Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri Clausole campione

Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. DELL’ACQUIRENTE 21
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L’Offerta ha per l’Offerente e il Gruppo Pantheon una significativa valenza strategica: in particolare, grazie a importanti risorse che l’Offerente intende dedicare sia allo sviluppo organico, sia per linee esterne, l'Emittente stesso (ovvero la società risultante da eventuali fusioni che dovessero coinvolgere il medesimo Emittente) potrà continuare nel processo di sviluppo già avviato dall’attuale management, mirato al rafforzamento della presenza nei mercati esistenti e allo sviluppo di nuove aree geografiche. ll progetto del Gruppo Pantheon rispetta le radici identitarie di TBS e fa proprie le indicazioni formulate dai principali azionisti a garanzia della continuità dell’impegno e del supporto occupazionale che TBS ha sempre assicurato alla comunità triestina. L’attuale sede di Trieste di TBS diverrà un “centro di eccellenza”, nell’ambito del gruppo integrato, per le attività innovative, di ricerca e sviluppo e di business development, non solo nelle attuali tecnologie biomedicali ma anche per la nuova frontiera di confluenza con l’IT e l’ICT. Il Gruppo Pantheon si avvarrà pertanto delle risorse di TBS per continuare a innovare, a Trieste, le attività di clinical engeneering e le soluzioni integrate di ICT con l’obiettivo di sviluppare soluzioni sempre più avanzate nella gestione dei big data e dei dati clinici, mantenendo e consolidando anche le collaborazioni del gruppo TBS in essere con le Università e gli Istituti di Ricerca Internazionali che rappresentano eccellenze nel campo della medicina e dell’innovazione. L’Offerente intende inoltre sostenere e accelerare il processo di sviluppo di nuove competenze e di servizi innovativi positivamente avviato dall’attuale management, espandendo le opportunità di business e il portafoglio di prodotti offerti sul mercato. Si segnala inoltre che l’Offerta – che rappresenta per gli azionisti di TBS un’opportunità di disinvestimento, a condizioni significativamente più favorevoli di quelle registrate negli ultimi mesi (e negli ultimi anni), dalle azioni dell’Emittente, il cui andamento è stato caratterizzato da un esiguo volume medio giornaliero di scambi – è volta a ottenere revoca dalla negoziazione sull’AIM delle azioni ordinarie TBS (il “Delisting”). Pertanto, in caso di buon esito dell’Offerta e a seconda del livello di adesione alla medesima, potranno verificarsi gli scenari di seguito indicati. L’adesione all’Offerta da parte di azionisti che, complessivamente considerati, consentano all’Offerente di dete...
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. Fermo restando il carattere obbligatorio dell’Offerta FullSix, ai sensi dell’art. 106, comma 1 e 3, e 109 TUF, sotto il profilo imprenditoriale, la motivazione principale dell’Offerta FullSix e dell’Offerta Softec è il perseguimento, da parte dell’Offerente, di sinergie industriali significative tra il Gruppo FullSix (cui Softec appartiene) e il Gruppo Orizzonti Holding, in relazione ai campi della comunicazione digitale e allo sviluppo di nuove tecnologie, che coinvolgono robotica, computer vision, intelligenza artificiale e internet delle cose (IoT), e ciò, avuto riguardo alle società operative del Gruppo Orizzonti Holding sia sul piano delle attività a contenuto tecnologico, sia sul piano delle attività di distribuzione commerciale. L’Offerente non intende operare il delisting delle Azioni Softec S.p.A. Pertanto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUF, qualora l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto venissero a detenere, a seguito dell’Offerta, una partecipazione complessiva in Softec S.p.A. superiore al 90% del capitale sociale, l’Offerente OH S.p.A. intende ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Con particolare riferimento ai programmi futuri, a seguito del perfezionamento dell’Offerta, l’Offerente si propone di assicurare la stabilità dell’assetto azionario e la continuità manageriale necessarie all’Emittente Softec S.p.A. per poter realizzare i programmi in corso di realizzazione.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto a seguito del perfezionamento alla Data di Esecuzione dell’acquisto da parte dell’Offerente della Partecipazione di Maggioranza. Pertanto l’Offerta è finalizzata ad adempiere all’obbligo di cui all’art. 106, comma 1, del TUF. L’acquisizione della Partecipazione di Maggioranza e la conseguente Offerta si inseriscono nel contesto di un progetto di investimento, da parte del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx per il tramite dell’Offerente, avente come obiettivo principale lo sviluppo commerciale ed industriale nel settore dell’editoria. L’Offerente ritiene che il business dell’Emittente sia caratterizzato da una gestione efficace focalizzata sulla crescita sostenibile e da una storia di successo in termini di risultati finanziari ottenuti negli ultimi anni. Il gruppo di cui fa parte l’Offerente intende pertanto proseguire, insieme al management dell’Emittente, il percorso intrapreso da XX Xxxxxxx e dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, apportando, in qualità di investitore di maggioranza, la propria esperienza e le conoscenze derivanti da un solido track record di investimenti in settori limitrofi e caratterizzati da una vasta conoscenza delle nuove tecnologie.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri g.1 Presupposti giuridici dell’Offerta
