Servizio di pronta disponibilità Clausole campione

Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. 2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso. 3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. 4. Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative di cui al piano del comma 2 ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa, con le precisazioni di cui all’art. 26 comma 8 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione) e all’art. 31 Comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale). 5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento. 6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore). 7. La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa. 8. Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi. 9. Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata...
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3. 2. All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 3. Le Aziende ed Enti definiscono le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l’emergenza. 4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità. 5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa. 6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata, l’attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l’art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore). 7. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa.
Servizio di pronta disponibilità. Art. 29 riposo settimanale
Servizio di pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
Servizio di pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità integra o sostituisce la guardia medica per par- ticolari tipi di prestazioni e di situazioni organizzative nei limiti ritenuti necessari per assicurare la continuità assisten- ziale e nei limiti della competenza del medico. Esso è caratterizzato dalla immediata reperibilità del medico (di regola a mezzo telefono) e dall’impegno di quest’ultimo di giungere in ospedale entro il più breve tempo possibile, rispettando al massimo i tempi stabiliti dall’amministrazione, previo accordo con le Rsl. Il servizio di pronta disponibilità è disposto dall’amministrazione e comandato dalla direzione sanitaria su richiesta del medico dirigente di struttura complessa. Negli ospedali siti in città ove le difficoltà di trasferimento possono intralciare il pronto accesso del medico al servi- zio di pronta disponibilità, la stessa verrà limitata allo stretto indispensabile in favore di una più completa presenza me- dica all’interno dell’ospedale. Il servizio di pronta disponibilità non può essere sostitutivo della guardia in quelle divisioni sezioni o servizi, nei qua- li l’intervento del sanitario possa essere richiesto con frequenza tale da configurare una continuità delle prestazioni. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità, ognuno per le proprie competenze, tutti i medici dipendenti dall’ospedale. I medici dirigenti di struttura complessa possono escludersi dal servizio di pronta disponibilità previa comunicazione alla direzione sanitaria. Il numero massimo individuale dei giorni di servizio di pronta disponibilità è fissato in 10 (dieci) al mese; tuttavia l’amministrazione, d’intesa con le Rsl, può aumentare tale limite. Il servizio di pronta disponibilità purché preventivamente autorizzato, compreso tra le 12 e le 24 ore consecutive, ver- rà compensato con la somma di lire 90.000, uguale per tutte le qualifiche e tipo di rapporto e per ogni giorno della set- timana, nonché con l’eventuale pagamento dello straordinario di competenza in relazione alle effettive ore di servizio prestato rilevabili con gli stessi sistemi adottati per il controllo dell’orario con il minimo retributivo di un’ora di straor- dinario per ogni chiamata, sempre che fra una chiamata e l’altra intercorra almeno un’ora. Qualora il servizio di pronta disponibilità sia effettuato in una delle festività infrasettimanali di cui all’art. 19 del presen- te contratto il medico avrà diritto ad un riposo compensativo con le modalità di cui al terzo comma del predett...
Servizio di pronta disponibilità. 1. L’indennità di pronta disponibilità - è erogata al solo personale Infermiere, Operatore tecnico, Operatore tecnico specializzato ed Operatore tecnico specializzato esperto tecnico manutentivo alle seguenti condizioni:
Servizio di pronta disponibilità. 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con le modalità definite con le procedure di concertazione di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 07/04/1999. 2. All’inizio di ogni anno l’Azienda predispone un piano annuale da presentare alle XX.XX., per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture 3. L’istituto della pronta disponibilità s intende così articolato: a) ciascun dipendente in caso di necessità, potrà effettuare un numero di reperibilità oltre le sei stabilite di norma dal CCNL, nel rispetto del criterio di equità e rotazione tra il personale. b) nell’ambito dell’istituto della mobilità il personale che viene assegnato ad una struttura ove è prevista la reperibilità deve garantire lo svolgimento della stessa. c) ogni eventuale variazione al piano annuale di cui sopra, dovrà essere oggetto di confronto preventivo con le XX.XX./RSU. 4. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale del ruolo sanitario a tempo parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, può essere impiegato per la copertura dei turni di pronta disponibilità, turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale le prestazioni di pronta disponibilità ed i turni sono assicurati per intero nei periodi di servizio. (parte prevista dall’art. 22 del CCNL 19/04/2004)
Servizio di pronta disponibilità. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere lo stabilimento nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato, all’inizio di ogni anno, dall'Azienda. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, fatto salvo quanto previsto all’Art. 6 bis (Organismo paritetico). Tale servizio può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia di cui al presente CCNL. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano direttori di struttura complessa. Tuttavia, in relazione alla dotazione organica, può essere previsto, in via eccezionale e su base volontaria, il servizio di pronta disponibilità sostitutiva anche per i dirigenti di struttura complessa. Nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta, su richiesta del dirigente anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario. In caso di chiamata, l’attività può essere compensata come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 30 (Lavoro straordinario) o, su richiesta dell’interessato, come recupero orario, purché il dirigente abbia assolto integralmente il proprio debito orario, avuto riguardo al saldo progressivo annuale rilevato alla fine del mese precedente. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
Servizio di pronta disponibilità. Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità di euro 20,66 lorde per ogni dodici ore, elevabile in sede di contrattazione integrativa. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata – che comunque non possono essere inferiori a quattro ore – l’indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10%. • Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.
Servizio di pronta disponibilità. 31 Art. 29 Riposo settimanale 33 Art. 30 Lavoro notturno 33 Art. 31 Lavoro straordinario 34 Art. 32 Decorrenza e disapplicazioni 35