Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato: 1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00; 2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Consulenza E Coordinamento Psico Pedagogico, Appalto Per Servizi Di Consulenza E Supporto
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni Le attività oggetto del presente capitolato, non vengano di concessione devono essere pienamente e correttamente eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese nel rigoroso rispetto delle tempistiche e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato Capitolato e dalla proposta progettuale nell’offerta tecnica-economica presentata in fase sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura del punto ristoro rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato col Concessionario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura del punto ristoro, rispetto a quanto indicato nel presente Capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con Zètema in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nell’invio del fatturato del trimestre di riferimento, entro i termini previsti al precedente art. 12, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
e) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d’Xxxxx, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e approvata dal committentenel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00). Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora l’appaltatore tali deduzioni non assolva a tutti gli obblighisiano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate. Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero violi comunque le disposizioni avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del presente capitolatoContratto, il committente decurterà il compenso dovutosenza bisogno di diffida, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittoulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione escussione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesirelativa richiesta da parte di Zètema. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto richiesta e/o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni pagamento delle penali di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori sopra non esonera in conseguenza della nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia creata una situazione è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pericolo per l’utente: € 300,00;pagamento della medesima penale. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Penalità. Il committenteGli inadempimenti parziali o totali e le irregolarità nell’esecuzione del servizio saranno contestate direttamente dal Referente dell’Amministrazione al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria, qualora accerti che entro tre giorni dal verificarsi dell’evento o della sua conoscenza. Per ogni infrazione ed omissione l’aggiudicatario sarà passibile di penalità pecuniaria variabile, a secondo della gravità, determinata a cura dell’Ente, previa contestazione scritta dell’addebito. L'importo della penalità sarà comunicato all’Impresa aggiudicataria con e-mail certificata o altro mezzo valido, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento. Tale importo dovrà essere detratto dall'imponibile della fattura immediatamente successiva. Le penalità relative all’ultimo mese di servizio saranno trattenute dal saldo finale. In particolare le prestazioni oggetto predette penalità sono previste per i seguenti casi e per qualsiasi altra inosservanza alle norme del presente capitolato;
a) mancata comunicazione all’Area Polizia Locale e al Servizio Veterinario del decesso, trasporto e distruzione della carcassa;
b) mancata compilazione del registro di entrata e uscita di ogni singolo animale con tutti i dati identificativi e vaccinazioni;
c) mancata redazione e/o trasmissione agli organi interessati di tutti i necessari documenti per la formalizzazione degli atti relativi a: 1) restituzione dell’animale catturato al proprietario; 2) affidamento/adozione animale a terzi che ne facciano richiesta;
d) mancata presentazione della relazione periodica con cadenza quadrimestrale, indicante l’attività svolta;
e) reperibilità inferiore alle 24 ore, tutti i giorni, compresi i festivi, per la ricezione degli animali catturati;
f) verifica del mancato rispetto delle prescrizioni igieniche-sanitarie dei luoghi e degli animali custoditi;
g) mancato rispetto dell’orario di apertura giornaliero, con presenza di personale del canile, di almeno due ore al giorno nei mesi autunno-invernali e di tre ore nei mesi primaverili-estivi, fatto salvo il giorno di riposo settimanale.
h) mancata collaborazione dell’affidatario e/o del suo personale dipendente in fase di controllo da parte delle forze di Polizia di tutte le attività e atti attinenti il servizio svolto nella struttura.
i) inizio trasporto presso la struttura “Canile”, su mezzo conforme alla vigente normativa, dell’animale catturato da personale della ditta determinata dall’ASL competente per territorio, oltre minuti 10 dall’ora dell’effettiva cattura dell’animale. Per ogni altra infrazione ed omissione non vengano eseguite in conformità prevista nei suddetti commi l’aggiudicatario sarà passibile di penalità pecuniaria variabile, a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazioneseconda della gravità, da altra ditta. Le spese un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 150,00, da determinarsi a cura dell’Ente, da comunicarsi, sempre, con le stesse modalità e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni tempi di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il committenteCasi di applicazione e entità delle penali. A tutela del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali, qualora accerti che la SA ha la facoltà di applicare le prestazioni oggetto penali nel seguito precisate. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. In fase di applicazione delle penali occorre tener presente il limite legale previsto per l'ammontare complessivo delle stesse (la somma di tutte le penali da applicare). Le norme vigenti individuano il limite complessivo massimo pari al 10%(dieci per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente capitolatoSchema di Contratto, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo materia di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione risoluzione del contratto. L’applicazione In ogni caso, l'applicazione della penale non esonera il Fornitore dall'adempimento contrattuale, fermo restando il caso specifico di diffida dal continuare nell'esecuzione del contratto. Considerato che la SA potrà applicare al Fornitore penali nella misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura, il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Essendo, infatti, convenuta anche la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi del comma 1 dell'art. 1382 c.c., il debitore inadempiente dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzapagare gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno (art. 1224 c.c.), ma non nel loro intero ammontare (data l'impossibilità di cumulare penale e risarcimento integrale) bensì nella differenza tra l'ammontare di questo e la penale. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori/delle forniture o nel rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e delle scadenze programmate l’Appaltatrice non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltopuò mai attribuirne la causa, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte parte, ad altre ditte o imprese o fornitori o terzi in genere salvo che si tratti di ditte, imprese, fornitori o terzi incaricati dalla S.A. e che essa Appaltatrice abbia tempestivamente per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base iscritto denunciato alla procedura disciplinata dai successivi commiStazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, il committente applica specifiche imprese o fornitori o terzi. Per la esazione delle penali, come di seguito indicatola stazione appaltante, secondo il proprio giudizio, potrà:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. Il committenteIn caso di ritardo nello svolgimento dei lavori di manutenzione invernale, qualora accerti oggettivamente accertato attraverso i media, i rappresentanti di Enti Pubblici territoriali e quelli della forza pubblica interessata, ovvero riscontrato dal personale della Provincia di Rieti, l'Impresa sarà soggetta ad una penale di Euro 50,00 (diconsi cinquanta/00) per ogni Km. di strada non agibile o sulla quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione. Nel caso in cui l'ordine di effettuare gli interventi venisse impartito dal personale della Provincia di Rieti per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di trenta minuti dall'ordine stesso, resta inteso a tale proposito, che le prestazioni oggetto in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale di Euro 50,00 (diconsi cinquanta/00) su ogni macchina operatrice per ogni ora di ritardo. Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente capitolatoCapitolato, non vengano eseguite in conformità la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell’Amministrazione, saranno passibili di penalità che varieranno, a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazioneinsindacabile giudizio del tecnico incaricato dell’Amministrazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni un minimo Euro 50,00 ad un massimo di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittoEuro 1.000,00. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, l’Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l’Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l’appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo. Il pagamento delle penali non esime l'impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili. Nel corso del contratto in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzagravi inadempienze, rispetto alla quale l’appaltatore in numero superiore a tre contestate in forma scritta, la Provincia di Rieti avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte procedere alla risoluzione del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali contratto in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;danno all'Impresa.
