Common use of OGGETTO DELLA CONCESSIONE Clause in Contracts

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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Samples: Project Financing Agreement, Project Financing Agreement

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune Oggetto della concessione della gestione del punto ristoro, sala polivalente e miniappartamento del Parco Provinciale Pineta di San Gimignano (Provincia Vezzano sul Crostolo sono i servizi relativi a: A. gestione del punto di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento ristoro e della valorizzazione sala polivalente e del complesso immobiliare denominato “ex convento mini appartamento (se richiesto) ed ex carcere il pagamento delle relative utenze ed oneri contrattuali annessi; B. apertura del punto ristoro dalle 9.00 alle 19.00 nei festivi e prefestivi dal 1° aprile fino al 31 Ottobre per ciascuna annualità; C. apertura del punto ristoro dalle 9.00 alle 19.00 dal 1° giugno al 30 Agosto in almeno un giorno infrasettimanale; D. presidio e pulizia dei servizi igienici presenti nell’edificio oggetto di San Xxxxxxxx” (ristrutturazione a partire dalla disponibilità degli stessi a seguito della fine dei lavori nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre per ciascuna annualità; E. somministrazione, esclusa la fornitura, degli alimenti per gli animali presenti in stato di cattività nelle giornate di assenza del custode della Provincia per tutta la durata della concessione; F. organizzazione e gestione di iniziative di educazione ambientale, da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune condividere preventivamente con l’Amministrazione Comunale; G. garantire all’Amministrazione Comunale ed alle scuole di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxxogni ordine e grado, in quota pubbliche e private presenti sul territorio comunale, la possibilità di proprietà indivisa del 50% utilizzare la sala polivalente, per iniziative proprie, previo accordo con la Regione Toscanal’aggiudicatario; H. possibilità di apertura serale, ai sensi dell’art. 5, comma 5previo preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, del D.Lgs. punto ristoro; I. monitoraggio di tutte la attività relative alla concessione; J. manutenzione dell’area recintata nella zona a diretto servizio del punto ristoro, prevedendo almeno n. 85/20102 sfalci all’anno solare dell’erba e lo svuoto periodico all’occorrenza dei cestini; K. manutenzione ordinaria delle panchine all’’interno dell’area recintata e dei giochi bimbi; L. apposizione di n. 3 cartelli di segnalazione lungo i sentieri di accesso al punto di ristoro; M. apposizione di n.1 bacheca/espositore nei pressi del punto ristoro per finalità di promozione turistica e di aziende del territorio; N. attività di comunicazione e promozione anche attraversi i profili social del Comune e pannello informativo; O. approntamento e gestione delle procedure atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19; P. il miglioramento dei servizi di cui alle precedenti lettere A), sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazioneB), la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011C), modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di ValorizzazioneD), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), O) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso Parco, a recepimento della componente di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP merito tecnico formulata nell’offerta presentata in sede di Sienarichiesta di partecipazione dal Concessionario; Il Concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente il servizio affidato, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma rispettando comunque le condizioni di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerteseguito elencate: - Orto deve essere confermata la caratterizzazione di San Xxxxxxxx Fatta salva pubblica fruibilità del parco; - la destinazione a “parco, tematico somministrazione di alimenti e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e bevande deve avvenire utilizzando materiale compostabile; - è consentita la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento sottrazione al libero accesso da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri dei visitatori allo scopo dello sfruttamento economico di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno una porzione non superiore al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 1530 % della superficie totale e senza oneri da versare complessiva dell’area prospiciente al Comunepunto ristoro, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la comunque obbligatoriamente finalizzata alla valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo bosco e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, dell’ambiente naturale; il progetto per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento punto deve essere preventivamente autorizzato sia dal Comune di gara dovranno Vezzano sul Crostolo e dalla Provincia di Reggio Emilia; deve essere coerenti con i suddetti atticomunque garantito l’accesso libero alla zona attualmente recintata; - deve essere garantito l’accesso libero al sistema di servizi ed accesso principale (parcheggi, sentieri, servizi igienici, fontane); - deve essere garantito l’accesso libero alle strutture di ricovero degli animali esistenti alla data di sottoscrizione della presente concessione e che l’Ente proprietario o l’Amministrazione concedente potranno eventualmente voler realizzare nell’ambito dei propri programmi di investimento nell’arco temporale di validità della presente concessione; - deve essere garantito l’accesso libero alle attività di educazione ambientale, animazione culturale, attività sportive, attività per il tempo libero finalizzate alla valorizzazione naturalistica, ambientale, paesaggistica e culturale dell’ambito pedecollinare e del parco.

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Samples: Concessione in Gestione

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune presente schema di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione a terzi della gestione degli impianti – piscine e palestre - situati all’interno della struttura residenzialecapitolina per anziani “Roma 3” sita in Via G. Ventura, 60. Gli Impianti vengono concessi esclusivamenteper realizzare: - attività che garantiscano la fruizione degli impianti; - attività sportive e ricreative; - attività ausiliarie e complementari compatibili e non in contrasto con la destinazione d’uso dei locali; - attività di promozione sportiva; - servizi di manutenzione degli impianti e annessi. La struttura, inoltre, dovrà costituire una risorsa per tutti i cittadini, realizzando, al contempo, una specifica promozione dell’“Active Ageing”, con le finalità di favorire l’invecchiamento attivo e forme di socializzazione, il dialogo intergenerazionale, promuovere programmi di ricerca scientifica a beneficio della Terza Età e contribuire alle risorse messe in campo dall’Amministrazione per il Piano caldo a favore degli anziani. Il presente schema di contratto (di seguito denominato contratto) disciplina, altresì, le clausole dirette a disciplinare il rapporto negoziale tra Roma capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute e il Concessionario, in relazione alle caratteristiche della concessione, comprese le modalità di esecuzione, come meglio contenute nel Capitolato e definite nell’offerta progettuale presentata - prot. n_ del risanamento e negli atti ad essa allegati e richiamati. Il presente contratto è regolato inoltre da: - la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi:Codice) per le parti di immediata attuazione; - l’Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2016; - il D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; - ilD.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.“Tutela della salute e della valorizzazione sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.“Codice delle leggi antimafia”; - il Decreto del complesso immobiliare denominato Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 ex convento ed ex carcere Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx8 della L. 1° aprile 1981, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscanan. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 596 del decreto legislativo 6 settembre 2011, comma 5n. 159”; - la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D.LgsD. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il D. Lgs. n. 85/201097/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, sulla base pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di uno specifico “Accordo riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; - il D. Lgs. n. 196/2003e ss.mm.ii.“Codice in materia di Valorizzazioneprotezione dei dati personali”; - il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per la riqualificazionele parti ancora in vigore; - il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii.“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni delle società e delle Attività Culturali associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra A.N.AC. e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. –Prefetture-U.T.G. e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana Enti locali per la definizione prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - ilProtocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle modalità misure straordinarie di attuazione gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del suddetto Accordo di ValorizzazioneD.L. 24 giugno 2014, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato n. 90”; - il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San XxxxxxxxProtocollo d’intesae sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale; - Orto il “Protocollo di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a integrità” approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020; - il parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi Protocollo di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comuneazione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.AC. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare in data 19 luglio 2017; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte conto del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione Roma, approvato con deliberazione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte Consiglio Comunale n. 6126 del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 17 novembre 1983; - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento Regolamento di ronda”), contabilità” di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione Roma Capitale ai sensi della deliberazione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione Consiglio Comunale n. 4 del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso 25 gennaio 1996 e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, eccss.mm.ii.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest capitolato Speciale descrittivo e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblicaprestazionale; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato L’offerta tecnica presentata in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento sede di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti-prot. N. …… del …….. - dal concorrente risultato aggiudicatario dell’appalto.

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Samples: Concession Agreement

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)1. Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San XxxxxxxxXxxxx Xxxxxxx, come sopra rappresentato, di seguito denominato Concedente, affida in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscanaconcessione a 2. Il CONCESSIONARIO si impegna a mantenere l’intero immobile concesso in buono stato manutentivo, ai sensi dell’artdegli artt. 51587 e 1588 del codice civile, sino alla sua restituzione, oltre che ad utilizzarlo conformemente alla vigente normativa. 3. (eventuale) L’immobile, oggetto di concessione, è vincolato con dichiara­ zione di interesse storico di cui al Decreto del …................ n , con il quale il Ministero per i Beni e le attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Xxxxxx Xxxxxxx ha ritenuto che l'immobile denominato “Palazzo comunale”, al cui interno è collocata l’unità immobiliare oggetto del presente contratto, presenti i requisiti di interesse storico – artisti­ co, ai sensi degli art. 10, comma 51, del D.Lgse art. n. 85/201012 D. Lgs. 42/2004, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante sottoponendo­ lo svolgimento di a tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complessodisposizioni di tutela contenute nella normativa di riferimento. 4. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, (eventuale) La presente concessione è autorizzata con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario nota in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestitadata ........................... Prot , a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato Ministero per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo i Beni e le modalità indicate nel “Progetto Preliminare Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il risanamento Paesaggio – provvedimento che si intende integralmente richiamato quale parte inte­ grante e la valorizzazione sostanziale del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’areapresente contratto, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti base alla quale il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione CONCE­ DENTE è stato autorizzato a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento dare in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare d'uso l’unità immobiliare di cui al successivo punto 3.3 comma 1 del presente articolo, denominato Documentazione Ex Bar dello Sport”. 5. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto la “proposta gestio­ nale“ ed il “progetto di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento valorizzazione”, presentati dal CONCESSIONARIO in sede di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attied allegati alla lettera “B”.

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Samples: Concessione in Uso a Terzi Di Locale Ad Uso Pubblico

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di San Gimignano Drena, come sopra rappresentato e di seguito denominato anche “Amministrazione concedente” o “Amministrazione comunale”, per sé ed eventuali successori ed aventi causa, affida in regime di concessione a ……………., di seguito denominata anche “Concessionario” ovvero “Aggiudicatario”, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, la gestione del servizio di campeggio all’insegna “Camping Resort Drena” e dell’annesso servizio di ristorante, sito in Drena (Provincia TN) Loc. Castello. L’Amministrazione concedente metterà a disposizione del Concessionario (in seguito denominate congiuntamente anche “Parti”), previo pagamento di Sienaun canone mensile come previsto al successivo art.4), Italiafabbricati, aree scoperte ed aree pertinenziali la cui consistenza risulta individuata negli elaborati planimetrici (Allegato A) rende noto che intende procedere all’affidamento nonché nella Relazione Illustrativa contenente i dati tecnici relativi ad impianti, potenze elettriche e caratteristiche generali dei beni affidati in concessione (Allegato B), che vengono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. Le unità immobiliari e le aree esterne, oggetto della presente concessione, vengono consegnate, contestualmente alla sottoscrizione del risanamento presente contratto, prive di arredi, delle attrezzature e della valorizzazione di tutti i cespiti mobiliari comunque necessari allo svolgimento del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora servizio, dei quali il Concessionario dovrà farsi carico in poi anche “San Xxxxxxxx”adempimento degli obblighi previsti in particolare dai successivi artt. 2) e 6). Il Comune Concessionario dà atto all’Amministrazione comunale di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxxessere stato edotto, in quota sede di proprietà indivisa sopralluogo obbligatorio in xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, delle caratteristiche, dello stato di fatto e del 50% livello di finitura in cui si trovano le strutture e le aree esterne, ivi compresi gli impianti. Dell’avvenuta presa in carico degli immobili da parte del Concessionario viene dato atto attraverso la redazione e la sottoscrizione di separato verbale di consegna, con la Regione Toscana, ai riserva espressa assunta dalle Parti di redigere e sottoscrivere l’apposito inventario degli arredi e delle attrezzature come previsto al successivo art.2). Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010n.192/2005 si dichiara che gli edifici individuati dalle p.ed. 411, sulla base 412 e 413 in C.C. Drena rientrano nelle classi energetiche riportate nell’attestazione di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto prestazione energetica richiamata dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”18). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del ComuneIl Concessionario è tenuto al rispetto della destinazione urbanistica degli immobili e delle aree oggetto della presente concessione, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà che non potranno essere oggetto di modifiche anche significative adibite ad utilizzi diversi da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio quelli per le Province quali sono state concesse in uso dall’Amministrazione comunale. Al Concessionario viene attribuita la gestione funzionale ed il diritto di Siena, Grosseto e Arezzo sfruttamento economico della struttura del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima campeggio e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, ristorante per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà nel rispetto delle condizioni minime, degli oneri e degli obblighi espressamente previsti dal Bando di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto gara e dai relativi allegati, dal presente Contratto e relativi allegati nonché, in particolare, da quelli espressamente risultanti dalla Relazione Tecnica presentata in sede di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest offerta dall’Aggiudicatario (contenente i requisiti di organizzazione della struttura, il Piano gestionale delle attività, il Piano di promozione, il Piano di investimenti, i servizi aggiuntivi, etc.) la quale, controfirmata dalle parti, viene allegata al presente contratto (Allegato C) per costituirne parte integrante e xxxxxx xx xxxxxx xxxxsostanziale. Si precisa che l’utilizzo del servizio relativo al campeggio e del connesso ristorante è facoltativo da parte dell’utenza e che, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validitàpertanto, per l’intera durata del contrattopresente contratto il Concessionario assume a suo carico il rischio operativo della gestione (secondo quanto stabilito dalla Direttiva Concessioni 2014/23/UE) e quindi non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa nei confronti dell’Amministrazione concedente, né richiedere modifiche delle condizioni, anche economiche, della presente concessione per l’eventuale mancata partecipazione di clienti ed utenti. Il Concessionario dichiara di essere stato edotto del fatto che il complesso immobiliare a destinazione campeggio e relativo ristorante: - è stato realizzato in caso base ad atto di mutamento conformità urbanistica N. 26 rilasciata in data 29/04/2009; - ha ottenuto, ai fini del coordinamento con le norme di carattere edilizio, il preventivo visto di corrispondenza in costanza della proprietà L.P. 13 Dicembre 1990 n. 33; - è munito della certificazione in ordine agli allestimenti antincendio, secondo quanto prevede l’art. 13 della L.P. 4 Ottobre 2012 n. 19; - è munito della certificazione di conformità alla normativa vigente degli impianti tecnologici realizzati all’interno della struttura ricettiva, secondo quanto prevede l’art.13 della L.P. 4 Ottobre 2012 n. 19; - per detto compendio immobiliare è stato effettuato, con esito positivo, il collaudo statico delle opere. Ciò stante resta convenuto che spetterà al Concessionario, a sue spese, curare l’eventuale volturazione ed intestazione delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate, curare la classificazione prevista dalla normativa vigente nonché la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 14 della L.P. 4 Ottobre 2012 n. 19, facendosi carico di quant’altro necessario per l’avvio della gestione del complessoservizio. Poiché l’unità immobiliare è dotata di utenze indipendenti (acqua, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune luce; etc.), sarà onere del Concessionario provvedere all’intestazione a suo nome dei contratti per l’erogazione delle relative forniture e somministrazioni. All’interno dei locali e delle aree adibite a campeggio è vietata l’installazione e l’uso di San Gimignano apparecchi e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni congegni automatici, semiautomatici ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare elettronici per il gioco d’azzardo, di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS – X.X. 00-00-0000, xxxx la risoluzione immediata del presente contratto di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atticoncessione.

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Samples: Service Management Agreement

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.20161. Con atto del 22.01.2016, il presente contratto il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo Argenta affida alla ditta aggiudicataria la concessione del servizio pubblico costituito dal Teatro dei Fluttuanti, sito in Argenta via Pace n.1, censito al catasto Urbano al foglio 110 , particella 331, subalterno 13 graffato subalterno 17, D/3 - Teatro L’attività dovrà essere svolta secondo i termini e le modalità risultanti dal presente contratto e dall’offerta tecnica presentata in sede di Governance” con gara inerente la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione gestione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San XxxxxxxxTeatro dei Fluttuanti. Il Comune contratto è inerente alla realizzazione di San Gimignano ha successivamente approvato attività di spettacolo e cinema presso il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zeroTeatro dei Fluttuanti. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzionicomplessivo si articola nei seguenti quattro sottoprogetti: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del ComuneGestione Stagione teatrale; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, Gestione Teatro ragazzi; c) Gestione stagione cinematografica; d) Concessione a cura terzi del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, eccTeatro dei Fluttuanti.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario 2. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata valore della concessione, l’esclusiva facoltà stimato sulla base della rendicontazione fornita dall'attuale concessionario e relativa alla stagione teatrale e cinematografica 2017/2018, è calcolato annualmente in 320.850,00 euro, oltre IVA, come di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi seguito articolati: - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest dagli introiti derivanti dalla biglietteria degli spettacoli teatrali, del teatro ragazzi e xxxxxx xx xxxxxx xxxxdel cinema, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblicapresumibilmente possono essere quantificati in 225.100,00 euro; - gratuità dell’accesso per i residenti dagli introiti derivanti da nolo del teatro a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionalesoggetti terzi, che presumibilmente possono essere quantificati in 11.200,00 euro; - dotazione dalla gestione di personale servizi accessori, che presumibilmente possono essere quantificati in 3.000,00 euro; - da adibire ai servizi culturali pubblicità e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare sponsorizzazioni di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione art. 15, che presumibilmente possono essere quantificati in 29.550,00 euro oltre IVA ai sensi di gara”(elaborato R6)legge; - dal contributo pubblico per la gestione che a base d’asta è quantificato in 52.000,00 euro. 3. Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione E’ vietato al concessionario di sub-concedere, con o senza corrispettivo, i servizi oggetto del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui presente atto così come descritti al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atticomma 1.

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Samples: Concessione Del Teatro

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di SienaLa concessione ha per oggetto: 1. la gestione e l’uso delle strutture, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione ossia del risanamento Teatro comunale “Corte” e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato Sala ex convento ed ex carcere Isotta”, nello stato di San Xxxxxxxx” fatto e di diritto in cui gli stessi attualmente si trovano, nell’ ubicazione e nella consistenza attuale, come evidenziati dall’elaborato planimetrico (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”Allegato B) completo della strumentazione e degli arredi preposti all’attività teatrale (Allegato C). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San XxxxxxxxI locali sono così costituiti: • Teatro comunale “CORTE”: Posti platea: nr. 120 Posti galleria: nr. 69 • Sala Isotta, con accesso dalla P.zzetta Salvoni; Posti nr. 80. Nonché dai locali evidenziati nell’elaborato planimetrico del catasto fabbricati che si allega in quota di proprietà indivisa del 50% copia al presente atto (Allegato B). Si evidenzia che i collegamenti verticali e i locali tecnici sono in comune con la Regione Toscana, ai sensi dell’artl’altra unità immobiliare adiacente. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazioneLa gestione delle strutture include: A. La gestione, la salvaguardia conservazione, la custodia e la tutela del bene siglato con il Ministero cura dei Beni beni mobili e delle Attività Culturali attrezzature esistenti e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento indicate nell’allegato C; B. L’apertura e la valorizzazione chiusura del complesso di San XxxxxxxxTeatro “Corte” e sottoscritto con della Sala “Isotta”; C. La conduzione di tutti gli impianti tecnologici, elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o condizionamento ivi esistenti, la Soprintendenza ABAP di Sienapulizia e la custodia - intesa come vigilanza - dell’impianto e delle relative attrezzature attuali e future, Grosseto necessarie per l’utilizzo ed il funzionamento delle strutture; la pulizia, la custodia e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore manutenzione ordinaria degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” immobili e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complessodelle attrezzature 2. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione la gestione artistica delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative ricreative, di spettacolo e ricreative varie”, trattasi delle stagioni teatrali da realizzarsi secondo le condizioni e i termini di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comuneall’art.6. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le La gestione delle stagioni teatrali è intesa come lo svolgimento delle attività quali, nel rispetto a titolo esemplificativo e non esaustivo: A. La realizzazione per ogni anno di concessione di: a. 1 stagione teatrale di prosa serale; b. 1 stagione di teatro ragazzi pomeridiana; c. 1 rassegna di teatro ragazzi per le scuole da svolgersi la mattina durante l’orario scolastico; d. Eventuali proposte migliorative presentate in sede di offerta. La gestione artistica del Teatro comprende la direzione artistica e l’organizzazione delle sue funzioni stagioni teatrali, incluse la direzione e destinazioni d’uso come sopra indicate gestione organizzativa amministrativa e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminarecontabile, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso realizzazione di proposta produzioni originali, l’organizzazione e realizzazione di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto attività formativa e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9didattica, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento gestione della promozione e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione comunicazione nonché l’organizzazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento sinergia con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attil’Amministrazione Comunale.

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Samples: Concessione Per La Gestione Del Teatro Comunale

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune Oggetto della concessione è l’espletamento del servizio di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento navigazione turistica sperimentale sul sistema dei Navigli lombardi e del bacino del Panperduto. La concessione totale oggetto del Bando in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscanaoggetto, ai sensi dell’artdegli artt. 5, comma 5, 164 e ss. del D.Lgs. n. 85/201050/2016, mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, della navigazione turistica sperimentale sulle tratte oggetto del capitolato, corrisponde ad un valore totale stimato, al netto IVA, di € 500.000,00/anno (euro cinquecentomila/anno), pari a € 250.000,00/anno (euro duecentocinquantamila/anno) per ogni lotto, valutato relativamente agli incassi attesi dall’esercizio delle attività oggetto della presente procedura sulla base dei dati delle stagioni del biennio precedente a quello messo a bando. La concessione, al fine garantire una maggior apertura al mercato, viene suddivisa in numero 2 lotti meglio descritti nel presente capitolato, individuati sulla base di uno specifico “Accordo un’analisi dei dati, quali numero di Valorizzazione” passeggeri e relativi incassi, relativi al servizio di navigazione dell’ultimo biennio. LOTTO 1: Il servizio di navigazione potrà essere svolto sui seguenti specchi d’acqua nelle modalità di seguito specificati (cfr. successivi artt. 5 e 6): - TOUR DELLA DARSENA: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano esclusivamente nelle giornate di domenica, lunedì e festivi con possibile estensione fino ad Abbiategrasso; - TOUR DELLE CONCHE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano con estensione al Naviglio Pavese nei pressi di Conca Fallata esclusivamente nelle giornate di domenica, lunedì e festivi; - TOUR DELLA DIDATTICA MILANESE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano legata alla didattica in ogni giorno della settimana; - TOUR DELLE DELIZIE: Tratta del Naviglio Grande sull’asta verticale e più precisamente da Abbiategrasso e Castelletto di Cuggiono; - NAVIGARMANGIANDO DELLE DELIZIE: Navigarmangiando sull’asta verticale del Naviglio Grande (da Abbiategrasso a Castelletto di Cuggiono); - TOUR DI TURBIGO: Tratta in Comune di Turbigo; - TOUR DEL BACINO DEL PANPERDUTO: Tratta sul Bacino del Panperduto, con possibilità di proseguire sul Fiume Ticino a monte della diga del Panperduto, fino allo sbarramento della diga della Miorina al fine di consentire eventuali servizi aggiuntivi per la riqualificazionecontinuità della Locarno-Milano; LOTTO 2: Il servizio di navigazione potrà essere svolto sui seguenti specchi d’acqua nelle modalità di seguito specificati (cfr. successivi artt. 5 e 6): - TOUR DELLA DARSENA: Tratta milanese del Naviglio Grande e nella Darsena di Milano esclusivamente nelle giornate dal martedì al sabato esclusi i festivi; - TOUR DELLE CONCHE: Tratta milanese del Naviglio Grande e della Darsena di Milano con estensione al Naviglio Pavese nei pressi di Conca Fallata esclusivamente nelle giornate dal martedì al sabato esclusi i festivi; - NAVIGARMANGIANDO MILANESE: Tratta del Naviglio Grande con possibile estensione fino ad Abbiategrasso; - TOUR DELLA MARTESANA: Tratta del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx da Concesa di Trezzo sull’Adda a Vaprio d’Adda; - TOUR DELLA DIDATTICA SUL NAVIGLIO MARTESANA: Tratta del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx legata alla didattica / Xxxxxxxx. Non si preclude la possibilità al singolo Concessionario di presentare l’offerta per entrambi i lotti messi a bando, seppur separatamente. In presenza di un unico concorrente, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011Stazione Appaltante, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare potrà affidare entrambi i lotti al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comunemedesimo soggetto. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrentecontrario, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo artsi aggiudicherà il servizio al soggetto che presenterà l’offerta migliore rispetto i criteri definiti all’art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario5 dell’avviso. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazzarichiedere autorizzazione al concedente alla messa in esercizio di ulteriori tratte rispetto ai citati lotti 1 e 2, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo medesime caratteristiche di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente servizio illustrate negli articoli che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attiseguono.

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Samples: Concessione Di Navigazione Turistica

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano Borgo Valbelluna, come sopra rappresentato, nella sua qualità di proprietario, concede in uso al GAL Prealpi e Dolomiti di Sedico, che come sopra rappresentato accetta, porzione della superficie netta di mq. 167,96, dell’edificio adibito a sede municipale, ubicato in Borgo Valbelluna (Provincia BL), località Trichiana, Piazza Xxxx Xxxxxx n. 1, come di Sienaseguito individuata ed evidenziata con colore rosso nelle planimetrie qui allegate sub. A e B, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” controfirmate dalle Parti (da ora d’ora in poi anche “San Xxxxxxxxpiù brevemente l’“Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati Foglio n. 4, Particella n. 235, Categoria B/4, Classe U, Consistenza mc. 2297, Superficie catastale totale mq. 711, Rendita Euro 2.847,13, porzione costituita dal piano secondo, riservandosi il Comune l’uso della sala centrale per essere destinata al progetto “Palestre Digitali”, e dal piano terzo, ad esclusione della sala riunioni, che rimane nella disponibilità del Comune. La sala centrale del secondo piano sarà utilizzata dal Comune per dare attuazione all’iniziativa “Palestre Digitali”, finanziata dal Consorzio BIM Piave, secondo modalità ed orari da convenire con il Concessionario, al fine di garantire comunque il regolare funzionamento degli uffici del medesimo. La sala riunioni posta al piano terzo potrà essere utilizzata dal Concessionario per tenervi i propri Consigli Direttivi nonché per altre riunioni riservate, previa richiesta di utilizzo al Comune. Sono compresi nella concessione i seguenti arredi di proprietà comunale presenti nell’Immobile: - piano terzo, stanza a destra: una scrivania in vetro, quattro sedie imbottite nere, un mobiletto basso a due ante, scaffalature metalliche presenti nel soppalco; - piano terzo, stanza a sinistra: scaffalature metalliche. Il Concessionario potrà fruire delle seguenti aree comuni, meglio individuate in colore verde nelle planimetrie qui allegate sub. A, B, C, D: - area server e servizio al piano terra; - ingresso, atrio e corridoio al piano terra; - ascensore dal piano terra al piano secondo; - scale dal piano terra al piano terzo (sottotetto); - atrio al piano primo; - atrio e servizi al piano secondo. Il Concedente si impegna a fornire uno spazio presso i propri magazzini o presso altra struttura comunale, nel quale depositare il materiale d’archivio di proprietà del Concessionario, oggi depositato presso i magazzini comunali di Sedico. Il Concedente garantisce che sull’Immobile in questione non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento. L’Immobile è consegnato al Concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazionegarantisce al Concessionario ed al pubblico che si dovesse recare presso gli uffici, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblicae l’accesso ai predetti locali posti al piano secondo, le cui modalità indipendentemente dagli orari di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx servizio e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, eccapertura degli altri uffici comunali ubicati nello stesso edificio.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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Samples: Contratto Di Concessione in Uso Di Porzione Di Immobile Ad Uso Uffici

