TERZO RESPONSABILE Clausole campione

TERZO RESPONSABILE. La ditta aggiudicataria deve nominare entro la data di stipula del contratto un suo Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato. L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato all’Amministrazione, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2016 n°74. La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N° 74/2013 e s.m.i. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manu...
TERZO RESPONSABILE. 1. L’Operatore Economico, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna, assume la funzione di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 74 del 2013 e s.m.i. e svolge i compiti previsti dal Capitolato Tecnico. L’assunzione della funzione di terzo responsabile vige per tutta la durata del contratto. L’incarico viene riportato nel libretto di impianto/centrale, oltre che nel Verbale di Xxxxx in consegna.
TERZO RESPONSABILE. Dalla data del verbale consegna degli impianti di cui al precedente art. 2.02 l’Amministrazione delegherà alla Ditta tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di manutenzione e gestione degli impianti oggetto di appalto. Con il solo fatto di aver presentato l’offerta la Ditta dichiara di essere disposta quindi ad assumere il ruolo di terzo responsabile così come definito dall’ art. 1 punto o) del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. e con le funzioni e gli oneri di cui all’art.11 del medesimo D.P.R. e degli artt. 31 e 34, comma 5 della legge 9 gennaio 1991, n.10 e s.m.i. La sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti costituirà “atto di assunzione di responsabilità“ ai sensi del già citato art.11, comma 1) del D.P.R. 412/93 e s.m.i. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità dell’esercizio, della conduzione e della manutenzione di tutti gli impianti termici di riscaldamento compresi nelle allegate tabelle A, B e C, dispone tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature, ovvero secondo norme UNI e CEI per quanto di competenza. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con l’Amministrazione Contraente fornendo costante informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto nonché con le eventuali altre modalità da concordare. Tutti gli oneri relativi allo svolgimento della funzione di terzo responsabile risultano compresi e compensati alla Ditta nel prezzo di appalto.
TERZO RESPONSABILE. Il Fornitore alla Data di Presa in Consegna degli Impianti assume la funzione di: • "TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI" (art. 31, commi 1 e 2, della Legge 09/01/1991 n. 10 e s.m.i., art. 1, comma 1, lettera o), del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i., D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i.): pertanto, ai sensi del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i., assume le responsabilità dell'esercizio, delle manutenzioni e dell'adozione delle misure utili al contenimento dei consumi energetici, secondo quanto precisato nel presente Capitolato ed in attuazione di quanto proposto in sede di offerta, per tutti gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed assimilati affidati mediante il presente appalto. • "TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI" (D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i.): pertanto, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 74, sulla base di apposita delega, assume le responsabilità dell'esercizio, delle manutenzioni e dell'adozione delle misure utili al contenimento dei consumi energetici, per tutti gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed assimilati affidati mediante il presente appalto. Come definito dal D.P.R. 16/04/2013 n. 74, le due figure di TERZO RESPONSABILE possono coincidere. Nel caso in cui le due figure siano distinte, l’atto di Delega di "TERZO RESPONSABILE DELL’ESERCIZIO E DELLE MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI", per gli impianti termici per la climatizzazione estiva ed assimilati deve essere sottoscritto dall’Amministrazione contraente, dal Fornitore e dal Terzo responsabile. La medesima norma (D.P.R. 16/04/2013 n. 74) all’art. 6, comma 6, stabilisce poi che “Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1667 e seguenti del codice civile”. Il Terzo Responsabile ha la responsabilità di esercire, condurre, controllare gli impianti e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli impianti di climatizzazione ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza e garantire il rispetto...
TERZO RESPONSABILE. 1. La Fondazione Idis con la stipula di apposito contratto scritto conferisce con formale atto delega all’Appaltatore la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal D.lgs. 192/2005, dal D.P.R. 74/2013, dalla L.R. 39/2018 e dalle norme a queste collegate.
TERZO RESPONSABILE. Dalla data di aggiudicazione dell’appalto, per l’intera durata del medesimo, l’Appaltatore assume il ruolo di Terzo Responsabile come definito all’art. 1, comma 1., lettera o) del DPR 412/93 s.m.i. In qualità di Terzo Responsabile, al termine di ciascuna stagione estiva e invernale, per tutta la durata dell’appalto, entro il 30 giugno e il 31 ottobre di ogni anno, l’Appaltatore dovrà presentare una dettagliata relazione a consuntivo sull’andamento della trascorsa stagione e sullo stato degli impianti, allo scopo di fornire al Committente tutti gli elementi utili necessari per la conoscenza dello stato di fatto sempre aggiornato; resta inteso che, per tale scopo, durante il periodo dell’appalto, sarà mantenuto l’adeguato rapporto di comunicazioni tra l’Appaltatore ed il Committente, con scambio continuo delle informazioni ritenute utili e necessarie.
TERZO RESPONSABILE. Economico, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna, assume la funzione di terzo responsabile, ai sensi del D.P.Rn. 74 del 2013 e s.m.i. e svolge i compiti previsti dal Capitolato Tecnico. consegna.
TERZO RESPONSABILE. Il Fornitore, al momento della Presa in Consegna degli Impianti, assume la funzione di Terzo Responsabile ai sensi dell'art. 31 legge 9 gennaio 1991 n° 10, DPR 412/93 e DPR 551/99. L’ Amministrazione Contraente, delega al Fornitore la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal DPR 412/93, dal DPR 551/99, dalla Legge 10/91, e dal D.Lgs 18.09.2005 n° 192. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità dell’esercizio degli Impianti Termici, in particolare la responsabilità di condurre gli Impianti Termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Il Fornitore, inoltre, deve: • accertare, al momento della presa in consegna dell’impianto termico, la sussistenza o meno del “Libretto di Centrale”; in ogni caso deve provvedere al suo reperimento e completamento in ogni sua parte; • trascrivere sul “Libretto di centrale, nel corso della gestione, i dati relativi al funzionamento dinamico dell’impianto termico relativamente ai parametri di combustione, al consumo di combustibile e di energia termica, nonché gli interventi manutentivi effettuati; • redigere sotto forma di ordini di lavoro gli interventi manutentivi ed allegarli al “Libretto di centrale”; • fornire il resoconto delle attività di controllo e manutenzione svolte su tutto il parco impianti, con l’indicazione dettagliata di tutti gli interventi effettuati, sia su programma, sia accidentali, e degli eventuali componenti sostituiti. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con l’Amministrazione Comunale fornendo costante informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato. Gli impianti termici, i locali e le parti di edificio relativi, dovranno essere accessibili in ogni momento al personale tecnico/amministrativo dell’Amministrazione per l’opportuna sorveglianza e per i controlli del caso. Il Terzo Responsabile dovrà effettuare inoltre un monitoraggio continuo sui consumi, inviando mensilmente al Servizio Tecnico un rapporto su file contenente i dati relativi a: • consumo mensile di combustibile per ciascun impianto; • consumo mensile di Kwh termici per ciascun impianto o porzione, qualora lo stesso sia già dotato di contacalorie. Tali dati saranno oggetto di verifiche...
TERZO RESPONSABILE. Il Fornitore, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, assume la funzione di Terzo Responsabile così come definito dall’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.. E’ onere del Fornitore provvedere all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative, previste dalla normativa, per l’assunzione formale del ruolo di Terzo Responsabile. Si rinvia al par. 5.3 del Capitolato Tecnico per ogni ulteriore dettaglio.
TERZO RESPONSABILE. Il Manutentore alla data di presa in consegna dell'Impianto di condizionamento, formalizzata con la sottoscrizione del contratto, assume la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dalla legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. Il Terzo Responsabile ha la responsabilità di condurre l’Impianto e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature dell'impianto ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Il Manutentore, inoltre, deve: