistenza tecnica fornita al cliente per la sostituzione dei gruppi di fornire le prestazioni ed cui i rendimenti prescritti e garantiticomponenti difettosi fanno parte; b. addebitare interamente al Fornitore i costi dei gruppi sostituiti. La sostituzione e intesa nel senso Resta sin da ora inteso che il fornitore a seguito della segnalazione il Fornitore risponderà e sarà considerato responsabile per ogni e qualsivoglia vizio, difetto o non conformità di prodotto derivante da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni lavorazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti materiale acquistato da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:Fornitori.

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Samples: General Conditions of Contract

Garanzie. La ditta dovrà garantire che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie deve essere provvista di garanzia per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbricafabbricazione (art. In tutti 1490 C.C.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 C.C.) nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 C.C.). Tutti i casi componenti dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose garantiti per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata un periodo di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 (dodici) mesi dalla data di sostituzioneconsegna. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola L’indicazione di eventuali estensioni della garanzia sarà oggetto di attribuzione di punteggio tecnico per l’aggiudicazione della gara. Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell’intero prodotto. La società ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell’acquirente. Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno estesi anche a tutte le apparecchiature comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo. L’intervento dovrà comunque essere effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi particolarmente gravosi, riconosciuti tali dalla Società, i cui tempi di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:intervento saranno specificamente concordati.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. La ditta dovrà garantire che Fatte salve tutte le condizioni connesse all’erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione già previsti in appalto, l’aggiudicatario garantisce la fornitura comprenda tutte oggetto dell’appalto e la disponibilità delle infrastrutture ottiche concesse in IRU (comprese le apparecchiature elettriche infrastrutture di coubicazione per la posa di cavi in fibra ottica oggetto di fornitura e tutte proprietà della RAS) da tutti i vizi e le parti strutturali ed accessoriedifformità per l’intera durata contrattuale di cui al precedente Art. 6. Tutti i difetti che si dovessero verificare alla disponibilità e al funzionamento delle infrastrutture ottiche, anche se dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati o per difetto di installazione ed anche se manifestatasi dopo la data di collaudo, dovranno essere prontamente eliminati a spese dell’aggiudicatario, alle condizioni stabilite dal Capitolato d’oneri e nel rispetto dei livelli di servizio (SLA) richiesti. Per l’intera durata del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere, ove necessario, a sostituire le componenti di infrastruttura, strumentali alla corretta esecuzione dell’appalto, che dovessero risultare difettosi, guasti, degradati e comunque tali da non espressamente indicategarantire il rispetto dei parametri fisici, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza ottici e per funzionali richiesti dal Capitolato tecnico. Restano a completo carico dell’aggiudicatario tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che spese sostenute per le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie suddette riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto(es. fornitura dei materiali, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi, trasferte, permanenze e quanto altro si renda necessario per la forniturariparazione e ripristino delle infrastrutture ottiche per quanto finalizzato alla perfetta, nei termini precedentemente precisatiregolare e tempestiva ripresa della disponibilità funzionale delle infrastrutture stesse). Qualora si dovesse riscontrare la ripetuta necessità di intervento per la medesima e ripetuta causa su una componente di infrastruttura funzionale alla corretta esecuzione dell’appalto, avrà ovvero si dovessero riscontrare difetti non risolti entro un numero limitato di interventi di riparazione (massimo tre interventi ripetuti per la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite stessa causa e/o componente), dovrà essere garantita la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità completa sostituzione del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:bene medesimo con uno nuovo uguale o equivalente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Garanzie. La ditta Ai fini della stipula di ciascun contratto, l’aggiudicatario del singolo lotto dovrà garantire che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorieprestare, anche se non espressamente indicateai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, necessarie per il corretto funzionamentouna garanzia fideiussoria. L’importo della cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’art. 93, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimalicomma 7, del d. lgs. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantitin. 50/2016. La sostituzione mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e intesa nel senso che il fornitore a seguito la conseguente acquisizione della segnalazione da parte del Committente cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete speserevoca. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata copre l'adempimento di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di non diretta fabbricazione risoluzione del fornitore ma contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di suoi sub-fornitoriquanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. In particolarecaso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per i singoli materialicento) per cento dell'iniziale importo garantito, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:secondo quanto stabilito all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Fornitura Di Farmaci Ospedalieri E Servizi Connessi