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Samples: Procedure for the Assignment of Winter Maintenance Works, Capitolato d'Oneri
Penalità. Il committenteIn caso di ritardo rispetto al tempo massimo di fornitura indicato nell'offerta economica, qualora accerti che o in caso di non superamento del collaudo, saranno applicate penalità nella misura dello 0.5% dell'importo offerto, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al raggiungimento di 20 giorni. L'aggiudicataria è responsabile dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta riuscita della fornitura e dell'osservanza di tutte le prestazioni oggetto del presente capitolatoleggi e regolamenti vigenti. L'aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta, all'applicazione di penalità quando:
a. non vengano eseguite effettua in conformità tutto od in parte le consegne entro i tempi e secondo le modalità indicate in contratto;
b. si renda colpevole di deficienza nella qualità della fornitura. Al verificarsi di contestazione scritta, in relazione a forniture qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti a quanto stabilitorichiesto dall’Amministrazione od a qualsiasi altra inadempienza, dopo aver contestato la medesima avrà la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 7 gg. da darsi mediante lettera A.R., senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la risoluzione della fornitura fino alla scadenza dei termine di appalto, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare altresì al titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a mezzo beneficio dell’Amministrazione. E' sempre comunque fatta salva per l’Amministrazione la facoltà di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevataesperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale. I rimborsi per danni e le penali inflitte saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazioneove queste non bastassero, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo . Nel caso di incameramento totale o parziale delle cauzioni, la ditta Ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penaleprovvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittoquanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata 1453 e infine alla rescissione seguenti dei Codice Civile " delle risoluzioni del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà Nel caso di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione inosservanza delle norme del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte Capitolato Speciale d’Appalto e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commiciascuna carenza rilevata, il committente applica specifiche penali, come l’Amministrazione potrà applicare una penalità pecuniaria sino ad un massimo di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo 500,00 per l’utente: € 300,00;ciascuna infrazione riscontrata.
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Penalità. Il committenteresponsabile del procedimento vigilerà costantemente sul verificarsi di eventuali ritardi/inadempienze in sede di esecuzione rispetto alle prescrizione contrattuali. Qualora i ritardi/inadempienze determinino un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni causati da eventuali inadempienze, qualora accerti che l’Università si riserva di applicare le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PECseguenti penali nella misura dell’1 (uno) per mille (per ogni singola inadempienza/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni ritardo) dell’ammontare netto contrattuale nei seguenti casi: • danni arrecati dagli operatori addetti al servizio; oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le quali è stata formulata riparazioni; • mancato o irregolare adempimento del servizio (omissione del servizio, compresa la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni violazione dell’obbligo di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; servizio minimo in caso di ulteriore sciopero e ogni tipo di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata diversa dall’omissione quali, a titolo esemplificativo e infine alla rescissione non esaustivo; l’assenza o il ritardo ingiustificati; la mancata sostituzione di personale che abbia dato motivo di lagnanza, ecc…); • mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente contratto: a insindacabile giudizio dell’Università; • esecuzione del contratto con l’utilizzo di personale non regolarmente assunto: tale infrazione costituisce oggetto di clausola risolutiva espressa del contratto, ex art. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta 1456 del C.C.. Le penali sono applicate mediante trattenuta sul pagamento del bimestre successivo rispetto a quello in cui si è verificato il danno/disservizio, indipendentemente da regolare contestazione dell’inadempienzaqualsiasi contestazione. Tali importi non concorrono a formare la base imponibile ai sensi dell’art. 15, rispetto co. 1 del DPR n. 633/1972. A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Università si riserva di provvedere alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte risoluzione espressa del committente sono notificate alla controparte per contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, in via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltostragiudiziale, con riferimento agli obblighi specifici esecuzione del servizio in danno all’Impresa inadempiente, salvo il diritto al risarcimento di ulteriori e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;maggiori danni derivanti dall'inadempimento.
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Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi : ▪ esecuzione non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo conforme per quantità e/o qualità dei beni; ▪ ritardo nella consegna dei prodotti; ▪ ritardo nella sostituzione di PECprodotti risultati difettosi e/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata non conformi in fase di gara e approvata dal committenteesecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’appaltatore dette deduzioni non assolva siano accoglibili a tutti gli obblighigiudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero violi comunque saranno applicate alla Ditta appaltatrice le disposizioni del presente capitolatopenali previste, fatto salvo il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittorisarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempienza mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, i suddetti prodotti verranno restituiti al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente, se trattasi di necessità urgenti, o, comunque, entro il termine massimo di 7 giorni naturali e consecutivi, con altri di qualità e quantità richiesti. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si procederà all’applicazione della sanzioneriferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in caso ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di ulteriore inadempienza cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata è reso inadempiente e infine alla rescissione che ha fatto sorgere l’obbligo del contratto. L’applicazione pagamento della penale dovrà essere preceduta medesima. E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla Stazione Appaltante. La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da regolare contestazione dell’inadempienzaeventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, rispetto alla quale l’appaltatore da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). La Azienda Sanitaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere maggiori spese, senza possibilità di provvedimenti opposizione e/o eccezione di sorta da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltomedesimo, con riferimento agli obblighi specifici e generali salvo, in esso determinati per l’appaltatoreogni caso, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
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Penalità. Il committenteLa fornitura oggetto dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà passibile, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolatoin caso di inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni seguenti penali:
a) ritardo nella consegna rispetto ai termini di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitivaall’art. 11; in tale ultimo caso tal caso, la penale prevista è pari al € 50,00;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittopenale prevista è pari al € 100,00. In caso di inadempienza segnalazioni di inadempimenti nella fornitura, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta alla Ditta tramite Pec di quanto emerso; la Ditta avrà 7 giorni di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni scritte. Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è ad esso imputabile, l’Azienda Sanitaria provvederà ad applicare le penali nelle misure sopra indicate, senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione di una nota di addebito ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/72. Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale ai sensi dell’art. 113-bis comma 4) del D.lgs 50/2016. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si procederà all’applicazione è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della sanzione; medesima penale. Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l’effettuazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativafornitura. In relazione all’esecuzione del presente appaltotal caso, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per tutti gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza oneri saranno a carico della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;Ditta aggiudicataria.
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Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del Qualora la Ditta non ottemperi pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolato, non vengano eseguite ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, sarà facoltà della ASL risolvere in conformità qualsiasi momento il contratto d'appalto, restando a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo carico dell'impresa il risarcimento di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle ed il rimborso di eventuali spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e sopportate dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittoASL. In caso di inadempienza inadempienze ritenute di lieve entità, a giudizio insindacabile della ASL, è facoltà della ASL applicare unilateralmente una penalità di € 500,00 per ogni singolo evento, fermo restando quanto al riguardo previsto dal D.P.R. n. 207/2010. Le penali saranno applicabili in modo automatico. Si provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate con lettera raccomandata A/R/pec, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale, sopra descritta, sarà applicata con atto formale, in cui si procederà all’applicazione della sanzione; darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui la ASL ritiene di procedere. La Ditta, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. In caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata gravi e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzaripetute inadempienze, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare contestate per iscritto dalla ASL, alle quali la Ditta non dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le sue controdeduzioni entro medesime, la cauzione e le fatture non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica ancora liquidate relativamente al servizio oggetto della contestazione stessaverranno introitate dalla ASL a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere Le cause di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltoforza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto quali scioperi nei settori operativi interessati o in parte quelli collegati e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle perciò influenti sulle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;servizio, devono essere tempestivamente segnalati e documentati alla ASL.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. 1. Il committentesoggetto aggiudicatario nell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato speciale ha l’obbligo del rispetto di tutte le disposizioni di legge, qualora accerti che dei regolamenti concernenti il settore di attività e delle disposizioni impartite dal Capitolato stesso.
2. Qualora siano rilevati inadempimenti da parte del soggetto aggiudicatario, irregolarità nell’esecuzione del servizio, violazioni di obblighi previsti dal presente Capitolato l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le prestazioni oggetto del presente capitolatopenali di seguito indicate riferite alle tipologie di violazioni indicate a fianco di ciascuna.
3. Le inadempienze riscontrate saranno debitamente contestate per iscritto al soggetto aggiudicatario il quale, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la entro 5 giorni lavorativi dalla contestazione, dovrà fornire le proprie giustificazioni che saranno oggetto di valutazione da altra dittaparte dell’Amministrazione. Le spese In mancanza di alcuna giustificazione nei termini suddetti, l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali stabilite.
4. L’entità della penale relativa all’accertata inadempienza verrà definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità del fatto accertato e gli eventuali danni saranno l’importo della penale applicata verrà detratto dal pagamento della fattura emessa per crediti maturati a totale carico della ditta aggiudicatariafavore del soggetto aggiudicatario oppure escusso dalla cauzione definitiva. Per 5.Qualora nell’arco di un quadrimestre vengano contestate almeno tre inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali o in presenza di altre gravi violazioni contrattuali, l’Amministrazione si riserva la rifusione delle spese facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C. a tutto danno e rischio del soggetto aggiudicatario, con riserva di risarcimento dei danni di derivanti e incameramento del deposito cauzionale. 6.Qualora infine durante la vigenza del contratto siano riscontrate ulteriori inadempienze agli obblighi contrattuali comunque previsti rispetto a quelle individuate e disciplinate nel presente articolo, potranno essere applicate ulteriori penali, previa contestazione degli addebiti riscontrati a carico del soggetto aggiudicatario del servizio, la cui sopra, entità sarà definita a discrezione dell’Amministrazione in rapporto alla gravità del fatto accertato. 7.L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione10% dell’importo contrattuale; in caso contrario trova applicazione quanto previsto in materia di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione risoluzione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;.
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Samples: Capitolato D’onere
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione alle prescrizioni del presente capitolato ed ai patti contrattuali, verranno applicate penalità variabili a seconda dell’importanza della sanzione; irregolarità del danno arrecato al normale funzionamento dei servizi, delle conseguenze più o meno dannose e del ripetersi delle manchevolezze. Più specificatamente ed a titolo esemplificativo le manchevolezze che possono dar motivo a penalità sono: • Ritardi per interventi urgenti e ordinari • Ritardi per interventi di manutenzione programmata La penale sarà addebitata in caso contabilità nella misura del due per cento (2 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata ritardo rispetto ai programmi e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà alle scadenze previste dagli ordini di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesiservizio impartiti. La penalità Ditta dovrà inoltre rispondere direttamente di eventuali danni a persone, cose o disservizi che dovessero verificarsi, causati da imperizie o dolo o colpa del proprio personale. Ulteriori irregolarità che potranno essere oggetto di assegnazione di penali sono: • Modifiche agli impianti senza preventiva autorizzazione; • Irregolarità nella conduzione di impianti oggetto dell’appalto; • Mancato rispetto ed inosservanza delle norme di sicurezza e del Piano Operativo di Sicurezza; • Qualsiasi altra inadempienza al presente Capitolato Speciale d’Appalto che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi; Le contestazioni d’irregolarità verranno comunicate alla Ditta in forma scritta e controfirmata. La penale sarà addebitata in contabilità nella misura del cinque per cento (5 %) dell’ammontare netto contrattuale per ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;contestazione motivata ed accertata.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Il committenteL’aggiudicatario, qualora accerti che nell'esecuzione di quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo assegnate e risponde di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno direttamente conseguenti a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopramancati adempimenti, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committenteal loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. Qualora l’appaltatore l’aggiudicatario non assolva adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà la seguente penalità: Qualora la Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio venisse meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolatocapitolato o se risultasse inadempiente, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio l’Ente inoltrerà reclamo di un richiamo scritto. In caso contestazione scritta a mezzo di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzionePosta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 n. 5 (diecicinque) giorni consecutivi dalla notifica della contestazione stessanotifica. Si procede Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle controdeduzioni dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero della delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivodeduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. L’applicazione Qualora l’aggiudicatario non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione appaltante applicherà le seguenti penalità: - Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella fornitura, esecuzione delle opere civili, posa in opera e tutto quanto previsto dal presente disciplinare o a quanto convenuto in fase di ordine; - Euro 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella prestazione di svolgimento della penalità formazione del personale operante; - Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione delle riparazioni di parti o sostituzioni intere delle apparecchiature oggetto dell’appalto o manutenzioni concordate; - Euro 300,00 una tantum in caso d’ inadempienza al presente disciplinare che non pregiudica i diritti spettanti al committente pregiudichi l'uso del sistema in condizioni di sicurezza ed efficienza; - Euro 500,00 una tantum per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali altra inadempienza grave che impedisca l'impiego in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto sicurezza o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;la funzionalità dell’apparecchiatura.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Il committente, qualora accerti che L’aggiudicataria è tenuta ad eseguire la fornitura rispettando rigorosamente le prestazioni oggetto del prescrizioni richieste dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale d’appalto e dichiarati nell’offerta. Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato, non vengano eseguite in conformità la ASL a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo prima tutela di PECciascuna e/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire o di tutte le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del norme contenute nel presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare qualora le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia stesse vengano in tutto e/o in parte e disattese, si riserva di applicare, previa tempestiva contestazione per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commiiscritto, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicatole seguenti penalità giornaliere cumulabili:
1. Per ogni inadempienza riferita alle prestazioni giorno di ritardo per l’ultimazione delle opere edili e dell’installazione di tutte le componenti oggetto del presente appalto rispetto ai termini massimi di cui all’ articolo n.3: € 350,00;al presente CSA, la ASL applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00= (mille/00).
2. negligenza degli operatori Per ogni ora lavorativa di ritardo per il ripristino della piena e perfetta operatività e funzionalità delle apparecchiature installate rispetto ai termini massimi di fermo tecnico/annuo (complessive 80 ore lavorative anno), la ASL applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 300,00= (trecento/00). Fatte in conseguenza ogni caso salve le disposizioni tutte in tema di risoluzione del contratto, alle contestazioni inviate all’appaltatore si applicheranno le procedure di seguito descritte:
a) Il Direttore dell’Esecuzione provvederà a far pervenire per iscritto all’Appaltatore le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
b) Entro tre giorni dal ricevimento della quale si sia creata una situazione nota di pericolo contestazione, l’Appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni alla UOSD Valutazione Tecnologie Sanitarie.
c) La penale è comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell’Esecuzione, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall’appaltatore per l’utente: € 300,00;i singoli e specifici casi.
d) L'appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità nei seguenti casi : ▪ esecuzione non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo conforme per quantità e/o qualità dei beni; ▪ ritardo nella consegna dei prodotti; ▪ ritardo nella sostituzione di PECprodotti risultati difettosi e/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata non conformi in fase di gara e approvata dal committenteesecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo; ▪ mancato rispetto dei termini previsti per la gestione dell’assistenza post-vendita. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora l’appaltatore dette deduzioni non assolva siano accoglibili a tutti gli obblighigiudizio dell’ Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ovvero violi comunque saranno applicate alla Ditta appaltatrice le disposizioni del presente capitolatopenali previste, fatto salvo il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penalerisarcimento degli eventuali maggiori danni. Per altre violazioni del capitolato il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’esecutore, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e complessivamente non potranno essere superiori al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità: • sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si procederà all’invio di un richiamo scrittoriferiscono, • ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria; • in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In caso tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente art. 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di inadempienza cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata è reso inadempiente e infine alla rescissione che ha fatto sorgere l’obbligo del contratto. L’applicazione pagamento della penale dovrà essere preceduta medesima. E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da regolare contestazione dell’inadempienzaeventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione della fornitura ad altre imprese, rispetto alla quale l’appaltatore da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c). L’ Azienda Sanitaria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere maggiori spese, senza possibilità di provvedimenti opposizione e/o eccezione di sorta da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltomedesimo, con riferimento agli obblighi specifici e generali salvo, in esso determinati per l’appaltatoreogni caso, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Contract for Supply of Equipment
Penalità. Il committente1. La Ditta appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi, qualora accerti oltre che le prestazioni alle leggi e regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente capitolatoservizio, non alle istruzioni che le vengano eseguite in conformità a quanto stabilitocomunicate anche verbalmente dall’Amministrazione Comunale.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere definitivamente il rapporto quando, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevatarichiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno tre volte nell’anno scolastico, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazionemediante nota scritta, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopraall’osservanza degli obblighi inerenti l’accordo stipulato, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittoquesta ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. In caso di inadempienza risoluzione del rapporto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Amministrazione.
