Contratto di somministrazione a tempo determinato le Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell'intera materia, fermo restando che le disposizioni dell'articolo 20 del CCNL FEDERCULTURE del 9 novembre 1999, contenente la disciplina del lavoro temporaneo, conservano la loro efficacia transitoria, limitatamente alla individuazione delle esigenze di carattere temporaneo che, in aggiunta alle previsioni di legge, consentono l'accesso a tale istituto.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. In conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge è ammessa la stipulazione di contratti di somministrazione a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa. Le Parti, confermando il principio secondo il quale ogni strumento contrattuale: - deve essere utilizzato coerentemente con le finalità per le quali è stato concepito, - deve essere funzionale al rafforzamento delle imprese e alla salvaguardia e allo sviluppo dell’occupazione, ritengono opportuno che contratti di somministrazione, effettuati per motivazioni non collegate ad esigenze stagionali o a commesse specifiche, che riguardino lo stesso lavoratore, non superino la durata complessiva di 60 mesi in un arco di tempo di 78 mesi; convengono, con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, che il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti Ipotesi tassative:
Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato in coerenza con quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81/2015.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni. Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 10% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente: - per l'esecuzione di opere e attività che richiedano l'impegno di professionalità nuove o di difficile reperibilità sul mercato locale o l'impiego di specializzazioni non presenti in ambito aziendale; - per l'avvio di nuove tecnologie, anche relative ad attività di carattere amministrativo; - per la temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; - per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale di cui si voglia tastare l'utilità o comunque per coprire posizioni di lavoro non stabilizzate. La percentuale di cui al comma precedente è aumentata all'11% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico approvato con Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell'azienda di stipulare sino a 5 contratti di somministrazione a tempo determinato. Le aziende sono tenute nei confronti dei lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa nella quale saranno impiegati. L'azienda utilizzatrice comunica in via preventiva alla R.S.U. o, in sua mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto. Una volta all'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al comma precedente il numero ed i motivi dei contratti di som...
Contratto di somministrazione a tempo determinato. 1. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003, le parti nell’ambito della propria auto- nomia contrattuale convengono che rientrano nei casi, per i quali è consentito il ri- corso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, specifiche ra- gioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quali:
Contratto di somministrazione a tempo determinato. 1. Il contratto di somministrazione a tempo determinato è disciplinato dalla legge e dalle seguenti disposizioni.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Il CCNL rinvia la normazione di tale contratto alle disposizioni di legge che escludono ogni causalità per il suo utilizzo. Si replica anche in questo articolo il limite di cumulo del 30%, già commentato nel nuovo art. 14 del CCNL. Si segnala che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, il cd staff leasing, resta praticabile con il limite del 20%, limite non derogato dalla contrattazione collettiva nazionale.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Le parti convengono sull’utilizzo di questa tipologia contrattuale nei termini di quanto espresso dal CCNL in corso di validità nei termini a cui si rimanda, fatta salva la rilevante temporanea valenza che tale tipologia contrattuale potrà assumere nell’ambito degli accordi d’avvio legati ai piani di sviluppo ed alle nuove aperture che verranno sottoscritti tra le parti.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Art. 27 - Contratto di Inserimento lavorativo