Garanzie. La ditta dovrà garantire Tutta le attrezzature che costituiscono la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche dovranno essere garantite per almeno 12 mesi decorrenti dalla data del collaudo tecnico funzionale di cui all’art. 9. La fornitura deve essere provvista di garanzia per vizi e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza difetti di fabbricazione (art. 1490 C.C.) e per tutte le operazioni mancanza di manutenzione delle apparecchiature; qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 C.C.) nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 C.C.). Tutti i componenti dovranno essere garantiti, dalla data di consegna, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. L’indicazione di eventuali estensioni della garanzia dovrà altresì garantire essere indicato in sede di presentazione dell’offerta. Durante il periodo di garanzia il fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico, finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che le stesse siano in grado si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimalifabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse o malfunzionamenti del prodotto, ovvero, qualora necessaria, la sostituzione dell’intero prodotto. La Stazione Appaltante ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza bisogno di fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore dovrà inoltre garantire non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle mancanza di unificazione UNI-UNELbuon funzionamento dipenda da fatto verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell’acquirente. ed indenni da Le segnalazioni di vizi palesi ed occulti e o difetti di fabbricaqualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta, entro 30 giorni lavorativi dalla scoperta del difetto medesimo. In tutti L’intervento dovrà comunque essere effettuato nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi particolarmente gravosi, riconosciuti tali dalla Stazione Appaltante, i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse cui tempi di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia intervento saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:specificamente concordati.

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Samples: Contratto Di Acquisizione

Garanzie. La ditta dovrà garantire che III. EDAM nei limiti e nei termini di cui all’Offerta, assume esclusivamente la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche garanzia relativa alla qualità dell’intervento, caratterizzandosi quest’ultimo ad ogni effetto quale prestazione di mezzi e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arterisultato, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle esclusione di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti ogni e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa qualunque garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire relativa e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto comunque connessa al buon funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni dei macchinari e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le delle apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitoribonificate e/o decontaminate. In particolare, il Committente si impegna ad assumere presso i produttori/costruttori tutte le informazioni tecnico-specifiche relative ai macchinari oggetto dell’intervento che si rendessero necessarie ed opportune per lo svolgimento delle opere di bonifica/decontami- nazione, ovvero autorizza sin d’ora EDAM a rivolgersi direttamente alle aziende produttrici per ottenere tutti i singoli ragguagli tecnici in questione. IV. Con riguardo all’attività di bonifica conseguente ad eventi catastrofici (quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: incendio, alluvione, allagamento, etc.), EDAM si impegna a eliminare gli eventuali contaminanti e i loro effetti, riportando, dopo il proprio intervento, la loro concentrazione entro livelli normali. Si precisa che EDAM non assume alcuna garanzia in ordine allo stato dei luoghi e dei beni successivamente all’esecuzione dell’attività di bonifica affidata a EDAM (se non limitatamente all’effettuazione dell’incarico affidatole secondo le regole dell’arte) così come in relazione alla presenza e/o eliminazione di eventuali variazioni cromatiche, variazioni della porosità delle superfici o della qualità riflettente dei materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:aloni, viraggi di colore prodotti dal calore, dall’acqua o da altri agenti, sulle superfici oggetto di intervento. Rimangono ad esclusivo carico della Committente gli oneri di ripristino di luoghi e dei beni nella situazione antecedente al sinistro. V. La garanzia assunta con il presente articolo dovrà considerarsi inoperante qualora l’intervento sia stato eseguito, anche solo in parte, da terzi non nominati, ai sensi dell’art. 1, paragrafo II, che procede, da EDAM.

