Common use of Obblighi delle parti Clause in Contracts

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Obblighi delle parti. Per 1. Le parti, al fine della corretta attuazione della presente Convenzione, si impegnano a: a) operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e reciproca collaborazione; b) rispettare i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, e le decisioni assunte con le modalità di cui all'art. 4; c) rispettare i tirocinanti contro vincoli dalla regolazione dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni; d) rispettare gli infortuni sul lavoro presso l'INAILatti di regolazione emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati e dagli altri Enti/Organismi competenti; e) adeguare e coordinare le reciproche norme disciplinari e regolamentari; f) armonizzare le rispettive procedure negoziali e amministrative e le metodologie di svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio; g) adeguare l'organizzazione della propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione; h) contribuire in modo leale e in buona fede al controllo, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di svolgimento del servizio, proponendo ed adottando tempestivamente le soluzioni del caso; i) coordinare e semplificare gli aspetti economici e finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento, ecc…) inerenti i servizi oggetto del segmento di ciclo integrato per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche quota di pertinenza; j) adeguare, in particolare, le attività eventualmente svolte dal tirocinante al previsioni disciplinari, negoziali e/o regolamentari ai principi di fuori tendenziale pareggio di bilancio, di imparzialità, di semplificazione, di digitalizzazione dei documenti, di conseguimento della struttura lavorativa performance, di efficacia, efficienza e rientranti nel progetto formativo massima economicità delle procedure e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)della gestione del ciclo dei rifiuti; k) rispettare la normativa comunitaria nazionale e regionale. 2. I soggetti promotori sonoComuni convenzionati ricompresi nel SAD , inoltre, tenuti a garantire la presenza tenendo conto delle modalità organizzative di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (artcui all’art. 4, provvedono a: a) predisporre e adottare i provvedimenti prodromici all’affidamento del servizio, inclusa la relazione ai sensi dell’art. 34 comma 120 del Decreto Legge 179/2012. Tale provvedimento è adottato sulla base delle valutazioni svolte in accordo con l’EdA, D.M. 25 marzo 1998incluse, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio affidamento in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (arthouse dei servizi quelle prescritte dall’art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3192, comma 2, D.M. 25 marzo 1998del D.Lgs. 50/2016; b) gestire le procedure di affidamento del segmento di servizio cd. Labour intensive, n. 142curando, altresì, la sottoscrizione del relativo contratto di servizio; c) armonizzare i contenuti del contratto di servizio con gli standard qualitativi e quantitativi di servizio definiti dall’EdA all’interno del Piano d’Ambito; d) condividere con l’EdA la documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia; e) fornire la documentazione e le informazioni di propria pertinenza, per l’assunzione, da parte dell’EdA, dei provvedimenti dettati dal Metodo Tariffario Rifiuti definito da ARERA per ciascun periodo regolatorio. condividere con l’EdA, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e tutela e trattamento dei dati personali, l’anagrafe tariffaria e i relativi aggiornamenti, ivi inclusi gli archivi afferenti la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario. 3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroL'Eda, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole nello svolgimento delle proprie funzioni, tenendo conto delle modalità organizzative di cui all’art. 4, provvede a: a) collaborare con i Comuni del SAD per le attività istruttorie e valutative funzionali agli adempimenti prodromici all’affidamento, anche ai fini della rispondenza delle scelte dei Comuni con i contenuti del calcolo Piano d’Ambito; b) consolidare tempestivamente le informazioni e il/i PEF ricevuto/i dai Comuni del SAD con gli analoghi dati e documenti relativi alle gestioni in essere sul territorio dell’ATO, ai fini della prestazione INAIL definizione dei corrispettivi del/i servizio/i e sulla base del tasso del nove trasmissione delle conseguenti deliberazioni ad ARERA; c) autorizzare preventivamente le spese di funzionamento dell’Ufficio Unico di SAD; d) liquidare all’Ufficio Unico di SAD le spese di funzionamento previa analitica rendicontazione delle stesse. 4. Le parti s'impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario per mille corrispondente alla voce 0720 lo svolgimento delle attività oggetto della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)presente convenzione.

Appears in 2 contracts

Samples: Convenzione, Convenzione

Obblighi delle parti. Per 1. L’Agenzia, al fine di raggiungere gli scopi concordati, si impegna a prestare i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAILservizi normalmente forniti dalle Agenzie di pubblicità secondo la prassi consolidata del settore. 2. L'Agenzia potrà inoltre fornire, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere dietro richiesta del Cliente, altri servizi quali, a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto atitolo meramente esemplificativo: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamentoiniziative promozionali; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavorosponsorizzazioni; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodottiazioni di direct-marketing; - seguire le indicazioni dei tutori relazioni pubbliche e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoroservizi redazionali; - in servizi fotografici e cine-televisivi ulteriori; - allestimento per fiere e mostre; - studio di imballi e confezioni; - studio e realizzazione di materiale al punto vendita; - studio e fornitura di materiale vario per riunioni di forza vendita e simili; - studio di cataloghi, pieghevoli, listini prezzi, cartelli ed espositori da banco, ecc. 3. Il Cliente si impegna, da parte Sua, a specificare le modalità temporali di espletamento dei servizi e/o di erogazione delle forniture ed a corrispondere all’Agenzia il corrispettivo concordato e quanto da questa pagato a mezzi e fornitori per suo conto. Nel caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro“contratto aperto”, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole Cliente ha facoltà di specificare i summenzionati tempi nel corso del rapporto. In ogni caso, qualora il Cliente non fornisca tali indicazioni entro 12 mesi dalla stipula del contratto, questo si intenderà risolto di diritto, ed il Cliente sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia, a titolo di penale, una somma pari al 75% del prezzo pattuito relativo alla parte dei servizi e/o delle forniture non effettuati, senza diritto alla loro successiva esecuzione. 4. Nel caso di “contratto aperto”, l’Agenzia adempirà le proprie obbligazioni compatibilmente alla disponibilità dei mezzi. 5. Il Cliente riconosce all’Agenzia il diritto a farsi liquidare dai mezzi le specifiche remunerazioni, denominate “commissioni d’agenzia”, connesse ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 servizi erogati, che comunque verranno accreditate al Cliente (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)“ristorni d’agenzia”) ad incasso avvenuto.

Appears in 1 contract

Samples: Advertising Agency Contract

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice 1. L’ISIN: a) assume l’indirizzo strategico per la responsabilità civile verso terzirealizzazione delle finalità di cui all’art. Le coperture assicurative devono riguardare anche 2 nonché approva i relativi Piani di Lavoro di dettaglio (PDL) contenenti le soluzioni progettuali e tecniche operative predisposti da Unioncamere sulla base delle priorità individuate dai competenti uffici dell’ISIN. b) collabora con Unioncamere per definire le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo servizio e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire assistenza tecnico- amministrativa del sistema camerale per le finalità di cui al presente accordo. c) assicura la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo gestione dei rapporti amministrativi e la necessaria collaborazione con Unioncamere per consentire la realizzazione delle attività (artregolamentate dal presente Accordo. 2. 4Unioncamere collabora per consentire la realizzazione delle attività previste dal presente accordo ed in particolare si impegna a individuare, comma 1definire e realizzare, D.M. 25 marzo 1998in collaborazione con i competenti Uffici dell’ISIN le seguenti attività: a) assistenza del sistema camerale, n. 142)attraverso la valorizzazione della rete telematica delle Camere di Commercio, b) una soluzione informatica integrata per la gestione delle procedure amministrative dei soggetti obbligati e delle banche dati ambientali telematiche correlate; c) soluzioni tecniche-operative per la imposizione e la riscossione delle entrate connesse alle procedure amministrative e per la interoperabilità tra le banche dati, attraverso la valorizzazione della rete telematica delle Camere di commercio; d) soluzioni operative e modalità tecniche per la messa in opera delle infrastrutture informatiche per la gestione delle procedure amministrative e di gestione dell’ISIN. 3. Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - Unioncamere si impegna a svolgere le attività di cui al comma 2 sulla base delle condizioni contenute nei Piani di lavoro di dettaglio di cui all’art. 4 4. Unioncamere può stipulare contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, nel rispetto del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e a condizione che tale supporto sia necessario per attuare le attività e conseguire le finalità previste dal progetto formativo e presente Accordo 5. Alla scadenza del termine di orientamento; - rispettare le nome di igieneefficacia del presente accordo, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto recesso o risoluzione dello stesso, Unioncamere è obbligata a prestare tutta la collaborazione necessaria per agevolare e consentire il trasferimento di tirocinio in rapporto tutti i dati e per garantire lo svolgimento delle attività dell’ISIN senza soluzione di lavoro subordinatocontinuità, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL di apposito atto integrativo che stabilisca tempi, modalità e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)costi dell’operazione.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per ED si impegna a: a) abilitare il Contraente alle Funzionalità web mediante la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche compilazione dell’Allegato 4; b) eseguire le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. connesse alle Funzionalità web compresa l’associazione automatica del DU con il Contatore per abilitare il dialogo con il DU; c) previa richiesta da parte del Contraente da inviare tramite i canali preposti indicati nell’Allegato 3, comma 1effettuare interventi tecnici, D.M. 25 marzo 1998da remoto e/o in loco, n. 142). I soggetti promotori sonodirettamente o attraverso propri incaricati, inoltre, tenuti a garantire volti alla risoluzione di eventuali disservizi rilevati nella comunicazione tra il Contatore e il DU. 3.2 Con la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento sottoscrizione del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoropresente Contratto, il premio assicurativo è calcolato sulla base Contraente si impegna a: a) richiedere a e-distribuzione l’Abilitazione al Servizio solo per i clienti finali intestatari di POD che abbiano previamente rilasciato per iscritto al Contraente (i) l’autorizzazione alla predetta abilitazione ed (ii) il relativo consenso al trattamento dei propri dati personali; b) utilizzare DU dotati della retribuzione minima annua valevole medesima tecnologia (sia hardware che software in corrispondenza dell’interfaccia PLC) di quelli che abbiano superato i Test di Integrazione; c) configurare il DU coi parametri che il medesimo Contraente ha indicato tramite Funzionalità web; d) cancellare, tramite apposita Funzionalità web, le associazioni POD-DU non più attive ovvero le associazioni POD-DU per le quali sia stato revocato il consenso; e) sostenere a propria cura e spese ogni costo derivante dal Contratto e relativo all’installazione, all’utilizzo, alla rimozione e allo smaltimento dei DU, e a non richiedere a ED alcun pagamento relativo al consumo di energia elettrica per il funzionamento dei DU. Il Contraente, accetta sin d’ora che l’attività relativa ai fini Test di Integrazione, possa essere effettuata da ED o da laboratori terzi con spese e oneri a carico del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)Contraente.

Appears in 1 contract

Samples: Contract for the Activation of Communication Service via Chain 2

Obblighi delle parti. Per Il Comune di Pieve di Cento si impegna: 1. a cofinanziare, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del Bando RU21, con risorse locali (pubbliche e/o private) di importo pari ad euro 50.000,00 come indicato nella tabella 3 di cui al precedente art. 5; 2. ad attuare gli interventi e le azioni di cui all’art. 3 del presente accordo di programma nel rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 4 e del piano finanziario di cui al precedente art. 5; 3. ad affidare i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice lavori per la responsabilità civile verso terzirealizzazione dell’intervento, ammesso a contributo, nel rispetto della disciplina vigente, entro il termine di 12 mesi dalla data dell’atto di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso; 4. Le coperture assicurative devono riguardare anche a comunicare tempestivamente alla Regione eventuali criticità o ritardi; 5. a sottoscrivere idonea convenzione ex art.16 LR 24/17 di cui all’allegato n.C alla DGR di approvazione del presente accordo di programma entro la data di inizio lavori dell’intervento oggetto del presente accordo; 6. a classificare sotto la voce “legge di bilancio 2019” e successivamente ad implementare i dati relativi all’opera pubblica ammessa a contributo, nel sistema BDAP MOP – BDU previsto dal D.lgs. 229/2011, secondo le attività eventualmente svolte dal tirocinante al modalità riportate nel sistema stesso, allo scopo di fuori della struttura lavorativa dare evidenza, nei Sistemi informativi nazionali, dell’effettivo avanzamento e rientranti nel progetto formativo e degli eventuali scostamenti ed effettuare pertanto il monitoraggio dell’opera pubblica; 7. ad attestare in sede di orientamento. Le regioni possono assumere richiesta del saldo del contributo pubblico, il costo a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (consuntivo delle azioni immateriali di cui alla Tabella 3 del precedente art. 35; eventuali economie maturate atte a garantire il cofinanziamento minimo locale saranno reinvestite nella Proposta in coerenza con le sue finalità; 8. a disciplinare i rapporti con l’eventuale partenariato, comma 1selezionato nel rispetto della disciplina vigente, D.M. 25 marzo 1998mediante idoneo accordo di collaborazione, coerente e conforme a quanto previsto dagli atti della procedura indetta dalla Regione e dal presente atto; 9. con la sottoscrizione del presente accordo, a prevedere negli atti relativi ai rapporti giuridici con i terzi, aventi ad oggetto la realizzazione dell’intervento e delle azioni previste nella proposta, nonché in quelli relativi alla gestione delle attività di progetto idonea clausola, relativa ai termini e modalità di pagamento, conformi al presente articolo. La Regione, a tale riguardo, è sin d’ora manlevata da pretese o azioni poste in essere da soggetti terzi nei confronti del Comune, trattandosi di rapporti giuridici di cui non è parte; 10. a garantire la realizzazione di tutti gli aspetti qualificanti del progetto dichiarati in fase di domanda di finanziamento di cui agli atti. La Regione si impegna, sulla base della concessione disposta con determinazione dirigenziale n. 142)20747 del 28/10/2022, a liquidare al Comune di Pieve di Cento, al fine di consentire l'attuazione dell’intervento di cui al presente Accordo, il contributo di euro 100.000,00, nei tempi e secondo le modalità di cui al successivo art. I soggetti promotori sono8. La Regione si impegna, inoltre, tenuti a garantire monitorare lo stato di avanzamento dell’intervento e delle azioni della Proposta per la presenza rigenerazione urbana, secondo le modalità di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (cui al successivo art. 412; La Regione, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 1137, D.M. 25 marzo 1998della L. 145/2018, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere pone in essere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei Comuni beneficiari dei contributi ed effettua un controllo a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni campione sulle opere pubbliche oggetto dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)medesimi contributi.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma

Obblighi delle parti. Per Nel presente accordo di collaborazione tra Enti Pubblici le Parti sono tenute al rispetto delle condizioni previste dalla deroga del D.Lgs 50/2015: 1. l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, con garanzia che i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; 2. la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico; 3. le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. 4. La Regione – Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca – Servizio Promozione della Conoscenza e dell’Innovazione in agricoltura, provvederà al coordinamento del progetto monitorando le diverse fasi, contribuirà all’individuazione degli allevatori che ancora posseggono esemplari delle suddette presunte razze e a fornire notizie storiche utili alla conoscenza delle razze in studio di cui è in possesso; 5. La Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali metterà a disposizione le proprie competenze tecnico-scientifiche, le informazioni acquisite, le professionalità e i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice laboratori per la responsabilità civile verso terzilo svolgimento delle attività di studio di comune interesse previste nel progetto; 6. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Abruzzo e del Dipartimento dell’Università; 7. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività del Programma potranno formare oggetto di accordi di collaborazione tra ciascuna delle Parti, altri Enti per tesi di laurea e tirocini formativi di cui le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere Parti si impegnano a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)darsi reciprocamente tempestiva notizia.

Appears in 1 contract

Samples: Collaboration Agreement

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli infortuni sul lavoro presso l'INAILobblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice ogni soggetto sottoscrittore individua un “Responsabile Unico delle parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. e) comma 5 del presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicate tempestivamente al Tavolo dei sottoscrittori di cui all'art.6. 2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a) L’Agenzia per la responsabilità civile verso terziCoesione Territoriale, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; b) il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per quanto di competenza, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; c) Il Ministero dell’Istruzione, fermo restando che l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario e se disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; d) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2, per quanto di competenza, e al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; e) Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; f) L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; g) Il Soggetto Capofila attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in qualità di Soggetto capofila, con gli Enti di cui al presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede intervento (Allegato 2a); l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; l’attivazione ed utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo; h) la Regione Abruzzo garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi (POR e PSR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce l’aggiornamento dei dati di monitoraggio, anche tramite proprio sistema informativo mittente SGP, per il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica indicati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime dell’intervento qualora la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, l’autorità regionale competente individua un “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), che interagisce con i "Responsabili dell’intervento", nel rispetto di quanto prescritto dall’Accordo. In qualità di amministrazione capofila degli interventi assicura la gestione dei flussi finanziari di cui al punto 4 della Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9, come sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 n. 80, a sua volta sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 25 ottobre 2018, n. 52, con particolare riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area progetto e per ciascun intervento, alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE e all’adozione di sistemi di gestione e controllo. 3. Le coperture assicurative devono riguardare anche Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli allegati 2 e 3 e considerati le attività eventualmente svolte dal tirocinante al prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di fuori della struttura lavorativa gestione dei programmi SIE 2014- 2020, ove pertinente, garantiscono: a) per le risorse pubbliche a copertura dell’intervento la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; b) la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto/soggetti preposto/i a garantirne la piena e rientranti nel progetto formativo corretta utilizzazione, una volta ultimato. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione degli interventi, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di orientamentocompetenza nelle materie oggetto del presente Accordo. 5. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sonoParti si impegnano, inoltre, tenuti a: a) fare ricorso a garantire la presenza forme di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo immediata collaborazione e di orientamento; - rispettare stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; b) promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza, le nome procedure amministrative per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte; c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di igieneesecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui datiaccettando, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di tirocinio in rapporto di lavoro subordinatocui all’art. 13; d) eseguire, deve darne comunicazionecon cadenza periodica e, entro 5 giornicomunque, al servizio competente nel fine di garantire gli adempimenti di cui ambito territoriale è ubicata alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la sede realizzazione degli interventi; e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)spesa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro 1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli infortuni sul lavoro presso l'INAILobblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice ogni soggetto sottoscrittore individua un “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. e) comma 5 del presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicata tempestivamente al Tavolo dei Sottoscrittori di cui all'art.6. 2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a) L’Agenzia per la responsabilità civile verso terziCoesione Territoriale, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; b) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, promuove per quanto di competenza ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; c) Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fermo restando che l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori,al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario e se disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; d) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per quanto di competenza e al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; e) Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo,nonché, laddove necessario, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; f) L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro,garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; g) Il Soggetto Capofila attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in qualità di Soggetto capofila, con gli Enti di cui al presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede intervento (Allegato 2a); l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; l’attivazione ed utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo; h) la Provincia autonoma di Trento garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi (PO e PSR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce l’aggiornamento dei dati di monitoraggio anche tramite proprio sistema informativo mittente (SGP), e per il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica indicati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base provinciale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime dell’intervento qualora la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, l’autorità provinciale competente individua un “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), che interagisce con i "Responsabili dell’intervento", nel rispetto di quanto prescritto dall’Accordo. In qualità di amministrazione capofila degli interventi assicura la gestione dei flussi finanziari di cui al punto 4 della Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9, come sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 n.80, a sua volta sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 25 ottobre 2018, n. 52, con particolare riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area progetto e per ciascun intervento, alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE e all’adozione di sistemi di gestione e controllo. 3. Le coperture assicurative devono riguardare anche Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli allegati 2 e 3 e considerati le attività eventualmente svolte dal tirocinante al prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di fuori della struttura lavorativa gestione dei programmi SIE 2014-2020, ove pertinente, garantiscono: a) la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; b) la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto/soggetti preposto/i a garantirne la piena e rientranti nel progetto formativo corretta utilizzazione, una volta ultimato. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione degli interventi, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di orientamentocompetenza nelle materie oggetto del presente Accordo. 5. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sonoParti si impegnano, inoltre, tenuti a: a) fare ricorso a garantire la presenza forme di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo immediata collaborazione e di orientamento; - rispettare stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; b) promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza, le nome procedure amministrative per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte; c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di igieneesecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui datiaccettando, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di tirocinio in rapporto di lavoro subordinatocui all’art. 13; d) eseguire, deve darne comunicazionecon cadenza periodica e, entro 5 giornicomunque, al servizio competente nel fine di garantire gli adempimenti di cui ambito territoriale è ubicata alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la sede realizzazione degli interventi; e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)spesa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro (Apq)

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL4.1. Il Commissario é competente alla predisposizione del PMA dell’opera, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche attuando le attività eventualmente svolte dal tirocinante programmate, in base a quanto prescritto nella citata Delibera CIPE n. 13/2005, nel Decreto del Commissario delegato n. 342 del 02 agosto 2017, avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo del 2° Lotto 1 sub lotto; 4.2. Il Commissario deve procedere al finanziamento degli interventi, con risorse rinvenute ai sensi dell’Ordinanza citata; 4.3. ARPAV effettua le attività di fuori della struttura lavorativa verifica del monitoraggio ambientale ante operam, in corso d’opera e rientranti nel post operam per le componenti atmosfera, acqua, suolo, rumore, vibrazioni, fauna, vegetazione e, secondo le attività programmate con il PMA nella versione relativa al Progetto Esecutivo e in conformità a quanto previsto dalle “Linee guida per il progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative monitoraggio ambientale delle opere di cui alla Legge Obiettivo (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998Legge 21.12.2011, n. 142443). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)” della Commissione Speciale VIA del MATTM. Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere la componente vegetazione le attività previste dal progetto formativo di verifica che vanno oltre il primo anno di monitoraggio post operam non sono ricomprese nel presente Accordo e potranno essere oggetto di orientamento; - rispettare uno specifico successivo accordo. 4.4. Il Commissario si impegna a consegnare ad ARPAV, in formato digitale e cartaceo, la seguente documentazione: a) il Progetto Esecutivo con planimetrie aggiornate; b) il Decreto commissariale di approvazione dei Progetti, comprendente l’elenco di tutte le nome prescrizioni date dalle diverse autorità ambientali competenti; c) il Sistema di igieneGestione Ambientale dei cantieri, sicurezza e salute sui luoghi comprensivo anche del Piano per le Emergenze; d) la documentazione previsionale di lavoro; - mantenere la riservatezza sui datiimpatto acustico, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage allegata al Progetto Esecutivo; e) le autorizzazioni da parte delle amministrazioni comunali, anche in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti deroga ai valori limite in materia di collocamento inquinamento acustico per lo svolgimento delle attività temporanee; f) il piano generale delle movimentazioni terre, allegato al Progetto Esecutivo. 4.5. ARPAV, a seguito della ricezione della documentazione, si impegna ad effettuare le seguenti attività tecnico-scientifiche: 1) verifica per quanto di competenza, a livello documentale ed operativo, dell’attuazione delle prescrizioni ambientali contenute negli atti di approvazione dei progetti da parte dell’autorità ambientale competente e delle mitigazioni ambientali previste; 2) verifica della corretta realizzazione del PMA (anche mediante verifica degli operatori, del sistema informativo per la gestione delle attività e dei dati, delle metodiche di politica attiva campionamento, preparazione ed analisi di laboratorio e delle misure in campo, degli strumenti di misura utilizzati, delle procedure operative e della loro corretta applicazione, individuazione e approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio) compresa la valutazione degli esiti del lavoro (art. monitoraggio e la proposta delle eventuali azioni conseguenti; 3) sopralluoghi, comma 2in fase di corso d’opera e post operam, D.M. 25 marzo 1998con campionamenti e misure, n. 142eventualmente anche in doppio, tranne per le componenti fauna e vegetazione, sui punti del PMA; 4) analisi di laboratorio conseguenti all’attività prevista al punto 3). Ai , ai fini dell'assicurazione contro della conferma dei dati prodotti dai soggetti affidatari; 5) validazione di secondo livello dei dati di monitoraggio, da intendere come verifica dell’attendibilità e della rappresentatività in merito allo stato dell’ambiente dell’insieme dei dati prodotti dai soggetti affidatari; 6) supporto tecnico per la gestione degli aspetti ambientali relativi ai cantieri mediante verifiche documentali e sopralluoghi con evidenziazione di eventuali criticità; 7) verifica della gestione dei materiali da scavo e relativi campionamenti ed analisi di controllo in fase esecutiva; 8) definizione, di concerto con gli infortuni sul lavorouffici del Commissario, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole dei flussi delle comunicazioni e delle procedure operative per la gestione delle eventuali criticità ambientali; 9) predisposizione di relazioni e documenti tecnici di competenza; 10) supporto per risposte a richieste pubbliche ambientali od informazioni ad enti e cittadini; 11) partecipazione ad incontri tecnici con i soggetti affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, ai fini del calcolo della prestazione INAIL confronto sulle metodiche operative e sulla base di eventuali intercalibrazioni. 4.8. Il flusso reciproco di comunicazione tra le Parti deve essere continuo e prevedere periodici momenti di verifica sullo stato di avanzamento delle attività, pertanto il Commissario si impegna a mettere a disposizione – entro trenta giorni dalla sottoscrizione del tasso presente Accordo - un sistema informativo adeguato ed idoneo a gestire la documentazione, la programmazione delle attività e l’archiviazione e consultazione dei dati e dei risultati che man mano si renderanno disponibili, garantendo ad ARPAV l’autonomo accesso a tutte le informazioni e flussi di dati prodotti. Al medesimo fine il Commissario si impegna a rendere disponibili i rapporti tecnici predisposti dalle ditte incaricate dell’esecuzione del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)monitoraggio.

Appears in 1 contract

Samples: Cooperazione Pubblico Pubblico

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL1. Ciascuna Parte, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per in esecuzione del presente Accordo, si impegna a collaborare con una o più delle altre parti ai fini dell’attuazione dell’agenda digitale in conformità ai principi che seguono che seguono: a) rispetto dei limiti dettati dalla vigente disciplina in materi di privacy e appalti pubblici; b) rispetto dei principi enunciati nel “Manifesto dei principi tecnologici e operativi”; c) rispetto della strategia contenuta nel Piano triennale; d) formalizzazione esclusivamente attraverso il ricorso a strumenti informatico-giuridici [domicilio digitale, firme elettroniche, documenti informatici] di ogni eventuale protocollo e/o accordo necessario a dare attuazione e/o esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente Accordo; e) previsione che qualora la responsabilità civile verso terzicollaborazione abbia a oggetto la condivisione di dati o servizi tale condivisione avvenga esclusivamente attraverso esposizione e utilizzo di API; f) previsione che qualora la collaborazione abbia a oggetto la condivisione di risorse di hosting o capacità di calcolo si tratti di risorse cloud computing oriented a prescindere dalla natura pubblica, privata o ibrida. 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori Ciascuna Parte, in esecuzione del presente Accordo, si impegna a: a) consentire ed agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione nel rispetto della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti disciplina in materia di collocamento segreto di ufficio e professionale, riservatezza e proprietà intellettuale e dei diritti di politica attiva sfruttamento della Parte che li ha prodotti; b) agevolare lo svolgimento delle attività operative di propria competenza, a cui applicare la massima cura e diligenza, con la finalità di raggiungere gli obiettivi fissati nel presente Accordo; c) tenere costantemente informata le altre parti sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate; d) consentire il reciproco accesso a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività e nel rispetto del lavoro (art. 3principio del pagamento degli oneri finanziari derivanti, comma 2calcolati al costo, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini di quanto previsto al successivo Art. 6. 3. Cdc, in esecuzione del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove presente Accordo, non svolge in alcun modo attività di consulenza o simili, né attività gestionali per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)conto delle amministrazioni che manifesteranno l’intenzione di aderire al presente Accordo o per il TTD.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAILAi fini dell’attuazione del presente Accordo CNR-IFC si impegna a: • garantire il supporto tecnico-scientifico, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice anche a distanza, ai Gruppi di Comunicazione costituiti nei Dipartimenti di Prevenzione Zona Nord, Centro e Sud (che hanno tra l’altro il compito di curare l’attuazione e il monitoraggio di quanto contenuto nel documento “Applicazione degli indirizzi regionali per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante comunicazione del rischio ambientale per la salute al Piano di fuori della struttura lavorativa Comunicazione Radon Regione Sardegna”) e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti Rete Integrata in materia di collocamento ambiente e salute (di politica attiva cui alla Determinazione n. 1369 del 17.11.2016 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale) costituita dai referenti sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (ATS) e dagli operatori ambientali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS); • redigere un piano operativo per le attività di comunicazione che prevederà, in accordo con le necessità operative e organizzative di ATS Sardegna e delle strutture dedicate e a loro supporto: eventi di disseminazione con incontri seminariali e pubblici; approfondimenti incluso il monitoraggio dei media e social media, divulgazione, pubblicazione scientifica; • pubblicare almeno un articolo scientifico su rivista internazionale sul lavoro (art. 3svolto; ATS Sardegna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali si impegna a: • supportare la realizzazione delle attività dal punto di vista organizzativo e del supporto istituzionale; • curare, comma 2per il tramite del responsabile scientifico, D.M. 25 marzo 1998le attività di coordinamento funzionali all’attuazione e al monitoraggio delle attività sopra indicate ed alla verifica dei risultati raggiunti; • svolgere, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro per il tramite del responsabile amministrativo, gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole adempimenti amministrativo-contabili ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente dell’erogazione delle risorse finanziarie necessarie alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)realizzazione delle predette attività.

Appears in 1 contract

Samples: Collaboration Agreement

Obblighi delle parti. Per 1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l’AgID, Soggetto attuatore, si obbliga a: − garantire che la Regione Puglia, Soggetto esecutore, riceva tutte le informazioni pertinenti e necessarie per l’esecuzione dei compiti previsti dall’allegato Piano Operativo; − informare il Soggetto esecutore in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del presente Accordo, che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso; − assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione nonché il controllo complessivo della misura; − vigilare sull’applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale; − vigilare, qualora pertinenti, sull’applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; − vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021; − fornire Linee Guida alla rendicontazione entro 90 giorni dalla stipula del presente Accordo. 2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, Regione Puglia, Soggetto esecutore, si obbliga a: − assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Decreto Legge 77/2021, come modificato dalla Legge 108/2021; − rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea; − rispettare i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAILprincipi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali; − rispettare il principio del DNSH (Do No Significant Harm) secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; − rispettare il principio di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e parità di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. genere in relazione agli articoli 2, 3, comma 1paragrafo 3, D.M. 25 marzo 1998del TUE, n. 142). I soggetti promotori sono8, inoltre10, tenuti a 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere; − garantire la presenza realizzazione operativa degli interventi di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4cui al Piano Operativo allegato al presente Accordo nonché il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti; − adottare proprie procedure interne, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal progetto formativo e di orientamentoSoggetto attuatore; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL− garantire, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti si faccia ricorso alle procedure di appalto, il pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dalla normativa comunque vigente in materia di collocamento affidamenti pubblici; − dare piena attuazione agli interventi di miglioramento dell’accessibilità come previsto dal Piano Operativo allegato, garantendo l’avvio tempestivo delle attività e conseguire il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati ivi previsti; − individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di politica attiva del lavoro (art. 3spesa definita nel cronoprogramma; − presentare all’AgID la rendicontazione della spesa, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL nei tempi e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)nei modi previsti dal successivo articolo 6.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Collaborazione

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL1. si impegna a mettere a disposizione, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per esercitare la responsabilità civile verso terzidelega conferita dall’AGEA OP con il presente protocollo, le necessarie strutture e qualificate risorse umane; 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche si impegna a verificare che ogni beneficiario richiedente l’aiuto abbia costituito il proprio fascicolo aziendale, secondo la disciplina vigente; 3. si impegna, nell’ambito del regime dei controlli di ammissibilità delle domande di aiuto e, prima di procedere all'autorizzazione del pagamento, a: a) ricevere, protocollare, acquisire nel SIAN le attività eventualmente svolte dal tirocinante al domande medesime e archiviarle, secondo le procedure definite dall’AGEA OP; effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo ammissibilità e di orientamentofinanziabilità; dopo la fase istruttoria delle domande presentate, approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili; b) eseguire i controlli amministrativi sulla totalità delle domande ritenute ammissibili e finanziabili; c) eseguire – in caso di assunzione della delega – tutti i controlli in loco nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione, nazionale e dalle disposizioni regionali, nonché sulla base dei criteri definiti dall’AGEA - OP. Le regioni possono assumere I dati riportati nei verbali, relativi ai controlli sopra descritti, saranno acquisiti nel sistema SIAN; d) accettare la rinuncia della domanda di aiuto, in tutto o in parte, formulata dal beneficiario per iscritto, in osservanza a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative quanto disposto dal Reg. UE n. 809/2014 (art. 3) e secondo le regole di presentazione previste dalle disposizioni regionali; e) verificare, dopo la presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento/richiesta di liquidazione, la rendicontazione delle spese sostenute e quietanzate ed ogni altro documento ritenuto utile per la completa istruttoria, propedeutica alla liquidazione dell’aiuto richiesto; f) ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione); 4. si impegna, nell’ambito del regime di intervento, ad autorizzare il pagamento dell’aiuto, sulla base delle procedure stabilite dall’AGEA OP, trasmettendo i relativi elenchi delle domande autorizzate; 5. si impegna ad assicurare l’accessibilità, la conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, di tutta la documentazione presente nel fascicolo di ogni domanda, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa dell’Unione; 6. consente ai Servizi della UE, all’Agea o ad un suo incaricato per il controllo , l’accesso alla documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalle Amministrazioni Partecipanti per la conservazione della predetta documentazione, così come si impegna a fornire, su richiesta di Xxxx, originale o copia di un fascicolo istruttorio relativo ad una o più domande di aiuto (Reg. UE 907/2014 Allegato 1 – Par. 4 - lettera a); 7. consente all’Organismo Pagatore di effettuare periodicamente la verifica dei compiti delegati, al fine di accertare che l’esecuzione delle attività sia conforme alla normativa dell’Unione (Reg. UE n. 907/2014 Allegato 1 – Par. 1 lettera C) – C.1) comma vi ); 8. si impegna ad assicurare, nell’esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell’Allegato I, par. 1, D.M. 25 marzo 1998lett. (B), del regolamento (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare ma non esclusivo riferimento alla separazione delle funzioni; 9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 142)241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni; 10. I soggetti promotori sonosi impegna, inoltrein caso di riscontrata irregolarità, tenuti ad avviare tutte le procedure volte al recupero degli importi versati, con una prima nota di richiesta restituzione delle somme non dovute. La nota verrà trasmessa contestualmente anche all’ AGEA OP. Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati all’AGEA OP che li contabilizza; 11. si impegna, qualora nell’ambito del regime di intervento abbia assunto la delega per effettuare i controlli ex-post, di verificare il rispetto del vincolo di mantenimento impegno, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione, quella nazionale e dalle disposizioni regionali, nonché sulla base dei criteri definiti dall’AGEA OP; i dati dei verbali relativi ai controlli sopra descritti saranno acquisiti nel sistema SIAN. Le attività relative alle funzioni descritte, e dettagliate anche nell’Allegato 1 del presente protocollo di intesa, sono eseguite secondo modalità organizzative proprie dell’Amministrazione Partecipante, in conformità alla normativa Unionale , a quella nazionale, nonché alle disposizioni dell’AGEA OP. L’Amministrazione Partecipante è responsabile nei confronti dell’AGEA OP dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate. Con riferimento alle domande di aiuto e prima di procedere all'esecuzione del pagamento si impegna: 1. a definire, in accordo con l’ Amministrazione Partecipante, i controlli amministrativi ed in loco, ed eventuali ulteriori controlli previsti dalla normativa dell’Unione, sulla totalità delle domande presentate, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante apposite circolari e istruzioni operative, nonché a mettere a disposizione dell’ Amministrazione Partecipante, i servizi di interscambio informatico, di comune accordo attivati; 2. ad eseguire i controlli amministrativi e informatici previsti dalla normativa dell’Unione, sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAN, sulla totalità delle domande presentate inoltre acquisire e verificare l’esito dei controlli in loco; 3. a garantire la presenza tempestività e la completezza della trasmissione di un tutore tutte le informazioni all’Amministrazione partecipante delle anomalie evidenziate dai controlli; 4. a mettere a disposizione dell’ Amministrazione partecipante i servizi informatici sul portale SIAN per la gestione della misura apicoltura, consentendo una verifica dello stato di ciascuna domanda fino alla trasmissione telematica all’AGEA OP, ivi compreso l’elaborazione dell’elenco delle domande poste in liquidazione; 5. a definire, nell’ambito del regime di intervento i criteri per l’estrazione del campione dei controlli in loco sulla base dell’analisi di rischio e, nel rispetto delle percentuali minime di estrazione, così come responsabile didatticoprevisto dall’art. 8 di cui al Reg. UE n. 2015/1368, tenendo conto anche dei criteri aggiuntivi di cui all’art. 11 comma 2 del DM. 2173 del 25/3/2016; 6. attivarsi qualora si accertino casi di frode o di negligenza grave, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9, Par. 2, del Xxx.xx di esecuzione (UE) N. 2015/1368; 7. eseguire e contabilizzare i pagamenti ed eventuali recuperi, i cui dati saranno opportunamente comunicati all’ Amministrazione partecipante; Inoltre compito dell’AGEA OP è: 1. definire, nell’ambito del regime di intervento, i criteri per l’estrazione del campione dei controlli ex-organizzativo post sulla base dell’analisi di rischio e nel rispetto delle attività (artpercentuali minime di estrazione, inoltre acquisire e verificare l’esito dei controlli ex post; 2. attivarsi per effettuare i controlli ex-post, nei casi in cui l’Amministrazione partecipante non abbia accettato la delega, così come da allegato 1; 3. gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli ex-post nel rispetto di quanto disposto dalla normativa dell’Unione e quella nazionale ; 4. attivarsi, comma 1dopo l’avvenuta comunicazione delle irregolarità riscontrate da parte dell’ Amministrazione partecipante, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento e riferiti a importi indebitamente percepiti e non ancora restituiti da parte del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giornibeneficiario, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede fine di lavoro (artprocedere al relativo recupero; 5. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, attivarsi nel caso in cui cui, a seguito dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, l’ Agea OP riscontrasse direttamente delle irregolarità al fine di procedere al recupero dell’indebito . Nei due casi precedenti l’ AGEA OP inoltre procederà: all’iscrizione del beneficiario nel Registro Debitori con relativa apertura della scheda di credito. Gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o negligenze, con i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3relativi interessi, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)sono versati all’AGEA OP che li contabilizza.

Appears in 1 contract

Samples: Protocollo Di Intesa

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL1. Il Dipartimento si impegna a sostenere la sperimentazione dello standard “Family Audit” in ambito nazionale, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice garantendo: a) la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 del Protocollo d’Intesa; b) la predisposizione di un Avviso per l’avvio della sperimentazione, su base volontaria, per il coinvolgimento di massimo cinquanta organizzazioni pubbliche e private; c) la formalizzazione della ammissione delle organizzazioni alla sperimentazione mediante apposito decreto; d) la collaborazione con la Provincia per la responsabilità civile verso terziredazione del progetto esecutivo; e) la compartecipazione alle spese per la realizzazione del progetto esecutivo nonché per l’implementazione della piattaforma informatica per la gestione documentale dell’Audit; f) la realizzazione di attività promozionali per la diffusione dell’iniziativa e dei suoi risultati. 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al La Provincia si impegna a promuovere il processo di fuori trasferimento dello standard “Family Audit” in ambito nazionale, garantendo: a) la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alla Cabina di regia di cui all’articolo 2 del Protocollo d’Intesa; b) la collaborazione con il Dipartimento alla predisposizione di un Avviso per l’avvio della struttura lavorativa sperimentazione, su base volontaria, per il coinvolgimento massimo di cinquanta organizzazioni pubbliche e rientranti nel private; c) la messa a disposizione di qualificato personale per la redazione e gestione del progetto formativo esecutivo e di orientamento. Le regioni possono assumere tutto il processo “Family Audit”; d) la messa a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a disposizione di risorse strumentali e professionali qualificate per garantire lo sviluppo della piattaforma informatica per la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento gestione documentale del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo “Family Audit” e di orientamento; - rispettare le nome sviluppo di igienenuovi servizi (comunità di pratica, sicurezza sistemi di videoconferenza…); e) la collaborazione sotto il profilo organizzativo con il Dipartimento per la realizzazione di attività promozionali per la diffusione dell’iniziativa e salute sui luoghi dei suoi risultati; f) l’attivazione di lavoro; - mantenere servizi innovativi ICT per garantire un’efficace informazione sulle misure attuate dalle organizzazioni certificate “Family Audit” nonché per la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage rilevazione del livello di soddisfazione dei lavoratori coinvolti nella sperimentazione; g) la Provincia trasmette trimestralmente alla Cabina di regia specifiche relazioni sulle spese sostenute e sull’attività svolta in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione attuazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)esecutivo.

Appears in 1 contract

Samples: Collaboration Agreement

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAILCon il presente Disciplinare, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per ✓ il Beneficiario si obbliga a garantire: • la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte comunicazione di ogni variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal tirocinante al suo verificarsi; • la conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di fuori della struttura lavorativa settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e rientranti nel progetto formativo e fiscale, di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi lavoro, di lavoropari opportunità, di appalti pubblici; - mantenere la riservatezza sui dati• il rispetto, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore quanto di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirociniopropria competenza, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti normativa regionale in materia di collocamento ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l’applicazione dei criteri dettati dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale del 01 Agosto 2006, n. 23; anche attraverso l’inserimento di specifiche disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con D.M. MATTM (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx- vigore); • l’applicazione ed il rispetto della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi; • il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull’ammissibilità delle spese, nonché delle disposizioni regionali in materia; • un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all’operazione oggetto del presente Disciplinare, nonché l’individuazione di un conto bancario dedicato all’operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; • l’applicazione ed il rispetto, in quanto pertinenti, delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa; • l’applicazione della normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare riferimento a quanto previsto dall’Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dal Reg. (UE) n. 821/2014; • la stabilità dell’operazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del Reg. (UE) n.1303/2013; • il rispetto del divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio per cui non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario ha già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico; • la corretta archiviazione e conservazione della documentazione relativa all’operazione, anche attraverso l’istituzione di un fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’operazione, per un periodo di tempo pari a 2 (due) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla chiusura dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell’operazione completata, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 140 del Reg. (UE) n.1303/2013; • l’indicazione, su tutti i documenti afferenti all’operazione, del Programma comunitario, dell’Obiettivo specifico e dell’Azione, nonché del titolo dell’operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP) e del Codice Identificativo Gara (CIG) di riferimento; - l’implementazione e l’aggiornamento, secondo la tempistica stabilita dal presente Disciplinare, nel sistema di monitoraggio MIRWEB di tutte le informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle attività connesse all’attuazione dell’operazione e, specificatamente: - della documentazione relativa ad ogni procedura di appalto espletata per l’attuazione dell’operazione; - delle spese sostenute e quietanzate, nonché della documentazione tecnica/amministrativa/contabile dell’iter amministrativo che le ha determinate; - dei valori degli indicatori di realizzazione; • al termine dell’operazione, l’implementazione sul sistema di monitoraggio MIRWEB della documentazione relativa all’approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e dell’omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’attuazione dell’operazione; • la piena disponibilità di quanto oggetto di finanziamento per le verifiche, da parte della struttura di gestione e controllo di primo livello, dell’Autorità di audit, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, nonché degli altri organismi di controllo, interni o esterni alla Regione Puglia, circa la corretta applicazione delle procedure adottate per la realizzazione dell’operazione, la conformità della stessa rispetto alla proposta progettuale approvata etc.; • il rispetto del cronoprogramma procedurale e di politica attiva spesa relativo alle attività connesse all’attuazione dell’operazione; • gli adempimenti funzionali alla corretta e regolare esecuzione di quanto previsto nel presente Disciplinare; ✓ la Regione Puglia si obbliga a: • implementare nel sistema informativo di monitoraggio MIR tutti i dati concernenti le informazioni identificative dell’operazione; • dare seguito a quanto previsto nell’atto di ammissione a finanziamento; • effettuare il monitoraggio e la verifica del lavoro (art. 3rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario attraverso l’acquisizione della documentazione probante; • esercitare verifiche e controlli sulla regolarità tecnica, comma 2amministrativa e contabile dell’attività connesse alla realizzazione dell’operazione, D.M. 25 marzo 1998nonché sullo stato di avanzamento fisico, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, finanziario e procedurale della stessa; • erogare il premio assicurativo è calcolato contributo concesso all’esito positivo delle verifiche effettuate sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL regolarità delle spese e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)delle procedure connesse all’operazione.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Regolante I Rapporti Tra Regione Puglia E Soggetti Beneficiari

Obblighi delle parti. Per i 1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Legale Rappresentante dell’Unità Operativa n. 4 si obbliga a: • assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal D. L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; • garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche emanate dal Ministero della salute, dal Ministero dell’economia e delle finanze, dalla Commissione Europea ovvero da altri soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad coinvolti nell’attuazione verifica e controllo delle azioni relative al PNRR, anche successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione; • assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAILl’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terziEuratom) 2018/1046 e nell’art. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di fuori prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi, delle frodi, della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo corruzione, del doppio finanziamento e di orientamento. Le regioni possono assumere recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati; • rispettare, a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza pena di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento sospensione o revoca del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - finanziamento in caso di trasformazione accertata violazione, il principio di “non arrecare danno significativo” (DSNH) agli obiettivi ambientali a norma dell’articolo 17 del rapporto Regolamento (UE) 2020/852, i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), la parità di tirocinio genere, producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere (in rapporto relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), l’obbligo di lavoro subordinatoprotezione e valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori requisiti e condizionalità specifiche dell’investimento oggetto della presente Convenzione; • adottare proprie procedure interne, deve darne comunicazioneassicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dal Ministero; • fornire tutto il supporto amministrativo necessario al Principal Investigator/Ricercatore responsabile dell’Unità Operativa al fine di dare piena attuazione al progetto ammesso a finanziamento dal Ministero, entro 5 giornigarantendo l’avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di attuazione e di sottoporre al Ministero, tramite il Destinatario Istituzionale, le eventuali modifiche al progetto; • assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato; • assicurare, d’intesa con il Principal Investigator/Ricercatore responsabile dell’Unità Operativa, il rispetto dei criteri di ammissibilità delle spese e delle quote percentuali previste dall’Avviso per le varie voci di costo, che saranno calcolate, a consuntivo, sulle spese rendicontate, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede netto di lavoro (art. 4-biseventuali economie riscontrate sul finanziamento assegnato e sulle sole spese eleggibili, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000)dopo verifica da parte del Ministero; - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL• garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i.; • rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal Ministero; • individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel cronoprogramma, relazionando al Ministero sugli stessi, tramite il Destinatario Istituzionale; • mitigare e gestire i soggetti promotori rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all’andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche; • occuparsi della gestione economica del finanziamento di spettanza; • tenere i rapporti con le altre unità operative sia per quanto attiene agli aspetti scientifici che a quelli amministrativo/contabili; • effettuare i controlli ordinari di gestione e di regolarità amministrativo-contabile previsti dalla normativa vigente, e le verifiche sul conflitto di interessi, sul doppio finanziamento e quelle previste dalla normativa antiriciclaggio (“titolare effettivo”); • utilizzare il sistema informatico “ReGiS”, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti per il tramite del Ministero; • caricare sul portale Workflow della Ricerca e nel sistema “ReGiS” la documentazione tecnico- scientifica, di propria competenza, sullo stato di avanzamento del progetto atta a comprovare il corretto svolgimento dello stesso; • caricare sul sistema informativo “ReGiS” la documentazione atta a comprovare il corretto svolgimento dei controlli ordinari previsti dalla normativa vigente in merito alle procedure di gara espletate per l’aggiudicazione degli eventuali appalti o subcontratti e eventuali altra documentazione richiesta dalle Amministrazioni centrali deputate alla gestione complessiva del PNRR; • garantire la correttezza, l’affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l’alimentazione del sistema informativo “ReGiS” dei dati di monitoraggio riferiti al proprio CUP sull’avanzamento finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura e assicurarne l’inserimento con cadenza almeno bimestrale delle spese (nel termine massimo di 10 giorni successivi all’ultimo giorno del bimestre) nel portale Workflow della Ricerca e sul sistema informativo “ReGiS”, unitamente alla documentazione probatoria pertinente, salvo diversa comunicazione a seguito di disposizioni impartite dal Ministero della Salute cui compete la gestione del Workflow della Ricerca; • rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili relativi al progetto e sui documenti collegati alle relative procedure di acquisto e fatturazione; • fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti adottati dal Ministero; • garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e/o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’art. 9, punto 4, del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR del MEF, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018; • facilitare le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno eventualmente effettuate anche attraverso controlli in loco; • assicurare che le spese del progetto di ricerca non siano oggetto, anche parzialmente, di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari (divieto del doppio finanziamento); • garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e ai target realizzati così come previsto ai sensi dell’articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; • predisporre i pagamenti secondo le strutture pubbliche competenti procedure stabilite dal Ministero, nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato, inserendo, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi) sul sistema informativo “ReGiS” i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell’art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 la documentazione; • assicurare che tutte le spese rendicontate siano state effettuate entro il periodo di svolgimento del progetto e che gli eventuali pagamenti per fatture emesse nel periodo di svolgimento del progetto siano completate entro i 30 giorni successivi alla scadenza progettuale e in tempo utile per il caricamento sul sistema di rendicontazione “ReGiS”; • inoltrare, allo scadere dei 12 e 24 mesi (prorogabili eventualmente di 6 mesi), le richieste di pagamento al Ministero tramite il sistema informativo “ReGiS” con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e del contributo al perseguimento delle milestones e dei target associati alla misura PNRR di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi; • garantire l’utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l’erogazione dei pagamenti e l’adozione di una contabilità separata o di un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto al fine di assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; • assicurare l’eventuale anticipazione delle somme necessarie allo svolgimento della ricerca; • partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero e/o dalla Regione; • garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l’elaborazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta; • conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per le milestones e i target della misura PNRR di riferimento, e fornire, su richiesta dal Ministero e della Regione, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestones e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti; • garantire il rispetto degli obblighi in materia di collocamento comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – PNRR M6C2 - Investimento 2.1 Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN”), riportando nella documentazione progettuale il logo dell’Unione europea e fornire un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; • fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero e per tutta la durata del progetto; • garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero e la Regione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di politica attiva conflitti di interessi, nonché i casi di doppio finanziamento, riscontrati a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dallo stesso Ministero in linea con quanto indicato dall’art. 22 del lavoro Regolamento (art. 3UE) 2021/2041; • garantire che il Ministero riceva attraverso il sistema “ReGiS” tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento dell’indicatore comune n. 8 “Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno”, comma 2riconducibile alla misura oggetto dell’Avviso, D.M. 25 marzo 1998tenuto conto che, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (artsensi dell’art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 142)che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza “la comunicazione di informazioni per l’aggiornamento degli indicatori comuni ha luogo ogni anno entro il 28 febbraio e il 31 agosto. Il periodo di riferimento copre l’intero periodo di attuazione del piano, dal 1° febbraio 2020 in poi, se del caso, fino alle rispettive date limite del 31 dicembre e del 30 giugno di ogni anno. 2. Alla Regione, quale Destinatario Istituzionale, compete la gestione dei rapporti con il Ministero, il trasferimento del finanziamento ministeriale alle Unità Operative, il monitoraggio delle attività nel rispetto del piano esecutivo ed economico e del cronoprogramma, da attuarsi insieme agli organi ministeriali competenti, l’invio al Ministero della documentazione sullo stato di avanzamento del progetto ai 12 mesi e di quella finale prevista nonché ogni altra richiesta e/o comunicazione inerente al progetto di ricerca tramite il portale del Workflow della ricerca, salvo diversa comunicazione a seguito di disposizioni impartite dal Ministero della Salute cui compete la gestione del Workflow della ricerca.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Operativa

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi1. Le coperture assicurative devono riguardare anche Parti collaboreranno, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle successive lettere a) e b) del comma 2, all’attuazione ed all’esecuzione delle attività previste nell’Application Form e nel Procurement Plan nonché nell’Allegato 1 titolato Progetto Operativo Specifico, nel quale vengono individuati e definiti la tipologia delle azioni da realizzare e degli obiettivi da conseguire, le attività eventualmente svolte dal tirocinante al modalità di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3esecuzione delle azioni, comma 1i costi complessivi per le azioni individuate ed il cronoprogramma, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti impegnandosi a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo il livello qualitativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienzecompetenze delle risorse professionali coinvolte nell’esecuzione delle azioni progettuali condivise. 2. Per il datore raggiungimento degli obiettivi di lavoro ospitante Il datore di lavorocui all’art. 1, le parti si impegnano a collaborare assumendo specifici impegni operativi. In particolare: a) il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia: - contestualmente all'instaurazione del rapporto definisce le priorità strategiche di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoroattuazione delle attività; - coordina e monitora il processo di attuazione delle attività, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale e nello specifico esegue il monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi; - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative, per la migliore riuscita del progetto; - stabilisce i termini di trasferimento delle risorse finanziarie, coerentemente con il rispetto del cronoprogramma e secondo le regole e le procedure previste dal programma, relative ai singoli interventi, così come individuati nei WP/Deliverable del Justification of the budget di progetto e nel Procurement Plan. b) La CCIAA di Bari: - mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecniche per la realizzazione delle attività progettuali, provvedendo, laddove necessario, all’acquisizione di beni e sevizi a ciò funzionali; - rende disponibili, nelle more della realizzazione fisica degli Hubs di progetto, gli spazi fisici in caso cui realizzare gli incontri di trasformazione progetto; - realizza gli interventi oggetto del rapporto presente Accordo e nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma di tirocinio in rapporto progetto e degli obiettivi fissati; - supporta la Regione Puglia per la realizzazione degli interventi definiti dall’Application Form e dal Justification of the budget di lavoro subordinatoprogetto. - garantisce il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro punto 2.2) e del Reg. (artUE) n. 821/2014 (artt. 4-bis, comma 5, X.XxxAllegato II); nello specifico si impegna ad apporre l’indicazione “Intervento finanziato nell’ambito del Programma INTERREG V-A ITALIA – GRECIA 2014/2020” e, in ogni comunicazione e/o affissione e/o cantiere e/o sito oggetto di intervento dovranno essere chiaramente inseriti/esposti i loghi del programma, del progetto CREATIVE@HUBs e della Regione Puglia; - da notizia sul proprio sito web istituzionale dell’Accordo, comprese le finalità e i risultati della cooperazione tra Regione e la CCIAA nell'ambito dello stesso progetto; - conserva e rendere disponibile la documentazione relativa all’Accordo ed alle attività conseguenti, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consente le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata), salvo diversa indicazione eventualmente fornita in corso d’opera dalla Regione; - comunica formalmente al Dipartimento la data di avvio delle attività e gli estremi dei conti correnti bancari a mezzo dei quali potrà avvenire il rimborso dei costi sostenuti e rendicontati relativamente al progetto in questione; - esegue la rendicontazione della spesa realizzata, rispettando i requisiti di cui al Programme and Project Manual del Programma di Cooperazione Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020 e al Manuale per la rendicontazione ed i controlli dei programmi di cooperazione territoriale europea, assicurando il raggiungimento dei target finanziari stabiliti; - si impegna al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi della normativa vigente (Legge 13 agosto 2010, n. 181/2000136 come modificata dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).;

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Istituzionale

Obblighi delle parti. Per Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario: a) conclude un accordo con il ricercatore a norma dell’articolo III.3 e ospita il ricercatore per i soggetti promotori periodi specificati nell’allegato I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare e nell'accordo, incaricando lo scienziato indicato nell’allegato I di fungere da supervisore delle attività di ricerca per l’intera durata del progetto; b) garantisce che il ricercatore goda della copertura previdenziale prevista per i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice lavoratori dipendenti nel paese del beneficiario o di una forma di tutela previdenziale adeguata per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche livello e portata ovunque siano svolte le attività eventualmente di ricerca; c) garantisce al ricercatore, ovunque siano svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome ricerca, gli stessi livelli di igiene, sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono una posizione analoga; d) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all’accordo di cui all’articolo III.3; e) fornisce, per l'intera durata della convenzione di sovvenzione, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per l'esecuzione del progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione del ricercatore in funzione delle esigenze; f) fornisce al ricercatore un’assistenza adeguata nell’espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità del paese del beneficiario; g) adotta misure atte a garantire che, al termine del progetto, il ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione; h) contatta il ricercatore due (2) anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione; i) registra e tiene aggiornati, per almeno tre (3) anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti del ricercatore; j) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere g) e h) del presente articolo e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera i) del presente articolo; k) informa la Commissione su qualsiasi evento che possa incidere sull'esecuzione del progetto e sui luoghi diritti della Comunità e qualsiasi circostanza che incida sulle condizioni di lavoropartecipazione di cui alle regole di partecipazione, al regolamento finanziario e in qualsiasi prescrizione della convenzione di sovvenzione, inclusi; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodottieventuali cambiamenti di controllo; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoromodifica significativa dell'accordo; - qualsiasi modifica relativa alle informazioni in caso base alle quali è stato selezionato il - il congedo parentale a richiesta del ricercatore e le relative implicazioni ai sensi della legislazione nazionale applicabile a norma dell'articolo III.3, par. 1, lettera g), in particolare per quanto attiene alla durata, alle implicazioni finanziarie e agli obblighi giuridici e contrattuali che incombono al beneficiario durante il periodo in questione. III. 3 Rapporto tra beneficiario e ricercatore 1. L'accordo determina, a norma della convenzione di trasformazione sovvenzione, le condizioni di esecuzione delle attività di ricerca e i diritti e gli obblighi rispettivi del rapporto ricercatore e del beneficiario nell'ambito del progetto. La convenzione di tirocinio sovvenzione e le sue eventuali modifiche sono allegate all'accordo. L'accordo dev'essere conservato dal beneficiario a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.20, par. 3. Entro venti (20) giorni dall'assunzione del ricercatore, il beneficiario trasmette alla Commissione una dichiarazione attestante la conformità dell'accordo con la convenzione di sovvenzione secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione. L’accordo indica in rapporto particolare: a) il nome dello scienziato di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede all'allegato I che funge da supervisore delle attività di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare ricerca; b) gli importi che il responsabile ricercatore ha diritto di ricevere dal beneficiario a norma della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività presente convenzione di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi sovvenzione e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole pagamento degli importi dovuti al ricercatore; c) eventuali ulteriori contributi versati dal beneficiario al ricercatore ai fini del calcolo progetto e le modalità di pagamento di tali importi; d) tutte le trattenute, con la relativa giustificazione giuridica; e) il fatto che il ricercatore, per le proprie attività di ricerca, non può beneficiare di altre entrate oltre a quelle ricevute dal beneficiario a norma delle lettere b) e c) del presente paragrafo; f) i tassi di conversione e di cambio utilizzati, comprese le date e le fonti di riferimento, se i pagamenti sono effettuati in una valuta nazionale diversa dall’euro; g) la legge applicabile all’accordo; h) la copertura previdenziale fornita al ricercatore a norma dell’articolo III.2, lettera b); i) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base alle regole interne in vigore presso il beneficiario; j) l'obbligo, per il ricercatore, di dedicarsi a tempo pieno alle attività di ricerca, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, con l'autorizzazione preventiva della prestazione INAIL Commissione; k) la descrizione e sulla il calendario di esecuzione delle attività di ricerca se esse sono suddivise in più periodi separati; l) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2, lettere b) e c) e dall'articolo III.9, par. 1, lettera a) e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui beneficiano i ricercatori locali che ricoprono una posizione analoga; m) i luoghi, indicati nell'allegato I, in cui si svolgeranno le attività di ricerca; n) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il beneficiario di circostanze che possano incidere sull'esecuzione della convenzione di sovvenzione, quali ad esempio: - qualsiasi modifica relativa all'accordo - qualsiasi modifica relativa alle informazioni in base alle quali è stata assegnata la Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx di accoglienza; - una gravidanza o una malattia che incidano direttamente sull'esecuzione del tasso progetto; o) le disposizioni stabilite tra il beneficiario e il ricercatore, nel corso dello svolgimento delle attività di ricerca e successivamente, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II.8, 11, da 24 a 30 e III. 6, 7, 10 e 11; p) l'impegno del nove ricercatore di compilare, firmare e trasmettere al beneficiario i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2, lettere g) e h); q) l'impegno da parte del ricercatore di tenere informato il beneficiario circa le eventuali variazioni dei propri recapiti per mille corrispondente i tre (3) anni successivi alla voce 0720 conclusione del progetto; r) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere beneficiato del sostegno della tariffa dei premi approvata Comunità nell’ambito di una Borsa internazionale Xxxxx Xxxxx di accoglienza in ogni pubblicazione pertinente o altro mezzo di comunicazione a norma dell'articolo III.7. 2. Le modalità di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera b), saranno basate sul principio di versamenti mensili posticipati, a meno che ciò sia in contrasto con D.M. 18 giugno 1998 (artla legge applicabile di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)Esse devono prevedere il pagamento del ricercatore sin dalla sua nomina e la corresponsione entro la fine del progetto di tutti gli importi a favore del ricercatore.

Appears in 1 contract

Samples: Grant Agreement

Obblighi delle parti. Per 1) nell’ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di pagamento e prima di procedere all'emissione del nulla osta al pagamento a: a) ricevere, archiviare e conservare le domande di pagamento compilate sulla base delle procedure definite da Organismo pagatore AGEA ed inserite sul Portale SIAN; b) ad effettuare i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti controlli in loco di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del reg. (UE) n. 2017/892 su un campione definito dall’Organismo Pagatore AGEA sulla base dell’analisi di rischio definita secondo i criteri previsti dal Manuale di cui all’allegato 1 e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione previste dal Reg. n. 892; c) effettuare i controlli in loco e amministrativi previsti dal Reg. (UE) n. 892/2017 all’art. 26 come dettagliato nel suddetto allegato 1; d) acquisire sul portale SIAN i dati delle liste di controllo, con gli esiti delle attività di controllo istruttorio svolte, al fine di consentire alla Regione la successiva fase di autorizzazione al pagamento; e) ad effettuare i controlli disposti in applicazione di eventuali regolamenti emanati per fronteggiare situazioni di crisi del mercato; 2) a rilasciare il nulla osta al pagamento sulla base delle procedure definite da Organismo pagatore AGEA, anche tramite acquisizione sul portale SIAN e relativa stampa; 3) a presentare i documenti, le relazioni e i dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale o secondo le specifiche richieste dei Servizi della Commissione, anche tramite le apposite applicazioni presenti sul portale SIAN; 4) ad assicurare l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAILdocumenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice in particolare al fine di fornire i documenti necessari per la responsabilità civile verso terzicertificazione del bilancio FEAGA annuale; 5) ad assicurare, nell’esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell’Allegato I, par. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento1, lett. Le regioni possono (B), del regolamento (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare ma non esclusivo riferimento alla separazione delle funzioni; 6) ad assumere a proprio suo carico tutti gli oneri connessi a dette coperture assicurative (di cui alle attività oggetto del presente Protocollo di intesa. La Regione è pienamente responsabile nei confronti dell’AGEA, ed in ordine al rispetto della normativa comunitaria di riferimento, dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate, che devono essere svolte secondo le modalità e la tempistica di cui all’allegato 1. 1) con riferimento alle domande di aiuto e prima di procedere all'esecuzione del pagamento a: a) eseguire i controlli amministrativi e informatici sulla totalità delle domande di aiuto presentate ai sensi degli art. 39,11 e 12 del Reg. n. 892/2017; b) fornire il campione per i controlli in loco di cui all’art. 27 del Reg. 892/2017; c) mettere a disposizione i servizi informatici sul portale SIAN per la gestione di tutte le misure dei Programmi Operativi e, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza in particolare: • le procedure informatiche per l’acquisizione e successiva gestione delle domande di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere aiuto; • le attività previste dal progetto formativo e di orientamentoprocedure per l’emissione dei nulla osta al pagamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).• specifiche funzionalità che consentano di:

Appears in 1 contract

Samples: Protocollo Di Intesa

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi1. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di fuori competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore individua un “Responsabile unico delle parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di orientamentointerventi oggetto del presente atto. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (artEventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142e). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAILdel presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicate tempestivamente al Tavolo dei sottoscrittori di cui all’art.6. 2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a) l’Agenzia per la coesione territoriale, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi, garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui i soggetti promotori siano agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; b) il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti promuove, per quanto di competenza, ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le strutture pubbliche previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; c) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, fermo restando che l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in materia qualità di collocamento attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di politica attiva tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del lavoro (art. 3presente Accordo, comma nonché, laddove necessario e se disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; d) il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2, D.M. 25 marzo 1998per quanto di competenza, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; e) l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2, per quanto di competenza, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; f) la Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Dipartimento politiche strutturali e affari europei, garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del Programma di interventi dell’Accordo, al fine di promuovere il rispetto delle tempistiche e le procedure indicate negli Allegati, la tempestiva selezione delle operazioni, ove pertinente, conformemente alle norme previste dai Programmi Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR e FSE) e dal Programma di Sviluppo rurale 2014/20 (FEASR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce l’aggiornamento dei dati di monitoraggio tramite il proprio sistema informativo mittente (SISPREG2014) e quello statale SIAN e il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica indicati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime degli interventi di competenza qualora la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, l’autorità regionale competente individua un “Responsabile unico dell’attuazione dell’Accordo di programma quadro” (RUA), che interagisce con i “Responsabili degli interventi”, nel rispetto di quanto prescritto dall’Accordo. In qualità di Amministrazione capofila degli interventi, assicura la gestione dei flussi finanziari di cui al punto 4 della delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 1429, come sostituito dal punto 4 della delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 80, a sua volta sostituito dal punto 4 della delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 52, con particolare riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area progetto e per ciascun intervento, alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE e all’adozione di sistemi di gestione e controllo g) l’Unité des Communes valdôtaines Grand˗Paradis, Ufficio del Segretario dell’Ente, attiva, per quanto di competenza, tutte le misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del Programma di interventi e degli impegni previsti dal presente Accordo; garantisce la piena collaborazione con gli altri Enti di cui al presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede di intervento (Allegato 2a); l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; l’attivazione e l’utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo. 3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoroLe Parti, il premio assicurativo è calcolato ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto beneficiario/attuatore di ciascun intervento di cui agli Allegati 2 e 3 e considerati le prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di gestione dei Programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/20, ove pertinente, garantiscono: a) la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione; b) la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto/soggetti preposto/i a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione degli interventi, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo. 5. Le Parti si impegnano, inoltre, a: a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa; b) promuovere ed accelerare, per quanto di propria competenza, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte; c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di cui all’art. 13; d) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi; e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi; f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)spesa.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro

Obblighi delle parti. Per Il Dipartimento per le pari opportunità si impegna a collaborare con il Comune di Venezia - Direzione Coesione Sociale per il perseguimento dell’obiettivo generale di cui all’art. 2 e, in particolare, si impegna a: a) coordinare le attività connesse al Numero Verde onde assicurarne la coerenza con gli intenti espressi, nella materia di cui trattasi, a livello nazionale e sovranazionale; b) fornire al Numero Verde i formulari dei progetti approvati dal bando n. 3/2018 al fine di assistere e monitorare il raggiungimento degli obiettivi dichiarati; c) monitorare l'andamento delle predette attività e i relativi risultati; d) elaborare i dati; e) organizzare e coordinare momenti di confronto con i Ministeri interessati, le Regioni e le autonomie locali nonché con l’associazionismo di riferimento per consentire all’Italia di adempiere pienamente alla funzione di raccolta e analisi dei dati prevista dalla direttiva UE 2011/36; f) espletare il controllo amministrativo-contabile sull'operato dei soggetti coinvolti nelle predette attività; g) comunicare, entro sessanta giorni dalla scadenza del presente accordo, l'intendimento di rinnovare o cessare l’accordo di collaborazione. Il Comune di Venezia - Direzione Coesione Sociale per il tramite del Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza del Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie - si impegna a collaborare con il Dipartimento per le pari opportunità per il perseguimento dell’obiettivo generale di cui all’art. 2 e, in particolare, si impegna a: a) offrire agli utenti la possibilità di formulare richiesta di aiuto nella propria lingua di origine atte a favorire l'emersione delle persone vittime di tratta e soggette ad ogni forma di sfruttamento; b) assicurare l’accoglienza delle richieste pervenute da tutto il territorio nazionale mediante un percorso strutturato di filtro, orientamento e accompagnamento “guidato” ai servizi competenti, sia pubblici che privati, presenti sul territorio, con particolare riferimento alle reti territoriali del sistema degli interventi di protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento; c) operare in stretto collegamento con i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare pubblici del territorio e con i tirocinanti contro gli infortuni progetti che attuano il Programma unico sul lavoro presso l'INAILterritorio e, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice in particolare, con apposite strutture denominate “unità territoriali operative di coordinamento” che hanno il compito di prendere in carico le segnalazioni provenienti dal Numero Verde e provvedere a valutare il caso per il successivo invio della presunta vittima di tratta o sfruttamento ai servizi dedicati del territorio di riferimento; d) raccogliere e analizzare i dati via via raccolti nell’apposito data base; e) gestire, implementare e garantire la manutenzione adeguativa del Sistema Informatizzato per la responsabilità civile Raccolta di Informazioni sulla Tratta (SIRIT); f) inviare periodicamente relazioni e analisi sui dati raccolti al Dipartimento per le pari opportunità; g) fornire ogni tipo di collaborazione e/o di supporto al Dipartimento per le pari opportunità nella elaborazione dei dati raccolti, anche per ulteriori e diverse esigenze rispetto a quelle espresse nelle interrogazioni attuali e a un eventuale porting dei dati medesimi verso terzinuovi sistemi; h) implementare le azioni di sistema indicate nell’allegato “Piano generale di esecuzione delle attività 2020 – 2021”. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al modalità di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo esecuzione e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza funzionamento del servizio connesso al Numero Verde nonché le specifiche attività di un tutore come responsabile didattico-organizzativo competenza del Comune di Venezia - Direzione Coesione Sociale sono indicate nel citato “Piano generale di esecuzione delle attività (art2020 – 2021” allegato al presente Accordo e saranno ulteriormente precisate nel “Piano dettagliato di esecuzione delle attività” che le Parti si impegnano a concordare entro 30 giorni dalla stipula del presente Accordo. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)Eventuali aggiornamenti e/o modifiche del Piano dettagliato saranno di volta in volta concordati tra le Parti. Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo Ogni attività prevista dal presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il tirocinante è tenuto a: - svolgere funzionamento di entrambe le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)Parti.

Appears in 1 contract

Samples: Collaboration Agreement

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi1. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di fuori competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore individua un “Responsabile Unico delle parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di orientamentointerventi oggetto del presente atto. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (artEventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. 3, e) comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento 5 del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAILpresente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicate tempestivamente al Tavolo dei sottoscrittori di cui all'art.6. 2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione: a) L’Agenzia per la Coesione Territoriale, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui i soggetti promotori siano agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; b) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per quanto di competenza, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le strutture pubbliche previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; c) Il Ministero dell’Istruzione, fermo restando che l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in materia qualità di collocamento attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di politica attiva tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del lavoro (art. 3presente Accordo, comma nonché, laddove necessario e se disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; d) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2, D.M. 25 marzo 1998per quanto di competenza, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro e al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli infortuni sul lavoroaltri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).strumentali;

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Di Programma Quadro

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL1. Con la presente Convenzione, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice il Ministero si impegna a garantire l’accesso da parte dell’INPS ai dati degli studenti contenuti nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti, di titolarità del medesimo Ministero, così come individuati all’interno dell’Allegato 1 recante svolgimento dei compiti istituzionali indicati in premessa e, nello specifico, per consentire all’Istituto: - l’acquisizione dei dati di carriera e delle votazioni scolastiche degli studenti, al fine di verificare le autocertificazioni presentate dagli interessati; - la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori verifica dei requisiti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni della struttura lavorativa Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e rientranti nel progetto formativo Sociali, della Gestione Assistenza Magistrale ex ENAM e del Fondo credito ex IPOST e di orientamentotutte le prestazioni previdenziali e assistenziali di competenza dell’INPS, legate alla frequenza scolastica; - l’erogazione di specifiche prestazioni, quali ad esempio borse di studio al personale in servizio, o che ha prestato servizio, presso istituti scolastici; 2. Le regioni possono assumere L’INPS si impegna a proprio carico gli oneri garantire l’accesso ai dati inerenti al godimento dei benefici connessi a dette coperture assicurative (artalle disabilità degli studenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1commi 1 e 3, D.M. 25 marzo 1998della Legge 5 febbraio 1992, n. 142). I soggetti promotori sono104, inoltrecosì come indicato nell’Allegato 2, tenuti recante «Flussi di dati oggetto di comunicazione da INPS a garantire MIM », al fine di consentire al Ministero lo svolgimento dei compiti istituzionali indicati in premessa e la presenza realizzazione di un tutore come responsabile didattico-organizzativo sistema centrale, a disposizione delle attività (art. 4Istituzioni Scolastiche, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto ache consenta alle medesime: - svolgere le attività previste dal progetto formativo la consultazione di tali dati e l’esecuzione di orientamentocontrolli circa il possesso dei già menzionati requisiti dei soli studenti che hanno dichiarato eventuali disabilità ai sensi della richiamata Xxxxx n. 104/1992; - rispettare le nome l’ottimizzazione del processo di igiene, sicurezza popolamento e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione certificazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)fascicolo dell’alunno disabile.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL7.1 Le Strutture Private Aderenti, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Accordo, si impegnano a: a) mettere a disposizione del SSR il Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo necessario e commisurato alle esigenze del numero di dosi di vaccini da inoculare giornalmente, in relazione alla lista di carico dei pazienti e dei vaccini per la responsabilità civile verso terzil'inoculazione che il SSR si impegna a condividere con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo; b) a comunicare al SSR entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione di cui all'Art. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante 7.2, lett. b), il programma giornaliero della vaccinazione con l'indicazione del numero del Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo messo a disposizione da ciascuna delle Strutture Private Aderenti; c) a rendicontare al SSR con cadenza mensile, l'attività svolta da ciascuna Struttura Privata Aderente. d) a sottoscrivere, appositi contratti con il Personale di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di cui alla lettera a) con il quale sia costituito un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazioneatipico o libero professionale che per la disciplina e la remunerazione delle attività svolte ai sensi del presente Accordo di tale personale i gestori privati assumono ogni responsabilità, entro 5 giornianche ai sensi del D.Lgs. 81/2008; e) a fornire attività di assistenza amministrativa e organizzativa, al servizio competente compresa la compilazione della documentazione anamnestica e relativa modulistica effettuata dal personale socio-sanitario, accessoria e strumentale all’attività di somministrazione del Vaccino anti influenzale, anche associato alla somministrazione del vaccino anti COVID-19; f) a fornire i dispositivi di protezione personale per il Personale medico, infermieristico, amministrativo ed organizzativo e procedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di cui all’oggetto come disposto dalla vigente normativa; g) a garantire, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del Accordo, il rispetto di tutte le misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19, tenuto conto dei provvedimenti in materia succedutisi nel cui ambito territoriale è ubicata tempo; h) a fornire, attraverso il Personale medico, infermieristico, amministrativo e organizzativo, adeguate informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di Vaccino, assicurando, altresì, l’acquisizione del consenso informato del paziente, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la sede tutela della riservatezza dei dati. È vietata ogni forma di discriminazione connessa alla scelta del paziente di sottoporsi, o meno, all’inoculazione dei vaccini. i) a effettuare la registrazione dei pazienti vaccinati sui sistemi informatici in uso, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, regionali e/o di SSR in ordine alla compilazione e registrazione dei dati e della relativa documentazione sanitaria ed amministrativa, nel rispetto della tutela della privacy e delle buone pratiche di risk management; l) a rispettare la normativa vigente, con particolare riguardo a quella in tema di trattamento dei dati personali, prevenzione della corruzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene, nonché in materia fiscale, previdenziale e/ assicurativa, anche ai fini DURC, di tutela del lavoro (art. 4-bise della contrattazione collettiva e/o dei codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore; m) a informare, comma 5consultare e collaborare con il SSR ai fini di segnalare e risolvere eventuali criticità e individuare eventuali soluzioni alternative. 7.2 Con il presente Accordo, X.Xxxil SSR, n. 181/2000); - deve indicare tramite le AA.SS.LL., si impegna a: a) fornire il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento vaccino anti influenzale, anche in associazione ai vaccini anti COVID-19 nel numero e nella tipologia adeguati e necessari a rispettare la lista di carico dei tirocinanti pazienti; b) a trasmettere giornalmente, con 48 ore di anticipo, la lista di carico dei Pazienti e svolgere l'attività dei vaccini per l’inoculazione; c) a gestire il sistema di formazione ed orientamento prenotazione a livello aziendale; d) a effettuare i pagamenti delle fatture nell’ammontare e secondo gli obbiettivi e le modalità contenute indicate nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (artsuccessivo Art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)9.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Per La Messa a Disposizione Del Personale Medico, Infermieristico, Amministrativo E Organizzativo Per La Somministrazione Di Vaccini Anti Influenzali

Obblighi delle parti. Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni L’Associazione “TGAMLI” si obbliga a: a) comunicare tempestivamente all’A.C. Sassari eventuali modifiche di legge intervenute o provvedimenti organizzativi che necessari cambiamenti id procedura delle mediazioni affinché le stesse siano comunicate ai soci ACI; b) svolgere, a propria cura ed onere, l’aggiornamento previsto dal Decreto Ministeriale n. 180/2010; c) pubblicizzare la presente Convenzione sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al proprio sito web e su eventuali altri mezzi di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo comunicazione; d) fornire a richiesta materiale promozionale e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (supporto relativo al servizio offerto, il cui contenuto, unitamente alla loro pubblicizzazione, sarà, di volta in volta, visionato e preventivamente approvato; e) versare direttamente ai mediatori civili e ai giudici-arbitrali, quanto indicato al successivo art. 35; f) a rispettare il contenuto della propria offerta tecnico/economica del 24/11/2020, comma che viene allegata (Allegato “A”) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, provvedendo, in particolare, a riconoscere una quota pari al 5% (cinque per cento) del volume di affari del Tribunale Arbitrale a favore dell'A.C. Sassari; g) a riconoscere all’AC Sassari l’importo annuale di € 600,00 (seicento euro), da ritenersi quale rimborso forfettario per l’uso dei locali messi a disposizione dallo stesso Ente, con obbligo di versare tale somma con due rate semestrali anticipate; h) all’eventuale sgombero di oggetti ed attrezzature di sua proprietà che risultino depositati, senza alcuna autorizzazione, presso i locali concessi in uso; i) usufruire del locale concesso in uso con la dovuta diligenza; j) non concedere a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso il locale concesso in uso temporaneo; k) sottoscrivere adeguata polizza assicurativa con istituto assicurativo di primaria importanza per copertura della responsabilità civile; L’A.C. Sassari si obbliga a: l) consentire all’Associazione l’istituzione di uno sportello dedicato ai soci ACI, per fornire le informazioni e la prima consulenza completamente gratuita circa il giudizio arbitrale e la conciliazione civile e commerciale; m) concedere all’Associazione l’uso temporaneo del locale denominato “Sala Consiglio” (meglio identificato in Catasto Fabbricati con foglio 108, Part. 639, sub. 1/parte) per consentire l’erogazione dei servizi di mediazione e arbitrato; n) concedere all’Associazione, D.M. 25 marzo 1998per l’organizzazione di convegni, n. 142seminari, corsi di formazione e/o di approfondimento su specifiche tematiche connesse con il servizio di mediazione, l’utilizzo in forma gratuita di spazi della propria sede istituzionale (Sala Consiglio) per un massimo di due volte l’anno (in date da concordare preventivamente e con anticipo con gli uffici di segreteria). I soggetti promotori sonoL’A.C. Sassari si impegna altresì ad informare i propri Associati dell’iniziativa ed a tenerli aggiornati su ogni eventuale nuova modifica, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage comunicando in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento particolare ad essi che potranno rivolgersi direttamente all’Associazione “TGAMLI”, tramite i contatti indicati sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx, dove potranno trovare tutte le informazioni necessarie per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienzeavviare un’istanza di mediazione. Per il datore L’A.C. Sassari non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei servizi offerti dall’Associazione “TGAMLI” e dallo Sportello, né ci sarà alcun tipo di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, X.Xxx, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142)intervento nelle procedure conciliative attivate.

Appears in 1 contract

Samples: Convention