MUTUI Clausole campione

MUTUI. La Compagnia si impegna, a stipulare una convenzione con un istituto di credito per l’erogazione di mutui agevolati ai propri dipendenti ai fini dell’acquisto di una unità immobiliare destinata ad uso abitativo proprio o del proprio nucleo familiare e ne informerà le XX.XX.
MUTUI. A far data dal 1°gennaio 2023, a seguito del conferimento al gestore degli impianti e delle reti attraverso apposito verbale di consegna, sarà riconosciu- to al Comune di Montese un importo pari alle quote annuali residue dei soli mutui ancora in essere, sostenuti per la realizzazione dei cespiti funzionali al solo servizio idrico integrato.
MUTUI. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie Le guide (Allegato 3) devono essere messe a disposizione dei clienti • distingue il Foglio Informativo tra standardizzato (per il conto corrente e i servizi ad esso collegati e i mutui - Allegati 4a e 4b) e non standardizzato. Il foglio informativo:
MUTUI. 1. Sono rimborsate da parte dell’Azienda: a. le spese di istruttoria e perizia sino ad un importo massimo di € 400,00; b. le spese di accensione dell’ipoteca; 2. Le richieste di rimborso devono essere corredate dalla copia autentica del relativo rogito notarile, dalla fattura relativa alle spese di perizia, nonché dalla fattura notarile relativa all’ accensione dell’ipoteca (con evidenza delle spese di accensione ipoteca). 3. Qualora sorgano problemi di applicazione delle previsioni sub 1. e 2., le Parti si impegnano ad incontrarsi per trovare le soluzioni opportune.
MUTUI. Tipo di Benefit: Il servizio prevede che il dipendente possa richiedere il rimborso di una quota parte degli interessi passivi di mutuo eccedenti il Tasso Ufficiale di Sconto al 31/12, determinato dalla Banca Centrale Europea. Il mutuo deve essere stipulato in data posteriore al 01/01/97 e inerente ad acquisto, ristrutturazione o costruzione di prima e seconda casa. Il beneficiario del servizio è il dipendente. In caso di mutuo cointestato, la quota di interessi passivi viene rimborsata solo per la parte relativa al dipendente.
MUTUI. 1. L'Istituto si impegna ad iscrivere nella parte passiva del proprio bilancio preventivo l'importo delle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con delegazione di pagamento. 2. Per ogni mutuo che si andrà a contrarre ai sensi del comma precedente, l'Istituto comunicherà al Cassiere in tempo utile l'importo delle rate di ammortamento e loro scadenze, riservandosi di stabilire in seguito le modalità di gestione degli stessi e le deleghe da affidare all’Istituto Cassiere.
MUTUI. Viste le note finali del CCNI per il quadriennio 1998/2001 nelle quali è prevista l’adozione di ogni iniziativa diretta ad assicurare “condizioni di maggiore efficacia per la realizzazione della finalità di acquisto di abitazione”, considerato che numerosi dipendenti destinatari della proposta di vendita degli appartamenti di proprietà INPS, INAIL, INPDAP ecc. hanno chiesto, stante l’impossibilità di programmare la spesa, di elevare il limite dell’importo del mutuo dall’80% al 100% delle spese da sostenere per l’acquisto, considerato che il mutuo viene in ogni caso contenuto nei limiti del valore di mercato dell’immobile offerto in garanzia per la concessione del mutuo sulla base di una perizia tecnico – estimativa svolta dall’Istituto, considerato che per gli immobili di proprietà INPS, INAIL, INPDAP ecc. non è necessaria tale specifica perizia già effettuata con la procedura di dismissione e che la documentazione relativa alla proprietà – richiesta in via ordinaria al mutuatario – può essere acquisita direttamente presso l’Ente proponente l’acquisto, considerato che la disciplina dei mutui edilizi al personale, non rientrando più nella regolamentazione esclusiva a livello di contrattazione di comparto, è stata rimessa dall’art. 45 del CCNL/1995 alla disponibilità di Ente, L’importo del mutuo può essere pari al 100% delle spese da sostenere a carico del dipendente. Qualora le spese eccedano il valore dell’alloggio da acquistare o da costruire ovvero il valore degli interventi per manutenzione straordinaria, adattamento, trasformazione o ristrutturazione dell’alloggio, accertati in sede di perizia tecnica, il mutuo è in ogni caso contenuto nel limite di tale valore. Per gli immobili di proprietà INPS, INAIL, INPDAP ecc. la documentazione tecnica viene acquisita direttamente presso l’Ente proponente l’acquisto mentre rimane stabilito il valore dell’immobile così come periziato in sede di procedura di dismissione. Le modifiche hanno effetto sulle domande di mutuo non ancora definite alla data di stipula del presente accordo.
MUTUI. Si sostiene, nel citato accordo, che “i mutui avranno durata fino a 40 anni,indipendentemente dall’età del mutuario.” E’ vero che la speranza di vita si è allungata ma superare i 100 anni non sarà un’impresa facile per la maggior parte degli inquilini. In attesa e nella speranza che ciò possa accadere, abbiamo avuto modo di apprendere invece che le banche designate da Xxxxxxxx concederanno il mutuo di 40 anni solo a persone fino a 38 anni di età in quanto quella massima per concederne uno qualsiasi è di 78 anni. Se si tiene presente, come già accennato,che un’elevata percentuale di inquilini supera i 60 anni, ne consegue che il mutuo sarà forzatamente di breve periodo (10/15 anni) con una rata mensile di almeno 1200‐1500 euro a persona le cui entrate economiche sono, in molti casi,complessivamente inferiori o di poco superiori a tali importi. La vendita fino al 4° grado di parentela non vale per chi non ha figli o parenti disponibili a mantenere l’unità immobiliare a vita ad uso del conduttore.
MUTUI. In alternativa l’Impresa, su richiesta del debitore/assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. C O N D I Z I O N I G E N E R A L I Per il calcolo del rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’Impresa applica le formule di seguito indicate dove: PPU = premio imponibile al netto dei caricamenti e delle imposte N = durata contrattuale in mesi K = mesi goduti dalla decorrenza all’estinzione. Ai fini del calcolo di tale periodo non si tiene conto del mese in cui avviene l’estinzione qualora la stessa si verifica tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese stesso. CAR = caricamenti. Per caricamenti si intendono i costi la cui percentuale sul premio imponibile è indicata sul simplo di polizza alle voci “Costi” e “Provvigioni a favore dell’intermediario”. CE = capitale estinto CR = capitale assicurato al momento dell’estinzione
MUTUI. Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del 23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga. Nel caso in cui il pagamento del premio sia stato effettuato in unica soluzione, l’Impresa provvederà al rimborso della parte di premio pagata e non goduta.