INCIDENTI Clausole campione

INCIDENTI. Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, ciascuna impresa dovrà dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CE. Ciò si rende necessario perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive.
INCIDENTI. In relazione agli incidenti, l’Azienda ULSS 8 ha l’obbligo di segnalare all’organo di vigilanza: • gli incidenti relativi all’utilizzo di agenti biologici art. 277 D.Lgs.81/2008: (“Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, ....omissis... il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi”) • gli eventi incidentali connessi ad agenti chimici, per superamento dei limiti di esposizione, o incendi ed esplosioni art. 225 D.Lgs.81/2008 (“8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza”) • gli incidenti avvenuti con sostanze cancerogene, agenti mutageni o con chemioterapici antiblastici ex art.240 D.Lgs.81/08 (“Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, ...omissis ....il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose”). Tali eventi, cosi come gli incendi e i principi d’incendio, vengono pertanto trattati come non conformità e segnalati con il DS 09 “Segnalazione di incidenti, non conformità, comportamento pericoloso” (eccetto per i chemioterapici che vengono segnalati con la DS
INCIDENTI. L'aggiudicatario è tenuto a dare, di volta in volta, immediata comunicazione scritta al Comune di tutti gli incidenti verificatisi qualunque importanza o gravità essi rivestano (anche se di piccola entità) ed anche quando nessun danno si fosse verificato nei confronti delle persone o degli utenti trasportati. Nel caso di incidenti per colpa dell’appaltatore o non denunciati alla Città di Giaveno nei termini previsti dai contratti assicurativi i relativi danni sono a carico del concessionario. In caso di incidente o sinistro causato o subito dai mezzi concessi in comodato, essendo il mezzo di proprietà comunale, il Comune intestatario dell’assicurazione RC AUTO provvederà a curare la trasmissione della documentazione alla Compagnia assicuratrice, ma resta inteso che ogni danno non liquidato dall’assicurazione, è a carico della Ditta. Pertanto, in caso di incidente o sinistro causato o subito sui mezzi concessi in comodato, il comodatario ha l’obbligo, in qualità di custode di: - informare tempestivamente il Comune, trasmettendo ad esso, entro 24 ore, tutta la documentazione necessaria; - fornire al Responsabile del Settore tutta la documentazione necessaria.
INCIDENTI. Il locatario si impegna a informare tempestivamente la società di qualsiasi sinistro e a trasmetterle immediatamente qualunque notifica corrispondente, nonché a dare piena collaborazione al locatore e alla compagnia assicurativa durante le indagini e la difesa di qualsiasi reclamo e processo. In caso di incidente o sinistro, il locatario si impegna a: · Non riconoscere o giudicare a priori la responsabilità del fatto. · Ottenere i dati completi dall’altra parte e di tutte le circostanze relative all’incidente, completando accuratamente il modulo di constatazione amichevole di incidente. In caso di mancata compilazione di tale modulo, si procederà all’addebito di un importo extra pari a 90 €. · Avvertire immediatamente le autorità in caso di responsabilità della controparte. · Recarsi con l'auto coinvolta presso l’ufficio più vicino al luogo dell’incidente entro un periodo massimo di 4 ore per la stesura del rapporto corrispondente. · Non abbandonare il veicolo fino all’arrivo delle autorità (Polizia o Guardia Civil) o di un rappresentante della società. · In caso di gravi danni, si forniranno foto del sinistro e qualsiasi altro elemento necessario al suo chiarimento. Si consi- derano danni gravi quelli superiori a 3 cm di lunghezza e/o larghezza, tranne le perforazioni della lamiera o degli elementi ester- ni, che sono sempre considerate danni gravi. · In caso di inosservanza dei punti precedenti di questa sezione, il locatario si assumerà tutti i danni subiti dal veicolo indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, come indicato al punto 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
INCIDENTI. La Ditta appaltatrice è tenuta a dare alla Stazione Appaltante tempestiva e formale comunicazione di tutti gli incidenti che si possono verificare nel corso del presente appalto,(sinistri, collisioni e quant’altro) qualunque importanza rivestano ed anche in assenza di danno. L’Aggiudicatario deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e cose. Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio, o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose, o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni, a carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualunque risarcimento, senza alcun onere o intervento da parte della e salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici. L’Aggiudicatario garantisce la Stazione Appaltante e le singole Amministrazioni dalle eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti connessi al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso la da ogni responsabilità civile e penale. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti la Ditta dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i provvedimenti adottati nei loro confronti.
INCIDENTI. Qualsiasi incidente deve essere immediatamente segnalato alle Autorità competenti e a Rent entro le 24 ore. In caso di incidente il Cliente dovrà compilare con la controparte il modello CID, (debitamente firmato dalle parti) e consegnato a Xxxx. In caso di incidente senza controparte il Cliente dovrà consegnare al punto di consegna del veicolo una dichiarazione descrittiva dettagliata dell'accaduto. Il cliente conviene di cooperare con Rent e con gli assicuratori di Rent in qualsiasi indagine o procedimento legale. In caso di incidente il locatario deve cercare di procurarsi le prove che consentano di stabilire le responsabilità, dovrà inoltre, se possibile, richiedere il verbale da parte della Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani, raccogliere i nominativi e gli indirizzi dei testimoni e quindi comunicare, nelle 24 ore dall'evento, tutto l'accaduto alla ROLLO MULTISERVICE. Nei casi più gravi il locatario deve dare comunicazione immediata alla ROLLO MULTISERVICE.
INCIDENTI. In caso di incidente, ti impegni a cooperare con noi e con i nostri assicuratori per qualsiasi indagine o procedimenti legali successivi. Dovrai inoltre effettuare le seguenti operazioni:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.