Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri Clausole campione

Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. DELL’ACQUIRENTE 21
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. Fermo restando il carattere obbligatorio dell’Offerta FullSix, ai sensi dell’art. 106, comma 1 e 3, e 109 TUF, sotto il profilo imprenditoriale, la motivazione principale dell’Offerta FullSix e dell’Offerta Softec è il perseguimento, da parte dell’Offerente, di sinergie industriali significative tra il Gruppo FullSix (cui Softec appartiene) e il Gruppo Orizzonti Holding, in relazione ai campi della comunicazione digitale e allo sviluppo di nuove tecnologie, che coinvolgono robotica, computer vision, intelligenza artificiale e internet delle cose (IoT), e ciò, avuto riguardo alle società operative del Gruppo Orizzonti Holding sia sul piano delle attività a contenuto tecnologico, sia sul piano delle attività di distribuzione commerciale. L’Offerente non intende operare il delisting delle Azioni Softec S.p.A. Pertanto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUF, qualora l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere, a seguito dell’Offerta, una partecipazione complessiva in Softec S.p.A. superiore al 90% del capitale sociale, l’Offerente OH S.p.A. intende ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Con particolare riferimento ai programmi futuri, a seguito del perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente si propone di assicurare la stabilità dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all’Emittente Softec S.p.A. per poter realizzare i programmi in corso di realizzazione.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L'Offerta costituisce uno strumento di attuazione delle strategie d'investimento dell'Offerente volte, inter alia, all'investimento in attività finanziarie con sottostante beni immobili. Il livello attuale delle quotazioni di mercato e la dimensione del portafoglio immobiliare del Fondo rendono l’investimento nelle Quote del Fondo uno strumento conveniente per attuare tali strategie per un investitore istituzionale quale l’Offerente. In particolare, l'Offerta consente all'Offerente di realizzare un investimento nelle Quote del Fondo di dimensione significativa (a) in un orizzonte temporale contenuto (avendo riguardo alla tempistica proposta per l'Offerta e considerata la esiguità dei volumi di Quote scambiate sul mercato) e (b) secondo la modalità ritenuta più equa e trasparente per i quotisti del Fondo e i partecipanti al mercato. L’Offerente ritiene, inoltre, che l’Offerta rappresenti un’opportunità per gli attuali investitori del Fondo di monetizzare in un’unica soluzione tutto o parte del loro investimento (a) con un premio sul prezzo di mercato delle Quote osservato sino alla Data di Riferimento, (b) anticipatamente rispetto alla data di scadenza del Fondo prevista per il 31 dicembre 2022, ovvero per il 31 dicembre 2024, in caso di esercizio della proroga del Fondo di cui all’art. 2 del Regolamento di Gestione (c.d. “periodo di grazia” e di seguito il “Periodo di Grazia”) e, quindi, (c) non rimanendo esposti ai rischi tipici dell’investimento in fondi immobiliari, tra i quali, ad esempio, il rischio che il totale ricavato dalle Quote sino alla liquidazione finale del Fondo possa differire anche significativamente dal NAV risultante dall’ultima relazione semestrale al 30 giugno 2021. A tal riguardo si noti che, analizzando la performance realizzata nei 3 anni precedenti alla loro scadenza dai fondi immobiliari quotati italiani giunti a scadenza negli ultimi 10 anni, è emerso che il totale dei proventi e rimborsi ricavato dai quotisti in tali fondi è risultato sempre inferiore rispetto al NAV degli stessi fondi pubblicato all’inizio dei 3 anni, con una “perdita” media del 34% (cfr. Tabella 3). Per maggiori informazioni sulle motivazioni dell’Offerta e sui programmi futuri dell’Offerente, si vedano il Paragrafo A.3 e il Paragrafo G del Documento di Offerta.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L’obbligo dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto di promuovere l’Offerta è sorto a seguito della sottoscrizione da parte di CPI Group della Partecipazione dell’Offerente; la promozione dell’Offerta consegue pertanto ad un obbligo di legge ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del TUF. Nel contesto della strategia dell’Offerente, è previsto che Nova Re mantenga lo status sia di società quotata, sia di SIIQ, continuando a beneficiare del relativo regime tributario speciale. Per ulteriori informazioni in merito alle motivazioni dell’Offerta ed ai programmi futuri si rinvia all’Avvertenza A.5 del Documento di Offerta.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri g.1 Presupposti giuridici dell’Offerta
