OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Clausole campione

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’appalto ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette agli interventi oggetto dell’appalto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. Il contratto sarà regolato dal Protocollo di Legalità e dal presente Capitolato Speciale e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti gli appalti pubblici, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente contratto. Il contraente è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo del contratto e specificatamente riferiti alla disciplina della fornitura in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del contratto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. La Società appaltatrice è tenuta all’obbligo di osservare le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme dei Regolamenti Comunali e le ordinanze del Sindaco, nonché i documenti di pianificazione e programmazione della Regione Lazio e della Provincia di Roma. In particolare la Società appaltatrice deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni. Nell’espletamento dei servizi la Società appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le disposizioni e ad osservare tutte le direttive che vengono emanate dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta all’Ente appaltante, che potrà esercitarlo nella maniera che riterrà più opportuna.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e, per quanto in esso non espressamente previsto, dal vigente Capitolato Generale del Comune di Napoli nonché dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto. L'Ente aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina del servizio in questione.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. 1. L'effettuazione dell’incarico è regolata dalla presente convenzione ed è, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili all’oggetto del presente atto. 2. Il Convenzionato è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di validità della convenzione.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. L’affidamento sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e dall’Accordo Quadro e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L’affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’Accordo Quadro ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell’appalto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. L’appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà inoltre soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia, in quanto applicabili. L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo di appalto. L’appaltatore, inoltre, è tenuto all’osservanza del Protocollo di Legalità sottoscritto l’1.8.2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli – ANCI Campania, il quale tra l’altro prevede che: - L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). - L’impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. - L’impresa conosce e accetta la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in ...
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale nonché dall'osservanza di norme e condizioni contenute in altre Leggi, Decreti e Regolamenti concernenti i pubblici appalti, in quanto applicabili alla materia oggetto del presente appalto. Ai sensi dell’art. 50 del Codice e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, al fine di promuovere la sta - bilità occupazionale del personale impiegato, si prevede l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore e l’impegno ad assumere in via prioritaria, qualora compatibile con la propria organizzazione d’impresa e nel rispetto della normativa vigente, i lavoratori dipendenti impiegati nella ge- stione del precedente appalto. Ai fini dell’applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell’impresa uscente cal - colato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova pro- cedura di affidamento. A tal fine tra gli atti di gara figurano i dati relativi al personale utilizzato nel con- tratto in corso di esecuzione. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti in vigore o che saranno ema- nati durante il periodo dell'appalto e specificatamente riferiti alla disciplina del servizio in questione, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio og- getto dell'appalto.
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere eseguite con l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato e dal disciplinare e relativi allegati.

Related to OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Quattordicesima mensilità L'impresa corrisponderà entro il 15 luglio una 14ª mensilità pari a una retribuzione globale mensile. Il periodo di riferimento è fissato dal 1° luglio al 30 giugno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Disposizioni generali Le norme relative alle sanzioni disciplinari, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alla procedura di con- testazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei dipen- denti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il Consorzio non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente e specificamen- te contestato per iscritto l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dell’addebito al dipendente deve essere effettuata entro 30 giorni dalla completa conoscenza del fatto mediante lettera rac- comandata con avviso di ricevimento, assegnando al dipendente stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle deduzioni e discolpe per iscritto e per l’audizione personale dello stesso. Il dipendente potrà farsi assistere da un rappresentante dell’Organizzazione sindacale cui aderisce o ha conferito mandato. Dell’incontro tra le parti deve essere redatto apposito verbale in cui risul- ti la rispettiva posizione delle parti stesse in ordine alla sussistenza e alla gravità della infrazione contestata. In tale ipotesi i provvedimenti disciplinari, da adottarsi dal competen- te organo collegiale del Consorzio, non possono essere applicati prima che sia reso noto al dipendente il verbale di cui al precedente comma. Nell’ipotesi in cui, decorso il termine di 15 giorni di cui al terzo comma, il dipendente non si sia comunque presentato per essere ascoltato, i provve- dimenti disciplinari non possono essere applicati prima che siano trascorsi venti giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il dipendente al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’Organizzazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, gli dall’Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il Consorzio adisce l’Autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.