Limitazione delle prestazioni Clausole campione

Limitazione delle prestazioni. In caso di evidente fatturazione maggiorata l’assicuratore può ridurre di conseguenza le proprie prestazioni o vincolare il proprio pagamento alla ces- sione della richiesta di riduzione.
Limitazione delle prestazioni. Le prestazioni possono essere ridotte: a) se la malattia o le conseguenze dell’infortu­ nio sono solo in parte causa dell’incapacità lavorativa, b) se i danni alla salute sono da ricondurre a imprese rischiose, ovvero se la persona assicurata si espone a pericoli eccessivi senza aver adottato o potuto adottare adeguati provvedimenti per contenere i rischi entro limiti ragionevoli; sono escluse le operazioni di soccorso a persone; per impresa rischiosa ai sensi delle presenti disposizioni si consi­ dera in particolar modo la partecipazione a gare con veicoli a motore o anche soltanto a un relativo allenamento, c) se la persona assicurata si oppone ripetuta­ mente e in maniera grave alle decisioni di Sympany oppure non si attiene alle prescri­ zioni mediche, d) se nonostante intimazione scritta i documenti necessari alla determinazione del diritto assicurativo non vengono presentati entro quattro settimane.
Limitazione delle prestazioni. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative al Servizio, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Società non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore. Ogni prestazione su abitazioni di terzi e/o su parti di Proprietà comune dell’edificio sarà effettuata solo dopo che la Centrale Operativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte del terzo proprietario, dell’Amministrazione e/o dell’Autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, la Centrale Operativa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l’intero importo dell’intervento. Il diritto alle Prestazioni fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro. Ciascuna prestazione di cui punti a), b), c), d),e), dell’art. 66 può essere richiesta per un massimo di tre volte nel periodo di assicurazione in corso.
Limitazione delle prestazioni. D1.3.1 Le prestazioni di AXA per tutte le pretese sono limitate alla somma assicurata stabilita nella polizza – compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, di mediazione, di prevenzione e altre spese, come le indennità processuali o ripetibili alla controparte. Per singoli rischi inclusi nell’assicura- zione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assi- curata), debitamente specificato nella polizza. In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le presta- zioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole. Se l’assicurato promuove il procedimento a proprio ri- schio, in caso di successo (ad es. di assoluzione) AXA risarcisce le spese d’avvocato e procedurali sostenute. Eventuali indennità ripetibili riconosciute all’assicurato spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le pre- stazioni e le spese personali sostenute dall’assicurato, nonché le indennità per danni economici e per la ripara- zione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall’istanza precedente, come pene o misure disciplinari, non viene considerata come successo.
Limitazione delle prestazioni. La Banca può limitare, rifiutare o terminare la possibilità di disporre di servizi e prodotti, qualora tale restrizione sia necessaria per adempiere a obblighi di diligenza legali o normativi e ottemperare a disposizioni di autorità, organismi o enti svizzeri o esteri. Lo può fare (in particolare ma non solo) relativamente a operazioni in contanti, in strumenti finan- ziari o correlate a divieti imposti da sanzioni e/o embarghi di carattere nazionale o internazionale. La Banca non assume alcuna responsabili- tà per eventuali danni subiti dal cliente.
Limitazione delle prestazioni. La Banca può limitare temporaneamente la possibilità di disporre di servizi e prodotti, qualora tale restrizione sia necessaria per adempiere a obblighi di diligenza legali o normativi e ottemperare a disposizioni delle autorità. In particolare la Banca può rifiutare operazioni in contan- ti. La Banca non assume alcuna responsabilità per eventuali danni su- biti dal cliente.
Limitazione delle prestazioni. Qualora il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi 24 mesi dalla Data di Decor- renza del contratto, la Compagnia corrisponderà una somma pari al 95% del premio versato al netto delle rate di rendita già erogate. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.
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  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Limitazioni Le prestazioni erogate devono essere ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e specificamente indicate nel decreto di accreditamento. Se la Struttura dovesse perdere i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento successivamente alla stipula del presente Accordo lo stesso decade automaticamente.

  • Beneficiari delle prestazioni L’Assicurato designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso. In caso di invalidità totale permanente dell’Assicurato, quest’ultimo sarà soggetto Beneficiario. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.