PAGAMENTO DELLA BORSA Clausole campione

PAGAMENTO DELLA BORSA. La borsa verrà erogata da ARCES, coordinatore del progetto “SMOC-STUDENTS MOBILITY CON- SORTIUM”, in due rate: • Il prefinanziamento, pari al 70% dell’ammontare del contributo accordato, dopo ricezione di una copia elettronica della “Letter of Arrival” firmata dal rappresentante legale o dal personale respon- sabile del tirocinio/tutor. • Il saldo pari al 30% dell’ammontare del contributo. ARCES avrà 45 giorni dalla consegna completa da parte del partecipante della documentazione finale richiesta, dall'invio on-line da parte dello stesso del questionario di monitoraggio intermedio, del Rapporto finale EU Survey e dal completa- mento della preparazione linguistica online, inclusa la verifica finale (OLS). Per ricevere il saldo il Beneficiario dovrà, inoltre, inviare ad ARCES per raccomandata A/R o consegnare brevi manu la documentazione finale e le carte di imbarco dei voli aerei A/R al massimo 15 giorni dopo il termine del tirocinio. L’importo complessivo della borsa di mobilità è calcolato sulla base del periodo effettivo di tiroci- nio attestato dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’ente ospitante, ammettendo in manie- ra esclusiva solo tirocini che abbiano avuto per durata mesi interi e 0 giorni extra. Eventuali giorni extra non saranno finanziati. La modalità di pagamento della borsa di mobilità Erasmus Plus for traineeship in favore del bene- ficiario avverrà per via esclusiva tramite bonifico sul c/c bancario intestato (o cointestato) al bene- ficiario stesso.
PAGAMENTO DELLA BORSA. La borsa verrà pagata in due rate: un prefinanziamento pari all’80% della borsa totale spettante e il 20% al rientro del tirocinante.
PAGAMENTO DELLA BORSA. Il borsista vincitore di una borsa di studio MAECI, riceverà il borsellino stabilito con cadenza trimestrale sul conto corrente italiano a lui intestato. (cfr. Linee Guida per il borsista xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxx.xxxx). Il pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato dopo l’iscrizione presso l’Istituzione prescelta, in base alle tempistiche amministrative necessarie. In alcuni casi il borsista vincitore di una borsa di studio XXXXX riceverà le relative mensilità dalle Università, riportate di seguito in ordine alfabetico, con le quali il MAECI ha concluso apposite Convenzioni per l’Anno Accademico 2017-2018:
PAGAMENTO DELLA BORSA. Il pagamento della borsa di studio comunitaria viene effettuato in due rate: - la prima rata, pari al 75% dell’importo totale del finanziamento comunitario, viene erogata prima della partenza tramite bonifico bancario; - la seconda rata, pari al 25% della borsa, viene corrisposta al rientro, alla consegna da parte dello studente della documentazione di fine mobilità: certificato finale attestante data di inizio e data di fine mobilità, transcript of records per la mobilità a fini di studio e learning Agreement debitamente compilato nelle sezioni During the mobility e After the mobility. Si ricorda inoltre che durante il periodo di studio all’estero, lo studente beneficiario continua a pagare le tasse universitarie previste dall’Università degli Studi “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”. L’Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti Erasmus il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d’iscrizione, spese/tasse d’esame, spese/tasse d’accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. Ulteriori contributi aggiuntivi possono essere concessi, su richiesta del diretto interessato, dall’Agenzia Nazionale a studenti in condizione di handicap (special needs support).
PAGAMENTO DELLA BORSA. Per permettere il pagamento delle borse gli assegnatari sono tenuti a: • fare avere al Career Service Accordo e Learning Agreement secondo le tempistiche e modalità indicate • inviare al Career Service il “Certificato di inizio mobilità” in presenza secondo le tempistiche indicate La borsa verrà versata tramite bonifico bancario su c/c intestato all’assegnatario inserito nell’area riservata di UNIWEB. Sono ammesse carte Poste Pay o altre carte prepagate con un codice IBAN La borsa verrà pagata in due rate: un prefinanziamento pari all’80% della borsa totale spettante entro 30 giorni dall’invio della conferma di inizio mobilità in presenza e il 20% dopo il rientro dalla mobilità (dopo la ricezione del “Traineeship Certificate” e dell’EU Survey, entro 45gg). Il prefinanziamento verrà erogato solo dopo la conferma dell’inizio della mobilità in presenza/mobilità fisica, vale a dire dopo l’invio da parte dello studente del “Certificato di inizio mobilità” in presenza firmato dall’ente ospitante. Per via degli adempimenti contabili connessi alla chiusura dell’esercizio finanziario, i pagamenti per l’anno 2023 potranno essere ordinati presumibilmente fino a fine novembre, quindi gli studenti che iniziano nel 2023 potranno essere pagati in anticipo solo se invieranno tutta la documentazione richiesta entro fine novembre. Agli studenti che iniziano la mobilità a dicembre 2023, gennaio o febbraio 2024 potrà essere pagato l’anticipo non prima di febbraio 2024. La borsa e le eventuali integrazioni sono erogate solo per un periodo effettivo di mobilità fisica con durata minima 60 giorni, pena annullamento status Erasmus+ e restituzione borsa (salvo causa di forza maggiore). La borsa definitiva verrà calcolata in base all’effettiva durata riportata nel certificato finale (giorni in presenza), per un importo non superiore a quello assegnato formalmente. La mancata presentazione dell’After the Mobility comporterà l'annullamento dello status Erasmus / mobilità e la completa restituzione della borsa e di ogni eventuale integrazione.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: