Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria Clausole campione

Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria l pagamento dei corrispettivi dei servizi forniti avverrà a mezzo di disposizione di liquidazione, a seguito di presentazione di regolari fatture mensili da parte del fornitore, emesse a norma di legge, riepilogative del servizio reso (con indicazione dei pasti effettivamente somministrati). In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese la fatturazione dovrà essere effettuata dalla capogruppo. L’Asp entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture, provvederà al loro controllo e liquidazione previa verifica della regolarità contributiva. Non si potrà dar corso al pagamento di fatture che risultino non conformi alle disposizioni del precedente comma. I pagamenti delle somme a carico dell’Asp saranno effettuati dalla stessa a favore del Fornitore a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo le modalità di cui alla L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la riscossione dei crediti dell’Asp relativi a penali a carico del Fornitore inerenti l’esecuzione del contratto per il servizio oggetto del presente appalto, si procederà mediante compensazione con gli importi da pagare in base alle fatture emesse con emissione di corrispondente nota di credito. Ai sensi dell'art.5 del D.L. 79/97 non è prevista, per il presente appalto, la corresponsione di alcuna anticipazione sull'importo contrattuale. Il fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:
Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria. Il pagamento di qualsiasi corrispettivo è subordinato alla presentazione di regolare fattura, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all’esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune in favore dell’impresa concessionaria. Se l’impresa concessionaria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Comune procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs.n.50/2016. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'impresa appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’impresa concessionaria si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’impresa appaltatrice, o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura competente. L’impresa appaltatrice si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identifica...
Modalità di pagamento e tracciabilità finanziaria. Il pagamento del corrispettivo verrà disposto in rate mensili posticipate, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento del corrispettivo è subordinato, inoltre, alla presentazione di regolare fattura, all’acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva (DURC) oltre all’esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente normativa. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi dal Comune in favore dell’impresa affidataria. Se l’impresa affidataria non risulta in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia del regolarità retributiva e contributiva, il Comune di Palau procederà in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. La fattura mensile dovrà contenere le seguenti informazioni: − Numero pasti alunni scuola dell’infanzia − Numero pasti alunni scuola primaria − Numero pasti alunni scuola secondaria di primo grado − Numero pasti insegnanti scuola dell’infanzia − Numero pasti insegnanti scuola primaria − Numero pasti insegnanti scuola secondaria di primo grado − Numero pasti forniti a utenti ed educatori addetti al servizio di attività estive per minori − Numero di pasti a persone in condizioni di disagio Alla fattura dovrà essere allegata la documentazione atta a consentire al Comune di Palau la verifica della corrispondenza tra il numero dei pasti prodotti, le presenze giornaliere di alunni e personale docente; la qualità di tale documentazione sarà concordata con l'Ente. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'impresa appaltatrice si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’impresa appaltatrice si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire ne...

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