Lavori usuranti Clausole campione

Lavori usuranti. Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla legge 335/95.
Lavori usuranti. In materia di lavori usuranti, valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni.
Lavori usuranti. In occasione della entrata in vigore della emananda normativa sui lavori usuranti, le parti costituiranno una Commissione paritetica al fine di approfondire i contenuti delle attribuzioni eventualmente assegnate alle parti medesime dalla nuova legislazione, nonché al fine di fornire ogni utile chiarimento e proposta per l’attuazione delle attribuzioni stesse.
Lavori usuranti. Ferma restando la normativa vigente in materia di lavori usuranti, le Parti si impegnano ad analizzare eventuali aspetti ad essa collegati, nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio Paritetico Nazionale di cui all’art. 8 del presente CCNL, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Lavori usuranti. In relazione all’entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione che, con operatività immediata, approfondisca, di concerto con le Confederazioni e con i competenti Organi della Pubblica Amministrazione i contenuti dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente e fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte per l’attuazione dei compiti stessi.
Lavori usuranti. Lavorazioni faticose e pesanti che garantiscono ai lavoratori dipendenti interessati un accesso anticipato al pensionamento.
Lavori usuranti. ✓ Si introducono modifiche alla normativa che dovrebbero rendere più agevole le condizioni di accesso a questa tipologia di pensionamento; ✓ Dal 2017 sarà possibile accedere al pensionamento, con la “quota” derivante dalla somma dell’anzianità contributiva e dell’età anagrafica già prevista per le diverse tipologie del lavoro usurante, avendo svolto l’attività usurante per metà della vita lavorativa oppure, in alternativa, avendo svolto questa attività per 7 anni negli ultimi 10 anni (condizione prevista fino ad oggi solo per il periodo transitorio) e senza il vincolo di impiego nell’attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito ✓ Verrà valutata la possibilità di prevedere semplificazioni amministrative per quanto riguarda la documentazione probatoria dell’attività usurante (cioè il diritto di accesso) ✓ Si stabilisce l’eliminazione dell’applicazione delle finestre di accesso di 12 o 18 mesi ✓ Al pensionamento anticipato degli usuranti non si applicherà più l’adeguamento dei requisiti per effetto dell’andamento della speranza di vita a partire dal 2019.
Lavori usuranti. Preso atto della normativa vigente in materia, le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare l’impatto sul settore della normativa sui lavori usuranti. Tale Commissione dovrà terminare i propri lavori entro il 31/12/2000.
Lavori usuranti. La normativa attuale non ha riconosciuto usurante il lavoro di tutto il personale viaggiante Autoferrotranviere. In tale quadro è necessario, di fatto, rendere non usuranti tutte le mansioni non riconosciute tali per legge, umanizzandole: • Riducendo il nastro lavorativo; • garantendo le “cerniere” pasti e la fruizione del pasto stesso; • riorganizzando il lavoro notturno; • diminuendo, quindi, i carichi di lavoro, riconoscendo i tempi di xxxxx, i tempi di “trasferimenti” e di “viaggio”, i tempi di “cambio tuta/divisa” come orario effettivo di lavoro A tal fine il personale viaggiante dovrà alternare periodi di guida con lo svolgimento di mansioni alternative, ad esempio la verifica dei documenti di viaggio, l'assistenza di linea, informazioni all’utenza (tutor) l’addestramento dei neo-assunti ecc.
Lavori usuranti. Le Parti, attraverso una Commissione paritetica, in relazione alle disposizioni in materia di attività usuranti di cui al Decreto Legislativo 374/93 e succ. mod., convengono di affidare ad un Istituto Universitario qualificato in materia di Medicina del Lavoro, identificato di comune intesa, uno studio, da completarsi entro 12 mesi, volto a verificare l’applicabilità di quanto previsto nelle citate norme legislative e successive modificazioni/integrazioni a figure professionali analoghe esistenti nel settore della gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra nonché a valutare, nell’ambito delle attività di “Rampa”, la presenza di figure professionali suscettibili di tutela. Le Parti si riservano di esaminare i risultati dello studio al fine di valutare le eventuali iniziative finalizzate al riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro dell’esistenza nel settore di attività usuranti. Emanati i decreti ministeriali, le Aziende comunicheranno alle strutture regionali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco delle mansioni aziendali rientranti nell’ambito delle attività riconosciute usuranti.