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Samples: Disinfection Services Agreement

Garanzie. La ditta dovrà garantire che la fornitura comprenda Il presente articolo si pone l’obiettivo di salvaguardare le Lavoratrici e i Lavoratori interessati dalle procedure di cessione da potenziali ricadute di carattere occupazionale, di mobilità professionale e territoriale, prevedendo al riguardo le specifiche tutele di seguito declinate. a) Il trasferimento dei rami d’azienda di cui al presente Accordo di per sé non determina tensioni occupazionali. b) Nel caso in cui presso Sinergia dovessero manifestarsi tensioni occupazionali con conseguenti riduzioni di organico, anche causate dal recesso unilaterale dal contratto di servicing da parte di una BCC o di una società del GBCI, i dipendenti appartenenti ai rami d’azienda trasferiti, eventualmente risultanti in esubero, successivamente all’esperimento di tutte le apparecchiature elettriche procedure di legge e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie di contratto in ordine alla riduzione del Personale potranno formulare domanda diretta per il corretto funzionamentoripristino, ai sensi dell’art. 1406 c.c., del rapporto di lavoro presso la Società/Capogruppo o la BCC di provenienza, qualora alla data della richiesta non abbiano già maturato il requisito minimo per l’accesso al trattamento A.G.O. ovvero per l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, mantenendo la retribuzione individuale annua, le anzianità convenzionali e di servizio maturate, e i diritti soggettivi acquisiti. Tale specifica richiesta sarà accolta dalla Società/Capogruppo o dalla BCC di provenienza, verificate le esigenze del lavoratore con collocazione che terrà in considerazione la situazione territoriale complessiva di provenienza, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative nell’ambito della provincia e comunque in un limite chilometrico non superiore alle specifiche previsioni contrattuali in tema di trasferimento tempo per tempo vigenti. In caso di mancato accoglimento, le Parti si incontreranno per la sicurezza e ricerca di idonee soluzioni. Tale garanzia viene fornita per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi 8 anni dal trasferimento dei rami d’azienda e per le richieste formulate entro 30 giorni dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole chiusura delle procedure di cui sopra. c) Nel caso in cui, invece, Sinergia dovesse essere oggetto di futura cessione, dalla Direzione Lavoriquale consegua la perdita del controllo da parte della Capogruppo, oppure dovesse cedere all’esterno del GBCI suoi rami d’azienda, le tensioni occupazionali che dovessero emergere daranno luogo ad un confronto tra le Parti sottoscrittrici il presente Accordo finalizzato ad una valutazione degli eventuali impatti occupazionali di dette vicende nei confronti delle Lavoratrici e dei Lavoratori ancora eventualmente in eccedenza successivamente all’applicazione delle procedure di legge e di contratto tempo per tempo vigenti previste in materia di riduzione del Personale. Questo al fine di ricercare soluzioni condivise, con particolare riguardo alle possibilità di gestione solidaristica di tali esuberi residui nell’ambito delle BCC e delle Società del Gruppo Bancario Cooperativo, tenendo in considerazione la situazione complessiva territoriale di provenienza. Le garanzie di cui al presente punto avranno efficacia fino a 15 anni dal momento della stipula del presente accordo. Per il caso in cui le parti sostituite la garanzia sarà prolungata tensioni occupazionali fossero causate dal recesso unilaterale dal contratto di altri 12 mesi dalla data servicing da parte di sostituzione. Gli impegni e una BCC o di una società del GBCI, troveranno applicazione le responsabilità garanzie di cui al punto “B” che precede, con effetto esclusivo nei confronti delle BCC o Società del fornitore derivanti da questa clausola GBCI di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:provenienza che hanno effettuato tale recesso.

