Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione inadempienza a quanto previsto nel presente capitolato l’amministrazione applicherà le seguenti penali:
a) € 150,00 per modifiche non concordate ai piani annuali d’intervento;
b) € 150,00 per utilizzo di personale non specializzato;
c) ammontare della fornitura (relativa penalità raddoppiata in caso di reiterate inadempienze. Motivo invece di rescissione del contratto da parte dell’amministrazione saranno il reiterarsi di più di cinque gravi inadempienze e consegna l’utilizzo di prodotti non conformi alla vigente normativa oltre, laddove sia previsto, anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria. La vigilanza in materia è di pertinenza della ASL – Servizio Igiene e installazione) oggetto Sanità Pubblica. Il Municipio Roma VII inviterà, con raccomandata AR, il fornitore a produrre, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, le proprie giustificazioni le quali, se a giudizio del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeDirettore dell’Area Socio Educativa saranno ritenute non accettabili, al netto dell’IVAdetermineranno l’applicazione della penale. Le predette penalità saranno contestate all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l’importo potrà essere recuperato dall’amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall’aggiudicatario inadempiente. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà reiterati ed immotivati ritardi l'amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e porre in danno all’Aggiudicatario, salvo essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi eventuali danni derivanti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta totale o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteparziale mancata esecuzione del servizio.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in di inadempimenti, ritardi e disservizi, la Contraente dovrà corrispondere ad EUR le penali di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Per l’applicazione delle penali, la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardoSocietà potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo. Nell’ipotesi in cui l’importo La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c. Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell’importo dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove per effetto dell’applicazioni delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dalla Contraente, l’importo garantito dovesse risultare inferiore al netto dell’IVA50% del valore della cauzione originariamente prestata, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatariola Contraente sarà tenuta a 19 reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio semplice richiesta da parte della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoSocietà, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteperentori da questi assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. Ai sensi dell’art. 23 co. 2 del Decreto MIT n. 49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente in caso di sospensione del servizio per cause diverse da quelle previste ai co. 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l’importo massimo pari al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente art. 4. Le Parti inoltre, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l’indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest’ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e consegna e installazione) oggetto quantitativi prescritti all’art. 6 del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno capitolato, eccezione fatta per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica i casi di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaforza maggiore, si applicherà riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale sopra richiamata di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardociascun evento contestato con riferimento. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualedell'importo del contratto, al netto dell’IVApena la facoltà, l’Ente risolverà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodel Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno al precedente paragrafo, saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto a mezzo PEC le proprie deduzioni controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni n. 15 (cinquequindici) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa le stesse non sia giunta siano giunte nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantefatturati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Formazione E Aggiornamento in Materia Di Salute E Sicurezza
Penalità. Per ogni giorno solare La Ditta aggiudicataria è obbligata ad iniziare il servizio alla data prestabilita. La stessa si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione e al Comune capofila qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di ritardo nell’esecuzione della fornitura (forza maggiore quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e consegna e installazione) oggetto disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del presente contratto servizio disposti dalle Autorità. La Regione si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali impegna a verificare eventuali inadempienze che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario saranno contestate per iscritto, a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., alla Ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione. L’Aggiudicatario La Ditta appaltatrice, entro 8 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà comunicare in ogni caso formulare le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. La Regione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette trenta giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non siano accoglibili a giudizio accolte e viene comunicato l’ammontare della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatepenale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, sono le seguenti:
a) € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti alla pulizia dei mezzi riferita ad ogni singolo mezzo;
b) € 500,00 per il mancato rispetto degli orari (puntualità) e/o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepercorsi stabiliti senza valida giustificazione;
c) € 1.000,00 per mancata effettuazione di ogni corsa.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare L’ Azienda Sanitaria si riservala facoltà di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) Xxx consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di consegna e installazione) oggetto di cui all’art. l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare a carico del presente contratto si applicherà fornitore una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per centodel valore dell’ordine;
b) dell’importo contrattualeQuando, al netto dell’IVAa seguito del controllo quali-quantitativo, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine massimo perentorio indicato dalla data di comunicazione del rifiuto, la penale è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.
c) se, in seguito a rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 (cinquegiorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata.
d) giorni lavorativi dalla stessa contestazioneper il mancato rispetto dei tempi garantiti per l’assistenza tecnica delle apparecchiature verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale. Qualora dette deduzioni L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le ritirata. L'applicazione delle penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteavverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito.
