Norme generali per l’esecuzione dei lavori Clausole campione

Norme generali per l’esecuzione dei lavori. Norme di esecuzione. L’esecuzione dei lavori sarà oggetto di specifici affidamenti ricompresi nell’ambito del presente Accordo Quadro. Detti affidamenti saranno effettuati sulla base di ordini di servizio contenenti indicazioni in merito alle quantità e ai tempi di esecuzione e saranno corredati dal progetto dell’intervento, dal computo metrico estimativo delle lavorazioni e dalla stima della sicurezza che dovranno essere realizzate precisando che l’importo delle lavorazioni ordinate potrà essere anche parziale rispetto alla spesa di ogni singola annualità dell’Accordo Quadro. Detti ordini di servizio saranno emessi dal R.U.P, numerati progressivamente e datati, e dovranno essere sottoscritti dal D.L. Ad ogni ordine di servizio segue formale consegna dei lavori da parte del D.L.. Il verbale di consegna viene trasmesso entro gg 5 al RUP. Qualora sorgessero difficoltà o imprevisti tali da non consentire il rispetto dei tempi indicati negli ordini di Servizio, l’Appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente alla D.L. e concordare un’altra tempistica. Nell’esecuzione dei lavori, l’Impresa, nell’esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione. L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli.
Norme generali per l’esecuzione dei lavori. L'Impresa dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza dei luoghi ove si svolgeranno i lavori e della consistenza dell’impianto, nonché di essere edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo, per cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione. Trattandosi di un'opera “strumentale” allo svolgimento di un servizio pubblico, l'Impresa dovrà attener- si scrupolosamente alle norme e prescrizioni indicate nel presente Capitolato e, per quanto non specifi- cato, purché non risultino in contraddizione con esse, dovrà osservare le norme tecniche e prescrizioni contenute nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali del Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale" e nel "Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Mini- stero dei Lavori Pubblici", di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145 e successivi modificazioni ed integrazioni. Inoltre l'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme di sicurezza in vigore per l'installazione di con- dotte/tubazioni convoglianti gas metano, di cui al "Decreto del Ministero degli Interni in data 24.11.1984", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12 del 15 gennaio 1985, come modificato dal “De- creto del Ministero degli Interni del 16.11.1999”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 275 del 23 Novembre 1999 e dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.04.2008”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 8 Maggio 2008”, alla "Normativa UNI-CIG" ed ai successivi aggiornamenti e/o adeguamenti intervenuti o che potessero intervenire du- rante il corso dei lavori. Nell'esecuzione di ogni categoria di lavori, l'Impresa dovrà adottare le migliori soluzioni tecniche per garantirne la riuscita a regola d'arte e comunque, dietro invito dei rappresentanti della Committente, è obbligata ad eseguire la demolizione delle opere e la sostituzione dei materiali che venissero dalla stes- sa riconosciuti non idonei ed inaccettabili secondo i criteri contrattuali, nonché a provvedere a tutti i rifacimenti e/o sistemazioni necessarie, a suo esclusivo carico e senza pregiudizio dei termini di conse- gna pattuiti. La Committente avrà la facoltà di indicare la posizione di massima ove ubicare le condotte/tubazioni, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di rispettare le norme di sicurezza dianzi richiamate. La Committente ha il diritto di esigere dall'Impresa i titoli e le cert...
Norme generali per l’esecuzione dei lavori. L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto e dovrà sviluppare i lavori secondo le disposizioni che riceverà di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. Si precisa inoltre che dovranno essere comunque adottate le norme stabilite dal disciplinare attuativo per interventi di taglio della vegetazione riparia, approvato dalla Provincia di Firenze con Atto Dirigenziale n.1898 del 12/05/2008. Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza. L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
Norme generali per l’esecuzione dei lavori. Norme di esecuzione. Nell’esecuzione dei lavori, l’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto. Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dei lavori, nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione. L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui sopra.
Norme generali per l’esecuzione dei lavori. 1 1.1 GENERALITÀ 1 1.2 Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori 1
Norme generali per l’esecuzione dei lavori a) L'Impresa, nell'esecuzione dei lavori, è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto. Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori, applicando i documenti all'uopo redatti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le eventuali disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione. L'Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli. b) Ordine da tenersi nell'avanzamento lavori. L'Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. Tuttavia l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità delle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l'Impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi, c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell'Impresa. Qualora l'Impresa, di propria iniziativa, anche dopo aver informato l'Ufficio di Direzione Lavori e senza opposizione del medesimo, eseguisse maggiori lavori od impiegasse materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, L'Impresa non avrà diritto ad alcun aumento dei prezzi e comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione stessa, ed i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualità previste in progetto.
Norme generali per l’esecuzione dei lavori 

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  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • ESECUZIONE DEI LAVORI 4.1 Ferma la Condizione Risolutiva, l'Immobile oggetto del presente Contratto Preliminare sarà trasferito nello stato indicato nel Progetto e previo ottenimento dei seguenti requisiti propedeutici al rilascio del certificato di agibilità relativo all'Immobile: (i) completamento delle opere di urbanizzazione attinenti all'Im- mobile; (ii) realizzazione delle opere necessarie per la richiesta di allaccia- mento alle utenze da parte della Promissaria Acquirente; (iii) denuncia di ultimazione delle opere strutturali e certificato di collaudo statico; (iv) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici eseguiti; (v) attestazione abbattimento barriere architettoniche; 4.2 La Promissaria Acquirente prende atto ed accetta che la realizza- zione dei Lavori verrà affidata dalla Promittente Venditrice ad u- na società di costruzione appositamente selezionata ("Appaltatri- ce"). 4.3 La Promittente Venditrice al fine di ottimizzare la realizzazione del Progetto e la tempistica di esecuzione dei Lavori si riserva di ap- portare le variazioni di ordine tecnico e statico che: (i) riterrà necessarie durante l'esecuzione dei Lavori anche per pra- ticità del cantiere e speditezza delle lavorazioni al fine di risolvere problemi di carattere tecnico, ovvero (ii) che si dimostreranno necessarie per realizzare le opere in con- formità a quanto autorizzato dalle competenti autorità, o in base alla normativa in vigore, come eventualmente modificata durante l'esecu- zione dei Lavori; ovvero (iii) saranno comunque necessarie per altre circostanze anche fattua- li, come, ad esempio e senza esclusione, la circostanza che un certo materiale o una certa lavorazione non sia più disponibile sul mercato o sia divenuta eccessivamente onerosa (collettivamente gli "Adegua- menti Progettuali"). Tali Adeguamenti Progettuali potranno essere apportati al Progetto e all'Immobile previo rilascio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, del benestare della Parte Promis- saria Acquirente, che non sarà irragionevolmente rifiutato qualora: (a) gli Adeguamenti Progettuali assicurino comunque che l'Immo- bile sia qualitativamente almeno equivalente alle caratteristiche indi- cate nel Progetto; (b) gli Adeguamenti Progettuali siano realizzati nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica. Inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto Preliminare, la Promissaria Acquirente autorizza sin d'ora la Promittente Venditrice a richiedere in ogni tempo - e, pertanto, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto Definitivo - ulteriori modifiche al P.A.R. e/o alla Convenzione che la Promittente Venditrice dovesse ritenere, tempo per tempo, necessarie.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • AVVERTENZE GENERALI Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all’investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di questo ultimo. Parte "A" La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

  • Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Condizioni Generali Di Assicurazione Polizza Collettiva di Assicurazione n. 0107/28 e 0107/29 Data ultimo aggiornamento 25/05/2018