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Samples: Verbal Agreement

Garanzie. La ditta L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto gestore durante l’esecuzione del Servizio di che trattasi. Il soggetto gestore si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne l’Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato. In caso di Rti/consorzi ordinari di concorrenti la polizza dovrà garantire che la fornitura comprenda essere intestata alla Società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento/consorzio e dovranno essere espressamente indicate tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per ditte facenti parte del Rti/consorzio ordinario. In particolare la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimalicauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria. Il fornitore dovrà inoltre garantire che deposito cauzionale resterà vincolato per tutta la fornitura sia realizzata a regola d’artedurata contrattuale e verrà restituito dopo che, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia scaduto il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapidocontratto, le parti necessarie avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall’esecuzione del contratto e dopo che la ditta aggiudicataria avrà comprovato l’assolvimento di sostituzione tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali e provvedere ad eseguire assicurativi. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia pari al 5% del valore del contratto) per le necessarie riparazioni eimprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati – ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/o sostituzioni con l’intervento IEC 17000 – la certificazione del sistema di proprio personale direttoqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, a sue complete speseovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La mancata costituzione della garanzia, da parte dell’aggiudicatario, equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente Parco, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue successivamente in graduatoria. La garanzia che copre gli oneri per il fornitore mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto. In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di affidamento: − una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell’affidamento, dovuti ad incendio, danneggiamento, furto e atti di vandalismo, ecc… il cui massimale dovrà fornire alla Committente essere pari al valore di € 500.000,00; − una polizza di assicurazione R.C.T. per la forniturarischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell’affidamento, nei termini precedentemente precisati, avrà valida per tutta la durata della concessione ed avente massimale proporzionato ai rischi derivanti di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare€ 1.000.000,00, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:senza franchigia.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. La ditta dovrà Salvo il disposto dell’art. 1669 del C.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie l’Appaltante per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi un anno dalla data dell’ultimo del verbale di collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavoriper i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le parti sostituite la imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all’Appaltante. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità emissione del fornitore derivanti da questa clausola certificato di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:collaudo.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie. La ditta dovrà L’Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessoriecome prestazioni nel loro complesso) contro guasti, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire prestazioni e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle stesse buone norme. Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di fornire le prestazioni emissione del certificato di di regolare esecuzione ed i rendimenti prescritti impegna l’Appaltatore a compiere, a sua cura e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapidotutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti necessarie contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento garanzia suppletivo della durata di proprio personale diretto, a sue complete spesesei mesi. La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che il fornitore dovrà fornire alla Committente dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per la forniturausura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavorigaranzia. Per le parti sostituite tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilità del bene, la garanzia sarà prolungata avrà durata decennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nella relativa Richiesta di altri 12 mesi dalla data Fornitura; con la firma per accettazione della stessa da parte dell’Appaltatore, si intende compresa anche l’accettazione del suddetto termine di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:garanzia.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione

Garanzie. La ditta dovrà garantire Il Fornitore garantisce che la fornitura comprenda il prodotto fornito è realizzato nel rispetto di tutte le apparecchiature elettriche norme nazionali italiane e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimalicomunitarie applicabili. Il fornitore dovrà inoltre garantire Fornitore garantisce che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offertail Prodotto fornito è realizzato in conformità alla descrizione indicata nell’OdA, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite specifiche tecniche dell’Acquirente, alle schede tecniche del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire Fornitore e/o ripararealle analisi di laboratorio fornite con ogni singolo lotto o a altri documenti ritenuti necessari nell’uso comune, integralmente che non infrange privative di terzi, che non è sottoposto a sue spese quelle parti che risultassero difettose vincoli di qualsiasi genere, reali od obbligatori, ed è quindi liberamente disponibile per materiali o lavorazione l’Acquirente. Il Fornitore garantisce di agire con diligenza professionale nell’esercizio della sua attività e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che si tratta di un Prodotto sicuro, sicché, in condizioni di uso normale, non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore presenta alcun rischio oppure presenta rischi minimi, compatibili con l’impiego del Prodotto (anche a seguito della segnalazione da parte sua prevedibile lavorazione) o considerati accettabili nell’osservanza del Committente livello più elevato di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spesetutela della salute e della sicurezza delle persone, con particolare riferimento al settore dentistico e ortodontico. Il Fornitore deve altresì fornire all’Acquirente le informazioni utili alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale del Prodotto. Il Fornitore garantisce il mezzo più rapidoProdotto contro ogni vizio o mancanza di qualità, le parti necessarie che sia conseguenza di sostituzione un difetto di progetto, di materiali o di lavorazione. Ove si tratti di Prodotti Chimici, in caso di mancata indicazione espressa della data di scadenza al momento della Consegna, la scadenza si intende coincidente con la fine del quinto anno solare dalla data di Consegna. Comunque, la scadenza del Prodotto non potrà mai essere inferiore ai due terzi della vita utile del Prodotto calcolata dalla data di produzione. Per gli Imballaggi, in caso di mancata indicazione espressa della data di scadenza del Prodotto al momento della Consegna, la durata si intende illimitata. Il Fornitore si impegna a collaborare con l’Acquirente per gestire e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni risolvere qualsiasi eventuale contestazione, di clienti dell’Acquirente e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale direttoterzi, in Italia o all’estero, sul Prodotto. Nel caso in cui il Fornitore non attui, in un tempo ragionevole, i rimedi necessari ai difetti, vizi, difformità e mancanze di qualità del Prodotto, o nel caso in qui questi rimedi, a sue complete spese. La garanzia causa di circostanze particolari, siano irrealizzabili per il Fornitore, l’Acquirente potrà provvedere a tali rimedi direttamente o incaricando un altro fornitore del settore a spese del Fornitore che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per avrebbe dovuto porre in essere i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:rimedi.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Garanzie. La ditta dovrà garantire che la fornitura comprenda tutte durata della garanzia su tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature elettriche oggetto dei Servizi, sul loro funzionamento e sulla loro fabbricazione, sarà di 24 mesi dall’accettazione finale avvenuta da parte della Committente. Per i ricambi e gli accessori la durata della garanzia è di 24 mesi dal termine di consegna di tutte le parti strutturali di ricambio e degli accessori. Durante il periodo di garanzia sopra indicato (“Periodo di Garanzia”), l’Impresa è tenuta ad intervenire gratuitamente e tempestivamente, a fronte di qualunque anomalia strutturale e funzionale. Per tutti gli interventi di riparazione, la garanzia, per il componente riparato e per l’insieme di componenti coinvolti, nel caso gli effetti del guasto del componente abbiano avuto ripercussioni su un insieme più ampio di componenti, si intenderà protratta dello stesso periodo iniziale a partire dalla rimessa in servizio. L’Impresa, inoltre, durante il Periodo di Garanzia assume a suo esclusivo carico la più completa ed accessorieassoluta responsabilità per i sinistri e danni di qualsiasi genere sollevando interamente e mantenendo indenne la Committente e le altre società del Gruppo CVA da ogni e qualsiasi responsabilità, anche se non espressamente indicateindiretta, necessarie nonché da ogni onere al riguardo. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il corretto funzionamentofatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e gli eventuali altri soggetti che forniscono una parte degli elementi che compongono i Servizi. In ogni caso, l’esecuzione della verifica di conformità dei Servizi da parte della Committente di cui all’art. 6. “Durata dei Servizi, termini di realizzazione dell’Appalto e Consegna aree”, non esime l’Impresa dagli obblighi di garanzia. Dalla verifica e dal controllo della rispondenza da parte della Committente delle parti di Servizi oggetto di sostituzione in garanzia, le Parti convengono che decorrono le garanzie di cui agli articoli 1667 e 1669 cod. civ. e i previsti termini per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore denuncia si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:intendono triplicati.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio

Garanzie. A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l’aggiudicatario è obbligato a versare al Comune a titolo cauzionale, prima della stipula del contratto stesso, una somma pari a tre dodicesimi del canone annuo offerto mediante una fideiussione bancaria o assicurativa per un identico ammontare garantito. La ditta fideiussione dovrà garantire prevedere l’impegno della banca o della compagnia assicurativa di versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del locatore e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Cod. Civ. La validità della garanzia è stabilita fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa. La cauzione, che sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la fornitura comprenda definizione di tutte le apparecchiature elettriche ragioni di credito e di debito, oltre che di eventuali altre pendenze, non potrà essere imputata in conto canoni di locazione. All’aggiudicatario, inoltre, spetta presentare, al momento della stipula del contratto, una polizza, costituita presso una primaria compagnia assicurativa, a garanzia di danni agli immobili ed alle attrezzature concessi in gestione. Tale polizza coprirà i danni da incendio ed eventi speciali, prevedendo una partita di polizza per il rischio di gestione per un valore di cinquecentomila di euro, e una partita ricorso per danni da incendio per un milione di euro, ed i danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività, nonché gli infortuni al personale impiegato nell’attività, con massimali non inferiori ad un milione di euro sia per la sezione RCT che per la sezione RCO. La polizza includerà tutte le parti strutturali ed accessorieprincipali estensioni di garanzia, anche se non espressamente indicatecompresi eventi atmosferici, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza rischi elettrici e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimaliatti vandalici. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi Le coperture assicurative dovranno essere impiegati materiali valide ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose efficaci per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà tutta la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:della gestione.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione

Garanzie. La ditta dovrà Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie l’Appaltante per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi due anni dalla data dell’ultimo del collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavoriper i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le parti sostituite la imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Appaltante. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità emissione del fornitore derivanti da questa clausola Certificato di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:collaudo provvisorio.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Di Interventi Di Manutenzione Ordinaria

Garanzie. L’aggiudicatario dovrà produrre prima della stipula del contratto le seguenti garanzie: • una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs 36/2023. La ditta dovrà garantire che garanzia deve prevedere espressamente la fornitura comprenda rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le apparecchiature elettriche obbligazioni del contratto e tutte le parti strutturali ed accessoriedel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche se non espressamente indicatenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, necessarie salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’aggiudicatario. La Stazione Appaltante ha altresì diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 comma 3, del D.Lgs. 36/2023, per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il corretto funzionamentocompletamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per eventuali inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il servizio. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 (venti) per cento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione . Ai sensi dell’art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia fideiussoria costituita dall’Appaltatore pari all’importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall’aggiudicazione. Per fruire delle riduzioni di cui all’art.108, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, l’Aggiudicatario segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. • Una polizza per la sicurezza copertura dei rischi di natura professionale ex art. 24 comma 4 del D.lgs. 50/2016 (polizza di responsabilità civile professionale) per una copertura minima pari almeno al doppio dell’importo del contratto d’appalto; Inoltre, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio, dovrà essere prodotta una garanzia di responsabilità civile per danni ai sensi dell’articolo 117, comma 10, del D.Lgs 36/2023, mediante polizza assicurativa da presentare che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione connessi all’espletamento della campagna di indagini e alle opere edili di ripristino dello stato dei luoghi con massimale non inferiore a 500.000 euro. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e dovrà espressamente garantire il soggetto deputato all’espletamento della campagna di indagini. Ai sensi degli art. 93 e 103, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, in In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per tutte conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le operazioni imprese. Per quanto concerne invece la polizza per le responsabilità professionali ed in caso di manutenzione raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle apparecchiature; opzioni di seguito indicate: a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà altresì garantire corrispondere al doppio dell’importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arteesegue; b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento. L’aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali della migliore qualitàe patrimoniali a chiunque causati, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offertapersonale, alle tabelle utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di unificazione UNI-UNELattrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. ed indenni L’aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da vizi palesi ed occulti e difetti qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire esso e/o riparareda ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate, integralmente incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a sue spese quelle parti che risultassero difettose carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali o lavorazione e che pregiudicassero ed attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario verificatisi presso il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte luogo del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:servizio.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. La Salvo diversa pattuizione, sull’intera fornitura si intende operante una garanzia di 24 mesi il cui costo si intende completamente incluso in quello di fornitura offerto in sede di partecipazione alla gara. Durante il periodo di vigenza della garanzia l'affidatario è tenuto ad eseguire sollecitamente, a propria cura e spese, tutte le sostituzioni e le opere necessarie a riparare guasti e difetti che nel frattempo si fossero manifestati e dovuti a cattiva produzione, a scadente qualità dei materiali impiegati o a difettoso assemblaggio delle attrezzature. Durante il periodo di vigenza e validità della garanzia è ammesso un fermo macchina non superiore a 4 (quattro) giorni lavorativi, trascorsi i quali la ditta dovrà garantire aggiudicataria si obbliga a fornire (e a posizionare nello stesso sito) a propria cura e spese un’attrezzatura sostitutiva e con le stesse caratteristiche tecniche e di funzionalità di quella guasta. Trascorsi i suddetti termini senza che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorieditta aggiudicataria abbia provveduto secondo quanto sopra descritto, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimaliEtra S.p.A. applicherà l’apposita penale prevista all’art. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo19. Per difetto a questa garanzia tutto il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparareperiodo di durata della garanzia, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero l'Appaltatore garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti attrezzature fornite e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore si obbliga a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire sostituire interamente a sue spese, con il mezzo più rapido, spese tutte le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia le attrezzature stesse che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitoririsultassero eventualmente difettose. In particolare, ai sensi e per i singoli materialigli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, dovranno essere osservate l'Appaltatore è tenuto a garantire che le seguenti prescrizioni:attrezzature in parola siano immuni da vizi che le rendano inidonee all'uso a cui sono destinate o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

