Modalità e termini di esecuzione della fornitura Clausole campione

Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati. 2. La consegna di ciascun bene e degli eventuali dispositivi opzionali si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, consegna al “piano”, rimozione e asporto dell’imballaggio, installazione, ecc. 3. Per eseguire gli Ordinativi di Fornitura, consegna, installazione e messa in esercizio delle apparecchiature il Fornitore dovrà attenersi ai seguenti termini pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • per Ordinativi di Fornitura fino a n. 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura; • per Ordinativi di Fornitura superiori a 100 fotocopiatrici, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di invio dell’Ordinativo di Fornitura. 4. Il Fornitore si impegna a consegnare, installare e mettere in esercizio, nell’arco di ciascun mese di validità della Convenzione, non meno di 500 (cinquecento) fotocopiatrici. Qualora la somma delle fotocopiatrici richieste nei singoli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni nell’arco di un singolo mese risulti superiore a 500 unità il Fornitore ne informerà l’Agenzia entro 48 ore, al fine di concordare una dilazione dei termini di consegna per gli Ordinativi di Fornitura in eccesso dal predetto quantitativo (dalla 501-esima fotocopiatrice). Sarà onere dell’Agenzia entro 48 ore dalla ricezione della comunicazione del Fornitore, concordare con le Amministrazioni la priorità da attribuire all’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore, dopo aver concordato con l’Agenzia una nuova data di consegna ne informerà l’Amministrazione Contraente con comunicazione xxx xxx x/x xxxxx e/o e-mail, indicando il numero dell’Ordinativo di Fornitura. 5. L’Amministrazione Contraente, entro le 48 (quarantotto) ore successive alla comunicazione del Fornitore, ha la facoltà di recedere dal contratto qualora, per comprovati motivi di urgenza da comunicare al Fornitore e all’Agenzia, il termine massimo della consegna previsto non sia rispondente alle proprie esigenze. 6. Dopo aver verificato consegnato ed installato le fotocopiatrici e dopo averne ver...
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite ed nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati in ciascun Piano dettagliato degli interventi sottoscritto dall’Amministrazione. 2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. 3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Piano dettagliato degli interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente. 4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto delle fasce orarie, percorsi, etc. indicate nel Piano dettagliato degli interventi pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 5. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto al comma 4, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell’Amministrazione contraente. La contestazione determina l’interruzione dei termini di pagamento del canone relativo all’immobile oggetto della contestazione stessa. L’Amministrazione, pertanto, può affidare il servizio oggetto dell’inadempimento ad altro operatore scelto sul libero mercato, addebitando al Fornitore l’eventuale differenza di prezzo.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. I prodotti offerti dovranno essere totalmente garantiti contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio e trasporto da parte del Fornitore. 2. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o trasporto o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all’art. 8, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nella Lettera d’Invito/atti di gara o inutilizzabili, il Fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, ai sensi di quanto previsto “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4 (in particolare si faccia riferimento all’Allegato 2 “Politica in materia di cancellazione, sostituzione di prodotto inutilizzabile e credito), allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 3. Per ulteriori previsioni si rimanda integralmente a quanto previsto dal “Riepilogo delle condizioni principali” e dai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, allegati alla presente Convenzione e da considerarsi parte integrante della medesima (Omesso ex art. 98, co. 5 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). 4. In considerazione della particolarità della fornitura oggetto della presente Convenzione e nell’ottica della migliore esecuzione, il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR si impegnano alla massima collaborazione e allo scambio di tutte le informazioni necessarie durante il periodo di validità della Convenzione e dei Contratti derivati. 5. Il Fornitore e l’Ente/Azienda del SSR concorderanno caso per caso le tempistiche della fornitura, in ragione delle particolari e precipue modalità di produzione ed in virtù della necessità di garantire il trattamento del paziente.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (Offerta tecnica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre. 2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’A.S.L. Roma 1. 3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa. 4. L'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall’Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato delle Attività. 2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensivo di ogni onere e spesa, nessuno escluso. 3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell’offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato delle Attività, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione. 4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato delle Attività pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. ART. 25 -
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti lavoratori da inserire nelle categorie professionali C e D. 2. L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore sarà suddiviso sulla base dell’orario di servizio dei dipendenti dell’Amministrazione contraente, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto da parte dell’Amministrazione contraente. 3. L’Amministrazione contraente tramite la richiesta preliminare di fornitura a firma del Supervisore indicherà la descrizione della professionalità richiesta, il settore di specializzazione e grado si esperienza necessario, la modalità e durata presunta della prestazione lavorativa, la sede i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell’Amministrazione contraente. 4. Il Fornitore entro i termini da lui indicati in Offerta Tecnica, dovrà comunicare i nominativi del personale richiesto. 5. L’Amministrazione, verificata l’idoneità delle figure professionali richieste procederà ad emettere l’ordinativo di fornitura che darà luogo a contratto con il Fornitore. 6. Le Amministrazioni contraenti si riservano l’interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore o giustificato motivo, in tal caso il Fornitore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo solo per le ore di lavoro effettivamente rese sino alla interruzione.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere attivata dal Fornitore con le modalità stabilite nell’articolo 5 del Capitolato Tecnico. 2. Per l’esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine della Data di Attivazione della fornitura, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Per l’esecuzione della fornitura richiesta nell’Ordinativo di fornitura emesso dall’Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore. 2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso. 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda sanitaria contraente. 4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1. 5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Modalità e termini di esecuzione della fornitura. 1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura secondo le modalità stabilite nel Contratto e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 14. 2. L’esecuzione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa. 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente. 4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al precedente paragrafo 1. 5. La Regione Lazio ha la facoltà di imporre modifiche e/o integrazioni ritenute utili per il miglior compimento della fornitura in argomento e il Fornitore si impegna sin d’ora ad accettare tali modifiche e/o integrazioni, le quali, comunque, non potranno comportare aumento dei costi a carico del Fornitore. 6. La Regione Lazio si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, per il tramite del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione del contratto, che l’esecuzione della fornitura avvenga a perfetta regola d’arte, in conformità agli elaborati della documentazione tecnica, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato e di ogni altra disposizione contenuta nel presente Contratto, nonché secondo le disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dal Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione del contratto. 7. Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, il Fornitore è comunque tenuto a fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti. 8. L’Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto.