Indennità di coordinamento Clausole campione

Indennità di coordinamento. Koordinierungszulage
Indennità di coordinamento. Art. 53 Koordinierungszulage‌ 1. Ai dipendenti ai quali, indipendentemen- te dal profilo professionale ricoperto, viene assegnato il coordinamento di almeno 4 per- sone, è corrisposta un‘ indennità di coordina- mento mensile, se tale attività non trova già considerazione nell‘ inquadramento in atto o nella concessione di un‘ indennità di funzione od altra indennità prevista dal presente con- tratto per mansioni di coordinamento. Nel nu- mero di persone da coordinare si tiene conto anche di persone esterne all’ente a disposi- zione dell’amministrazione. 1. Den Bediensteten, denen unabhängig von der jeweiligen Einstufung die Koordinierung von mindestens 4 Personen anvertraut wird, wird eine monatliche Koordinierungszulage zugewiesen, falls diese Tätigkeit nicht aufgrund der Einstufung bzw. der Zuerkennung einer Funktionszulage Berücksichtigung findet. Bei der Anzahl der zu koordinierenden Personen werden auch die der Körperschaft von außen zur Verfügung gestellten Personen berücksichtigt. 2. L‘ incarico di coordinamento viene conferito dall‘Amministrazione per la durata massima di 4 anni ed è rinnovabile. 2. Der Koordinierungsauftrag wird von der Verwaltung für höchstens 4 Jahre erteilt und ist erneuerbar. 3. Gli incarichi di coordinamento sono da limitare ai seguenti settori di servizio: • Pulizie • Operai • Cuochi • servizi sociali • assistenza all'infanzia • area di vigilanza • messi e uscieri comunali • uffici demografici, qualora non esiste già un incarico per carica direttiva/unità organizzativa. Altre ipotesi possono essere concordate dalle parti contrattuali a livello di comparto.
Indennità di coordinamento. (1) L'indennità di coordinamento è corrisposta al personale a cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza di un numero di personale da determinare nell'accordo di comparto. (2) La misura dell'indennità di coordinamento è stabilita nell'accordo di comparto e non può superare la misura massima del 35 percento dello stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali la misura massima di cui sopra è aumentata al 45 per cento. (3) L'indennità di cui al comma 1 è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e ricorrente di retribuzione. La trasformazione avviene con scadenza annuale e, per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura del cinque percento. Tale assegno segue le variazioni della relativa indennità di coordinamento.
Indennità di coordinamento. 1. Al personale cui sono affidate effettive funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione della categoria Ds (capo sala, tecnici sanitari coordinatori/trici, terapisti della riabilitazione coordinatori/trici, ostetrico/a coordinatore/trice, dietista coordinatore/trice, tecnico della prevenzione-coordinatore, assistente sanitaria coordinatrice e altre figure equiparate del ruolo sanitario, nonché il/la coordinatore/trice professionale assistente sociale del ruolo tecnico) è corrisposta una indennità di coordinamento nella misura annua lorda di € 648,00 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. Detto importo è da considerarsi parte fissa dell'indennità di funzioni di coordinamento. 2. La parte fissa dell’indennità di funzioni di coordinamento è integrata da una parte variabile erogata dall’Azienda tenuto conto dell’onerosità e della complessità delle unità operative in cui vengono svolte le funzioni e graduata in almeno tre fasce differenziate; la quota attribuita può variare da € 780,00 a € 1.680,00 annui lordi, cui si aggiunge la tredicesima mensilità. La corresponsione della quota di parte variabile assorbe ogni altra indennità di coordinamento attribuita al personale sanitario conseguente a precedenti accordi provinciali di comparto o decentrati. 3. L’indennità di cui al presente articolo viene attribuita anche al personale sanitario appartenente alla categoria D che ricopra le funzioni di capo sala o capo tecnico in caso di vacanza del relativo posto o di assenza per aspettativa a vario titolo del titolare del medesimo. In questi casi l’indennità spetta solo per il periodo in cui sono esercitate le funzioni di coordinamento. 4. L’indennità attribuita al personale di cui al comma 1 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o in caso di valutazione negativa. 5. L’applicazione del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato sono definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 6 del CCPL di data 8 agosto 2000. 6. Le economie verificate nell’attribuzione della parte fissa individuale possono contribuire ad un incremento uniforme della parte variabile individuale minima o di base. A far data dall’1 gennaio 2007, il Fondo per la corresponsione della presente indennità è incrementato di € 60.000,00 oneri riflessi compresi. 7. Gli effetti del presente articolo decorrono dall’1.1.2007. Le indennità eventualmente erogate per le stesse finalità a seg...
Indennità di coordinamento. Art. 79 Indennità per incarichi speciali Art. 80 Lavoro straordinario
Indennità di coordinamento. (1) La Giunta provinciale può conferire l'incarico di coordinamento, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della a) presenza minima di sei persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti; in casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di quattro persone, compreso il/la coordinatore/trice; b) necessità di garantire la funzionalità del servizio, la gestione di un settore e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito coordinatore/trice; c) durata massima dell'incarico: anni quattro, rinnovabile. (2) L'incarico di coordinamento può essere revocato in qualsiasi momento previa contestazione da parte del direttore preposto sull'insoddisfacente espletamento dei compiti di coordinamento. L'interessato può presentare entro trenta giorni le sue controdeduzioni al superiore del direttore preposto il quale, qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico. L'incarico può, inoltre, essere revocato in qualsiasi momento in caso di soppressione o trasferimento del servizio o settore oggetto del coordinamento. (3) L'indennità di coordinamento è determinata, di regola, nella seguente misura sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza, tenuto conto anche della complessità dei compiti affidati e delle responsabilità connesse: a) dal cinque fino al quindici per cento per il coordinamento fino a sei dipendenti; b) dal dieci fino al venti per cento per il coordinamento da sette a dieci dipendenti; c) dal quindici fino al venticinque per cento per il coordinamento da undici a venti dipendenti; d) dal venti fino al trentacinque per cento per il coordinamento di oltre venti dipendenti. 2) (4) L'indennità di coordinamento prevista ai sensi del comma 3 può essere aumentata di un ulteriore dieci per cento, qualora con il coordinamento siano collegati compiti e responsabilità in materia di prevenzione e protezione dei rischi professionali. (5) L'indennità di coordinamento viene corrisposta mensilmente per dodici mesi, salva la trasformazione graduale in assegno personale (6) L'indennità di cui al comma 5 è gradualmente trasformata in assegno personale pensionabile ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del CCI del 29.07.1999 per il periodo in cui il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo ha già percepito un'indennità di coordinamento o compenso analogo. (7) La Ripartizione del personale fornisce, su richiesta, alle organizzaz...
Indennità di coordinamento. 1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera r), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018 è definita la percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti, collegata allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNL EPNE sottoscritto in data 8/1/2003, da corrispondersi su dodici mensilità, nella misura indicata nelle tabelle di cui agli allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Indennità di coordinamento. -pari a €. 125 mensili per ogni figura coordinata, per un ammontare annuo compreso tra un minimo di 2.400,00 ed un massimo di 4.800,00 euro da erogarsi in 12 mensilità; tale indennità sarà mensilmente commisurata al numero delle figure coordinate e resterà in vigore per tutta l’effettiva durata dell’incarico di coordinamento.
Indennità di coordinamento. Al personale titolare del profilo di “Responsabile di Settore” è attribuita una indennità di coordinamento nella misura di 200 € mensili per tredici mensilità, con riassorbimento della indennità di staff e dell’indennità di rischio. Al personale titolare di “Coordinatore dell’area della vigilanza e della sorveglianza” è attribuita l’indennità di coordinamento nella misura di 200 € mensili per tredici mensilità che assorbe l’indennità di staff, l’indennità di vigilanza e l’indennità di maneggio valori.

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  • Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:

  • Finalità del trattamento I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, carta di identità per dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà, codice fiscale, mail, del titolare o direttore tecnico delle imprese individuali o rappresentanti legali, dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione legali rappresentanti, dei membri con poteri di vigilanza o direzione, e dei soggetti sottoposti alle certificazioni antimafia oltre che eventuali dati giudiziari) degli operatori economici e dei fornitori, che sono in rapporti con l’Università degli Studi di Torino, saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i. Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo di Didattica, Ricerca e Xxxxx missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti degli obblighi contrattuali e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e, per quanto attiene le imprese, in relazione ai soggetti all’interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento. I dati personali di persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con l’Ateneo, acquisiti negli archivi dell’Università in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti: a) dati personali contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente; b) dati personali contenuti nei certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle imprese partecipanti alle procedure di evidenza pubblica; c) dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del GDPR, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Il conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra operatore economico e fornitore e l’Ateneo; il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto commerciale con questa Università. Tali dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale autorizzato.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Finalità del trattamento dei dati Il trattamento: a) è diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all’espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi della Società stessa.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati