Norme e leggi. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla legge 186/68 e D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: - CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. - CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. - CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. - CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. - CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. - CEI 103-1. Impianti telefonici interni. - CEI 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e s.m.i. e delle relative circolari esplicative per quanto applicabili, oltre le disposizioni del DM 37 del 22/01/2008.
Norme e leggi. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normativa vigente ed in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme: - CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. - CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. - CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. - CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. - CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. - CEI 103-1. Impianti telefonici interni. - CEI 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982, della legge 818/84 e s.m.i. e delle relative circolari esplicative per quanto applicabili.
Norme e leggi. Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla Legge 1° Marzo 1968 n. 186. Si considerano a regola d'arte gli impianti di allarme realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: CEI 92-1; Apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale. Norme di sicurezza CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per le apparecchiature CEI 79-3. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione CEI 79-4. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per il controllo degli accessi CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione CEI 103-1. Impianti telefonici interni CEI 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.Lgs. 139/06 per quanto applicabili.
Norme e leggi. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla normativa vigente ed in particolare al D.M. 22/01/2008, n. 37. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Si riportano a titolo meramente esemplificativo le seguenti norme: - CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. - CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. - CEI 64-2. Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. - CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l'esecuzione. - CEI 11-37. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. - CEI 103-1. Impianti telefonici interni. - CEI 64-50. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
5.6.2) Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti
1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: - punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile. Con impianti ausiliari si intendono: - l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto esterno; - l'impianto videocitofonico; - l'impianto centralizzato di antenna TV e MF. L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese. E' indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri). Quali ind...
Norme e leggi. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla Legge 1° marzo 1968 n. 186 e al D.M. 37/08. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: • CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. • CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. • CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. • CEI 64-12: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. • CEI 103-1. Impianti telefonici interni. • CEI 64-50: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e del D.Lgs. 139/06 per quanto applicabili. (47)
Norme e leggi. 54.1.4 Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti
Norme e leggi. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla legge 01/03/1968 n° 186 ed alla legge 05/03/1990 n° 46. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto elettrico oggetto del progetto e precisamente: CEI 11-17 concernente gli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. CEI 64-8, 64-8-Ec, 64-8/1, 64-8/2, 64-8/3, 64-8/4, 64-8/4-V1, 64-8/5, 64-8/6 e 64-8/7, sugli impianti elettrici. CEI 64-9 Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare.
Norme e leggi. Gli impianti di allarme dovranno essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla L. 186 del 1° marzo 1968. Si considerano a regola d'arte gli impianti di allarme realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: • CEI 92-1: apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete per uso domestico o analogo uso generale.Norme di sicurezza. • CEI 79-2: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.Norme particolari per le apparecchiature. • CEI 79-3: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.Norme particolari per gli impianti antieffrazione e antintrusione. • CEI 79-4: impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione.Norme particolari per il controllo degli accessi. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.Lgs. 139/06 per quanto applicabili.
Norme e leggi. Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla Legge 1° marzo 1968 n. 186 e al D.M. 37/08. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: CEI 11-17. Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua. CEI 64-2: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. CEI 64-12: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. CEI 103-1. Impianti telefonici interni. CEI 64-50: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e del D.Lgs. 139/06 per quanto applicabili. Art.95.1.3 Qualità dei materiali elettrici Ai sensi dell'Art. 2 della Legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'Art. 6 del D.M. 37/08, dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della Legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla Legge n. 186/1968. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. Art.95.1.4 Protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8, nel caso di sistemi di prima categoria (con tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V, compresi in corrente alternata) dove l'Ente è proprietario della cabina di trasformazione (da AT o MT a BT), si attuerà la protezione prevista per il sistema TN (collegamento a terra del neutro e collegamento delle masse al neutro). Tale sistema richiede che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la condizione: I < Uo / Zg dove: Uo è la tensione nominale dell'impianto verso terra, in volt; Zg è l'impedenza to...
Norme e leggi. Linee guida AGID - Servizi minimi essenziali per l’adozione delle soluzioni di disaster recovery Linee Guida AGID per la razionalizzazione della infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione Linee Guida AGID - Caratterizzazione dei sistemi cloud per la pubblica amministrazione Agenda Urbana Nazionale Accordo di Partenariato per la programmazione 2014-2020 (adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014) Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014-2020” (PON METRO) Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, approvato con DPCM del 31 maggio 2017 Strategia di crescita Digitale 2014-2020