Indennità di partecipazione Clausole campione

Indennità di partecipazione. 1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00. 2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70%. 3. L’indennità di cui al co. 1 non è corrisposta nel caso di tirocini rivolti a lavoratori sospesi o, comunque, percettori di ammortizzatori sociali, in quanto l’attività di tirocinio si configura come misura di politica attiva. 4. Nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 5, co. 3, non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione di cui al co. 1. 5. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 3, lett. a) e di disabili di cui all’art. 1, co. 3, lett. c) rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo di cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti, fra i quali quelli di cui agli articoli 3 e 4. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, co. 2. 6. L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui all’art. 50, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 912. 7. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa. 8. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012 la mancata corresponsione dell’indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro.
Indennità di partecipazione. 1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall’art. 10 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è corrisposta al tirocinante un’indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300,00 lordi per un impegno settimanale di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un’indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. 2. L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. 3. L’indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito. 4. L’erogazione dell’indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. 5. È in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati che deve essere indicata nel progetto formativo.
Indennità di partecipazione. 1. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 3.8 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che 1.1. Il soggetto promotore si farà carico della corresponsione dell’indennità. 1.2. L’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel Progetto Formativo Individuale. ▪ Viene corrisposta un’indennità di partecipazione forfettaria di € 300,00 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali, in quanto il tirocinio è svolto presso una Pubblica Amministrazione. L'indennità di partecipazione è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 80% su base mensile. Qualora la partecipazione sia inferiore al 80% su base mensile, l’indennità di partecipazione viene ridotta proporzionalmente, fermo restando l’importo minimo di 300 euro mensili. Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione.
Indennità di partecipazione. 1. Sulla base di quanto previsto all’articolo 1, commi 34 - 36, della Legge n. 92 del 2012, è corrisposta al tirocinante un’indennità per la partecipazione al tirocinio. 2. In relazione alla preponderante componente formativa della fase di avvio del tirocinio, la Regione Autonoma della Sardegna ritiene congrua un’indennità di importo non inferiore a 400 euro lordi mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto. 3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. 4. Nell’ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione. 5. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non è obbligatoria. 6. L’indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito solo fino a concorrenza con l’indennità minima prevista al comma 2 . 7. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l’indennità minima prevista al comma 2. 8. Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. 9. Dal punto di vista fiscale l’indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell’indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.
Indennità di partecipazione. Le parti concordano che non è corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinante
Indennità di partecipazione. Tutti i progetti dovranno prevedere l'erogazione di indennità di partecipazione quale sostegno all’inclusione attiva dei destinatari. Tale indennità è connessa alla partecipazione alle eventuali attività formative e ai tirocini in azienda. L’indennità si calcola sulle ore realmente effettuate - dimostrabili attraverso i registri delle presenze - e il cui importo orario omnicomprensivo è pari ad euro 4,00 fino ad un importo massimo mensile di 500,00 euro. L’indennità di partecipazione rientra nella voce di spesa B.2.4.2 Indennità categorie speciali del piano economico di dettaglio (PED) e i progetti devono dedicare minimo il 40% dell’importo di finanziamento a tale voce di spesa. L’indennità di partecipazione non è cumulabile con altri trattamenti sostitutivi della retribuzione.
Indennità di partecipazione. Al tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio, secondo quanto previsto all’art. 1, commi 34-36 della Legge n. 92 del 2012. Nel PFI è stabilito che l’erogazione dell’indennità è a carico del soggetto ospitante . L’importo dell’indennità di partecipazione al tirocinio non può essere inferiore a € 300,00 lordi mensili o € 70,00 lordi settimanali e non può eccedere i € 600,00 lordi mensili o € 140,00 settimanali. Al tirocinante possono essere riconosciuti benefit non monetari o rimborsi spese, aggiuntivi e non sostitutivi dell’indennità (es. vitto). L’indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% calcolata su base mensile. Durante la sospensione del tirocinio non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità di partecipazione. Qualora il tirocinio preveda l’invio in missione del tirocinante, questa deve svolgersi senza costi alcuni a carico del tirocinante. Per i progetti previsti da leggi comunitarie, statali, regionali volti a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale non possono essere stabiliti importi superiori ai limiti suindicati. Nel PFI è specificata l’eventuale esenzione, totale o parziale, dall’erogazione dell’indennità di partecipazione nei confronti del tirocinante svantaggiato o disabile, in relazione alla sua difficoltà di inserimento lavorativo e, qualora già beneficiari di sussidi economici, nei confronti di richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. Nel caso di tirocini a favore di lavoratori disoccupati o sospesi e beneficiari di sostegno al reddito, i soggetti promotori non possono assumere l’indennità di partecipazione a proprio carico, mentre i soggetti ospitanti possono assumere a proprio carico l’indennità di partecipazione, cumulabile con l’ammortizzatore percepito, anche oltre la concorrenza dell’importo minimo di 300 euro mensili.
Indennità di partecipazione. L’indennità di partecipazione è riconosciuta per le ore (svolte fuori dall’orario di lavoro o in costanza di CdS) di effettiva frequenza dei percorsi formativi in misura pari al 100% del valore del costo del percorso di riqualificazione professionale per singolo lavoratore calcolata dunque sulla base del costo €/ora di 17,35. L’ammontare dell’indennità sommata all’importo dell’integrazione salariale nell’intero periodo di durata del contratto o accordo di solidarietà non può superare l’importo della mancata retribuzione corrispondente alle ore di riduzione del proprio orario di lavoro nel medesimo periodo. I calcoli saranno effettuati sulla base dei dati inseriti nel “Prospetto economico” All.5 A e All.5 B all’Avviso.
Indennità di partecipazione.  1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che: Non è prevista l’indennità di partecipazione
Indennità di partecipazione. In merito alla corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari ed è facoltativa per i tirocini curriculari. Le parti concordano che: - il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell’indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurriculari, facoltativa per i tirocini curriculari; - l’indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel progetto formativo individuale.