3. L’Amministrazione si procederà all’applicazione della sanzione; riserva inoltre, in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione inadempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti della sanzione quintuplicata e infine stessa impresa.
4. In caso di singole inadempienze, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale in relazione alla rescissione del contrattogravità dell’inadempienza variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.500,00 ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. L’applicazione della penale delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto dell’inadempienza alla quale l’appaltatore la Xxxxx appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione contestazione. L’ammontare della penale potrà essere trattenuto sul primo pagamento mensile successivo alla definizione dell’ammenda stessa. Si procede al recupero Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono: • interruzione di servizio; • gravi ritardi nello svolgimento del servizio; • mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano annuale del trasporto alunni; • comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione moralità e della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti personalità dei passeggeri da parte dell’autista; • uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico; • mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell’automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del committente sono notificate alla controparte per via amministrativasolo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi, ecc.); • gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
5. In relazione all’esecuzione del presente appaltoPer la puntuale definizione e quantificazione delle specifiche penalità, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatoreladdove dettagliatamente prevista, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;rimanda ai capitolati tecnici dei singoli lotti/Comuni".
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Penalità. Il committente, qualora accerti che le mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata comporta l'applicazione della penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati nel presente capitolato o dichiarati dal Broker aggiudicatario in fase sede di gara e approvata dal committentegara. Qualora l’appaltatore Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme; di conseguenza, la predetta penale è applicata sino a quando i servizi non assolva inizieranno a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le essere resi in modo conforme alle disposizioni del presente capitolato. Al verificarsi dell'inadempimento soggetto a penale, l'Università, a mezzo PEC, intimerà al Broker aggiudicatario di provvedere entro il termine perentorio ivi indicato; le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 15 gg. dal ricevimento della contestazione. L'ammontare della penalità è addebitato sulla cauzione definitiva. L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Università di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il Broker aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Le penali applicate non potranno superare, complessivamente, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 bis comma 4 del Codice. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata Gli eventuali ritardati e/o mancati e/o parziali adempimenti delle obbligazioni contrattuali e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione l’applicazione della penale di cui sopra verranno contestati al Fornitore per iscritto (PEC) dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il Fornitore dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzacomunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni al D.E.C. nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della detta contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore di cui sopra ovvero non vi sia stata risposta o la medesima non sia pervenuta nel termine indicato, egli segnalerà tempestivamente i ritardi e/o le disfunzioni e/o gli inadempimenti rispetto alla alle prescrizioni contrattuali al R.U.P., trasmettendo a quest’ultimo la corrispondente documentazione, il quale l’appaltatore avrà facoltà applicherà al Fornitore le penali come sopra indicate. Le penali sono applicate mediante ritenute sui crediti del Fornitore oppure, in mancanza di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesicrediti o loro insufficienza, l’Università si rivarrà sulla garanzia fideiussoria. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto richiesta e/o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni pagamento delle penali di cui all’ al presente articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della non esonera il Fornitore dall’adempimento dell'obbligazione per la quale si sia creata una situazione è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pericolo per l’utente: € 300,00;pagamento della penale stessa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il committentePremesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, qualora accerti che il Responsabile dell’appalto potrà applicare le prestazioni oggetto seguenti penali: - per quanto riguarda l’omissione totale o parziale delle attività, l'Impresa, oltre alla perdita del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevatacompenso relativo alla mancata prestazione, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni essere gravata di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi una penale pari al 2% del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con mensile contrattuale (IVA inclusa), per ogni mancata esecuzione di ognuno dei servizi a carattere giornaliero, e comunque nei limiti e secondo le modalità previste dal presente capitolato dall’art. 113-bis, co. 2, D.lgs. n. 50/2016; - per quanto riguarda inesatti adempimenti o ritardi nell'adempimento o comunque per inadempienze diverse dall'omissione del servizio, l'Impresa potrà essere gravata di una penale pari al 3% del compenso mensile contrattuale (IVA inclusa) e dalla proposta progettuale presentata in fase comunque nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 113-bis, co. 2, D.lgs. n. 50/2016; - per l’esecuzione del contratto con utilizzo di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore personale non assolva a tutti gli obblighiassunto regolarmente, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza violazione del progetto di assorbimento predisposto dalla ditta aggiudicataria, verrà applicata – per una prima infrazione – una penale di € 5.000, 00 per ogni persona non in regola ovvero non assunto secondo la previsione del progetto; la seconda infrazione comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. L'importo delle penali applicate sarà, a scelta dell’Amministrazione, trattenuto sul pagamento della mensilità successiva a quella in cui si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine è verificata l’infrazione/disservizio oppure sull'importo cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato, indipendentemente da qualsiasi contestazione. A seguito dell’avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell’ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva di procedere alla rescissione risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’art. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza1456 del C.C., rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per in via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltostragiudiziale, con riferimento agli obblighi specifici contestuale incameramento della cauzione salvo il diritto ad ottenere la penale e generali in esso determinati ad agire per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte il diritto al risarcimento di ulteriori e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;maggiori danni derivanti dall’inadempimento.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Il committente1. Qualora l’aggiudicatario non dovesse dare esecuzione al servizio secondo le modalità e i termini indicati nel presente Capitolato e nel contratto, qualora accerti che l’Amministrazione aggiudicataria applicherà, previa comunicazione scritta, le prestazioni oggetto seguenti penali:
a) nel caso di mancata realizzazione di parte delle attività previste di monitoraggio o di carenza dei dati forniti, una penalità calcolata in misura percentuale del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi 3% dell’ammontare del corrispettivo dell’appalto trimestrale per ogni punto di rilevamento e/o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighirelativi dati mancanti, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; ed in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione recidiva è stabilita la risoluzione del contratto;
b) nel caso di ritardo nelle consegne totali o parziali dei dati rispetto al termine fissato, una penale in misura percentuale dell’1% per ogni decade maturata di ritardo, salva la facoltà della risoluzione del contratto, ove il ritardo superi il termine di sessanta giorni;
2. L’applicazione della Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di legalità:
a) Qualora nei confronti dell’Aggiudicatario siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, sarà applicata a carico anche una penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà a titolo di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte liquidazione del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non li adempia sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in tutto relazione alla prima erogazione utile.
b) Qualora l’Aggiudicatario contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il “conto dedicato”, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
c) Qualora l’Aggiudicatario non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commideterminabile, il committente applica specifiche delle prestazioni al momento eseguite.
3. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’Aggiudicatario, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione.
4. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, come ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, saranno applicate definitivamente.
5. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall’applicazione di seguito indicato:penali l’Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
16. ogni inadempienza riferita alle prestazioni L’esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell’arte. La Regione, attraverso il Settore Provveditorato ed Economato, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed, inoltre, si riserva di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza verificare durante l’espletamento del servizio la qualità della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;prestazione offerta.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Penalità. Il committenteADP si riserva la facoltà, qualora accerti che le prestazioni oggetto nel caso di inosservanza di norme contenute nel presente Capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, di comminare all’appaltatore penalità variabili secondo l'importanza dell'irregolarità commessa, del presente capitolatodanno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze. Alla comminazione delle penali, non vengano eseguite nelle misure di seguito indicate, si procederà in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso contraddittorio con la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni appaltatrice, mediante apposita nota scritta e previa acquisizione delle deduzioni dell’appaltatore, che avrà la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre produrre nei 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessasuccessivi alla contestazione. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicatoLe possibili penali risultano strutturate nel seguente modo:
1. a) nel caso di infrazioni di lieve entità, inadempimenti, ritardi o cattive esecuzioni del servizio, è fissata la penale di € 500,00 (diconsi eurocinquecento/00) oltre alle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio o attraverso altra Ditta dei lavori non eseguiti o male effettuati, previa contestazione degli addebiti;
b) per le gravi infrazioni, ove non si ravvisi la grave inadempienza che determini la rescissione del contratto, ADP si riserva più severe misure da adattarsi di volta in volta, previa contestazione di addebiti, contenute da un minimo di € 1.000,00 (diconsi euromille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (diconsi eurocinquemila/00);
c) per ogni inadempienza riferita alle giorno di ritardo dalla data di inizio del servizio la ditta appaltatrice sarà sottoposta ad una penale pecuniaria di € 500,00 diconsi (eurocinquecento/00);
d) la Ditta dovrà provvedere all'adeguamento delle prestazioni di cui all’ articolo n.3: alle lett. a) e b) richiesto nei termini indicati da ADP; in caso contrario sarà applicata un’ulteriore penale pecuniaria di € 350,00;
2500,00 (diconsi eurocinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento, per un massimo di giorni dieci. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione Trascorso inutilmente tale termine, ADP ha la facoltà di pericolo per l’utente: € 300,00;risolvere il contratto, incamerando il deposito cauzionale, salvo il risarcimento dei maggiori danni, senza che la Ditta appaltatrice possa pretendere indennizzi e compensi di sorta.
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Samples: Cleaning Services Agreement
Penalità. Il committenteQualora la stazione Appaltante, qualora accerti il ritardo, l’inadempimento, l’inesattezza o la violazione rispetto agli obblighi stabiliti nei documenti che compongono il contratto da parte dell’aggiudicatario, provvederà ad applicare le prestazioni oggetto del presente capitolatosotto elencate penali contrattuali:
a) mancato servizio per un intero giorno: applicazione di una penale di € 500,00/giorno;
b) mancato rispetto degli indirizzi e delle modalità organizzative ( orari, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilitogiorni, dopo aver contestato procedure stabilite dalla stazione appaltante) applicazione di una penale di €. 350,00/giorno; In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Nel caso di anomalie di servizio che comportino più forme di penalità, le penali corrispondenti sono da intendersi cumulabili. Le penali verranno applicate con Determinazione Dirigenziale fatto salvo il pagamento dei maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante. La Stazione appaltante, procederà alla contestazione scritta delle inadempienze riscontrate alla Ditta aggiudicataria a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevatao PEC. ai fini dell’avvio del procedimento. La fase successiva all’avvio del procedimento sarà gestita secondo quanto stabilito dalla L. 241/90 e s.m.i.. In caso di cumulo delle sanzioni la Stazione appaltante, sulla base della valutazione della gravità delle violazioni, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicatariaprocedere alla risoluzione del contratto. Per il recupero delle penalità la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad Stazione appaltante potrà effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto trattenute su quanto dovuto alla Ditta o sulla cauzione definitiva; che dovrà in tale ultimo tal caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzioneessere immediatamente reintegrata. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a Per tutti gli obblighialtri aspetti non contemplati tra le inadempienze sopra menzionate la stazione appaltante, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolatoprovvederà a diffidare con lettera raccomandata o via PEC, il committente decurterà il compenso dovutol’Aggiudicatario, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di assegnando un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e termine non oltre 10 superiore a 3 (diecitre) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente dal ricevimento per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;ottemperare a quanto richiesto.
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Penalità. Il committenteLa cooperativa nell'esecuzione dei servizi disciplinati dalla presente con- venzione, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità ha l’obbligo di uniformarsi a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque tutte le disposizioni del presente capitolato, di legge e di regolamento concernenti il committente decurterà il compenso dovuto, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. servizio stesso.----------------------------------- In caso di inadempienza si procederà all’applicazione riscontrata irregolarità nell'esecuzione dei servizi o di viola- zione delle disposizioni previste dalla presente convenzione (compreso quindi il mancato inserimento del personale svantaggiato, ai sensi dell'articolo 11 della sanzione; presente convenzione, per fatto imputabile alla coo- perativa), la cooperativa stessa è tenuta al pagamento di una penalità in caso rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività.------- --------- Al verificarsi di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della tale eventualità potrà essere applicata una penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, di Euro 50,00 per la prima infrazione che per le successive aumenterà pro- gressivamente di 1/10 rispetto alla quale l’appaltatore avrà precedente.------------------------------- Per le inadempienze relative al Protocollo Sociale Operativo, le penali sono individuate all’art.10 del medesimo Protocollo (il riferimento ex c.2, art.113-bis D.Lgs. 50/2016, è ora da intendersi ex c.4). -------------- Le penali suddette verranno comminate mediante nota di addebito sul corrispettivo restante da liquidare, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la cooperativa abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate ed applicabili.---------------- Le penali suddette verranno comunque applicate, salvo il ricorso in via giurisdizionale, anche qualora si riscontrassero violazioni a norme legi- slative. Il Comune si riserva la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La risolvere la presente convenzione qua- lora, dopo l’applicazione di due penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte successiva diffida ad adem- piere per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appaltoiscritto, anch’essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti con riferimento agli obblighi specifici la massima cura e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;puntualità.------------------------------------
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Spazzamento E Pulizia Manuale Del Territorio Comunale
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di penalità il committente decurterà il compenso dovutocui importo sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti alle fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. A seguito delle verifiche ispettive svolte dall’Ente Gestore o dai suoi delegati e/o incaricati che dovessero dar luogo alla rilevazione di inadempienze contrattuali, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzaformale delle stesse all’Aggiudicatario, rispetto alla il quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) 8 giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, l’Ente Gestore potrà procedere, entro 15 giorni lavorativi, all'applicazione delle sanzioni previste. L’Ente Gestore potrà, inoltre, far pervenire all'Aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 8 giorni dalla notifica data della contestazione stessaformale comunicazione, pena l'applicazione della penalità corrispondente. L'applicazione delle penalità è adottata con provvedimento formale dall’Ente Gestore. Il provvedimento di applicazione delle penalità sarà notificato con le modalità previste dalle normative vigenti. Si procede procederà al recupero della delle penalità mediante da parte dell’Ente Gestore tramite ritenuta diretta sul corrispettivocorrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. L’applicazione Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della penalità non pregiudica i diritti spettanti cauzione. A garanzia della puntuale esecuzione dei servizi di cui al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente presente Capitolato sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche previste le seguenti penali, come nel caso in cui le inadempienze o negligenze non siano tali, comunque, da determinare la risoluzione del contratto, e fermo restando il rimborso di seguito indicatoeventuali danni provocati:
1. ) Mancato rispetto degli orari di prelievo/consegna utente, salvo eventi particolari e giustificati: euro 50,00 per ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00trasporto;
2) Interruzione del servizio dovuta a mancata effettuazione del prelievo/consegna di uno o più utenti: euro 100,00 per ogni utente;
3) Euro 500,00 per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell’espletamento del servizio o per la mancata sostituzione del personale non idoneo entro 5 giorni lavorativi;
4) Per ogni ulteriore giorno di ritardo sui tempi di cui al precedente punto 3) verrà applicata una penale aggiuntiva di euro 250,00 giornaliere;
5) Inosservanza delle prescrizioni di servizio impartite, ovvero inosservanza di qualsiasi prescrizione prevista dal presente Capitolato: euro 250,00 per singola violazione;
6) Inadempimento a puntuali obblighi di informazione: euro 300,00 per singola violazione. negligenza degli operatori È, in conseguenza della quale si sia creata una situazione ogni caso, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Si evidenzia che, a seguito dell’applicazione di pericolo tre penali complessive, non potrà più essere emesso il certificato di “regolare esecuzione”, “a regola d’arte”, o altro equivalente, per l’utente: € 300,00;le prestazioni del rapporto contrattuale. La normale tolleranza viene così stabilita:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni Le attività oggetto del presente capitolato, non vengano di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese nel rigoroso rispetto delle tempistiche e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato Capitolato e dalla proposta progettuale nell’offerta tecnica-economica presentata in fase sede di gara. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera – per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
a) in caso di ritardo nell’apertura al pubblico delle attività oggetto di concessione rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato in relazione al singolo lotto o a quanto successivamente concordato nel Contratto stipulato col Concessionario, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
b) in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura delle attività oggetto di concessione, rispetto a quanto indicato come minimo nel presente Capitolato e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con Zètema in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
c) in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte di Zètema, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
d) per ogni giorno di ritardo nell’invio del fatturato del trimestre di riferimento, entro i termini previsti al precedente art. 10, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
e) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone o delle royalty, rispetto alle tempistiche previste nel presente Capitolato d’Xxxxx, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
f) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e approvata dal committentenel Contratto nonché – ove compatibili e/o migliorative per Zètema – nell’Offerta tecnica e nel Piano di Gestione presentato in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell’inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00). Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora l’appaltatore tali deduzioni non assolva a tutti gli obblighisiano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate. Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero violi comunque le disposizioni avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del presente capitolatoContratto, il committente decurterà il compenso dovutosenza bisogno di diffida, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scrittoulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione escussione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine cauzione definitiva prestata, il Concessionario deve provvedere alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesirelativa richiesta da parte di Zètema. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto richiesta e/o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni pagamento delle penali di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori sopra non esonera in conseguenza della nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia creata una situazione è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pericolo per l’utente: € 300,00;pagamento della medesima penale. L’Aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto del presente capitolato, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata la contestazione, da altra ditta. Le spese e gli eventuali danni saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra, il committente provvederà ad effettuare apposita ritenuta sugli importi del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le Ogni inosservanza alle disposizioni del presente capitolato, che non dia luogo alla risoluzione del contratto, comporterà l’applicazione di penalità il committente decurterà il compenso dovutocui importo sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate. A seguito delle verifiche ispettive svolte dal Comune o dai suoi delegati e/o incaricati che dovessero dar luogo alla rilevazione di inadempienze contrattuali, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio di un richiamo scritto. In caso di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzaformale delle stesse all’Aggiudicatario, rispetto alla il quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) 8 giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Comune potrà procedere, entro 15 giorni lavorativi, all'applicazione delle sanzioni previste. Il Comune potrà, inoltre, far pervenire all'Aggiudicatario eventuali prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 8 giorni dalla notifica data della contestazione stessaformale comunicazione, pena l'applicazione della penalità corrispondente. L'applicazione delle penalità è adottata con provvedimento formale dal Comune. Il provvedimento di applicazione delle penalità sarà notificato con le modalità previste dalle normative vigenti. Si procede procederà al recupero della delle penalità mediante da parte del Comune tramite ritenuta diretta sul corrispettivocorrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento. L’applicazione Le ritenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della penalità cauzione. A garanzia della puntuale esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato sono previste le seguenti penali: ⮚ Nel caso in cui le inadempienze o negligenze non pregiudica i diritti spettanti al committente per siano tali, comunque, da determinare la risoluzione del contratto, e fermo restando il rimborso di eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicatodanni provocati:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00) Euro 500,00 per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell’espletamento del servizio o per la mancata sostituzione del personale non idoneo entro 5 giorni lavorativi;
2) inosservanza delle prescrizioni di servizio impartite, ovvero inosservanza di qualsiasi prescrizione prevista dal presente Capitolato: Euro 250,00 per singola violazione;
3) inadempimento a puntuali obblighi di informazione: Euro 300,00 per singola violazione;
4) impiego di personale privo dei requisiti previsti: penale del 5% sul costo orario per il numero di ore di servizio prestate dal personale privo dei requisiti;
5) Euro 1.000,00 per evento contestato per violazione all’obbligo di continuità nell’impiego del personale assegnato. negligenza degli operatori È, in conseguenza della quale si sia creata una situazione ogni caso, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Si evidenzia che, a seguito dell’applicazione di pericolo tre penali complessive, non potrà più essere emesso il certificato di “regolare esecuzione”, “a regola d’arte” o altro equivalente per l’utente: € 300,00;le prestazioni del rapporto contrattuale.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Gestione Delle Attività Ludico Ricreative Ed Educative Per Minori
Penalità. Il committente, qualora accerti che le prestazioni oggetto Le trasgressioni alle prescrizioni del presente capitolatoCapitolato, non vengano eseguite la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Responsabile del procedimento, il rifiuto da parte dell'Impresa a firmare per ricevuta gli ordini di consegna della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali, l’impiego di modalità di esecuzione tali da pregiudicare l’incolumità pubblica ed in conformità a quanto stabilitogenere qualsiasi violazione agli obblighi dell'appalto saranno passibili di penalità, dopo aver contestato a mezzo di PEC/raccomandata A.R. l'inadempienza rilevata, potrà fare eseguire le prestazioni per le quali è stata formulata salvo la contestazione, da altra dittarisarcibilità del danno ulteriore. Le spese e gli eventuali danni penali saranno a totale carico della ditta aggiudicatariairrogate dal Responsabile del Procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L. In caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti (risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. Per la rifusione delle spese e dei danni di cui sopra108 del d.lgs. n. 50/2016), il committente provvederà ha la facoltà di sospendere la procedura di cessione del credito finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti. Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dal cronoprogramma redatto con il progetto esecutivo ed approvato dalla Stazione Appaltante, calcolato in giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di perfezionamento del relativo Ordinativo. L’ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione dei Lavori che la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo. La ritardata ultimazione dei lavori relativi al singolo ordinativo, entro i termini fissati è soggetta ad effettuare apposita ritenuta sugli importi una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) dell’importo netto dell’Ordinativo per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista fino al termine massimo dilatorio di giorni 30 (trenta) a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell’esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo dell’appalto o sulla cauzione definitiva; in tale ultimo caso la ditta aggiudicataria dovrà ricostituire entro 10 giorni la somma garantita quale cauzione. L’attività oggetto dell’appalto dovrà essere svolta con le modalità previste dal presente capitolato e dalla proposta progettuale presentata in fase di gara e approvata dal committente. Qualora l’appaltatore non assolva a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolatocontrattualizzato per il singolo contratto, il committente decurterà il compenso dovutoResponsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. Ogni penalità, applicando una penale. Per altre violazioni del capitolato si procederà all’invio applicata e notificata, sarà trattenuta con semplice atto amministrativo, previa nota formale di un richiamo scritto. In caso contestazione degli addebiti e senza alcuna altra formalità, dall’importo a liquidarsi, senza bisogno di inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione; in caso di diffida, ulteriore inadempienza si procederà all’applicazione della sanzione quintuplicata e infine alla rescissione del contratto. L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienzaaccertamento o procedimento (amministrativo, rispetto alla quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa. Si procede al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo. L’applicazione della penalità non pregiudica i diritti spettanti al committente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. La penalità e ogni altro genere di provvedimenti da parte del committente sono notificate alla controparte per via amministrativa. In relazione all’esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto giurisdizionale o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi, il committente applica specifiche penali, come di seguito indicato:
1. ogni inadempienza riferita alle prestazioni di cui all’ articolo n.3: € 350,00;
2. negligenza degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo per l’utente: € 300,00;giudiziario).
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Samples: Accordi Quadro Multifornitore