TERZO RESPONSABILE Clausole campione

TERZO RESPONSABILE. La ditta aggiudicataria deve nominare entro la data di stipula del contratto un suo Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici oggetto del presente capitolato. L’atto di assunzione di responsabilità deve essere redatto in forma scritta e consegnato all’Amministrazione, ed espone altresì il Terzo Responsabile alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34 della legge 9 gennaio 1991 n°10. Il Terzo Responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2016 n°74. La ditta aggiudicatrice dovrà presentare i requisiti del Terzo Responsabile, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. N° 74/2013 e s.m.i. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. In particolare il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli impianti termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione secondo le prescrizioni riportate sui manu...
TERZO RESPONSABILE. L’Appaltatore assume la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dal D.P.R. 551/99, dal D.P.R. 412/93, dalla L. 10/91 e dal D.lg. 19 agosto 2005 n. 192. Il Terzo Responsabile assume la responsabilità di condurre gli Impianti Termici e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d’uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature degli Impianti Termici ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Il Terzo Responsabile dovrà rapportarsi con il Comune fornendo costante informazione sull’andamento del servizio e su tutti i suoi aspetti gestionali ed impiantistici con le modalità di monitoraggio previste dal presente Capitolato nonché con le eventuali altre modalità da concordare. L’Appaltatore in quanto Terzo Responsabile assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, inoltre, in virtù di tale incarico diventerà a tutti gli effetti soggetto sanzionabile ai sensi dell’art. 34 della Legge 10/91, nonché rispondere di qualsiasi contravvenzione eventualmente elevata dalle competenti autorità per non regolare conduzione dell'impianto.
TERZO RESPONSABILE. Il Gestore si fa carico della gestione dell'impianto termico assumendo il ruolo di “Terzo Responsabile” dell'esercizio e della manutenzione, così come previsto dall'art. 31, comma 1 e 2, della Legge 10/1991, ed in particolare dall‘art. 1, lett. O, del D.P.R. 412/1993, dall'art. 7 del D.P.R. 551/1999 “Ulteriori requisiti del Terzo Responsabile”, e dal D.P.R. 74/2013, ed in accordo al D.Lgs. 192/2005, all'art. 287 del D.Lgs. n. 152/2006 “abilitazione alla conduzione”, al D.Lgs. 311/2006, ed effettuerà tutte le operazioni descritte nell'allegato “A” che costituisce parte integrante al presente contratto. All'atto della presa in carico dell'impianto termico viene redatto l'allegato B, “Verbale di consegna e di presa visione degli impianti termici”, che costituisce parte integrante del presente contratto. Inoltre, il Gestore è direttamente responsabile del mantenimento dei livelli prestazionali del sistema edificio/impianto raggiunti con gli interventi di riqualificazione energetica, tenuto conto del normale ciclo di vita dei materiali. Il Gestore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti all'Amministrazione Committente o a persone e cose di altre ditte o di terzi.
TERZO RESPONSABILE. La Ditta viene delegata dall’Agenzia a svolgere tutte le attività previste dai DPR 412/93 e DPR 551/99 quale Terzo Responsabile, ai sensi dell’art.31 Comma 1 Legge 10/91. Pertanto, oltre a garantire un'accurata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto come previsto dal presente capitolato tecnico, deve provvedere a:
TERZO RESPONSABILE. Il Manutentore alla data di presa in consegna dell'Impianto di condizionamento, formalizzata con la sottoscrizione del contratto, assume la funzione di Terzo Responsabile per svolgere tutte le attività previste dalla legge 10/91, dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. Il Terzo Responsabile ha la responsabilità di condurre l’Impianto e di disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni riportate nei manuali d'uso e manutenzione redatti dal costruttore delle apparecchiature dell'impianto ovvero secondo la normativa UNI e CEI per quanto di competenza. Il Manutentore, inoltre, deve:
TERZO RESPONSABILE. Rimane in capo all’appaltatore la delega come terzo responsabile degli impianti di cui al presente capitolato d’oneri, per entrambe le Sedi, con oneri e responsabilità come definiti dal D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii..
TERZO RESPONSABILE. Rif. punto d) All. 8 del D.Lgs 102/2014
TERZO RESPONSABILE. 1. L’Operatore Economico, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna, assume la funzione di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 74 del 2013 e s.m.i. e svolge i compiti previsti dal Capitolato Tecnico. L’assunzione della funzione di terzo responsabile vige per tutta la durata del contratto. L’incarico viene riportato nel libretto di impianto/centrale, oltre che nel Verbale di Xxxxx in consegna.
TERZO RESPONSABILE. [Req. SE 4. 1. o)] L’Aggiudicatario, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 8 del DPR n. 74/2013, svolgerà la funzione di "Terzo Responsabile" ed in particolare dovrà possedere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti tecnico organizzativi idonei a svolgere le attività di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di controllo, in conformità con quanto prescritto nei successivi articoli e nella documentazione allegata, conformemente alle norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, UNI-CEI per quanto di competenza. L’incarico di “Terzo Responsabile” è nominativo, e pertanto il soggetto esecutore del servizio dovrà essere obbligatoriamente indicato, unitamente ai requisiti di qualificazione dello stesso.
TERZO RESPONSABILE. Il Fornitore, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, assume la funzione di Terzo Responsabile così come definito dall’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.. E’ onere del Fornitore provvedere all’espletamento di tutte le pratiche burocratiche ed amministrative, previste dalla normativa, per l’assunzione formale del ruolo di Terzo Responsabile. Si rinvia al par. 5.3 del Capitolato Tecnico per ogni ulteriore dettaglio.