INCIDENTI Clausole campione

INCIDENTI. Anche nel caso in cui si verificassero eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma solo a cose, ciascuna impresa dovrà dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al CE. Ciò si rende necessario perché gli incidenti potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una non corretta gestione delle attività esecutive.
INCIDENTI. Qualsiasi incidente nel quale sia coinvolto il veicolo noleggiato deve essere segnalato entro 12 ore al Locatore. Il Cliente ha l’obbligo di annotare tutti i dati personali, identificativi del veicolo e di assicurazione della/e controparte/i e comunicarli al Locatore; deve compilare la constatazione di incidente amichevole (CAI) in tutte le sue parti, firmarla e farla firmare alla controparte; Il Cliente non deve riconoscere la propria responsabilità senza aver precedentemente contattato le autorità competenti ed il Locatore e deve ottenere i dati relativi ad eventuali testimoni. Il Cliente conviene di cooperare con il Locatore e gli assicuratori dello stesso in qualsiasi indagine o procedimento legale. Nel caso in cui il Cliente non presenti la dichiarazione amichevole d’incidente compilata in ogni sua parte e firmata dalla controparte, insieme al rapporto compilato dall’Autorità e/o non adempia alle altre formalità sopra indicate, il Cliente rimane responsabile per l’intero valore di tutti i danni cagionati al veicolo prescindendo, così, dal limite addebitato a titolo di penale ovvero dalla sottoscrizione delle clausole “Vehicle Protection” (punto10). Inoltre, sarà addebitata al Cliente, a titolo di fermo tecnico, una somma, determinata secondo le tariffe ufficiali in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per un periodo pari al tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio.
INCIDENTI. Qualsiasi incidente deve essere immediatamente segnalato alle Autorità competenti e a Rent entro le 24 ore. In caso di incidente il Cliente dovrà compilare con la controparte il modello CID, (debitamente firmato dalle parti) e consegnato a Xxxx. In caso di incidente senza controparte il Cliente dovrà consegnare al punto di consegna del veicolo una dichiarazione descrittiva dettagliata dell'accaduto. Il cliente conviene di cooperare con Rent e con gli assicuratori di Rent in qualsiasi indagine o procedimento legale. In caso di incidente il locatario deve cercare di procurarsi le prove che consentano di stabilire le responsabilità, dovrà inoltre, se possibile, richiedere il verbale da parte della Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani, raccogliere i nominativi e gli indirizzi dei testimoni e quindi comunicare, nelle 24 ore dall'evento, tutto l'accaduto alla ROLLO MULTISERVICE. Nei casi più gravi il locatario deve dare comunicazione immediata alla ROLLO MULTISERVICE.
INCIDENTI. La Ditta appaltatrice è tenuta a dare alla Stazione Appaltante tempestiva e formale comunicazione di tutti gli incidenti che si possono verificare nel corso del presente appalto,(sinistri, collisioni e quant’altro) qualunque importanza rivestano ed anche in assenza di danno. L’Aggiudicatario deve porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi entità a persone e cose. Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio, o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose, o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni, a carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualunque risarcimento, senza alcun onere o intervento da parte della e salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici. L’Aggiudicatario garantisce la Stazione Appaltante e le singole Amministrazioni dalle eventuali pretese di terzi riferite agli obblighi assunti connessi al servizio affidato, ivi compresi danni a cose e persone, interessi e diritti, sollevando in tal senso la da ogni responsabilità civile e penale. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti la Ditta dovrà comunicare alla Stazione Appaltante i provvedimenti adottati nei loro confronti.
INCIDENTI. In relazione agli incidenti, l’Azienda ULSS 8 ha l’obbligo di segnalare all’organo di vigilanza: • gli incidenti relativi all’utilizzo di agenti biologici art. 277 D.Lgs.81/2008: (“Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, ....omissis... il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi”) • gli eventi incidentali connessi ad agenti chimici, per superamento dei limiti di esposizione, o incendi ed esplosioni art. 225 D.Lgs.81/2008 (“8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza”) • gli incidenti avvenuti con sostanze cancerogene, agenti mutageni o con chemioterapici antiblastici ex art.240 D.Lgs.81/08 (“Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, ...omissis ....il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose”). Tali eventi, cosi come gli incendi e i principi d’incendio, vengono pertanto trattati come non conformità e segnalati con il DS 09 “Segnalazione di incidenti, non conformità, comportamento pericoloso” (eccetto per i chemioterapici che vengono segnalati con la DS
INCIDENTI. L'aggiudicatario è tenuto a dare, di volta in volta, immediata comunicazione scritta al Comune di tutti gli incidenti verificatisi qualunque importanza o gravità essi rivestano (anche se di piccola entità) ed anche quando nessun danno si fosse verificato nei confronti delle persone o degli utenti trasportati. Nel caso di incidenti per colpa dell’appaltatore o non denunciati alla Città di Giaveno nei termini previsti dai contratti assicurativi i relativi danni sono a carico del concessionario. In caso di incidente o sinistro causato o subito dai mezzi concessi in comodato, essendo il mezzo di proprietà comunale, il Comune intestatario dell’assicurazione RC AUTO provvederà a curare la trasmissione della documentazione alla Compagnia assicuratrice, ma resta inteso che ogni danno non liquidato dall’assicurazione, è a carico della Ditta. Pertanto, in caso di incidente o sinistro causato o subito sui mezzi concessi in comodato, il comodatario ha l’obbligo, in qualità di custode di: - informare tempestivamente il Comune, trasmettendo ad esso, entro 24 ore, tutta la documentazione necessaria; - fornire al Responsabile del Settore tutta la documentazione necessaria.
INCIDENTI. In caso di incidente, ti impegni a cooperare con noi e con i nostri assicuratori per qualsiasi indagine o procedimenti legali successivi. Dovrai inoltre effettuare le seguenti operazioni:
INCIDENTI. Il locatario si impegna a informare tempestivamente la società di qualsiasi sinistro e a trasmetterle immediatamente qualunque notifica corrispondente, nonché a dare piena collaborazione al locatore e alla compagnia assicurativa durante le indagini e la difesa di qualsiasi reclamo e processo. In caso di incidente o sinistro, il locatario si impegna a: · Non riconoscere o giudicare a priori la responsabilità del fatto. · Ottenere i dati completi dall’altra parte e di tutte le circostanze relative all’incidente, completando accuratamente il modulo di constatazione amichevole di incidente. In caso di mancata compilazione di tale modulo, si procederà all’addebito di un importo extra pari a 90 €. · Avvertire immediatamente le autorità in caso di responsabilità della controparte. · Recarsi con l'auto coinvolta presso l’ufficio più vicino al luogo dell’incidente entro un periodo massimo di 4 ore per la stesura del rapporto corrispondente. · Non abbandonare il veicolo fino all’arrivo delle autorità (Polizia o Guardia Civil) o di un rappresentante della società. · In caso di gravi danni, si forniranno foto del sinistro e qualsiasi altro elemento necessario al suo chiarimento. Si consi- derano danni gravi quelli superiori a 3 cm di lunghezza e/o larghezza, tranne le perforazioni della lamiera o degli elementi ester- ni, che sono sempre considerate danni gravi. · In caso di inosservanza dei punti precedenti di questa sezione, il locatario si assumerà tutti i danni subiti dal veicolo indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, come indicato al punto 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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  • POLIZZE ASSICURATIVE 33.1. L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 33.6. Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.. 33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

  • Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

  • Diritti del concorrente interessato Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

  • CONSEGNE Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo. La merce dovrà essere conforme all’ordine trasmesso dal Servizio competente, e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata, l’ordine dovrà essere evaso in difetto. La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all’interno dei magazzini indicati negli ordini. La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo casi d’urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto. I prodotti sterili, all’atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l’esecuzione degli ordini. In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un’etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Xxxxxxx e confezioni dovranno essere a perdere. I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare: - luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull’ordinativo emesso; - n° di riferimento dell’ordine; - data dell’ordine; - il quantitativo inviato - n° di lotto di produzione dei singoli prodotti; - data di scadenza. Il Fornitore dovrà altresì garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti. Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e a Soresa, senza attendere eventuali ordini. Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell’indisponibilità. Si precisa che l’omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell’ordine l’applicazione delle penali previste all’art. 14 per mancata consegna relativa al ritardo della consegna. In ogni caso per i prodotti indisponibili l’Amministrazione contraente potrà procedere all’acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all’aggiudicatario l’eventuale maggior prezzo pagato. In caso di consegna di prodotti ritenuti inidonei dall’Amministrazione contraente, il fornitore è tenuto aalla sostituzione degli entro 4 giorni.

  • Diritti dell’interessato L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.

  • Prestazioni assicurative Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto oppure la durata fissa eventualmente prevista dal contratto. Descrivere le prestazioni assicurative previste dal contratto (prestazioni principali, accessorie e/o complementari), indicando le relative modalità di determinazione. Fornire separatamente per tutte le prestazioni assicurative - con l’indicazione attraverso caratteri grafici di particolare evidenza di eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi - le informazioni secondo il seguente schema: PRESTAZIONE IN CASO DI ………. (indicare la prestazione e ripetere le informazioni per ciascuna prestazione). Indicare l’esistenza e la misura di una eventuale garanzia di carattere finanziario offerta dall’impresa. Nell’ipotesi in cui l’impresa di assicurazione non fornisca alcuna garanzia, specificare che il contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote. Nell’ipotesi in cui l’impresa attui un piano di allocazione per conto del contraente dei premi e dei capitali maturati ai fini dell’ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento del contratto descriverne le modalità di funzionamento. Nei casi in cui sono presenti impegni di terzi a corrispondere al fondo importi prestabiliti, indicare i terzi obbligati e illustrare sinteticamente lo schema contrattuale allo scopo utilizzato, nonché eventuali limiti e condizioni per l’adempimento dell’impegno. Per i fondi a “capitale protetto”1 illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, le modalità gestionali adottate per la protezione. Inserire con caratteri grafici di maggiore evidenza la seguente avvertenza “Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o restituzione del capitale investito”. Per i costi della garanzia offerta dalla compagnia, della prestazione del terzo o della protezione rinviare al punto 11. Indicare con caratteri grafici di maggiore evidenza se e in conseguenza di quali eventi esiste la possibilità che l’entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

  • IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

  • Diritti degli interessati Ciascun Interessato ha diritto , in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l’Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l’esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l’origine dei dati (se non raccolti presso l’Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L’Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di obblighi contrattuali, la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l’adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell’Interessato. L’Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR. Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti indicati sopra, l’Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l’Italia, ai seguenti recapiti: Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax. n. 000 0000000; email:xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. L’Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), ai seguenti recapiti:Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Europe DAC, 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx; email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.

  • CONSEGNA DEI LAVORI La consegna dei lavori avrà inizio previa convocazione dell’esecutore, sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione, con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento. Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori. Delle operazioni eseguite verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento. Se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Qualora la consegna non avvenga per fatto della Stazione appaltante, si applicheranno le vigenti norme in materia. A seguito della consegna delle aree, l’Appaltatore procederà all’installazione del cantiere, alla predisposizione della segnaletica di legge ed all’approntamento delle attrezzature. Le suddette procedure dovranno essere eseguite secondo le indicazioni della Direzione lavori, senza interferenza logistica con le attività facenti parte del programma lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del disposto dell’articolo 129, commi 1 e 4, del Regolamento Generale. A tal fine, il Direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale, le lavorazioni da iniziare immediatamente. Detta consegna dovrà essere effettuata dal Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, previa presentazione dei seguenti documenti: - Cauzione definitiva sotto forma di Fideiussione bancaria o polizza assicurativa; - Polizza “CAR”; - Polizza RCVT, contro gli infortuni; - Piano Operativo di Sicurezza delle eventuali proprie Imprese Subappaltatrici/Fornitrici; - Contenuto e tipologie della cartellonistica di cantiere. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. Prima dell'inizio dei lavori di cui all’articolo che segue, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) L’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata; d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola; f) Copia del registro infortuni; g) Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta. Lo stesso obbligo fa carico all'appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra relativa alle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

  • Descrizione del rischio L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da A.S.I. Associazioni Sportive e Sociali Italiane, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli affiliati e dai suoi Tesserati in relazione alla disciplina sportiva esercitata a livello dilettantistico e/o amatoriale e ad attività ricreative, ludiche e culturali. Qualora dette attività vengano svolte da Xxxxx, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa. L'attività assicurata è quella di seguito riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate al successivo art. 8 "Rischi esclusi dall’assicurazione".