Incarichi aggiuntivi Clausole campione

Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media; b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 2. Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 3. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 5. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.
Incarichi aggiuntivi. 1. Ai dirigenti possono essere conferiti, con apposito provvedimento, incarichi aggiuntivi esterni su designazione dell'Amministrazione presso cui prestano servizio. Restano esclusi gli incarichi per commissioni istituite per lo studio, l'analisi, le proposte ed il coordinamento di attività, funzioni e competenze proprie del, o aventi rilevanza sul, comparto unico. 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, verrà corrisposta, in relazione all'impegno richiesto, un'apposita indennità compresa tra il 2% ed il 15% dello stipendio tabellare. Tale indennità, non soggetta a valutazione, incrementa la retribuzione di risultato. L'attribuzione di più incarichi aggiuntivi non comporta la sommatoria di indennità. La misura dell'indennità dovrà essere rapportata all'impegno, al tempo ed alla professionalità richiesti. 3. Gli eventuali compensi dovuti da terzi connessi all'espletamento degli incarichi aggiuntivi saranno introitati dall'Amministrazione. 4. L'Amministrazione, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni provvedono a fornire alle XX.XX. ai sensi dell'art. 006 (Informazione), l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno precedente.
Incarichi aggiuntivi. 1. Gli incarichi, le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dall’Ateneo ricadono nel principio di onnicomprensività (art. 52 comma 2 CCNL 05.03.08 comma 2). 2. Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del CCNL del 05.03.08, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio su designazione dell’Ateneo i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’Ateneo e confluiscono sui fondi di cui all’articolo 47 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 55% dell’importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione.
Incarichi aggiuntivi. 1. Ferma restando per i professori la responsabilità del corso di titolarità, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione e attraverso modalità da definire in contrattazione integrativa, attribuiscono prioritariamente ai propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il consenso degli stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell'organico. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori di prima e seconda fascia e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico. 2. Le Istituzioni possono attribuire ai professori di prima e seconda fascia incarichi aggiuntivi di durata massima annuale, rinnovabili, per l'attivazione di corsi integrativi o sperimentali di insegnamento o per altre attività riguardanti la ricerca e la produzione artistica.
Incarichi aggiuntivi. 1. L’Amministrazione può altresì conferire gli incarichi aggiuntivi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, disciplinati dall’art. 43 del vigente C.C.P.L. della dirigenza scolastica.
Incarichi aggiuntivi. 1. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 e delle vigenti disposizioni contrattuali, la retribuzione di risultato agli stessi corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari al 60% dei compensi relativi all’incarico espletato dovuti dai terzi, detratti gli oneri a carico dell’Istituto. 2. I compensi conferiti per l’espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL.
Incarichi aggiuntivi. Ciascun Comune convenzionato potrà procedere autonomamente alla attribuzione al Segretario di funzioni aggiuntive, secondo esigenze derivanti dalla propria struttura organizzativa, fissando la percentuale di maggiorazione della indennità di posizione ed assumendo a proprio carico la relativa spesa.
Incarichi aggiuntivi. Onnicomprensività del trattamento economico 1. Le risorse acquisite al Fondo di cui all’articolo 57 del CCNL 17 dicembre 2020 per effetto dell’applicazione dell’articolo 60 del medesimo CCNL in materia di onnicomprensività del trattamento economico, anche riferite a compensi per incarichi aggiuntivi non connessi direttamente alla posizione dirigenziale attribuita, integrano il fondo della retribuzione di posizione e di risultato ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera d) e sono destinate nella misura dell’80% alla retribuzione di risultato dei dirigenti che abbiano reso la prestazione e la restante quota del 20% integrerà il finanziamento della retribuzione di risultato di tutto il personale dirigenziale. Le somme percepite dal dirigente che ha reso la prestazione a titolo di retribuzione di risultato derivante dall’applicazione del principio di onnicomprensività soggiace ai limiti di cui all’articolo 4 comma 8, ultimo periodo (tetto individuale) e a quello di cui all’articolo 4 comma 7 del presente contratto (correlazione fra incentivi specifici e retribuzione di risultato). La presente disposizione si applica anche ai compensi per le attività di collaudo svolte in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo 61 comma 9 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Incarichi aggiuntivi. Particolari attività e funzioni a cui la direzione riconosce notevole rilevanza strategica e per le quali sono richieste conoscenze e competenze tecniche specifiche, potranno essere oggetto di incarico aggiuntivo a quello a cui il dirigente è già preposto, con valorizzazione economica che andrà a sommarsi alla retribuzione di posizione variabile aziendale in godimento. Tra questi è ricompreso l’incarico di Responsabile Sanitario di Dipartimento, ai sensi dell’art. 33 del nuovo Atto Aziendale, la cui valorizzazione economica è stata determinata sulla base dei criteri stabiliti con provv. DG 709 del 14/10/2014 e i cui valori economici sono riportati nella tabella allegata (All. 1). L’incarico è conferito dal Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario.
Incarichi aggiuntivi. 1. L’art. 19, comma 4 del CCNL 11-4-2006 è così sostituito: