Obblighi degli assegnatari Clausole campione

Obblighi degli assegnatari. Per alloggi di edilizia residenziale pubblica la legge prevede I'Autogestione, da parte degli assegnatari, dei servizi e degli spazi comuni. Gli assegnatari sono tenuti in quanto tali, a far parte degli organi dell’Autogestione; non possono sottrarsi, in tutto od in parte, al pagamento delle spese relative, neppure rinunciando ai diritti loro spettanti su impianti, servizi o parti di uso comune. Il mancato o ritardato pagamento degli oneri di cui sopra in conformità al Regolamento di Autogestione, oltre che esporre l'assegnatario al recupero, anche giudiziale, della morosità ad opera degli organi dell'Autogestione, costituisce altresì inadempimento agli obblighi contrattuali sanzionabili a norma degli artt. 26 e 27 del presente Regolamento. La ripartizione delle spese di autogestione è effettuata in base alle quote millesimali attribuite agli alloggi, con applicazione analogica delle norme previste dal Codice Civile per il condominio di edifici.
Obblighi degli assegnatari. 1. I contratti di assegnazione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopradefiniti, devono prevedere a carico del concessionario o locatario (o comodatario, in quanto applicabili):
Obblighi degli assegnatari. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica la legge prevede l'Autogestione, da parte degli assegnatari, dei servizi e degli spazi comuni. Gli assegnatari sono tenuti, in quanto tali, a far parte degli organi dell'Autogestione; non possono sottrarsi, in tutto od in parte, al pagamento delle spese relative, neppure rinunciando ai diritti loro spettanti su impianti, servizi o parti di uso comune. Il mancato o ritardato pagamento degli oneri di cui sopra, in conformità al Regolamento di Autogestione, oltre che esporre l'assegnatario al recupero, anche giudiziale, della morosità ad opera degli organi dell'Autogestione, costituisce altresì inadempimento agli obblighi contrattuali sanzionabile a norma degli artt. 27 e 28 del presente Regolamento. La ripartizione delle spese di autogestione è effettuata in base alle quote millesimali attribuite agli alloggi, con applicazione analogica delle norme previste dal Codice Civile per il condominio di edifìci. L’Ente Gestore, per i nuclei con disagio economico e sociale, si attiverà secondo quanto indicato al precedente art. 18 (aggiunto con protocollo d’intesa).
Obblighi degli assegnatari. 1. Gli assegnatari degli orti sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
Obblighi degli assegnatari. 1. Gli assegnatari dovranno coltivare direttamente l’orto assegnato e non cederlo, nemmeno temporaneamente, a terzi; in caso di momentanea assenza del dei titolari, il terreno potrà essere coltivato da un delegato, preferibilmente facente parte della stessa famiglia anagrafica e comunque legato ad essa da un grado di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II grado, per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione e controllo da parte del Comitato di Gestione.
Obblighi degli assegnatari. Gli assegnatari devono attenersi al contratti di locazione, al presente Regolamento, nonché al regolamento interno per gli assegnatari ed alle deliberazioni dell’assemblea. Nessun assegnatario o occupante può sottrarsi al pagamento delle spese comuni deliberate in sede d’assemblea. Tutti i componenti del nucleo familiare dell’assegnatario sono obbligati in via solidale al pagamento di quanto dovuto per la gestione dei servizi comuni. La morosità nel pagamento dei servizi è equiparata a quella relativa al canone di locazione e più precisamente, se l’assegnatario risulta essere moroso per un periodo superiore a tre mesi, il Comune di Palermo pronuncia la decadenza e successiva azione di sfratto. Gli assegnatari che si rendano morosi verso l’autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Gli assegnatari che riscattino l’alloggio rimangono obbligati all’osservanza del presente regolamento, o all’osservanza del Regolamento del condominio in caso di vendita degli alloggi con consequenziale diminuzione della quote millesimale di proprietà comunale (Art.1129 c.c. obbligatorietà nomina amministratore in presenza di almeno 3 proprietà aliene). Sono tenuti all’osservanza del presente Regolamento anche i conduttori di negozi e locali vari compresi nel fabbricato in autogestione.
Obblighi degli assegnatari. Nei complessi di Edilizia Residenziale Pubblica non sono consentiti gli atti e i comportamenti che compromettano l’igiene, la sicurezza e il godimento disciplinato degli alloggi e delle parti comuni da parte dei residenti.
Obblighi degli assegnatari. Gli assegnatari devono attenersi al contratto di locazione, al regolamento del contratto di locazione, al presente regolamento, nonché al regolamento interno e alle deliberazioni dell’assemblea. Gli assegnatari che acquistano l’alloggio rimangono obbligati all’osservanza del presente regolamento fino alla costituzione del condominio. Sono tenuti all’osservanza del presente regolamento anche i conduttori di negozi e locali compresi nel fabbricato in autogestione. Nessun assegnatario o occupante di alloggio erp può sottrarsi al pagamento delle spese comuni deliberate in sede di assemblea, neppure rinunciando ai diritti loro spettanti su impianti, servizi o parti di uso comune. A carico degli assegnatari può essere costituito, con delibera dell’assemblea, un adeguato fondo di riserva, reintegrabile, per assicurare la copertura delle spese di gestione. Le spese necessarie per il godimento delle parti comuni e per le prestazioni dei servizi oggetto dell’autogestione sono suddivise in base alle tabelle millesimali che dovranno essere elaborate per ciascuno stabile di proprietà dell’Ente. In assenza delle tabelle millesimali le spese saranno ripartite in parti uguali, salvo accordo approvato dall’assemblea. L’assegnatario non può in ogni caso sottrarsi al contributo della spesa relativa ai vari servizi ed al godimento delle parti comuni stesse Se si tratta di cose destinate a servire agli assegnatari in misura diversa, le spese sono suddivise secondo piani di riparto redatti proporzionalmente all’uso. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla gestione e alla manutenzione dei servizi accessori e spazi comuni sono a carico del gruppo di assegnatari che ne trae utilità. Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle quote nelle forme richieste e alle scadenze fissate, e comunque non oltre 2 mesi da tali scadenze. Le somme dovute e non pagate vengono richieste dal Responsabile dell’autogestione al Comune, il quale provvede al subentro nei confronti dell’autogestione e al conseguente recupero nei confronti degli assegnatari attraverso le bollette di riscossione del canone di locazione. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al Comune le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la riscossione del canone il Comune può incassare dagli assegnatari le quote relative alle spese di manutenzione ordinaria delle parti comuni. Tutti i...
Obblighi degli assegnatari. 1 - Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni: - coltivare in modo corretto l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso; - curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio e degli spazi comuni; - osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti; - vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia; - pagare la quota relativa al rimborso delle spese così come stabilita tra il Comune ed il Comitato; - sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell’area ortiva; - segnalare all’ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).