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto a seguito del perfezionamento alla Data di Esecuzione dell’acquisto da parte dell’Offerente della Partecipazione di Maggioranza. Pertanto l’Offerta è finalizzata ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 106, comma 1, del TUF. L’acquisizione della Partecipazione di Maggioranza e la conseguente Offerta si inseriscono nel contesto di un progetto di investimento, da parte del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx per il tramite dell’Offerente, avente come obiettivo principale lo sviluppo commerciale ed industriale nel settore dell’editoria. L’Offerente ritiene che il business dell’Emittente sia caratterizzato da una gestione efficace focalizzata sulla crescita sostenibile e da una storia di successo in termini di risultati finanziari ottenuti negli ultimi anni. Il gruppo di cui fa parte l’Offerente intende pertanto proseguire, insieme al management dell’Emittente, il percorso intrapreso da XX Xxxxxxx e dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, apportando, in qualità di investitore di maggioranza, la propria esperienza e le conoscenze derivanti da un solido track record di investimenti in settori limitrofi e caratterizzati da una vasta conoscenza delle nuove tecnologie.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L’Offerta ha per l’Offerente e il Gruppo Pantheon una significativa valenza strategica: in particolare, grazie a importanti risorse che l’Offerente intende dedicare sia allo sviluppo organico, sia per linee esterne, l'Emittente stesso (ovvero la società risultante da eventuali fusioni che dovessero coinvolgere il medesimo Emittente) potrà continuare nel processo di sviluppo già avviato dall’attuale management, mirato al rafforzamento della presenza nei mercati esistenti e allo sviluppo di nuove aree geografiche. ll progetto del Gruppo Pantheon rispetta le radici identitarie di TBS e fa proprie le indicazioni formulate dai principali azionisti a garanzia della continuità dell’impegno e del supporto occupazionale che TBS ha sempre assicurato alla comunità triestina. L’attuale sede di Trieste di TBS diverrà un “centro di eccellenza”, nell’ambito del gruppo integrato, per le attività innovative, di ricerca e sviluppo e di business development, non solo nelle attuali tecnologie biomedicali ma anche per la nuova frontiera di confluenza con l’IT e l’ICT. Il Gruppo Pantheon si avvarrà pertanto delle risorse di TBS per continuare a innovare, a Trieste, le attività di clinical engeneering e le soluzioni integrate di ICT con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più avanzate nella gestione dei big data e dei dati clinici, mantenendo e consolidando anche le collaborazioni del gruppo TBS in essere con le Università e gli Istituti di Ricerca Internazionali che rappresentano eccellenze nel campo della medicina e dell’innovazione. L’Offerente intende inoltre sostenere e accelerare il processo di sviluppo di nuove competenze e di servizi innovativi positivamente avviato dall’attuale management, espandendo le opportunità di business e il portafoglio di prodotti offerti sul mercato. Si segnala inoltre che l’Offerta – che rappresenta per gli azionisti di TBS un’opportunità di disinvestimento, a condizioni significativamente più favorevoli di quelle registrate negli ultimi mesi (e negli ultimi anni), dalle azioni dell’Emittente, il cui andamento è stato caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi – è volta a ottenere revoca dalla negoziazione sull’AIM delle azioni ordinarie TBS (il “Delisting”). Pertanto, in caso di buon esito dell’Offerta e a seconda del livello di adesione alla medesima, potranno verificarsi gli scenari di seguito indicati. L’adesione all’Offerta da parte di azionisti che, complessivamente considerati, consentano all’Offerente di dete...
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. Con la promozione dell’Offerta, l’Emittente intende favorire il raggiungimento dell’obiettivo quantitativo di acquisti già annunciato in occasione dell’avvio del programma di acquisto di azioni proprie approvato in data 19 aprile 2022, di cui si è disposta la chiusura in data 11 novembre 2022, per superare le difficoltà riscontrate a dare efficace e tempestiva esecuzione del programma a causa del ridotto volume di negoziazioni che caratterizzano il mercato sul titolo e delle conseguenti ridotte quantità negoziabili ad opera dell’intermediario incaricato. Le finalità perseguite dall’Offerta sono: – offrire agli azionisti, a parità di trattamento tra loro, uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento a un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei mesi precedenti; e – dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre, coerentemente con le proprie linee strategiche, nel contesto di possibili operazioni, quali ad esempio operazioni straordinarie, di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna la disposizione di azioni proprie, o per adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di incentivazione azionaria – operare sulle proprie azioni in un’ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato. L’acquisto di Xxxxxx proprie non è quindi in alcun modo finalizzato alla revoca delle Azioni OJM dalla negoziazione su Euronext STAR Milan. Si riporta di seguito il calendario dei principali avvenimenti relativi all’Offerta, salve eventuali proroghe o modifiche all’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, precisando altresì che i comunicati, gli avvisi ed i documenti relativi all’Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet di OJM xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione lnvestor Relations. Data Evento 11 novembre 2022 Il Consiglio di Amministrazione: (i) approva l’informazione finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2022; e (ii) in esecuzione della delibera assembleare del 19 aprile 2022: (a) dispone la chiusura del programma di acquisto di azioni proprie approvato in data 19 aprile 2022, e (b) approva l’avvio di un nuovo programma da eseguirsi mediante l’Offerta e, tal fine, approva il Documento di Offerta. 11 novembre 2022 Pubblicazione del comunicato stampa recante le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazion...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;