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Samples: Accordo Quadro

Garanzie. La ditta Qualora in sede di “Collaudo di accettazione” fossero rilevati da APAM Esercizio SpA difetti o carenze nell’allestimento, anche in riferimento agli accessori e alle dotazioni varie, il fornitore dovrà garantire che la fornitura comprenda provvedere a rimuovere tutte le apparecchiature elettriche deficienze accertate e documentate, nonché apportare quelle modifiche necessarie ad evitare il ripetersi degli inconvenienti riscontrati. Durante il periodo di garanzia il fornitore è tenuto ad intervenire a propria cura e spese, per materiali e per manodopera, per eliminare tutte le parti strutturali ed accessoriedeficienze o i difetti riscontrati, esclusi quelli derivanti dalla normale usura o da un uso improprio dell’autobus o del singolo particolare. Gli interventi in garanzia dovranno essere effettuati presso la sede di APAM Esercizio SpA, nei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, e dovranno essere ultimati entro le 48 ore (due giorni lavorativi) decorrenti dal momento della richiesta dell’intervento. Potranno essere concordati periodi maggiori per le riparazioni, per i casi di guasti di notevole entità. Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle riparazioni, il fornitore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera per ogni veicolo pari a € 120,00 (centoventi/00). Inoltre, qualora si verifichino ripetuti inconvenienti sullo stesso particolare o organo, attribuibili a difetti di costruzione o di progettazione, anche se non espressamente indicatesu un solo autobus, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la intervenire a propria cura e spese ad eliminare il problema su tutti i veicoli della medesima fornitura, nei termini precedentemente precisatinel tempo più breve possibile, avrà la durata senza aspettare che si manifesti. Gli interventi in garanzia che comportino fermi dell’autobus, superiori ai 4 giorni, comporteranno uno spostamento del termine di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavoriscadenza della garanzia stessa di pari entità. Per le parti sostituite la I veicoli saranno totalmente coperti da garanzia sarà prolungata per un periodo minimo di altri 12 mesi 2 (due) anni, dalla data di sostituzione. Gli impegni e immatricolazione, compresi gli apparati elettrici ed elettronici, incluse le responsabilità del batterie, fino all'eventuale termine aggiuntivo offerto dal fornitore derivanti da questa clausola in sede di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:gara.