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L'Offerta costituisce uno strumento di attuazione delle strategie d'investimento dell'Offerente volte, inter alia, all'investimento in attività finanziarie con sottostante beni immobili. Il livello attuale delle quotazioni di mercato e la dimensione del portafoglio immobiliare del Fondo rendono l’investimento nelle Quote del Fondo uno strumento conveniente per attuare tali strategie per un investitore istituzionale quale l’Offerente. In particolare, l'Offerta consente all'Offerente di realizzare un investimento nelle Quote del Fondo di dimensione significativa (a) in un orizzonte temporale contenuto (avendo riguardo alla tempistica proposta per l'Offerta e considerata la esiguità dei volumi di Quote scambiate sul mercato) e (b) secondo la modalità ritenuta più equa e trasparente per i quotisti del Fondo e i partecipanti al mercato. L’Offerente ritiene, inoltre, che l’Offerta rappresenti un’opportunità per gli attuali investitori del Fondo di monetizzare in un’unica soluzione tutto o parte del loro investimento (a) con un premio sul prezzo di mercato delle Quote osservato sino alla Data di Riferimento, (b) anticipatamente rispetto alla data di scadenza del Fondo prevista per il 31 dicembre 2022, ovvero per il 31 dicembre 2024, in caso di esercizio della proroga del Fondo di cui all’art. 2 del Regolamento di Gestione (c.d. “periodo di grazia” e di seguito il “Periodo di Grazia”) e, quindi, (c) non rimanendo esposti ai rischi tipici dell’investimento in fondi immobiliari, tra i quali, ad esempio, il rischio che il totale ricavato dalle Quote sino alla liquidazione finale del Fondo possa differire anche significativamente dal NAV risultante dall’ultima relazione semestrale al 30 giugno 2021. A tal riguardo si noti che, analizzando la performance realizzata nei 3 anni precedenti alla loro scadenza dai fondi immobiliari quotati italiani giunti a scadenza negli ultimi 10 anni, è emerso che il totale dei proventi e rimborsi ricavato dai quotisti in tali fondi è risultato sempre inferiore rispetto al NAV degli stessi fondi pubblicato all’inizio dei 3 anni, con una “perdita” media del 34% (cfr. Tabella 3). Per maggiori informazioni sulle motivazioni dell’Offerta e sui programmi futuri dell’Offerente, si vedano il Paragrafo A.3 e il Paragrafo G del Documento di Offerta.
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. Con la promozione dell’Offerta, l’Emittente intende favorire il raggiungimento dell’obiettivo quantitativo di acquisti già annunciato in occasione dell’avvio del programma di acquisto di azioni proprie approvato in data 19 aprile 2022, di cui si è disposta la chiusura in data 11 novembre 2022, per superare le difficoltà riscontrate a dare efficace e tempestiva esecuzione del programma a causa del ridotto volume di negoziazioni che caratterizzano il mercato sul titolo e delle conseguenti ridotte quantità negoziabili ad opera dell’intermediario incaricato. Le finalità perseguite dall’Offerta sono: – offrire agli azionisti, a parità di trattamento tra loro, uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento a un prezzo che incorpora un premio rispetto alla media dei mesi precedenti; e – dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre, coerentemente con le proprie linee strategiche, nel contesto di possibili operazioni, quali ad esempio operazioni straordinarie, di finanziamento o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna la disposizione di azioni proprie, o per adempiere alle obbligazioni derivanti da piani di incentivazione azionaria – operare sulle proprie azioni in un’ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato. L’acquisto di Xxxxxx proprie non è quindi in alcun modo finalizzato alla revoca delle Azioni OJM dalla negoziazione su Euronext STAR Milan. Si riporta di seguito il calendario dei principali avvenimenti relativi all’Offerta, salve eventuali proroghe o modifiche all’Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, precisando altresì che i comunicati, gli avvisi ed i documenti relativi all’Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito internet di OJM xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sezione lnvestor Relations. Data Evento 11 novembre 2022 Il Consiglio di Amministrazione: (i) approva l’informazione finanziaria periodica aggiuntiva al 30 settembre 2022; e (ii) in esecuzione della delibera assembleare del 19 aprile 2022: (a) dispone la chiusura del programma di acquisto di azioni proprie approvato in data 19 aprile 2022, e (b) approva l’avvio di un nuovo programma da eseguirsi mediante l’Offerta e, tal fine, approva il Documento di Offerta. 11 novembre 2022 Pubblicazione del comunicato stampa recante le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazion...
Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri. L’obbligo dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto di promuovere l’Offerta è sorto a seguito della sottoscrizione da parte di CPI Group della Partecipazione dell’Offerente; la promozione dell’Offerta consegue pertanto ad un obbligo di legge ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del TUF. Nel contesto della strategia dell’Offerente, è previsto che Nova Re mantenga lo status sia di società quotata, sia di SIIQ, continuando a beneficiare del relativo regime tributario speciale. Per ulteriori informazioni in merito alle motivazioni dell’Offerta ed ai programmi futuri si rinvia all’Avvertenza A.5 del Documento di Offerta.

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Quando e come devo pagare? Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c. Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.

  • DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti - copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; - dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti - dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  • VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative ai prezzi".

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.