Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall'Azienda o Ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.
Servizio di pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità integra o sostituisce la guardia medica per particolari tipi di prestazioni e di situazioni organizzative nei limiti ritenuti necessari per assicurare la continuità assistenziale e nei limiti della competenza del medico. Esso è caratterizzato dalla immediata reperibilità del medico (di regola a mezzo telefono) e dall’impegno di quest’ultimo di giungere in ospedale entro il più breve tempo possibile, rispettando al massimo i tempi stabiliti dall’Amministrazione, previo accordo con le RSL. Il servizio di pronta disponibilità è disposto dall’Amministrazione e comandato dalla Direzione Sanitaria su richiesta del medico dirigente di struttura complessa. Negli ospedali siti in città ove le difficoltà di trasferimento posso- no intralciare il pronto accesso del medico al servizio di pronta disponi- bilità, la stessa verrà limitata allo stretto indispensabile in favore di una più completa presenza medica all’interno dell’ospedale. Il servizio di pronta disponibilità non può essere sostitutivo della guardia in quelle divisioni sezioni o servizi, nei quali l’intervento del sanitario possa essere richiesto con frequenza tale da configurare una continuità delle prestazioni. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ognuno per le pro- prie competenze, tutti i medici dipendenti dall’ospedale. I medici dirigenti di struttura complessa possono escludersi dal ser- vizio di pronta disponibilità previa comunicazione alla Direzione Sanitaria. Il numero massimo individuale dei giorni di servizio dí pronta dis- ponibilità è fissato in 10 (dieci) al mese; tuttavia l’Amministrazione, d’intesa con le RSL, può aumentare tale limite. Il servizio di pronta disponibilità purché preventivamente autoriz- zato, compreso tra le 12 e le 24 ore consecutive, verrà compensato con la somma di £. 90.000, uguale per tutte le qualifiche e tipo di rapporto e per ogni giorno della settimana, nonchè con l’eventuale pagamento dello straordinario di competenza in relazione alle effettive ore di servízio pre- stato rilevabili con gli stessi sistemi adottati per il controllo dell’orario con il minimo retributivo di un’ora di straordinario per ogni chiamata, sempre che fra una chiamata e l’altra intercorra almeno un’ora. Qualora il servizio di pronta disponibilità sia effettuato in una delle festività infrasettimanali di cui all’art. 19 del presente contratto il medi- co avrà diritto ad un riposo compensativo con le modalità di cui al terzo comma del predetto ar...
Servizio di pronta disponibilità. Art. 29 riposo settimanale
Servizio di pronta disponibilità. (regolamentato con atto a parte) La reperibilità di lavoratori è volta a garantire la loro tempestiva entrata in servizio in caso di necessità, nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali delle strutture. Il lavoratore, laddove nell’effettuazione di un turno di disponibilità non sia chiamato a intervenire e a eseguire la prestazione lavorativa, non ha diritto a riposo compensativo se non nelle forme contrattualmente previste, ovvero senza decurtazione del debito orario mensile.
Servizio di pronta disponibilità. 1. L’indennità di pronta disponibilità - è erogata al solo personale Infermiere, Operatore tecnico, Operatore tecnico specializzato ed Operatore tecnico specializzato esperto tecnico manutentivo alle seguenti condizioni:
Servizio di pronta disponibilità. I riferimenti normativi sono quelli contenuti all’art. 7 del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL 7 aprile 1999. Le parti si impegnano entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente C.I.A. a ridefinire il piano complessivo aziendale dell’istituto.
Servizio di pronta disponibilità. 1. L’art. 48 (Servizio di pronta disponibilità) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è sostituito dal seguente:
Servizio di pronta disponibilità. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%. • Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
Servizio di pronta disponibilità. 31 Art. 29 Riposo settimanale 33 Art. 30 Lavoro notturno 33 Art. 31 Lavoro straordinario 34 Art. 32 Decorrenza e disapplicazioni 35