Presupposti giuridici dell’Offerta Clausole campione

Presupposti giuridici dell’Offerta. L’obbligo dell’Offerente e delle Persone che Agiscono di Concerto di promuovere l’Offerta è sorto a seguito della sottoscrizione da parte di CPI Group delle n. 11.012.555 Azioni oggetto dell’Offerta di Sottoscrizione, non ammesse a quotazione sul MTA e pari al 50% più una Azione del capitale sociale dell’Emittente; la promozione dell’Offerta consegue pertanto ad un obbligo di legge ai sensi degli articoli 106, comma 1, e 109 del TUF. In particolare, nel mese di febbraio 2020, l’Emittente ha avviato un sondaggio di mercato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per valutare l’eventuale partecipazione di investitori a un prospettato aumento del proprio capitale sociale, coerentemente con le linee guida del piano industriale dell’Emittente (“Nova Re 2020 Sailing Fast Plan”) per il periodo 2020-2024 e con quanto comunicato al mercato in data 21 novembre 2019. Avendo partecipato al predetto sondaggio e nel contesto dello stesso, CPI Group ha dapprima trasmesso a Nova RE, in data 5 marzo 2020, una manifestazione di interesse non vincolante e, successivamente, in data 2 ottobre 2020, ha trasmesso la propria offerta vincolante (l’“Offerta di Sottoscrizione”). L’Offerta di Sottoscrizione è stata accettata dell’Emittente in data 7 ottobre 2020. In particolare, CPI Group si è impegnata a sottoscrivere la Partecipazione dell’Offerente emessa nell’ambito dell’Aumento di Capitale, al prezzo di Euro 2,36 per Xxxxxx, comprensivo di eventuale sovrapprezzo e, dunque, per un controvalore complessivo di Euro 25.989.629,80. Il Consiglio di Amministrazione di Nova RE ha deliberato in data 29 ottobre 2020 l’Aumento di Capitale in esercizio parziale della delega conferita, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., dall’Assemblea degli Azionisti del 27 agosto 2020. In particolare, in data 27 agosto 2020, l’Assemblea dell’Emittente aveva deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile per l’importo massimo complessivo di Euro 60.000.000,00 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del codice civile, esercitabile entro il termine del 31 ottobre 2020 (la “Delega”). In data 29 ottobre 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha esercitato parzialmente la Delega ed ha conseguentemente deliberato di aumentare il capitale sociale per un ammontare complessivo di Euro 25.9...
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’obbligo di procedere all’Offerta consegue al perfezionamento, in data 5 giugno 2018 (la “Data di Esecuzione”), dell’operazione di acquisizione da parte dell’Offerente di n. 132.956.595 azioni ordinarie di Snaitech, rappresentative del 70,561% circa del capitale sociale dell’Emittente alla Data del Documento di Offerta (la “Partecipazione Iniziale”), a fronte di un corrispettivo in denaro, non soggetto ad alcun aggiustamento di prezzo, pari a Euro 2,19 per ciascuna azione ordinaria di Snaitech costituente la Partecipazione Iniziale (l’“Acquisizione”). In particolare, si precisa, in sintesi, quanto segue:
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’obbligo di procedere all’Offerta consegue al perfezionamento, in data 17 agosto 2020, dell’acquisto da parte dell’Offerente della Partecipazione di Maggioranza, costituita da n. 544.468.535 azioni ordinarie dell’Emittente, pari a circa l’86,6% del capitale sociale dell’Emittente, per un corrispettivo complessivo pari a Euro 63.414.047, equivalente ad un prezzo, arrotondato per eccesso, pari a Euro 0,1165 per ciascuna azione dell’Emittente. In particolare, in data 17 agosto 2020 (la “Data del Closing”), l’Offerente ha acquistato dal Venditore la totalità delle attività italiane direttamente e indirettamente appartenenti al Venditore, e in particolare:
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’Offerta è un’offerta volontaria parziale ai sensi degli art. 102 e seguenti del TUF, avente ad oggetto n. 64.864 Quote, rappresentative del 40,54% della totalità delle Quote emesse dal Fondo. L’Offerta ha ad oggetto strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari di una società quo- tata sui mercati regolamentati che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria e straordinaria dell’emittente. Con riferimento al caso di specie non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II del TUF, anche in materia di offerta pubblica di acquisto preventiva.
Presupposti giuridici dell’Offerta. L'Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria effettuata ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti. Al riguardo, si precisa quanto segue:
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’obbligo di promuovere l’Offerta consegue al perfezionamento, in data 29 marzo 2022 (di seguito, la “Data dell’Annuncio” e la “Data del Closing”), della compravendita (la “Compravendita”) da parte di IDI delle n. 1.619.250 Azioni rappresentative del 51% del capitale sociale di BFC (la “Partecipazione di Maggioranza”) cedute da XX Xxxxxxx in esecuzione di quanto previsto dall’Accordo Quadro (e dall’Addendum), a fronte di un prezzo per azione pari a Euro 3,75 e, quindi, per un controvalore complessivo pari a Euro 6.072.187,50. L’Offerta è stata pertanto annunciata in data 29 marzo 2022 attraverso un comunicato diffuso ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti (come richiamati all’art. 10 dello Statuto, di seguito, la “Comunicato 102”). L’Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione dall’Euronext Growth Milan (“Delisting”) delle azioni ordinarie dell’Emittente.
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 229, e - fino all’entrata in vigore dei regolamenti e delle disposizioni di attuazione da emanarsi sulla base di quanto previsto dal citato D. Lgs. - delle vigenti disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, contenute nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 1999 (il “Regolamento Emittenti”). Si precisa che l’Offerta è finalizzata all’acquisizione del controllo dell’Emittente ed al mantenimento della quotazione di Borsa delle azioni ordinarie della stessa.
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’obbligo di procedere all’Offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di azioni FullSix S.p.A. sulla totalità delle Azioni in loro possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, e 109 TUF, consegue:
Presupposti giuridici dell’Offerta. A pag. 10 del Documento di Xxxxxxx, dopo l’ultimo capoverso del paragrafo 2 “Presupposti giuridici dell’Offerta”, è aggiunto il seguente capoverso
Presupposti giuridici dell’Offerta. L’Offerta consegue all’operazione di permuta, del 29 marzo 2018, tramite la quale Blugroup S.r.l., società controllata dall’Arch. Benatti, ha ceduto la partecipazione di controllo da essa direttamente detenuta in FullSix X.xX. (di complessive 5.066.696 azioni pari al 45,34% del capitale sociale di FullSix) a favore di OH (n. 4.053.371 azioni FullSix pari al 36,25% del capitale sociale di FullSix) e di Centro Studi (n. 1.013.325 azioni FullSix pari al 9,09% del capitale sociale di FullSix) ed ha ottenuto in scambio n. 453.000 azioni MyAv pari al 4,53% del relativo capitale sociale e alla stipula in data 11 aprile 2018, di un Patto Parasociale tra Orizzonti Holding, Centro Studi, Blougroup e l’Arch. Xxxxx Xxxxxxx, avente ad oggetto le azioni FullSix. La sopra menzionata operazione, che ha determinato l’acquisto da parte dell’Offerente e di Centro Studi di una partecipazione in FullSix rilevante ai sensi dell’articolo 106 del TUF, costituisce, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento Emittenti Consob, anche una fattispecie di acquisto indiretto sulle azioni di Softec S.p.A. L’obbligo di effettuare un’ulteriore offerta su azioni Softec Spa deriva in particolare, dalle previsioni dell’articolo 45 del Regolamento Emittenti, che prevede i casi in cui il superamento delle soglie previste dall’articolo 106 del TUF, richiamato dall’art. 12 dello Statuto, derivi da acquisti indiretti. Il comma 2 dell’articolo 45 del Regolamento Emittenti prevede che si ha partecipazione indiretta quando il patrimonio della società di cui si detengono i titoli è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate. L’articolo prevede altresì che si ha prevalenza, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti: