Importo economico dell’appalto Clausole campione

Importo economico dell’appalto. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 355.421,95 (IVA esclusa). L’importo è meramente presunto ed è stimato ai soli fini della determinazione della cauzione e dell’assegnazione del Codice Identificativo Gara (Cod. C.I.G.), si veda successivo art. 5.5. L’importo massimo presunto della fase principale dell’appalto è pari a € 164.040,90 (IVA esclusa) Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2008, pertanto l’importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 L’Università potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto: A. la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, fino a 36 mesi, da esercitarsi anche in maniera disgiunta per ciascun anno e secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico entro il limite di € 164.040,90 (IVA esclusa); B. la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di € 27.340, 15 (XXX xxxxxxx); C. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l’Università si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016. D. la facoltà di prevedere ulteriori modifiche al contratto, negli ulteriori casi di legge previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Importo economico dell’appalto. L’importo massimo presunto dell’appalto riferito alla durata triennale è pari a € 113.193,36 (IVA esclusa) A. la facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice ,per ulteriori 3 ANNI, da esercitarsi secondo le modalità e i termini indicati nel contratto e nel Capitolato tecnico entro il limite di € 113.193,36 (IVA esclusa); B. la facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il periodo massimo di 6 mesi entro il limite di € 18.865,56 (XXX xxxxxxx); C. Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di richiederne l’esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l’impresa aggiudicataria è tenuta all’esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell’art. 106, co.12 del Codice.
Importo economico dell’appalto. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo dell’appalto è pari a € 828.780,00. L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto non comporta rischi interferenziali. Pertanto non sono previsti costi ed oneri specifici per la sicurezza
Importo economico dell’appalto. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto è pari a € 93.224,00= al netto di Iva. L’importo a base d’asta è pari a € 93.224,00= al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’importo a base d’asta comprende i costi della manodopera stimati in € 640,08=.
Importo economico dell’appalto. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore massimo complessivo presunto dell’appalto, pari ad € 435.856,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, è dato da: - € 234.720,00 per la fase certa del contratto corrispondente al primo semestre del 2022;
Importo economico dell’appalto. 6 Art. 5.5 – Determinazione del valore del contratto e l’analisi dei costi del servizio 7 Art. 6 - Copertura finanziaria 8 Art. 6.1 Fonti di finanziamento 8
Importo economico dell’appalto. 1. L’importo triennale stimato e non garantito posto a base di gara, per le Attività Ordinarie ammonta a Euro 7.906.176,88 (settemilioninovecentoseimilacentosettantasei/88) al netto dell’IVA, oltre oneri per la sicurezza, per il triennio, non soggetti a ribasso per Euro 2.000,00 (duemila/00). 2. L’importo triennale stimato e non garantito posto a base di gara per le Attività Straordinarie ammonta ad Euro 482.400,00 (quattrocentoottanduemilaquattrocento/00) al netto dell’IVA. 3. L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare l’eventuale differenza tra l’offerta presentata in gara dall’aggiudicatario e l’importo posto a base di gara, per aumentare le prestazioni nel tempo e nelle quantità fino a concorrenza del predetto importo a base di gara pari ad Euro 8.388.576,88 (ottomilionitrecentoottantottomilacinquecentosettantasei/88). Detta opzione non è da intendersi quale variante ai sensi dell’art. 106 del Codice. 4. Il valore stimato complessivo dell’appalto, comprensivo di eventuali periodi di proroga fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, ammonta a Euro 9.934.331,20 (novemilioninovecentotrentaquattromilatrecentitrentuno/20) al netto dell’iva, oltre oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per totali Euro 2.000,00 (duemila/00). 5. Si precisa che il valore della eventuale proroga per 6 (sei) mesi ammonta a Euro 1.545.754,32 (unmilionecinquecentoquarantacinquemilasettecentocinquantaquattro/32). 6. L’importo, comunque, può variare in diminuzione in quanto il corrispettivo di contratto sarà riferito solo a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall’Ente. 7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 8. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dell’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
Importo economico dell’appalto. Il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro, stimato sull’intera durata contrattuale, è pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) al netto di I.V.A. e/o di altre imposte, bolli e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza pari a Euro 0,00 (zero). Il valore stimato è meramente indicativo e non costituisce un vincolo di spesa. La Stazione Appaltante non assume, pertanto, alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo di cui al punto precedente che è meramente presuntivo. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni al servizio per effetto di mutate esigenze e di maggiore utilità, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
Importo economico dell’appalto. Ai sensi dell’art. 35 del Codice degli Appalti, il valore complessivo del servizio è stato quantificato in € 289.592,00 iva esclusa. Gli importi indicati nella documentazione della gara si intendono al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e includono i servizi annessi richiesti, come dettagliato nel Capitolato tecnico. L’importo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero e non è soggetto a ribasso. Art. 5.5 – D.U.V.R.I. E ONERI PER LA SICUREZZA

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  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: