Oggetto del rischio Clausole campione

Oggetto del rischio. L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Rugby, ivi compresi l’attività di avviamento allo sport, gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stage di preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale e comprese le indispensabili azioni preliminari e successive di ogni gara o allenamento. La copertura assicurativa è inoltre estesa alle altre attività fisiche di cosi detta preparazione atletica quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, esercizi ginnici, attività fisica di potenziamento muscolare in luoghi aperti e/o in palestre, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva. Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi del Contraente e degli Enti affiliati, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi esterni, missioni e relativi trasferimenti, compreso il rischio in itinere, sempreché documentati attraverso verbali, convocazioni, inviti, corrispondenza certa con data, atti di repertorio del Contraente e/o degli Enti affiliati. L’assicurazione opera a condizione che le attività anzi descritte si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dalle norme federali. L’assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale con mezzi propri, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione per il rischio in itinere opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa. Si precisa che la presente polizza viene stipulata per la garanzia infortuni subiti da ogni singolo Soggetto B di cui alla categoria fe...
Oggetto del rischio. L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano: - la morte; - un’invalidità permanente. Le garanzie saranno operanti in occasione di: - l’esercizio e lo svolgimento, anche al solo scopo ricreativo, di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive affiliate (compreso ma non limitatamente a preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei relativi preliminari; - riunioni, incarichi, missioni, attività di promozione e organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente, dei suoi organi periferici, della Associazioni e delle Società Sportive affiliate. - l’Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo dello svolgimento delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza di norme che regolano il trasferimento. L’Assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività coperte dall’assicurazione ed in date ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa. Unicamente per il Presidente e Segretario Generale della F.I.S.I., la copertura sarà valida sia per gli infortuni di tipo professionale sia per gli infortuni extraprofessionali.
Oggetto del rischio. L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano: • una o più lesioni previste nelle tabelle allegate; • la morte. Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nelle tabelle allegate.
Oggetto del rischio. L’assicurazione è prestata contro gli Infortuni che producano: • una o più lesioni previste nella Tabella Lesioni in Allegato “A” al Decreto 3 Novembre 2010 Ministero per le Politiche Giovanili e le attività Sportive (G.U. n. 296 del 20/12/2010), purché determinata da infortunio; • la morte. L’assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ivi compresi gli allenamenti, le manifestazioni, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale. La copertura è operante anche quando è in corso lo “svincolo del cartellino” solo se il tesserato viene convocato dalla FIGC per specifiche attività federali. A titolo esemplificativo la copertura vale anche per la preparazione e gli allenamenti, anche individuali, per corsi e tornei rientranti nei parametri regolamentari, del Settore Giovanile e Scolastico nonché nello svolgimento dei preliminari. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva. Inoltre le garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente e delle Società affiliate, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti, sempreché documentati attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio della Contraente e/o delle Società affiliate e/o degli Organi competenti. Relativamente ai Dirigenti, l’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività di Dirigente, secondo le regole del proprio mandato, non sempre ricavabili da verbali, registrazioni e/o relazioni. Le garanzie di polizza sono operanti anche quando gli Assicurati in qualità di trasportati di mezzi pubblici o privati o quali conducenti di mezzi ad uso privato subiscano l’infortunio durante: a) il tragitto dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro (se lavoratore dipendente) sino al luogo di gara in sede e/o allenamento, e/o viceversa, con il percorso più breve e diretto senza interruzione o sosta per motivi estranei all'attività sportiva e comunq...
Oggetto del rischio. L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:  una o più lesioni;  la morte. Ai termini della presente garanzia è considerata lesione ogni modificazione delle strutture di una parte del corpo specificamente prevista nella tabella lesioni.
Oggetto del rischio. L 'assicurazione è prestata contro gli infortuni che producano: ALLEGATO N. 2 alla polizza IAHE000067 L’Assicurazione , nei termini e con i limiti in seguito indicati, vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente , a titolo esemplificativo e non limitativo : 🞎 in occasione di assemblee, riunioni organizzative, gare, allenamenti, riunioni di Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi del Movimento Sportivo Popolare Italia e/o per il funzionamento dei suoi organi, 🞎 in occasione di attività sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o riconosciute e/o organizzate sotto l'egida del Movimento Sportivo Popolare Italia, gare, allenamenti (anche individuali), durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o di allenamento , durante lo svolgimento di concorsi e/o manifestazioni sportive, ricreative e culturali autorizzate e/o organizzate sotto l'egida del Movimento Sportivo Popolare Italia per tutte le attività e discipline riconosciute. 🞎 durante l'espletamento del mandato sportivo, anche in occasione di gare, concorsi e/o manifestazioni ufficiali organizzate sotto l' egida della M.S.P. ITALIA , riunioni organizzative, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi della Movimento Sportivo Popolare Italia; 🞎 durante l’espletamento delle attività di volontariato di protezione Civile inclusi gli addestramenti . 🞎 durante la pratica di tutte le attività formative , culturali, turistiche , di volontariato e del tempo libero, previste fra le finalità statutarie dell’ENTE svolte anche attraverso accordi e Convenzioni con altri soggetti Pubblici o Privati. Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dall’Ente o dalle sue Strutture Periferiche competenti. Per i componenti il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti le pratiche infortunistiche saranno istruite e gestite dalla Segreteria Nazionale. Le predette garanzie saranno operanti sempreché documentate dal Movimento Sportivo Popolare Italia o dalle sue Strutture Periferiche competenti. Per i componenti il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti le pratiche infortunistiche saranno istruite e gestite dalla Segreteria Nazionale.
Oggetto del rischio. La copertura si intende operante a favore di tutti gli iscritti alla Federazione Ginnastica d’Italia durante la pratica di attività Sportive, Sociali, Culturali e del tempo libero purché svolte sotto l’egida della Federazione stessa. L’assicurazione vale anche durante gli allenamenti, le competizioni e/o gare, ritiri e/o stages di preparazione e l’attività agonistica nazionale ed internazionale. Tale copertura sarà valida per qualsiasi tipo di attività rientrante negli scopi del contraente e delle società ad esse affiliate in occasioni di riunioni, incarichi, missioni documentabili attraverso verbali con data certa. Per i soggetti A e B la copertura è rientrante per tutte le attività relative al rischio mandato. È compreso il rischio in itinere secondo le seguenti modalità: - Tragitto andata e ritorno dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro per allenamento, gara o manifestazione (comunque con un massimo di due ore); - Tragitto andata e ritorno dalla propria abitazione o dal luogo di lavoro per le attività istituzionali a cui è chiamato a partecipare (valida per i soggetti A e B); - Durante le trasferte per gare, allenamenti e ritiri fuori sede. Il rischio in itinere sarà operante sempreché alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro.
Oggetto del rischio. L’assicurazione è prestata contro gli eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano:
Oggetto del rischio. 00.0.Xx Società si obbliga a tenere indenne i Tesserati, la Contraente, i suoi Organi Periferici, strutture e Affilati per quanto siano tenuti a pagare, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. 50.2.L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.
Oggetto del rischio. Premesso che per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, l’assicurazione vale per gli infortuni che gli assicurati possano subire nell’espletamento dell’attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè ad attività di formazione e addestramento, nella stessa materia. Si precisa, altresì, che la garanzia per infortunio opererà anche quando i Volontari della Protezione Civile si trovano, in qualità di conducenti, alla guida di veicoli di proprietà sia degli Enti e degli organismi di utilizzazione, sia di loro proprietà che di terzi nell’espletamento dell’attività di cui sopra. Dette garanzie si intendono estese anche quando i volontari attendono ad eventuali riparazioni di fortuna effettuate durante la circolazione di detti veicoli. La garanzia si intende prestata anche per il rischio “in itinere”, durante il tragitto dimora/sede di servizio e viceversa, nel periodo ragionevolmente necessario per effettuare il percorso.