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento in concessione all’aggiudicatario della procedura di gara (di seguito denominato “gestore”) della gestione del centro di informazione turistica denominato “CENTRO DEL GUSTO” del GAL Murgia Più ubicato presso la Ex scuola elementare “X. Xxxxx”– I^ plesso – limitatamente al piano terra-rialzato - foglio 44 – p.lla 559 e relative pertinenze distinte in catasto alla p.lla 988 (come da allegata planimetria) in Spinazzola BT. L’immobile dispone di n. 2 accessi carrabili, rispettivamente l’accesso principale in Xxxxx Xxxxxxx X, n. 259, ed un accesso secondario in Via Achille Grandi n. 4. L’immobile, di proprietà del Comune di San Gimignano Spinazzola, è concesso in comodato d’uso alla Società Consortile Murgia Più a r. l. (Provincia GAL Murgia Più) giusta convenzione del 21 luglio 2015 (registrato il 3 agosto 2015 presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SienaBarletta – al n. 1402 serie 3) per una durata di sei anni, Italiarinnovabili per ulteriori sei anni. Il certificato di agibilità è in corso di rilascio. L’immobile consta di una superficie coperta di circa mq. 570 ed una superficie utile di circa mq. 500, componendosi dei seguenti vani: Descrizione Superficie utile (m2) rende noto che intende procedere all’affidamento Portico 43.68 Ingresso 16.65 Internet point 14.17 n. 3 vani tecnici (4.20+2.10+1.56)= in concessione totale 7.86 n. 3 uffici e corridoio (13.86+13.86+17.85+5.70)= in totale 51.27 Sala conferenze 38.11 Dispensa e ripostiglio (8.56+8.56)= in totale 17.12 Zona degustazione 144.30 Zona preparazione 90.28 Zona lavaggio, lavorazione e conservazione 17.08 WC e spogliatoio per personale, wc donne, wc uomini, wc e ristoro ospiti in totale 54.53 Le pertinenze sono assoggettate a servitù di passaggio in favore del risanamento piano seminterrato del I° plesso Xxxxx (attualmente destinato a sede degli uffici del GAL Murgia Più – in corrispondenza dell’accesso su Via Achille Grandi n. 2) e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato II° plesso Xxxxx (attualmente concesso all’associazione ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San XxxxxxxxColoriamo Insieme”). Il Comune L’intero immobile è stato oggetto di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxxpiù interventi di ristrutturazione, in quota manutenzione e fornitura- installazione di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia arredi e la tutela del bene siglato dotazioni tecnologiche con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia finanziamento dell’asse IV del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione PSR Puglia 2007-2013 – Piano di Sviluppo Locale del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblicaGAL Murgia Più, le cui modalità finalità sono di utilizzo sono disciplinate dal Comuneseguito dettagliate. In coerenza con la logica di intervento della misura 413 sottomisura 313 azione 2 – “Creazione di centri di informazione e di accoglienza turistica” del PSR Puglia 2007-2013, il CENTRO DEL GUSTO del GAL Murgia Più nasce con finalità didattiche, educative, di preservazione e promozione dei prodotti tipici del territorio. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti cibo è visto come elemento attrattore e leva per un turismo di qualità, che il CENTRO DEL GUSTO avrà il compito di alimentare attraverso: l'organizzazione assidua di corsi teorici e pratici finalizzati a questa areaprofessionisti ed amatori della gastronomia, l'organizzazione di convegni e altre attività di ricerca legate alla storia della cucina tradizionale, la promozione di eventi gastronomici, artistici e culturali in collaborazione con le imprese del territorio, le qualiattività didattiche sulla sana alimentazione dedicate alle scolaresche, nel rispetto tutte le iniziative finalizzate alla trasmissione dei saperi e delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso tecniche di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo coltivazione fra le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, generazioni anche in caso funzione di intervento da eseguire da parte generare sbocchi occupazionali legati all’agricoltura, all’enogastronomia ed al turismo. Ulteriore obiettivo del ComuneCENTRO DEL GUSTO è, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicatoinfatti, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque quello di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto diventare un vero e proprio circuito urbano”polo di riferimento delle attività turistiche del territorio, dando atto che l’individuazione dei materiali attraverso la costruzione e la rappresentazione grafica relativa all’intervento commercializzazione di pacchetti turistici in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo grado di Valorizzazione valorizzare l'identità rurale del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologiaterritorio del GAL Murgia Più, Belle Arti e Paesaggio per le Province attraverso una rete di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine servizi di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere accoglienza coerenti con i suddetti attiprincipi di una fruizione lenta e sostenibile del territorio. Inoltre, in sinergia con la misura 421 – Progetto di cooperazione transnazionale “Distretto Agroalimentare di Qualità Terre Federiciane - Filiera dei prodotti di Puglia e Basilicata”, presso il CENTRO DEL GUSTO sono state installate dotazioni tecnologiche atte a creare un “Laboratorio permanente dell’innovazione e della creatività”, con l’obiettivo di sviluppare sinergie tra agricoltura ed enogastronomia in una prospettiva di sviluppo e trasferimento delle innovazioni anche attraverso la creazione di reti con partner italiani ed esteri. Nel complesso, il CENTRO DEL GUSTO del GAL Murgia Più è stato progettato con una organizzazione ampiamente flessibile e accessibile, sfruttando la “rete” e le nuove tecnologie che la stessa consente, creando una miscela di luoghi e funzioni che si intersecano, attraverso i precorsi interni, e interagiscono, a beneficio del visitatore-fruitore. Sarà possibile, negli ampi spazi, allestire mostre ed esposizioni delle usanze e delle tradizioni locali. Organizzare e realizzare convegni, corsi di formazione, conferenze e incontri di approfondimento presso la sala-conferenze con possibilità di proiettare contenuti audiovisivi e di avere accesso alla rete internet. Gli eventi destinati ad un maggior numero di partecipanti potranno invece essere realizzati direttamente nella “zona degustazione”, dove saranno di ausilio i monitor ed il proiettore con relativo telo di proiezione. Grazie agli ampi finestroni ed alle tecnologie installate, sarà inoltre possibile una diretta comunicazione ed interazione tra chi opererà nella zona preparazione (ad esempio gli chef) e chi parteciperà alla degustazione.

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Samples: Concession Agreement

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione di porzione dell'impianto sportivo della Frazione Ricca, sito in Diano d’Alba in via Alba Cortemilia, meglio rappresentato nella planimetria allegata. 2. Il Comune patrimonio comunale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di San Gimignano (Provincia di Sienaservizio, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento impianti tecnologici, arredi e della valorizzazione attrezzature, facenti parti del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere sportivo e descritti, nello stato di San Xxxxxxxx” (da ora fatto e di diritto in poi anche “San Xxxxxxxx”)cui si trovano all’atto della consegna dell’impianto tramite sottoscrizione di verbale di stato di consistenza tra le parti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la medesima. 4. Il Comune concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxxparticolari abilitazioni o diplomi professionali, in quota di proprietà indivisa deve procedere a suo carico all'assunzione del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. personale occorrente. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione costo del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Sienapersonale, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello compreso ogni onere riflesso previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione dalle norme vigenti é a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietaripersonale assunto che dell’eventuale personale volontario. 6. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima é tenuto a comunicare all'Ente concedente l'organigramma delle cariche societarie ed il nominativo del responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 7. I poteri di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste gestione del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità non escludono quelli di vigilanza e controllo del Comune;concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione. b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, 8. E' vietata la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” cessione totale o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione parziale della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali gestione dell'impianto oggetto della concessione, prevedendo salva la conoscenza della lingua inglese possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa. 9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per tutto alcuna causa senza il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblicopreventivo benestare del concedente, salvo cause di forza maggiore. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in In tal caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione sospensioni devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attitempestivamente comunicate.

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Samples: Convenzione Per Concessione in Uso Di Un Impianto Sportivo

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune 1. La concessione ha per oggetto la gestione, la riscossione, volontaria e coattiva, l'accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di San Gimignano cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché l’espletamento della materiale affissione dei manifesti, a favore dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. 2. La concessione ha per oggetto anche la gestione, la riscossione volontaria e coattiva del Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (Provincia COSAP) per i comuni di SienaCampogalliano, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento Carpi e Soliera e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento Tassa Occupazione Suolo ed ex carcere Aree Pubbliche (TOSAP) per il comune di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)Novi di Modena. 3. Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San XxxxxxxxLa concessione comprende, in quota breve, lo svolgimento delle attività connesse al governo di proprietà indivisa tutte le fasi di gestione ordinaria e di accertamento, liquidazione, riscossione volontaria e coattiva, comprese le attività collegate, propedeutiche e strumentali quali in particolare, e a mero titolo esemplificativo, la: - attività di front-office per il ricevimento del 50% con la Regione Toscanapubblico; -attività di back-office ovvero istruttoria d’ufficio di pratiche, predisposizione, stampa e spedizione di bollettini di pagamento, di avvisi di accertamento in rettifica od ufficio o solleciti di pagamento e di rimborsi; - attività di sopralluogo sul territorio; - attività materiale di affissione di manifesti; - rendicontazione dell’attività di gestione, tecnica e contabile; - attività di riesame/reclamo e di contenzioso. 4. Nel testo del presente capitolato ogni citazione relativa ai “Comuni” deve intendersi riferita ai Comuni appartenti all’Unione delle Terre d’Argine: Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera. Ai sensi dell’artdi quanto previsto dall’art. 5, comma 5, 2 del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico 507/1993 ad oggetto Accordo di ValorizzazioneClassificazione dei comuniper la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione si specifica che: - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo Carpi rientra nei Comuni di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità classe III (comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti); - i Comuni di attuazione del suddetto Accordo Novi di Valorizzazione, con cui si individua Modena e Soliera rientrano nei Comuni di classe IV (comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti); - il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso Campogalliano rientra nei Comuni di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione classe V (comuni fino a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-10410.000 abitanti), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Riscossione

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120. 2. Il Comune patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di San Gimignano (Provincia di Sienaservizio, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento impianti tecnologici, arredi e della valorizzazione attrezzature, facenti parti del complesso immobiliare denominato “ex convento sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. 4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed ex carcere erogazione di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)servizi. 5. Il Comune Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di San Gimignano ha acquisito particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il San Xxxxxxxxvolontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, in quota di proprietà indivisa deve procedere a suo carico all’assunzione del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxxpersonale occorrente. 6. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione costo del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Sienapersonale, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvatocompreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta é a carico del ComuneConcessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. 7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto. 9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20. 11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione sospensioni devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui tempestivamente comunicate al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attiConcedente.

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Samples: Contract for the Management of Sports Facility

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia Adria affida in gestione a , che accetta: Il Comune concede la gestione degli impianti sportivi di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare proprietà comunale di seguito precisati: A impianto sportivo denominato “ex convento ed ex carcere X. Xxxxxxxxxx”, sito in Adria (RO) xxx Xxxxxxxxxx x. 0, come descritto nelle planimetrie e nella ortofoto allegate al Capitolato Speciale; L’impianto è parte di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il quanto censito al Catasto del Comune di San Gimignano ha acquisito Adria, Foglio 69, mapp. 470 e 260 con esclusione delle aree in cui insistono due antenne di telefonia mobile di cui alle particelle 495, 496 e 497 a favore delle quali dovrà essere garantito il San Xxxxxxxx, diritto di passaggio. B campo di calcio situato in quota di proprietà indivisa via del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, Parco del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela Delta censito al Catasto Terreni del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo Adria Foglio 69 mapp. 366 parte, 367, 368 come descritto nelle planimetrie e orotofoto allegate al Capitolato Speciale; C campo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità calcio in via Commissaria di attuazione Mazzorno Sinistro censito al Catasto Terreni del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento Adria Foglio 23, mapp.104 come descritto nelle planimetrie e la valorizzazione del complesso ortofoto allegate al Capitolato Speciale; Gli impianti sopra individuati sono concessi con tutte le installazioni ed attrezzature ad essi annesse ivi comprese eventuali aggiunte di San Xxxxxxxx” strutture e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni servizi che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento eventualmente saranno costruiti dal Comune proprietario o dalla Concessionaria nel rispetto di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complessonormative vigenti in materia, fermo restando che le opere di nuova costruzione rimangono acquisite al patrimonio comunale. Il Concessionario, quindi, riconosce, senza eccezioni e remore che il suddetto impianto e le attrezzature ivi presenti sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di San Gimignano ha inoltre approvatoAdria, con deliberazioni G.C. n. 210 come pure sarà ogni altra opera che fosse realizzata in futuro. L’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del 15.12.2017suo stato risultano da apposito verbale redatto in contraddittorio fra le parti prima della formalizzazione della presente convenzione. Analogo verbale verrà redatto in tutti i casi in cui si modifica la consistenza delle strutture dell’impianto. Il Concessionario riconosce comunque di ben conoscere l’impianto, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019il suo stato, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni condizioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando circostanze di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi diritto che lo riguarda e dichiara di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente accettarlo incondizionatamente così come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, eccsi trova.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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Samples: Concessione Per La Gestione Degli Impianti Sportivi

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune L’Amministrazione Comunale di San Gimignano (Provincia Alzano Lombardo intende affidare, in regime di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione la gestione del complesso immobiliare sportivo-ricreativo ubicato all’interno del Parco pubblico di proprietà comunale denominato “ex convento ed ex carcere Montecchio” in località Nese di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)Alzano Lombardo – Via Paleocapa angolo Via Paglia. Il Comune patrimonio comunale che viene affidato in gestione è costituito dagli immobili, impianti di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxxservizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione trovano, facenti parte del complesso di San Xxxxxxxx” sportivo-ricreativo individuato nella cartografia e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Sienadescritto nel relativo elenco, Grosseto allegati al presente sotto A) e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui B) per farne parte integrante e sostanziale. Tale gestione si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvatotraduce nell’uso, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicatocustodia degli immobili, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque ivi compresi gli impianti di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.)pertinenza, secondo le modalità indicate stabilite nel presente capitolato speciale (di seguito solo capitolato), che disciplina le operazioni amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio. L’intero procedimento di gara è ispirato ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Progetto Preliminare Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione riordino della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa disciplina vigente in materia di pubblico spettacolo contratti pubblici relativi a lavori, servizi e corredato da tutte le dotazioni forniture”, di natura impiantistica necessarie allo svolgimento seguito denominato D.lgs 50/2016. La presente procedura viene effettuata mediante l’ausilio di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno sistemi informatici e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui la modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune comunicazione in maniera compatibile con le attività forma elettronica ai sensi del concessionarioD.Lgs. Il concessionario potrà tuttavia destinare 50/2016. Questa stazione appaltante utilizza il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo quale è possibile accedere attraverso il punto di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscanapresenza sulle reti telematiche all’indirizzo corrispondente all’URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. Si fa presente che tutte invitano le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle ditte a prendere visione sul sito delle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attipresentazione delle offerte.

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Samples: Concessione Per La Gestione Degli Impianti Sportivi

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune L’Amministrazione Comunale di San Gimignano Alzano Lombardo (Provincia di Sienaseguito denominato Comune) intende affidare, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in regime di concessione del risanamento e della valorizzazione la gestione del complesso immobiliare sportivo- ricreativo ubicato all’interno del Parco pubblico di proprietà comunale denominato “ex convento ed ex carcere Montecchio” in località Nese di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)Alzano Lombardo – Via Paleocapa angolo Via Paglia. Il Comune patrimonio comunale che viene affidato in gestione è costituito dagli immobili, impianti di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxxservizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di diritto in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione trovano, facenti parte del complesso di San Xxxxxxxx” sportivo-ricreativo individuato nella cartografia e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Sienadescritto nel relativo elenco, Grosseto allegati al presente sotto A) e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui B) per farne parte integrante e sostanziale. Tale gestione si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvatotraduce nell’uso, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicatocustodia degli immobili, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque ivi compresi gli impianti di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.)pertinenza, secondo le modalità indicate stabilite nel presente capitolato speciale (di seguito solo capitolato), che disciplina le operazioni amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio. L’intero procedimento di gara è ispirato ai principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Progetto Preliminare Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione riordino della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa disciplina vigente in materia di pubblico spettacolo contratti pubblici relativi a lavori, servizi e corredato da tutte le dotazioni forniture” e s.m.i., di natura impiantistica necessarie allo svolgimento seguito denominato D.Lgs 50/2016. La presente procedura viene effettuata mediante l’ausilio di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno sistemi informatici e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui la modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune comunicazione in maniera compatibile con le attività forma elettronica ai sensi del concessionarioD.Lgs. Il concessionario potrà tuttavia destinare 50/2016. Questa stazione appaltante utilizza il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo quale è possibile accedere attraverso il punto di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscanapresenza sulle reti telematiche all’indirizzo corrispondente all’URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx. Si fa presente che tutte invitano le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle ditte a prendere visione sul sito delle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attipresentazione delle offerte.

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Samples: Capitolato Speciale

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune In esecuzione della delibera di San Gimignano (Provincia Giunta Comunale n° 164 del 15 dicembre 2022, l’Amministrazione Comunale di Siena, Italia) rende noto che Segrate intende procedere all’affidamento affidare in concessione a terzi la gestione del risanamento e della valorizzazione “Centro Sportivo di Novegro” ubicato nel quartiere di Novegro in via Xxxxxx Xxxxxxx. La gestione funzionale del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere centro sportivo comprende le attività di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune erogazione di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazioneservizi sportivi, la salvaguardia manutenzione ordinaria della struttura, impianti, arredi, attrezzature a fronte della riscossione dei prezzi dagli utenti e la tutela dello sfruttamento economico e funzionale dell’intero centro sportivo. L’obiettivo è quello di procedere alla gestione dell’impianto sportivo di cui sopra mediante affidamento pluriennale, che valuti, oltre alla corretta gestione dell’impianto anche un’efficace promozione e sviluppo dell’attività sportiva che possa coinvolgere i cittadini del bene siglato con quartiere di Novegro, proporre attività sportive innovative e prive, alla data, di strutture dedicate sul territorio comunale; rendere il Ministero dei Beni Centro un polo di attrazione sportivo e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011ricreativo; Il centro comprende: - n°1 campo da calcio a 11 in erba naturale, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazioneilluminato, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività tribuna scoperta e degli adempimenti tesi alla riqualificazione capienza massima di 208 persone; - n°1 campo da calcio a 7 in sintetico, dotato di impianto di illuminazione - n°1 campo da calcio a 5 in sintetico, dotato di impianto di illuminazione - un corpo spogliatoi prefabbricato comprendente spogliatoi atleti e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare relativi servizi; - locale arbitro con relativo servizio; - locale infermeria; - salone; - bagni per il risanamento pubblico 1DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e la valorizzazione del complesso 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di San Xxxxxxxx” concessione, sugli appalti pubblici e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Sienasulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, Grosseto dell'energia, dei trasporti e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del benedei servizi postali, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata riordino della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al disciplina vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo contratti pubblici relativi a lavori, servizi e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di forniture” (GU n. 91 del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ) - n° 1 prefabbricato in legno - locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con tecnici il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostrotutto come dettagliato, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune planimetria allegata (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del ComuneAllegato 4). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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Samples: Concessione in Gestione Del Centro Sportivo

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune La presente concessione ha per oggetto l’affidamento in gestione dell’Impianto Sportivo del Campo di San Gimignano (Provincia di SienaCalcio A5 ubicato in Via Oslo, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento Assemini, distinto in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”)Catasto al Foglio n. 25, Mappale n. 2521. Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San XxxxxxxxL’impianto sportivo, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno una volta ristrutturato dovrà essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e adibito ad attività culturali, formative sportive attinenti al calcetto e attività ricreative varie”, trattasi e sociali. L’affidamento si configura come una concessione di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali servizi che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” dovrà svolgersi secondo le modalità indicate previste dal presente capitolato. L’impianto sportivo Campo di via Oslo è un complesso sportivo ben identificato che si estende su una superficie di 4500 mq, completamente recintato, posto in via Oslo (nella lottizzazione Is Olias de Is Paras). L’impianto sportivo, parzialmente da ristrutturare, è composto da un campo di calcetto con annessi spogliatoi e parcheggio esterno al lotto dell’impianto pari a circa mq 1800. L’intero lotto è stato realizzato con progetto esecutivo approvato dalla Deliberazione della Giunta comunale n. 268/99, i lavori furono terminati nel Progetto Preliminare mese di dicembre del 2000 e poi collaudati nel mese di febbraio 2001. L’impianto è costituito da: - N. 1 campo di calcetto in erba sintetica, finito di realizzare nel luglio 2011, recintato lungo il perimetro con pannelli metallici elettrosaldati e con rete di contenimento palloni (“R2 h mt. 5,00) - Relazione tecnica-illustrativa”N. 1 fabbricato ad un piano costituito da n. 2 corpi di fabbrica collegati tra loro tramite una struttura con travi in acciaio (tipo pergolato – coperto con elementi in materiale policarbonato alveolare traslucido ad uso spogliatoi e servizi igienici, ppil tutto come planimetria e pianta allegata - A. 1° corpo Vani 1: spogliatoi atleti in due distinti locali con accessi indipendenti, dotato ciascuno di n. 4 docce, n. 3 wc ed un disimpegno (vani 2); - B) 2° corpo: Vano 3 – servizi igienici spogliatoi pubblici uomini; Vano 4 – servizi igienici spogliatoi pubblici donne; Vano 5 – spogliatoi giudici di gara; Vano 6 – servizi igienici giudici di gara; Vano 7 – segreteria/pronto soccorso/ (con anti bagno dotato di lavabo, doccia e wc avente altezza minima interna di mt 2,60 e altezza massima di mt. 103-1044,15 (nel corpo 1) e mt. 4.75 (nel corpo 2), oppure attraverso altre modalità progettuali delle dimensioni esterne di mt. 9,80 x mt 7,10 nel 1 corpo e di mt. 9.10 x mt. 10.70 nel 2 corpo e il corpo di collegamento centrale aperto ai lati risulta delle dimensioni di mt. 6,50 x mt. 7,70 - percorsi interni di collegamento in marmette di cemento; - area cortilizia interna in prato verde con un centinaio di piante; - N. 2 cancelli di accesso di cui 1 lungo la via Oslo e l’altro lungo il parcheggio antistante l’impianto sportivo; - N. 1 cancelletto pedonale con accesso lungo la via Sicilia; - Impianto di illuminazione; - N. 1 cabina elettrica Enel/MF/BT con accesso esterno; - N. 1 pozzo e n1 cisterna di accumulo; - Impianti idrico – fognario – elettrico. Si precisa che garantiscano comunque per gestione s’intende la gestione complessiva e funzionale dell’impianto sportivo per le finalità sportive e di “connettere aggregazione sociale, garantendo l’apertura, la custodia, la conservazione e il resede a nord con il vicolo a sudmiglioramento delle strutture, realizzando di fatto un vero gli eventuali allestimenti e proprio circuito urbano”i disallestimento, dando atto che l’individuazione dei materiali la pulizia e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017manutenzione ordinaria, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestitaConcessione, a cura fronte del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli diritto di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo riscuotere le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) tariffe ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con i proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica derivanti dalle attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia affitto degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso da attività di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attigestione spazi pubblicitari.

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OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento presente Capitolato Speciale disciplina l’affidamento in concessione del risanamento servizio di gestione dell’area di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Clinici di Perfezionamento” in Milano, (di seguito denominata Azienda) adibita ad autoparcheggio - dotata di sistemi automatici, impianti, attrezzature e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere relativa segnaletica - sita presso il Presidio Ospedaliero Bassini di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San XxxxxxxxCinisello Balsamo, in quota via Xxxxxxx Xxxxx n. 50 - e del servizio di proprietà indivisa rimozione auto, ivi compresa l’esecuzione di tutte quelle attività tecniche, organizzative e gestionali atte a migliorare la qualità del 50% con la Regione Toscanaservizio oggetto della concessione. 1. La gestione in concessione dei parcheggi siti presso il Presidio Ospedaliero X. Xxxxxxx e precisamente: - n. 244 posti a pagamento per l’utenza; - n. 126 posti gratuiti per l'utenza di cui n. 30 per disabili; - n. 392 posti a titolo gratuito riservati ai dipendenti di cui n. 4 per disabili. Attualmente il sistema di controllo accessi è costituito da specifici impianti, ai sensi dell’artcomposti da sbarre elettromeccaniche e da una stazione di cassa presidiata. 5, comma 5, del D.LgsLe attrezzature/strumentazioni installate presso il parcheggio non hanno alcun valore economico essendo totalmente ammortizzate. 2. n. 85/2010, sulla base La “concessione translativa di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbalepotestà pubblica” con cui si attesta l'Amministrazione Ospedaliera attribuisce il potere di intervenire all'interno delle aree del Presidio Ospedaliero E. Bassini di Cinisello Balsamo, sede di Via Xxxxxxx Xxxxx n. 50 al fine di rimuovere gli autoveicoli parcheggiati in violazione alle norme regolamentari dell'Azienda Ospedaliera stessa. L’intervento di rimozione, ad iniziativa dello stesso Concessionario, ovvero su segnalazione del personale ospedaliero (personale di portineria del Presidio previa autorizzazione del Responsabile dell’U.O. Economato-Provveditorato, o referente all’uopo incaricato), concerne la piena conformità presenza di mezzi non autorizzati, i veicoli parcheggiati al di fuori dagli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e verticale, ovvero in sosta lungo il viale di accesso al Pronto Soccorso o comunque posteggiati secondo modalità tali da impedire la libera ed agevole circolazione nelle suddette aree del Progetto Preliminare Presidio Ospedaliero Bassini, ovvero parcheggiati in modo tale da impedire l’entrata o l’uscita ad altre vetture. La supervisione generale sullo svolgimento del servizio è demandata alla Direzione di Presidio, cui competono i controlli del caso e alle cui disposizioni dovrà attenersi il Concessionario. La concessione, regolata dalle condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, è rilasciata dall'Amministrazione Ospedaliera al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni Concessionario che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complessone assume gli obblighi relativi. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvatoservizio dovrà essere svolto secondo modalità meglio specificate negli articoli che seguono e in ottemperanza alle leggi e normative vigenti. La ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a propria cura, rischio, spese e con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017organizzazione propria il servizio nei tempi, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 modalità e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni luoghi indicati nel presente Capitolato Speciale. In ogni caso il Concessionario dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio diligente e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comunecompleto in ogni sua parte. In caso di proposta eventuale contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comunegara o contrattuale, sarà attribuito un punteggio pari a zeroprivilegiata l'interpretazione più favorevole all'Azienda Ospedaliera. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di garaSaranno, il quale diverrà di piena proprietà del Comuneegualmente, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da concessione tutte le dotazioni altre attività connesse, così come individuate nel presente capitolato e negli atti dallo stesso richiamato, necessarie all’ottimale erogazione del servizio. L’affidamento comporterà la totale assunzione in capo al concessionario di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque qualsivoglia responsabilità connessa e conseguente alla gestione del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune servizio in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attiparola.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area Adibita Ad Autoparcheggio

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in presente Capitolato ha per oggetto la concessione del risanamento servizio di asilo nido comunale ubicato in Contrada Piano Ospedale – Gissi, per una superficie utile netta complessiva di mq. 300,00, con un’area pertinenziale a verde attrezzato/giardino di mq.500 e parcheggio. L’Asilo Nido ha una ricettività complessiva di n. 30 bambini. La media di frequenza utilizzata nel precedente appalto è di n. 15-20 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. L’Amministrazione Comunale concede la facoltà di ampliare la fascia di età dei frequentanti con l’inserimento della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” sezione 3- 12 mesi (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”sezione lattanti). Il Comune I bambini/e già frequentanti il servizio Nido d’Infanzia godono di San Gimignano ha acquisito continuità. Le normative di riferimento sono le seguenti: Legge Regionale L.R. 76/00 “Norme in materia di servizi educativi per l’infanzia”, con il San Xxxxxxxxrelativo regolamento contenuto nella DGR 565/01 “Direttive generali di attuazione della Legge Regionale L.R. 76/00”; Legge Regionale L.R. 32/02 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale L.R. 76/00” Legge Regionale; L.R. 2/05 “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona“ DGR 1058/06: Legge Regionale L.R. 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in quota materia di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” servizi educativi per la riqualificazioneprima infanzia”–Modifica DGR 565/2001 –Proroga regime transitorio DGR 1073/07: Legge Regionale L.R. 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in materia di servizi educativi per la salvaguardia prima infanzia”–Modifica ed integrazione DGR 1058/2006 –Proroga regime transitorio D.G.R. 23 dicembre 2011, n° 935 Approvazione “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia” La concessione riguarda l’organizzazione e la tutela gestione del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011servizio asilo nido, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del benebambini dai 12 mesi ai tre anni, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a l’eventuale ampliamento alla sezione parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxxlattanti(“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario3 – 12 mesi. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’annodovrà garantire, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazzaconto dell’Amministrazione Comunale, ma in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9nome proprio e a proprio rischio, la piazza dovrà essere temporaneamente allestitagestione educativa, a cura ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del concessionarioservizio, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (liricagli oneri della sicurezza, musica, danza, teatro, eccalla pulizia della struttura.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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Samples: Capitolato Prestazionale Per l'Affidamento in Concessione

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che Casina intende procedere all’affidamento dare in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e gestione delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioniattività: a) dovrà essere una piazza civicaun esercizio di somministrazione alimenti e bevande - “Ristorante e bar” – nei locali di proprietà comunali BAR (edificio 3) e RISTORANTE (edificio 1) come da immagini precedenti. L’autorizzazione di esercizio è vincolata ai locali oggetto di concessione. Attraverso questo bando l’Amministrazione Comunale si pone quale specifico obiettivo quello di consolidare l’edificio, a vocazione turistica e commerciale, e pertanto il territorio comunale, quale riferimento turistico e culturale, come previsto dalla L.R. 14/2003 relativa alla somministrazione di libera fruizione pubblica, con costi “Disciplina dell’esercizio dell’attività di pulizia somministrazione di alimenti e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune;bevande”. b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9Ostello/affitta camere attività destinata a ricettività extralberghiera con le caratteristiche di cui all’articolo 4, la piazza punto 8, lettere b ed e della Legge Regionale 28/07/2004 n. 16. Il fabbricato è come da immagini in piantine sopra esposte. L’Ostello/affitta camere, viene consegnato all’aggiudicatario nello stato di fatto in cui si trova, come da verbale di consegna comprensivo di inventario sottoscritto dalle parti. L’immobile può essere utilizzato esclusivamente in conformità alla propria destinazione d’uso e dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente restituito al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata Casina alla scadenza della concessione, l’esclusiva facoltà nello stato nel quale si trovava al momento della consegna, salvo il deterioramento derivante dall’usura. Scopo principale dell’attività dell’Ostello/affittacamere è quello di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto favorire il turismo e l’accoglienza di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest gruppi e/o singoli coinvolti in iniziative di interesse culturale, associativo, didattico, educativo, sportivo, sociale, e xxxxxx xx xxxxxx xxxxcontribuire ad incrementare gli scambi fra il territorio e gli altri paesi, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complessonel rispetto della disciplina regionale di settore (L.R. 16/2004 e s.m.i.). c) In merito all’utilizzo della Chiesa, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento il Comune si riserva la possibilità gratuita ed insindacabile, di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto prioritario utilizzo della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validitàmedesima, per l’intera durata mostre o qualsiasi altra attività che riterrà opportuna. All’interno del contrattotavolo tecnico verrà elaborata una istruzione operativa, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano cui verranno definiti i tempi e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento comunicazione di prenotazione della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con Chiesa, fra i suddetti attisoggetti coinvolti.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia Bosa, rappresentato come sopra, affida alla società rappresentata dal legale rappresentante/procuratore speciale sig il quale dichiara di Siena, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazioneaccettare, la salvaguardia concessione della gestione del servizio di mensa scolastica delle scuole dell’infanzia e primaria a tempo pieno per un periodo tre anni scolastici secondo le modalità stabilite: - nel capitolato speciale della concessione e relativi allegati che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; - nell’offerta tecnica presentata dal concessionario in sede di gara sulla Piattaforma Sardegna CAT, firmata digitalmente dal Sig , atto che la tutela Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che s’intende qui esplicitamente chiamato e quindi inserito nel contenuto del bene siglato con il Ministero dei Beni presente contratto, benché non allegato e risulta depositato agli atti del servizio “Contratti” del Comune; - nella documentazione di offerta economica così come presentata in sede di gara sulla Piattaforma Sardegna CAT, firmata digitalmente dal Sig e che si allega al presente contratto a farne parte integrante e sostanziale. Per la gestione delle Attività Culturali e l’Agenzia attività inerenti alla concessione, l’Ente ha messo a disposizione del Demanio il 04.08.2011Concessionario, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto nello stato di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con fatto in cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019trovano, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessionestrutture, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offertelocali, gli impianti e le relative pertinenze dei centri cottura siti in Via Amsicora e Via Puggioni a Bosa nonché le strutture e i locali e le attrezzature dei terminali di sporzionamento di cui alle scuole interessate al servizio e precisamente in: - Orto Via Puggioni per Scuola Infanzia Collodi e Scuola Primaria Xxxxxxx e Via Amsicora per Scuola Infanzia Rodari giusto verbale di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico consegna sottoscritto in data e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal depositato agli atti del Servizio Pubblica Istruzione del Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti Concessionario mette a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’annodisposizione, per eventi non pubblici implicanti tutta la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest il centro cottura alternativo adeguatamente attrezzato e xxxxxx xx xxxxxx xxxxdimensionato per la preparazione dei pasti del servizio in oggetto, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato posto in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.……………………………………..

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Samples: Contratto Per L’affidamento in Concessione Del Servizio Di Mensa Scolastica

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione in concessione dell'Auditorium comunale, area verde meglio descritte da planimetrie correlate e anfiteatro esterno, con sede ad Arzachena (SS) in via Xxxxx Xxxxxxx ad Arzachena. -Numero piani: n° 2 fuori terra – n° 1 interrato -Superficie lorda P. nit. Mq. 221,60 -Superficie lorda P.T. Mq. 1145,00 (verande escluse) -Superficie lorda P.1° mq. 412 (verande escluse) -Veranda ingresso P.T.: mq. 37,00 -Veranda posteriore P.T.: mq. 86,60 -Volume Totale -Posti a sedere platea – P.T.: n° 322 + n° 2 D.A.; -Posti a sedere galleria – P1° n° 88 -Palcoscenico mq 129,00 -Locali accessori: Sala bar – saletta mini conferenze – spogliatoi - Agibilità: da perfezionare - Accatastamento: in intere - Collaudo amministrativo da eseguire - Collaudo Statico Positivo – 16.06.2009 Art. 2 - Durata e decorrenza della concessione La presente concessione ha la durata di cinque anni Art. 3 - Caratteristiche della concessione La presente concessione prevede la direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, economica ed artistica dell’immobile; Al concessionario si richiede: La nomina di un coordinatore per la gestione tecnico-organizzativa dell'Auditorium che si interfacci con gli Uffici del Comune di San Gimignano Arzachena; - Individuare il personale necessario alla gestione della struttura come sopra descritta; - Gestire in maniera autonoma i rapporti di lavoro di tutti gli incaricati del servizio, osservando le norme nazionali in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro; - Elaborare un cartellone che preveda spettacoli per ragazzi e adulti (Provincia concertistica varia, festival, rassegne musicali, spettacoli teatrali, conferenze, convegni, cinema); - Creazione e gestione di Sienaun sito internet dedicato; - Provvedere all'apertura e chiusura dell'auditorium con sorveglianza degli accessi; - Attivare il servizio di - Gestire le prenotazioni della sala in totale autonomia; - Consentire l'utilizzo della sala in affitto a soggetti terzi che ne facciano richiesta, Italia) rende noto che intende procedere all’affidamento per iniziative di carattere privato al di fuori della programmazione annuale, purché compatibili con la destinazione d'uso; - Di consentire l’utilizzo degli spazi precedentemente assegnati alle associazioni presenti, ed a stipulare apposite convenzioni con le stesse a titolo gratuito; - Riservare annualmente, compatibilmente con le attività già in concessione del risanamento e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”). Il calendario, al Comune di San Gimignano ha acquisito il San XxxxxxxxArzachena per i propri servizi, in quota senza oneri, un numero di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscanautilizzi non inferiore a 12, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016, il Comune di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana per la definizione delle modalità di attuazione del suddetto Accordo di Valorizzazione, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte iniziative direttamente promosse o patrocinate dall'Amministrazione, - Attivare il servizio di gestione guardaroba ospiti; - Fornire gratuitamente, in relazione alle giornate riservate al Comune di Arzachena sopraindicate, assistenza tecnica per tutta la durata dell'evento in relazione all'utilizzo della strumentazione audio-visiva e illuminotecnica presente in sala; -garantire l'utilizzo dell'auditorium alle scuole di ogni ordine e grado operanti nel territorio comunale, riservare nr. 24 utilizzi annuali gratuiti comprese le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvatopreparazione degli eventi, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 fornendo un assistente tecnico e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni l’uso dei microfoni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”casse acustiche; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, Verifica degli adempimenti S.I.A.E. e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, ecc.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa E.N.P.A.L.S in materia di pubblico occupazione di lavoratori dello spettacolo e corredato da tutte le dotazioni previsti a norma di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, legge per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio iniziativa programmata e a visite turistiche”carico, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore volta per volta del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti attisingolo soggetto organizzatore.

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Samples: Concession Agreement

OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il Comune di San Gimignano (Provincia di Siena, Italia) rende noto che Casina intende procedere all’affidamento dare in concessione del risanamento la gestione delle seguenti attività: - un esercizio di somministrazione alimenti e bevande - “Ristorante e bar” – nei locali di proprietà comunali BAR (edificio 3) e RISTORANTE (edificio 1) come da immagini precedenti. L’autorizzazione di esercizio è vincolata ai locali oggetto di concessione. Attraverso questo bando l’Amministrazione Comunale si pone quale specifico obiettivo quello di consolidare l’edificio, a vocazione turistica e commerciale, e il territorio comunale, quale riferimento turistico e culturale, come previsto dalla L.R. 14/2003 relativa alla somministrazione di “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. - Ostello/affitta camere attività destinata a ricettività extralberghiera con le caratteristiche di cui all’articolo 4, punto 8, lettere b ed e della valorizzazione del complesso immobiliare denominato “ex convento ed ex carcere Legge Regionale 28/07/2004 n. 16. Il fabbricato è come da immagini in piantine sopra esposte. L’Ostello/affitta camere, viene consegnato all’aggiudicatario nello stato di San Xxxxxxxx” fatto in cui si trova, come da verbale di consegna comprensivo di inventario sottoscritto dalle parti. L’immobile può essere utilizzato esclusivamente in conformità alla propria destinazione d’uso e dovrà essere restituito al Comune di Casina alla scadenza della concessione, nello stato nel quale si trovava al momento della consegna, salvo il deterioramento derivante dall’usura. Scopo principale dell’attività dell’Ostello/affittacamere è quello di favorire il turismo e l’accoglienza di gruppi e/o singoli coinvolti in iniziative di interesse culturale, associativo, didattico, educativo, sportivo, sociale, e contribuire ad incrementare gli scambi fra il territorio e gli altri paesi, nel rispetto della disciplina regionale di settore (da ora in poi anche “San Xxxxxxxx”L.R. 16/2004 e s.m.i.). Il Comune di San Gimignano ha acquisito il San Xxxxxxxx, in quota di proprietà indivisa del 50% con la Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, sulla base di uno specifico “Accordo di Valorizzazione” per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene siglato con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio il 04.08.2011, modificato con Atto d’integrazione del 29.09.2014 e con “Atto di modifica e integrazione del Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” (Allegato B dell’Accordo di Valorizzazione) del 19.12.2016. Con atto del 22.01.2016In merito all’utilizzo della Chiesa, il Comune si riserva la possibilità gratuita ed insindacabile, di San Gimignano ha approvato un “Accordo di Governance” con la Regione Toscana prioritario utilizzo della medesima, per la definizione delle mostre o qualsiasi altra attività che riterrà opportuna. All’interno del tavolo tecnico verrà elaborata una istruzione operativa, in cui verranno definiti i tempi e le modalità di attuazione del suddetto Accordo comunicazione di Valorizzazioneprenotazione della Chiesa, con cui si individua il Comune come soggetto attuatore delle attività e degli adempimenti tesi alla riqualificazione e valorizzazione del San Xxxxxxxx. Il Comune di San Gimignano ha successivamente approvato il “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” e sottoscritto con la Soprintendenza ABAP di Siena, Grosseto e Arezzo uno specifico “Verbale” con cui si attesta la piena conformità del Progetto Preliminare al “Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx” e al relativo Accordo di Valorizzazione e si formulano specifiche disposizioni che dovranno essere obbligatoriamente rispettate durante lo svolgimento di tutte le fasi progettuali finalizzate alla riqualificazione del complesso. Il Comune di San Gimignano ha inoltre approvato, con deliberazioni G.C. n. 210 del 15.12.2017, X.X. x. 000 xxx 00.00.0000, X.X. x. 0 del 5.03.2019 e G.C. n. 46 del 26.03.2019, le seguenti ulteriori disposizioni relativamente alla specificazione delle funzioni e destinazioni d’uso delle sottoindicate aree del complesso previste dal Programma di Valorizzazione - Schema direttore degli interventi dell’ex convento ed ex carcere di San Xxxxxxxx, quale Allegato “B” dell’Accordo di Valorizzazione del bene, nonché ad altri elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione, fra i quali dovranno essere obbligatoriamente rispettati ai fini della predisposizione delle offerte: - Orto di San Xxxxxxxx Fatta salva la destinazione a “parco, tematico e non, e ad attività culturali, formative e ricreative varie”, trattasi di area destinata a parco urbano e pertanto di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune. Il Comune valuterà eventuali proposte progettuali inerenti a questa area, le quali, nel rispetto delle sue funzioni e destinazioni d’uso come sopra indicate e come specificate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (“R2 - Relazione tecnica illustrativa”, pp. 103-104), prevedano un intervento di importo anche sensibilmente inferiore rispetto a quello previsto dal Piano economico e finanziario del Progetto Preliminare (“R7 - Piano economico e finanziario”, p. 33). Il Comune valuterà altresì proposte progettuali che prevedano un intervento, da realizzare secondo le suindicate modalità indicate dal Progetto Preliminare, la cui materiale esecuzione sia posta a carico del Comune. In caso di proposta di realizzazione diretta dell’intervento da parte del concorrente, all’offerta tecnica sarà attribuito un punteggio secondo quanto previsto dal successivo art. 10 (“Criteri di valutazione delle offerte”). In caso di proposta di realizzazione dell’intervento a carico del Comune, sarà attribuito un punteggio pari a zero. Il progetto di realizzazione dell’orto e parco urbano presentato dal concessionario in fase di gara, il quale diverrà di piena proprietà del Comune, potrà essere oggetto di modifiche anche significative da parte del Comune in fase di approvazione e successiva esecuzione del medesimo. Si specifica che, anche in caso di intervento da eseguire da parte del Comune, il concessionario sarà tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’orto e parco urbano con oneri a proprio carico per l’intera durata della concessione. Fatto salvo quanto sopra indicato, resta comunque obbligatoria l’esecuzione, da parte del concessionario, del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco” secondo le modalità indicate nel Progetto Preliminare (“R2 - Relazione tecnica-illustrativa”, pp. 103-104), oppure attraverso altre modalità progettuali che garantiscano comunque di “connettere il resede a nord con il vicolo a sud, realizzando di fatto un vero e proprio circuito urbano”, dando atto che l’individuazione dei materiali e la rappresentazione grafica relativa all’intervento in oggetto presente nel Progetto Preliminare è da ritenersi puramente indicativa e dovrà comunque rivelarsi conforme al vigente Accordo di Valorizzazione del San Xxxxxxxx ed al Verbale dell’incontro tecnico tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo del 12.07.2017, nonché essere soggetta ad una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza medesima e del Comune. Al fine di assolvere a funzioni di supporto logistico dello Spazio eventi - ex ora d’aria, dell’Orto di San Xxxxxxxx e di altre aree del complesso, i concorrenti sono invitati a formulare ipotesi di realizzazione, nella zona nord, esternamente alle mura perimetrali (sotto il “camminamento di ronda”), di un percorso anche di natura veicolare, eventualmente come prosecuzione del percorso pedonale in oggetto, con accesso da via Santo Stefano. Il progetto per la riqualificazione dell’orto di San Xxxxxxxx non è da ritenersi strettamente inscindibile dal progetto di esecuzione del “percorso pedonale pubblico intorno al complesso e al parco”; - Spazio eventi - ex “ora d’aria” L’area in questione è destinata a svolgere più funzioni: a) dovrà essere una piazza civica, e pertanto di libera fruizione pubblica, con costi di pulizia e manutenzione a carico del concessionario. Il concessionario potrà altresì destinare parte della piazza, nella misura massima del 15% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari. Il concessionario potrà inoltre utilizzare la piazza nella misura massima di 15 volte l’anno, per eventi non pubblici implicanti la chiusura temporanea della piazza, in date da comunicare preventivamente al Comune. Eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune; b) nel periodo compreso orientativamente dal 1/6 al 30/9, la piazza dovrà essere temporaneamente allestita, a cura del concessionario, ad “arena polifunzionale” o spazio attrezzato per spettacoli di varia natura (lirica, musica, danza, teatro, eccsoggetti coinvolti.), secondo le modalità indicate nel “Progetto Preliminare per il risanamento e la valorizzazione del complesso di San Xxxxxxxx” (R2 - Relazione tecnica-illustrativa, p. 103) ed in funzione della programmazione di eventi concordata tra concessionario ed enti proprietari. Detto spazio eventi dovrà essere conforme a tutti gli standard di sicurezza imposti dalla normativa in materia di pubblico spettacolo e corredato da tutte le dotazioni di natura impiantistica necessarie allo svolgimento di eventi, nonché disporre di locali funzionali allo svolgimento degli eventi medesimi e, per particolari eventi indicati dal Comune, disporre di una capienza di almeno 800 posti seduti, o comunque del numero di posti massimi consentiti dalla soluzione architettonica autorizzata. Detto spazio eventi potrà essere utilizzato dal concessionario per la propria attività culturale pubblica, ancorché a pagamento con proventi a favore del concessionario, nonché dal Comune e dalla Regione Toscana, senza che questi ultimi debbano riconoscere costi d’uso al concessionario, per un numero massimo di 20 volte all’anno e con proventi a favore degli enti stessi. La programmazione di eventi del concessionario dovrà essere oggetto di una pianificazione concordata con il Comune all’inizio di ogni anno per evitare sovrapposizioni di date, concorrenzialità di tipologia di eventi, usi impropri e non condivisi dell’area e per una auspicabile sinergica attività di divulgazione promozionale. Durante l’uso dell’arena polifunzionale per attività di pubblico spettacolo verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 15% della superficie dello spazio; - Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro Trattasi di aree di libera fruizione pubblica, le cui modalità di utilizzo sono disciplinate dal Comune in maniera compatibile con le attività del concessionario. Il concessionario potrà tuttavia destinare il chiostro, nella misura massima del 10% della superficie totale e senza oneri da versare al Comune, ad attività sinergiche alle funzioni e destinazioni d’uso previste per l’intero complesso secondo modalità concordate con gli enti proprietari, nonché ad un numero massimo di 15 eventi annui implicanti la chiusura temporanea dell’area, in date da comunicare preventivamente al Comune (eventuali richieste del concessionario eccedenti il suddetto numero potranno essere approvate ad esclusiva discrezionalità del Comune). Altre eventuali possibilità di utilizzo del chiostro da parte del Comune, o di altri soggetti da questo individuati, potranno avvenire nel numero massimo di 15 eventi annui, durante i quali verranno meno le suddette prerogative del concessionario relativamente all’utilizzo senza oneri del 10% della superficie dello spazio. Per la sua peculiare dislocazione e conformazione architettonica, la specifica area del chiostro potrà essere oggetto di chiusura al pubblico nelle ore notturne in date e con modalità da stabilirsi fra Comune e concessionario; - Camminamento di ronda Data la destinazione a “camminamento di ronda vocato a progetto di didattica e cultura del paesaggio e a visite turistiche”, trattasi di area destinata a fruizione pubblica limitata, anche con accesso a pagamento con proventi a favore del concessionario; - Ai fini di una corretta interpretazione del limite del 35% della superficie lorda esistente del San Xxxxxxxx previsto per gli “spazi per attività ricettive” dal Programma di Valorizzazione del complesso, si fa presente che il Comune calcolerà tale limite computando i seguenti spazi: “camere” e “spazi distributivi” ad esse riferiti; - Il Comune si riserva, per l’intera durata della concessione, l’esclusiva facoltà di attribuire uno specifico toponimo alle aree Spazio eventi - ex “ora d’aria”; Orto di San Xxxxxxxx; Ingresso ovest e xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx complesso, vicolo adiacente a Via Santo Stefano e chiostro; “camminamento di ronda” e ad altre aree e luoghi del complesso che rimarranno di fruibilità pubblica; - gratuità dell’accesso per i residenti a San Gimignano a tutti gli spazi del complesso destinati ad attività museali e culturali di natura non occasionale; - dotazione di personale da adibire ai servizi culturali e turistici adeguatamente qualificato in relazione alla tipologia degli spazi e dei beni culturali oggetto della concessione, prevedendo la conoscenza della lingua inglese per tutto il personale adibito ai suddetti servizi rivolti al pubblico. Gli obblighi del concessionario e tutti gli effetti giuridici conseguenti all’affidamento in concessione del complesso conserveranno piena validità, per l’intera durata del contratto, anche in caso di mutamento della proprietà del complesso, attualmente ripartita in quota indivisa fra Comune di San Gimignano e Regione Toscana. Si fa presente che tutte le suindicate disposizioni ed elementi relativi alle modalità di affidamento della concessione devono essere considerate parti integranti e sostanziali dello schema di contratto inserito tra gli elaborati descrittivi del Progetto preliminare di cui al successivo punto 3.3 “Documentazione di gara”(elaborato R6). Tutti gli interventi proposti per il risanamento e la valorizzazione del San Xxxxxxxx ai fini della concessione di cui al presente procedimento di gara dovranno essere coerenti con i suddetti atti.

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