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Samples: Contract for the Supply of Buses

Garanzie. La ditta Il Fornitore dovrà garantire che la fornitura comprenda tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o riparare, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura. e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione, hardware e software, per un periodo di almeno 2 (due) anni, a decorrere dalla data dell’Attestato di regolare esecuzione della fornitura. Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla data di richiesta d’intervento. Nel caso in cui non fosse possibile l’immediato ripristino dell’efficienza del bene, l’Impresa dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 7 (sette) giorni lavorativi dal suddetto intervento, pena l’escussione della cauzione definitiva. Fermo restando quanto sopra previsto, entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dall’ intervento, se lo stesso dovesse risultare non funzionale , l’Impresa dovrà fornire ed installare un prodotto di pari o superiori caratteristiche tecniche al fine di ripristinare il corretto funzionamento del intero sistema. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalla legge, nonché la fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, sono subordinate alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatici da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo i casi stabiliti dall’articolo succitato. Tale polizza dovrà coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, tale polizza, deve prevedere una somma assicurata per i danni alle opere; Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, della polizza succitata, che dovrà essere stipulata appositamente per l’appalto dei lavori inerenti il presente progetto. L’appaltatore è tenuto a trasmettere copia di detta polizza almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio dall’esecutore, non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiticomporta l’inefficacia della garanzia. La sostituzione e intesa nel senso che il fornitore a seguito della segnalazione da parte del Committente di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiature, dovrà spedire a sue spese, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese. La garanzia che il fornitore dovrà fornire alla Committente per la fornitura, nei termini precedentemente precisati, avrà la durata di 12 mesi copertura assicurativa decorre dalla data dell’ultimo di consegna dei lavori e cessa dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavori. Per le parti sostituite la garanzia sarà prolungata o del certificato di altri 12 regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola di garanzia saranno estesi anche a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 103 del D.lgs 18.4.2016, n. 50. In presenza di ribassi d’asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. La ditta dovrà garantire che garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la fornitura comprenda necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le apparecchiature elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorieobbligazioni nascenti dal contratto, anche se non espressamente indicateil risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, necessarie per il corretto funzionamentorimborso di somme eventualmente corrisposte in più, per nonché la sicurezza e per tutte le operazioni tacitazione di manutenzione delle apparecchiature; dovrà altresì garantire che le stesse siano crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in grado di dare le prestazioni previste relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in capitolato le quali sono sempre da intendersi minimali. Il fornitore dovrà inoltre garantire che la fornitura sia realizzata a regola d’arte, con materiali della migliore qualità, conformi alle norme C.E.I. vigenti allatto dell’offerta, alle tabelle di unificazione UNI-UNEL. ed indenni da vizi palesi ed occulti e difetti di fabbrica. In tutti i casi dovranno essere impiegati materiali ed apparecchiature munite del certificato IMQ od equivalente europeo. Per difetto a questa garanzia il fornitore si dovrà impegnare a sostituire e/o ripararecasi, integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazione e che pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che ogni altra azione ove la cauzioni non consentissero alle stesse di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantitirisultasse sufficiente. La sostituzione garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e intesa nel senso che il fornitore a seguito l'acquisizione della segnalazione garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs 50/2016 da parte del Committente committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di difetti o inconvenienti riscontrati alle apparecchiaturetale beneficio, dovrà spedire a sue spesel’operatore economico dichiara in sede di offerta, con il mezzo più rapido, le parti necessarie di sostituzione possesso del requisito e provvedere ad eseguire le necessarie riparazioni e/o sostituzioni con l’intervento di proprio personale diretto, a sue complete speselo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia che presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, il fornitore dovrà fornire alla Committente per risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di somme eventualmente corrisposte in più, nonché la fornituratacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, nei termini precedentemente precisatisalva, avrà in tutti i casi, ogni altra azione ove la durata di 12 mesi dalla data dell’ultimo collaudo provvisorio dichiarato favorevole dalla Direzione Lavoricauzioni non risultasse sufficiente. Per le parti sostituite la La garanzia sarà prolungata di altri 12 mesi dalla data di sostituzione. Gli impegni e le responsabilità del fornitore derivanti da questa clausola presentata a titolo di garanzia saranno estesi anche definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a tutte le apparecchiature di non diretta fabbricazione semplice richiesta scritta del fornitore ma di suoi sub-fornitori. In particolare, per i singoli materiali, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:committente

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto