Norma finanziaria. Art. 255 Aggiornamenti
Norma finanziaria. 1. Agli oneri di spesa derivanti dall’ art. 8 , si fa fronte, a decorrere dal 1996, con legge di bilancio utilizzando i fondi che saranno stanziati sul capitolo corrispondente al capitolo 720 del bilancio 1995.
2. Agli oneri di spesa derivanti dall’ art. 29 , secondo comma, lett. b), si fa fronte con la quota parte delle entrate da canoni che gli Enti Pubblici, proprietari di patrimonio edilizio pubblico, dovranno versare al "Fondo sociale regionale", nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Regionale.
3. A decorrere dall’anno 1996 la legge di bilancio o le leggi di variazione di bilancio dispongono l’iscrizione
Norma finanziaria. 1. All’autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l’approvazione dei relativi bilanci d’esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004 - 2006.
Norma finanziaria. 1. Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della formazione esterna all'impresa, stimati in 89.900.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro - Direzione - Titolo I spese correnti) e UPB15011 (Formazione professionale lavoro Attività formativa - Titolo I spese correnti).
Norma finanziaria. 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con le risorse recate dalla U.P.B. S08.014 (Cap. 08029) del Bilancio regionale relative alla gestione liquidatoria dell’ESAF.
Norma finanziaria. 1. Per le finalità dell’articolo 4 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 70 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 212019 nonché con le assegnazioni che, annualmente, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici trasferisce alla Regione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 la spesa, valutata in 140 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 7.2.1.1.1.
2. Agli oneri discendenti dall’applicazione dell’articolo 5, valutati per l’esercizio finanziario 2011 in 58 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell’UPB 8.2.1.1.2, capitolo 272523, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
3. Agli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 22 e 26 dell’articolo 9, valutati per l’esercizio finanziario 2011 in 221 migliaia di euro, si provvede annualmente con le disponibilità dell’UPB 7.2.1.1.1, capitolo 276515, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.
4. Per l’attuazione della presente legge il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l’esercizio finanziario 2011.
Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Xxxxxxx Xxxxxx‐Xxxxxxx, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4). La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Xxxxxxx Xxxxxx‐ Xxxxxxx.
Norma finanziaria. 1. L’applicazione del presente Titolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Norma finanziaria. 1. Gli interventi derivanti dalla presente legge trovano copertura finanziaria, nei limiti de- gli stanziamenti annualmente iscritti in bi- lancio, a valere sia su risorse regionali, che nazionali e comunitarie, di cui ai capitoli 052426 (FSE), 052427 (FdR naz.le), 052428 (F. R.gli), 000000 (Xxxxx statali per l’Apprendistato).
2. Per l’esercizio finanziario 2009 gli interven- ti derivanti dalla presente legge trovano co- pertura esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti finanziati con risorse statali e comunitarie di cui al comma 1.
Norma finanziaria. 1. Per le spese di formazione di cui all'articolo 7 e per i contributi alle attività di volontariato di cui all'articolo 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».
2. Per gli interventi di promozione dell'associazionismo e finanziamento di progetti di cui agli articoli 19 e 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».
3. Per le attività formative di cui all'articolo 23 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».
4. Alle spese previste dagli articoli 31 e 35 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 2.3.1.3.56 «Valorizzazione del patrimonio culturale» per le spese in conto capitale e all'UPB 2.3.3.2.54 «Qualificazione e sostegno delle attività culturali» per le spese di natura corrente.
5. Per le spese di cui all'articolo 36, comma 5, si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.2.2.91 «Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori» e per quelle di cui al comma 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».
6. Per il finanziamento delle azioni di sostegno e per gli interventi di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.5.2.93 «Valorizzazione del non profit e servizio civile».
7. Per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 41 si provvede, per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate annualmente all'UPB 5.2.3.02.97 «Tutela delle fragilità: anziani e disabili». La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda. Milano, 14 febbraio 2008 Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/512 del 5 febbraio 2008 Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate Nuovo testo dell'allegato A della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura organizzat...