Lavori in generale Clausole campione

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (23) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (24) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (25). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno
Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dal Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di €. 50.000,00 (Euro CINQUANTAMILA) al netto del ribasso contrattuale, e dello 0,5% per la garanzia prevista dal regolamento (2). L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 gior- ni, potrà essere derogato. II certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria (3) e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno (4) dell'emissione del Cer- tificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accet- tazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile (5). (1) Il premio è determinato sulla base della misura stabilita per la penale. (2) Nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini sopra stabiliti, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di interessi come previsto dalla legge quadro e dal regolamento Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto par le quali non sia stato tempestivamente emesso II certificato ed il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 C.C. ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. (3) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. (4) Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. (5) Il 2° comma dell’art. 1666 Cod. Civ. è il seguente ―il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata, non produce questo effetto il paga...
Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale. L'importo minimo che da diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del Certificato dei collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art 1666, 2° comma, del Codice Civile. Si richiamano gli artt. 26 e 28 della Legge 11/02/1994 n° 109, art. 30 del Capitolato Generale d'Appalto, gli arti 102 e 116 del Regolamento e dell'art. 7 del presente Capitolato.
Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 30.000,00 (Eurotrentamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (17) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (18) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di
Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla

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  • In generale 1 Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si applicano in particolare le disposizioni del CO. 2 Il datore di lavoro stipula con i collaboratori / le collaboratrici sottoposti al campo d’applicazione del presente CCL un CIL scritto. Il presente CCL costituisce parte integrante del CIL. Nel CIL sono regolamentati almeno: – l’inizio del rapporto di lavoro – la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato – il grado di occupazione – l’attività – il livello di funzione – il salario iniziale – il luogo di lavoro 3 In caso di partenza di un collaboratore / una collaboratrice da una società del gruppo La Posta Svizzera SA consolidata integralmente e qualora tale collaboratore/ collaboratrice, entro dodici mesi, entri di nuovo in servizio presso Posta CH SA, la durata del servizio raggiunta fino alla partenza viene computata integralmente. 4 Il perfezionamento dell’assunzione può essere subordinato al contenuto dell’estrat- to del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità. Il datore di lavoro ha il diritto, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni e di subordinare il perfeziona- mento del rapporto di lavoro al risultato di tali verifiche. 5 La prosecuzione dell’impiego può essere subordinata al contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità, qualora ciò sia necessario per motivi aziendali oppure sia prescritto dalla legge. 6 In caso di cambiamento di funzione si applica per analogia il capoverso 4 nella misura in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • IL SEGRETARIO GENERALE Xxxx Xxxxxxx

  • Gruppo di lavoro In considerazione della natura dell’attività oggetto della presente gara, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione della Regione Puglia un gruppo di lavoro composto da professionalità qualificate nel settore della comunicazione ed organizzazione di eventi, con preferibile competenza nel settore del lavoro agricolo. L’Aggiudicatario dovrà garantire (specificandolo nella offerta tecnica ed economica) un gruppo di lavoro, con la seguente composizione minima: • n° 1 Capo progetto/Account senior, con esperienza nel ruolo di almeno 8 anni, che abbia coordinato/diretto negli ultimi 5 anni almeno una campagna di comunicazione integrata, preferibilmente istituzionale, di livello interregionale. • n° 1 Direttore creativo con esperienza nel ruolo di almeno 5 anni, che sia stato responsabile di almeno una campagna complessa e articolata su più mezzi di comunicazione (TV, radio, stampa, affissioni, cartellonistica, etc.), preferibilmente istituzionale, di livello interregionale. • n. 1 Responsabile dei contenuti e della produzione, con almeno 8 anni di esperienza interdisciplinare nei settori della produzione esecutiva (campagne informative ed organizzazione eventi). • n. 1 Social media manager, con almeno 4 anni di esperienza nella gestione di account e campagne di social media advertising e stakeholder engagement. Il gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno presentarsi nel corso dello svolgimento delle attività. L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire il servizio di traduzione di tutti gli output previsti in almeno le seguenti lingue: Italiano e inglese. Se, durante lo svolgimento del servizio, l’Aggiudicatario dovesse avere la necessità di sostituire i componenti che prestano la propria opera, sarà necessario notificare l’esigenza alla Regione Puglia, indicando il nominativo ed i curricula professionali dei componenti che si intende proporre in sostituzione a quelli indicati in sede di offerta. Tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dal Committente. Nel caso in cui l’offerta provenga da un raggruppamento di soggetti, la composizione del gruppo di lavoro dovrà indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti costituenti il raggruppamento.

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • IL DIRETTORE GENERALE (Xxx. XXXXXXXX XXXXXXX) x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Disposizioni di carattere generale 1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

  • Direzione dei lavori 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione Aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.