Individuazione degli interventi Clausole campione

Individuazione degli interventi. Esecuzione in economia in casi particolari 6 Acquisto di beni e servizi in maniera autonoma
Individuazione degli interventi. 1. I servizi che possono essere affidati in economia da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento, sono i seguenti: a) manutenzione e riparazione di mobili, arredi e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; rilegatura di libri; b) pubblicazioni e agenzie di stampa, servizi stampa; spese per l'elaborazione di pubblicazioni dell'amministrazione; c) manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio; d) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e macchine da soccorso; manutenzioni per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse e delle officine automobilistiche e relativi impianti ed apparecchiature; e) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi; spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; f) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, sdoganamento, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali; g) spese per la stampa, la litografia e la diffusione di pubblicazioni, modulistiche, bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica, legatoria, cinematografia e fotografia; riparazione, manutenzione e noleggio di computers e da calcolo e di apparecchiature cifranti; servizi di microfilmatura; h) spese per lo svolgimento di corsi per il personale; i) spese per accertamenti sanitari; j) spese per onoranze funebri; k) spese per l'espletamento di concorsi e per conferenze, convegni, riunioni, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda e per le attività ricreative, scientifiche e culturali; spese per i musei; l) spese per il funzionamento delle mense; m) spese per studi, ricerche, progettazioni e sperimentazioni e per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria; n) confezione e riparazione di abiti borghesi e di speciali capi di vestiario; confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro; riparazione e manutenzione di materiali di vestiario, equipaggiamento e armamento; o) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati; p) forniture di servizi per il mantenimento di indigenti...
Individuazione degli interventi. 1. L'Amministrazione comunale, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, individuerà ed elencherà le aree pubbliche di proprietà comunale o comunque concesse al Comune, prospicienti aree di cooperative, palazzi condominiali, aziende ecc., con individuazione delle superfici, lo stato di conservazione, la catalogazione delle specie presenti e l’indicazione delle specie che si possono piantumare, o pertinenziali di aree di uso pubblico, anche stradali e similari, che si vogliono destinare a verde, la cui progettazione - realizzazione - gestione - cura potranno essere affidate a soggetti “privati” che operino in regime di volontariato oppure a “sponsor”. 2. Nell’individuazione di tali aree l’Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell’area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti. 3. Ogni anno, entro il mese di giugno, l’Amministrazione Comunale, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all’elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo. 4. Attraverso apposito avviso pubblico da emanare con i più opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate, ai fini della presentazione delle richieste di assegnazione.
Individuazione degli interventi. I lavori e le forniture, destinati ad integrare il programma di interventi previsto dall’Accordo di Programma del 18 dicembre 2002, sono individuati nell’Allegato 2 “Interventi attivabili a seguito del mancato ricorso al mercato finanziario (Accordo di Programma 18 dicembre 2002)” al presente Atto. La tabella A dell’Allegato 2 indica gli interventi da realizzare con l’80% delle risorse disponibili attivabili immediatamente con la sottoscrizione del presente Atto, mentre la tabella B indica gli interventi attivabili solo a seguito dello svincolo della rimanente quota pari al 20%. Nell’Allegato 3 “interventi già attivati e da attivare” al presente Atto, che integra l’Allegato 3 all’Accordo di Programma del 18 dicembre 2002, e sue successive rimodulazioni sono inoltre rappresentate le schede descrittive degli interventi, con indicazione tra l’altro: a) delle risorse stimate come necessarie per la loro realizzazione;. b) della articolazione annuale dell’utilizzo delle risorse in relazione ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti.
Individuazione degli interventi. L’ Amministrazione comunale, entro 3 mesi dall’ entrata in vigore del presente regolamento individuerà ed elencherà le aree verdi la cui progettazione – realizzazione – gestione – cura potranno essere affidate a soggetti “privati” che operino in regime volontario oppure a “sponsor”. Nell’ individuazione di tali aree l’ Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell’ area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti. Ogni anno, entro il mese di giugno, l’ Amministrazione Comunale, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all’ elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.
Individuazione degli interventi. L’affidamento sarà effettuato in favore di una sola DITTA (o ATI), in quanto trattasi di lotto unico, non scindibile, che prevede la fornitura di servizi secondo l’articolazione illustrata nell’art. 4 del presente capitolato. La fornitura indicativa per ogni singolo settore e’ quella qui di seguito indicata: .A Servizi di supporto all’organizzazione A.1 I supporti di tipo professionale alla segreteria A.2 I supporti di tipo professionale sui servizi
Individuazione degli interventi. Gli interventi dovranno riguardare tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti e dovranno seguire quella logica pluriennale indicata nel presente Capitolato, dettagliando i tempi, modalità di attuazione, responsabilità e risorse necessarie per le dotazioni, l'organizzazione dei servizi, il personale, la comunicazione, altro. Gli stessi dovranno considerare le implicazioni di viabilità ed inoltre: • per il servizio di igiene urbana: il numero e la tipologia dei mezzi ed attrezzature necessari allo spazzamento e lavaggio delle strade nonché il personale da utilizzare; • per il servizio di raccolta di R.U. differenziata: il numero e la tipologia dei mezzi; il numero e la tipologia prevalente (principali caratteristiche volumetriche e tecniche in funzione delle diverse modalità di raccolta) numero dei contenitori per l’eventuale raccolta stradale di prossimità e per la raccolta domiciliare; il numero e la localizzazione delle stazioni ecologiche; il personale dedicato; • per le aree di deposito temporaneo, isole ecologiche, piazzole multimateriale ecc.: modalità di gestione con riferimento alla capacità produttiva (ton/anno trattate); diagramma di flusso; personale dedicato; caratteristiche fisiche e tecniche delle opere eventualmente da realizzare con indicazione delle modalità ed analisi di fattibilità anche di tipo urbanistico, caratteristiche delle attrezzature da impiegare; caratteristiche dei processi e del funzionamento; indicazione sulla gestione operativa dell'impianto.
Individuazione degli interventi a. sulla base degli studi di fattibilità, verifica della sostenibilità giuridica ed economico- finanziaria (costi, traffici e tariffe) degli interventi previsti nella Programmazione regionale triennale, per singolo intervento e nello scenario complessivo di rete, sulla base delle tempistiche di entrata in esercizio previste; b. suggerimenti ed analisi delle scelte da adottarsi in ambito regionale, in ragione delle peculiarità dell’intervento, per ottenere la sostenibilità/bancabilità dello stesso, al fine di attivare gli investimenti dei privati e assicurarne, per quanto possibile, l’effettiva realizzazione.

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  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Clausole di salvaguardia 1. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili. 2. Con la sottoscrizione del presente accordo/contratto, la struttura accetta espressamente di applicare il regolamento sulle modalità di fatturazione e di pagamento, allegato al presente accordo/contratto e parte integrante dello stesso, pena l’impossibilità per Parte pubblica di procedere alla liquidazione delle fatture e al conseguente pagamento delle stesse. Le fatture trasmesse con modalità estranee e/o diverse da quelle previste nel suddetto regolamento verranno pertanto respinte dalla ASL. 3. Non è ammessa alcuna riserva di una delle parti al presente accordo/contratto, né contestuale né successiva. Nel caso qualsivoglia riserva venisse unilateralmente apposta o comunque successivamente avanzata da una delle parti, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi del precedente art. 15, lett. f), e comunque non sarà sottoscrivibile per l’altra.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.