Modalità e termini di esecuzione della fornitura Clausole campione

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato delle Attività.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura dell’Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e ed eventuali relativi dispositivi accessori si intende com- prensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallet. 3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo maggiore o uguale a Euro 200,00 (duecento/00) IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Forni- tore dare seguito a Ordinativi di importo inferiore a quello sopra indicato. 4. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Ordinativo di For- nitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il For- nitore e l‘Azienda Sanitaria contraente. 5. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce conse- gnata, numero del lotto di produzione e data di scadenza dei singoli prodotti. 6. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del Contratto entro il termine perentorio di 10 (dieci ) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 7. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’Ordinativo di Fornitura ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria contraente, il Fornitore deve effettuare la consegna entro 3/4 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”. 8. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro i suddetti termini, l’Azienda Sanitaria contraente procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiu- dicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo articolo “Penali”. 9. Il personale dell’Azienda Sanitaria contraente, all’atto di ogni consegna, può ver...
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria Roma 6, il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività secondo le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorative, nella propria Offerta Tecnica.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. ART. 25 -
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti lavoratori da inserire nelle categorie professionali C e D.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere attivata dal Fornitore con le modalità stabilite nell’articolo 5 del Capitolato Tecnico.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascuna Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni, le modalità e i termini stabiliti nella documentazione allegata alla lettera-invito, qualora migliorativa.