Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Clausole campione

Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente può concordare con l’azienda o ente ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall’azienda o ente avviene con il consenso scritto dell’interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, può recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l’Azienda o Ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del proporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale rientrante nelle attività individuate dall’art. 28 commi 12, 13, 14 (Servizio di pronta disponibilità) del pres...
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. (art. 22 CCNL del 16/2/1999 come integrato dall’art. 22 CCNL integrativo del 16/5/2001)
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Art.15 : Trattamento economico – Normativo del personale part-time
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. In ogni caso, prima dell’emanazione del nuovo regolamento, occorre disporre una valutazione sui contenuti che devono rispecchiare quanto definito negli incontri. Il regolamento dovrà essere portato a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori. Potrà contenere, se necessario, allegati moduli per eventuali domande (ad esempio per i permessi retribuiti).
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. CCNL 14/9/2000
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. 1. La prestazione la vorativa in te mpo parziale non pu ò e ssere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di la voro in misura x xxxxxx rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) v erticale, c on pr estazione l avorativa svolta a tempo p ieno ma lim itatamente a periodi pr edeterminati nel c orso d ella se ttimana, de l x xxx, xx xx’xxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx estazione su alcuni giorni de lla se ttimana, del mese o di determinati periodi d ell'anno, in misura t ale da rispettare la media de lla d urata del lavoro se ttimanale pr evista pe r i l te mpo parziale nell'arco te mporale pr eso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto ossia con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. 4. Il pe rsonale con rapporto di lavoro a te mpo pa rziale al 5 0% con or ario su due giorni settimanali, può r ecuperare i r itardi e d i pe rmessi o rari c on c orrispondente prestazione la vorativa in u na u lteriore gi ornata concordata preventivamente con l’amministrazione, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. (Art. 22 ccnl 1998/01 modificato dal ccnl integrativo 1998/01)