Contratto di somministrazione a tempo determinato Clausole campione

Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato in coerenza con quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81/2015. II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare l’8% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per Poste Italiane S.p.A. il limite di utilizzo sarà pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione. III. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli di cui al precedente comma è demandata alla contrattazione collettiva aziendale. IV. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge. V. L’Azienda provvederà a comunicare: durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. L’Azienda osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuta, per legge e per il presente CCNL, nei confronti dei propri dipendenti. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. I. La Società, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato, con particolare riferimento alle fattispecie di seguito indicate, non potrà superare il 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: III. Le Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di ricorso rispetto a quelle previste nel presente articolo. IV. L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Aziendali: V. Ai sensi della vigente normativa, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; x. xxxxx diversa previsione delle Parti stipulanti il presente CCNL, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche. VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita – anche in relazione ad eventuali rischi connessi – la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso, uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL. VII...
Contratto di somministrazione a tempo determinato le Parti avviano immediate consultazioni per la revisione dell'intera materia, fermo restando che le disposizioni dell'articolo 20 del CCNL FEDERCULTURE del 9 novembre 1999, contenente la disciplina del lavoro temporaneo, conservano la loro efficacia transitoria, limitatamente alla individuazione delle esigenze di carattere temporaneo che, in aggiunta alle previsioni di legge, consentono l'accesso a tale istituto.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. 1 Fatte salve specifiche previsioni per il personale navigante, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. 2 In aggiunta alle ipotesi di legge ed in applicazione dell’art. 20, comma 5 quater, del D.Lgs. n. 276/2003, la somministrazione a tempo determinato è ammessa, senza che trovi applicazione l’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n 276/2003, per fare fronte a qualsiasi esigenza organizzativa/produttiva, anche ordinaria e non temporanea, nei seguenti casi: 3 Le Parti, tenuto conto della specificità del settore, concordano, altresì,la non applicabilità del divieto di cui all’art. 20, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 276/2003.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. 1. Ai sensi deII'art. 20 deI DLgs 276/2003 Ie parti neII'ambito deIIa propria autonomia contrattuaIe convengono che rientrano nei casi per i quaIi è consentito iI ricorso aI contratto di somministrazione di Iavoro a tempo determinato specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo quaIi : I) esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati neI tempo aventi carattere straordinario od occasionaIe; II) temporanea utiIizzazione in quaIifiche non previste dai normaIi assetti produttivi aziendaIi; III) attività connesse aII'inventari;
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Art. 27 - Contratto di Inserimento lavorativo
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 30 Parte Generale del CCNL e fatte salve ulteriori previsioni della stessa le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato non possono eccedere, come media su base annua, l’8% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Negli scali con traffico annuo complessivo inferiore a 2 milioni di passeggeri la percentuale di cui sopra viene fissata al 10%. Tale limite potrà essere superato, previa intesa con le RSU/RSA.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Il CCNL rinvia la normazione di tale contratto alle disposizioni di legge che escludono ogni causalità per il suo utilizzo. Si replica anche in questo articolo il limite di cumulo del 30%, già commentato nel nuovo art. 14 del CCNL. Si segnala che il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, il cd staff leasing, resta praticabile con il limite del 20%, limite non derogato dalla contrattazione collettiva nazionale.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita nelle circostanze e con le modalità fissate dalle leggi vigenti integrate dalla regolamentazione del presente articolo. In particolare, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore, riscontrabili alla data della stipula del contratto e da valutarsi secondo criteri di normalità tecnico-organizzativa. In attuazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 in ordine all’eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione di detta tipologia contrattuale si rinvia alle singole sezioni.
Contratto di somministrazione a tempo determinato. Le parti convengono sull’utilizzo di questa tipologia contrattuale nei termini di quanto espresso dal CCNL in corso di validità nei termini a cui si rimanda, fatta salva la rilevante temporanea valenza che tale tipologia contrattuale potrà assumere nell’ambito degli accordi d’avvio legati ai piani di sviluppo ed alle nuove aperture che verranno sottoscritti tra le parti.