MACCHINARI ED ATTREZZATURE Clausole campione

MACCHINARI ED ATTREZZATURE. Nell’espletamento del servizio l’Appaltatore deve utilizzare macchine ed attrezzature nella propria disponibilità. L’impiego delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali, devono essere tecnicamente efficienti e manutenute in perfetto stato e sostituiti in caso di necessità. Inoltre, devono essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e/o i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine a funzionamento elettrico devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla capacità delle prese elettriche esistenti. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza e le attrezzature devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. All’atto della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà presentare l’elenco dei macchinari e delle attrezzature che intende utilizzare nell’esecuzione delle prestazioni in appalto, allegando le schede tecniche ed i depliant di ciascuna macchina/attrezzatura, nonché tutta la documentazione/dichiarazioni utile alla verifica di conformità delle stesse alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella CE. L’Appaltatore è responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature utilizzate su cui dovrà provvedere ad applicare una targhetta o un adesivo indicante la denominazione sociale o il contrassegno dello stesso Appaltatore. o Mono-spazzola completa di dischi abrasivi idonei per le lavorazioni richieste o Lavasciuga o Idropulitrice o Bidone aspira liquidi o Macchinari per lo spazzamento/lavaggio delle aree esterne o Carrelli completi o Canne per lavaggio secondo necessità e dimensioni attacchi acqua E’ a carico dell’Appaltatore la fornitura di:
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. La ditta aggiudicataria si potrà avvalere delle attrezzature e dei macchinari di proprietà del Comune e, solo dopo una verifica in loco, farà un atto d'accettazione dell'equipaggiamento per il numero e per la qualità. Le attrezzature o macchinari che la ditta fornisce per migliorare l'esecuzione del servizio, saranno messe a disposizione senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale che ne diverrà proprietaria. Antecedente all'inizio del servizio, sarà redatto un verbale tra il Responsabile dell’esecuzione del contratto presso il Comune e quello della Ditta aggiudicataria sulla consegna e gestione dei locali, delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali.
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. ▪ Descrizione e caratteristiche tecniche dei macchinari ed attrezzature che effettivamente verranno impiegate per l’espletamento del servizio
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. L’appaltatore deve predisporre l’uso e l’impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti insiti nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l’attività dell’Ente; devono essere non rumorosi, rispondenti alle normative di sicurezza vigenti in materia, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. Devono inoltre essere dotati di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. E’ perentorio collegare ogni macchina funzionante elettricamente con dispositivo tale da assicurare una perfetta messa a terra. Su tutti gli attrezzi di proprietà dell’impresa usati all’interno dell’Ente, devono essere applicate targhette riportanti il nominativo od il contrassegno dell’impresa stessa. Dopo il lavaggio e/o il passaggio delle macchine dev’essere appositamente segnalato il pavimento eventualmente bagnato.
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. Nella esecuzione del servizio l’Appaltatore dovrà predisporre l'uso e l'impiego di macchine ed attrezzature nel modo più razionale, tenendo presente la possibilità ed i limiti che vi sono nella meccanizzazione dei lavori di pulizia assegnati. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le caratteristiche tecniche debbono essere perfettamente compatibili con l'attività dell'A.O.B. ed in particolare non devono essere rumorose, ma tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento; inoltre tutte le attrezzature aspiranti devono essere dotate di filtri Hepa. Nell' ambito delle proprie attività, l'Appaltatore deve garantire che: tutte le macchine, attrezzature ed impianti quali lavapavimenti, aspirapolvere e lucidatrici devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche e devono possedere i requisiti delle norme CEI e venire utilizzati seguendo le indicazioni del costruttore e del “ titolo III^ - Attrezzature di lavoro” del D.Lgs. 81/08. Per ogni macchina impiegata deve essere allegata la relativa scheda tecnica. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà avvenire nell'osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. Le attrezzature suddette sono a totale carico dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnate con un elemento di riconoscimento indicante il nominativo ed il contrassegno dell'impresa. L’appaltatore dovrà curare che le attrezzature siano impiegate nel modo più razionale e tecnicamente adeguato alla natura delle operazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche e della destinazione dei locali. Tutte le attrezzature dovranno essere dotate di accessori per proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’appaltatore è pertanto responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge, nonché delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. Per operazioni particolari, quale il lavaggio vetri o simili, devono essere adottati idonei sistemi di sicurezza nonché vigilare sulla loro realizzazione. I prodotti utilizzati devono essere etichettati secondo le norme vigenti, e devono essere presenti sul luogo di lavoro le schede di sicurezza contenenti le indicazioni di primo soccorso in caso di contatto con tali sostanze. Devono essere messi a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale per la protezione degli occhi, mani, piedi, corpo da spruzzi di li...
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. 1. L’approvvigionamento di macchine ed attrezzature, necessarie all’esecuzione delle attività connesse con il servizio di cui trattasi, è a carico di Adopera S.r.l.
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. CONDIZIONI GENERALI
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. La Ditta aggiudicataria deve essere in possesso delle attrezzature minime necessarie, adeguate all’espletamento dell’appalto e precisamente: - autocarro fino a 35 x.xx, con cassone ribaltabile; - ponteggi, sia fissi che mobili; - piccolo rullo compattatore (può essere sia a mano che a piastre vibranti); - martello demolitore elettrico; - piccole attrezzature di tipo edile (smerigliatrice, pennelli, aste telescopiche, rulli, trapano, ecc.); Sia gli automezzi che le attrezzature devono rispondere alle norme di sicurezza vigenti in materia, essere a norma CEE, risultare tecnicamente efficienti, essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e se del caso prontamente sostituiti, essere dotati di tutti gli accessori ed accorgimenti per proteggere sia gli operatori che i terzi da eventuali infortuni. Su tutti gli attrezzi di proprietà della ditta, usati all’interno dei locali comunali, vanno applicate apposite targhette con il contrassegno dell’impresa. La ditta sarà responsabile della custodia sia delle macchine che delle attrezzature.
MACCHINARI ED ATTREZZATURE. Art. 11 Responsabilità

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;