Indennità di malattia Clausole campione

Indennità di malattia. Se durante lo svolgimento del contratto a termine il lavoratore si ammala è prevista una normativa specifica sia per quanto riguarda la durata del periodo tutelato, che per il calcolo della relativa indennità economica. 49 In questa fattispecie l’indennità di malattia viene corrisposta per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l’inizio dell’evento morboso (e comunque nel limite massimo di 180 giorni per ciascun anno solare)50. Tale indennità viene erogata: • dal datore di lavoro per il numero di giornate effettivamente prestate dal lavoratore alle proprie dipendenze; • dall’INPS per le giornate eccedenti comunicate dal datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore non possa far valere, nei 12 mesi precedenti, almeno 30 giorni di attività lavorativa, l’indennità di malattia è corrisposta direttamente dall’INPS per un periodo massimo di 30 giorni, sempre a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro.51 L’indennità di malattia non può essere corrisposta nel caso in cui il rapporto di lavoro a termine sia definitivamente cessato (per scadenza del termine o ripresa del servizio da parte del lavoratore assente). Per quanto concerne la misura della indennità di malattia nei contratti a termine, la base di calcolo va ricavata con riferimento alla retribuzione del periodo di paga mensile scaduto immediatamente prima dell’evento.
Indennità di malattia. Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi di paga. a) ad una indennità pari al 50% cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art.74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980 n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33; b) ad integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) il 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) il 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4 al 20; 3) il 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 35. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art.2 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo precedente alla data di risoluzione del rapporto dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo indennità di cui alla lettera a) del presente articolo, se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta. Il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto, tranne i casi di aziende che per la loro specificità sono escluse dal versamento dei contributi per inden...
Indennità di malattia. Il trattamento economico di malattia per i lavoratori con part-time verticale e orizzontale dovrà essere riproporzionato in base alla ridotta entità della prestazione lavorativa.120
Indennità di malattia. Durante il periodo di malattia il Fondo malattia provvede alla corresponsione di una indennità giornaliera (con esclusione della giornata di riposo settimanale), nelle seguenti misure: a) fino al 20° giorno: una indennità pari al 56% della retribuzione media globale lorda giornaliera così come stabilito al successivo art. 9, con un minimo di € 28,00. In caso di malattia di durata continuativa non superiore ai 14 giorni l'indennità giornaliera di cui sopra decorrerà dal 4° giorno di malattia. La stessa indennità decorrerà dal primo giorno di malattia in caso di durata della stessa superiore ai 14 giorni. I primi tre giorni di malattia sono comunque compresi, e quindi computati, nel limite dei 180 giorni di cui al successivo comma 3 del presente articolo, ancorché restino esclusi dalla indennità; b) dal 21° giorno di malattia, compreso, al 60° giorno di malattia, compreso: un'indennità pari al 68% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9, con un minimo di € 31,00; c) dal 61° giorno di malattia, compreso, in poi: un'indennità pari al 73% della retribuzione media globale lorda giornaliera, così come stabilita al successivo art. 9, con un minimo di € 31,00. Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte, sulla base dell'effettivo orario medio settimanale prestato nei sei mesi precedenti quello di inizio della malattia. In particolare verranno così proporzionalmente ridotti gli importi minimi delle indennità, quali sopra indicati. La predetta indennità sarà corrisposta al lavoratore dal datore di lavoro. I datori di lavoro in regola con il pagamento dei contributi di cui all'art. 6 del c.c.n.l. secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente regolamento otterranno il rimborso di tale somma previa richiesta in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 16 (punto 1).
Indennità di malattia. Dal 1º gennaio 2007, ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta anche un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni (INPS circ. n. 76/2007). A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione, è necessario che tutte le tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata abbiano i seguenti presupposti: - la sussistenza dell'attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell'evento morboso e l'effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato; - il requisito contributivo e quello reddituale così come previsti dal D.M. 12 gennaio 2001 e richiamati dal citato art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006. Per verificare la sussistenza dell'incapacità temporanea al lavoro, l'INPS può legittimamente effettuare accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali. Di conseguenza, allo scopo di permettere il regolare espletamento dei predetti controlli, tali lavoratori devono rendersi disponibili durante le fasce orarie previste dalla normativa vigente (10.00-12.00 e 17.00-19.00) e porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi (INPS circ. n. 77/2013).
Indennità di malattia. L’indennità di malattia è una prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati al verificarsi di un evento morboso che determina l’incapacità temporanea al lavoro. La prestazione ha regolamentazione e ammontare differenti in relazione all’inquadramento previdenziale dell’azienda e alla qualifica del lavoratore. L’indennità giornaliera di malattia è erogata dall’INPS, per il tramite del datore di lavoro, a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. di carenza e sono a carico del datore di lavoro). Essa è composta da due quote: • l’importo dell’indennità anticipata dal datore di lavoro per conto INPS; • l’importo dell’integrazione dell’indennità INPS a carico del datore di lavoro nei limiti fissati dai C.C.N.L.
Indennità di malattia. Dal 1º gennaio 2007, ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta anche un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni (INPS circ. n. 76/2007). A decorrere dal 1º gennaio 2012 viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia ex art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 anche ai professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Per tale prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera.
Indennità di malattia. L’indennità di malattia è una prestazione riconosciuta ai lavoratori subordinati al verificarsi di un evento morboso che determina l’incapacità temporanea al lavoro. La prestazione ha regolamentazione e ammontare differenti in relazione all’inquadramento previdenziale dell’azienda e alla qualifica del lavoratore. L’indennità giornaliera di malattia è erogata dall’INPS, per il tramite del datore di lavoro, a partire dal 4° giorno di malattia (i primi 3 giorni sono c.d. di carenza e sono a carico del datore di lavoro).
Indennità di malattia. La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro 2 mesi da tale evento. Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l'apposito stampato (mod. MRR.81), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione: a) copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l'avvenuto pagamento al dipendente stesso dell'indennità di cui si chiede il rimborso; b) copia dei cedolini paga relativi ai sei mesi precedenti quello di inizio della malattia (che possono non essere inviati in caso di richiesta di indennità che non superi il minimo stabilito nel c.c.n.l.); c) copia delle ricevute di pagamento (quietanza F24) relative ai mesi nei quali ricade la malattia e/o per i quali si richiede i rimborso; d) i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già stati inviati precedentemente: 1) certificato medico con diagnosi; 2) certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; 3) verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio; 4) sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell'infortunio stesso (ad esempio verbale dell'incidente). Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero.
Indennità di malattia. A) Al lavoratore assente per malattia il datore di lavoro corrisponderà la seguente indennità giornaliera: - dal 4° al 20° giorno euro 33,00 - dal 21° giorno euro 39,00 con esclusione della giornata di riposo settimanale. B) Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell’effettivo orario settimanale prestato. C) Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario e comunque con un massimo di 180 giorni nell’anno civile (01/01-31/12). D) Per i lavoratori di nuova assunzione verrà erogata l’indennità giornaliera di malattia a decorrere dal 3° mese di assunzione. E) L’indennità di malattia viene erogata anche al sostituto del portiere, ma limitatamente ai periodi per il quale è stato assunto. Non è prevista per il lavoratore l’indennità di malattia , quando la stessa dipenda dai seguenti eventi: 1. chirurgia plastica estetica 2. infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di sostanze stupefacenti 3. pratica di pugilato, atletica pesante, rugby, bob, alpinismo, paracadutismo, deltaplano 4. tumulti popolari in cui il lavoratore abbia parte attiva 5. dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.