Obblighi dei lavoratori Clausole campione

Obblighi dei lavoratori. 1. Il personale ha il dovere di rispettare l’orario e di dare all’agenzia una collaborazione attiva secondo le direttive dei suoi organi responsabili.
Obblighi dei lavoratori. (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
Obblighi dei lavoratori. 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
Obblighi dei lavoratori. (art. 20 T.U.) 679
Obblighi dei lavoratori. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla cooperativa e previste dal T.U. Sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008, art. 20. I lavoratori devono in particolare: - partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla cooperativa per la loro attività specifica; - sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente; - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla cooperativa, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro i DPI - dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione dalla cooperativa e monitorarne le date di scadenza e revisione; - segnalare immediatamente alla cooperativa qualsiasi eventuale condizione di pericolo e rischio mal gestito di cui vengano a conoscenza sui luogo di lavoro; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; non presentarsi ai lavoro in stato psicofisico alterato; - i lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di servizi devono esporre la tessera di riconoscimento, consegnata dalla cooperativa corredata di fotografia; - nel caso in cui i lavoratori tecnici lavorino all'allestimento di strutture in cantieri temporanei o mobili devono collaborare con la Direzione della cooperativa agli adempimenti relativi alla redazione del POS - Piano operativo di sicurezza e consegna dei documenti di legge al committente. Il lavoratore deve rifiutare l'esecuzione della prestazione nel caso riscontri pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, Al preposto di fatto viene riconosciuto il trattamento retributivo spettante al preposto nominato.
Obblighi dei lavoratori. 1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro. 2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti. 3. I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
Obblighi dei lavoratori. 1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art. 43, commi 4, lettera g), e 5. 2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato. 3. I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Obblighi dei lavoratori. Il lavoratore, nello svolgimento della sua attività nella impresa cooperativa, deve compiere il suo dovere ed osservare le disposizioni impartite dalla Direzione, le norme contrattuali e regolamentari, previste dall’art. 220, anche in relazione a quanto previsto in applicazione delle normative di cui al D.Lgs. n. 193/2007 e al D.Lgs. n. 81/2008 e relative disposizioni aziendali. Il lavoratore deve usare modi cortesi con i consumatori e non divulgare i segreti di ufficio; è altresì responsabile moralmente e materialmente della esecuzione delle mansioni affidategli e risponde in proprio dei danni arrecati alla cooperativa, nei limiti ad esso imputabili. Il lavoratore dovrà comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria residenza e, se diversa, della sua stabile dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Obblighi dei lavoratori. DIPENDENTI 44 30.7 P.O.S 45