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Samples: Capitolato Tecnico
Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto inadempienza anche parziale alle prescrizioni del presente contratto si applicherà Capitolato, la Fondazione applicherà, in relazione alla gravità dell inadempimento, una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica variabile da un minimo di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica 300,00 ad un massimo di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, 700,00 fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodei danni subiti. La Ditta affidataria sarà tenuta ad emettere nota di credito in corrispondenza dell importo della penalità la quale si riterrà assolta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora dovuto delle fatture da liquidare. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di all applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi al presente articolo, verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo La Ditta affidataria avrà facoltà di rendere controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazioneformale contestazione dell inadempimento. Qualora In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti ovvero qualora dette deduzioni non siano accoglibili possano essere accolte, a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoFondazione contraente, si applicheranno saranno applicate le penali sopra indicatea decorrere dall inizio dell inadempimento. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, La richiesta e/ o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati Ditta affidataria dalla Stazione Appaltanteprestazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto della Fondazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
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Samples: Fund Raising Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e per ritardo nell’esecuzione nelle prestazioni dovute, secondo quanto indicato all'art. 35. L'ammontare della fornitura (e consegna e installazione) oggetto penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze, formalizzate con contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.P. con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria. Inoltre costituisce causa specifica per l’applicazione della penale, la mancata esecuzione o il ritardo della prestazione, qualora per detta causa l’Azienda Sanitaria sia costretta ad approvvigionarsi sul libero mercato. In tal caso, oltre all’eventuale maggior onere sopportato dall’Azienda Sanitaria, sarà applicata al soggetto aggiudicatario una penale pari al 20% dell’importo della prestazione non effettuata. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeo a qualsiasi altro titolo dovute, al netto dell’IVAe/o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti. Nel caso in cui d’incameramento totale o parziale della cauzione, la prima verifica di conformità ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardostessa nel suo originario ammontare. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in In ogni caso saranno applicate le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteseguenti penalità: - 1% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 15° giorno - 1,5% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno; - 2% dell’intero valore dell'appalto dal 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Penalità. Per L’Appaltatore sarà sottoposto, per ogni giorno solare inadempienza (anche non consecutiva) agli obblighi contrattuali ad una penale pari: - 1° inadempimento: 200 euro; - 2° inadempimento: 400 euro; - dal 3° inadempimento: 600 euro. La penale sarà applicata con semplice comunicazione scritta e senza formalità particolari, salvo cause ostative dimostrabili ed indipendenti dalla volontà della Ditta. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si contestazioni o gravame. Qualora la ditta non dovesse rispettare i termini di evasione delle richieste di consultazione ordinaria, l’Istituto applicherà una penale pari all’1‰ di 200 euro per ciascuna richiesta e per ogni giorno lavorativo di ritardo; oltre il quinto giorno lavorativo di ritardo è facoltà dell’Istituto chiedere la risoluzione del contratto, salvo incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento dei maggiori danni per tale inadempienza subiti. L’importo complessivo delle penali, per l’intera durata contrattuale, non potrà superare il 20% (uno 20 per millecento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVApresunto a base di gara. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, anche non consecutive, l’INPDAP ha la prima verifica facoltà di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell’appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione per il risarcimento del maggior danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali subito e salva ogni altra azione che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili l’INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantetutela dei propri interessi.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare 1. Nel caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno inadempienze e/o di inefficienza dei servizi svolti, accertate ai sensi dell’art. 9, o di mancato rispetto dei termini, la Provincia intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVAil rispetto delle norme contrattuali entro il termine perentorio di quindici giorni. Nel caso in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa Amministrazione avviare la prima verifica procedura di conformità risoluzione del contratto.
2. Il mancato rispetto delle proposte tecnico/qualitative presentate in sede di gara determinerà l'applicazione di una penale commisurata, in base alla gravità, in un importo dal 15% al 50% dell'importo contrattuale di cui alla relativa voce. L’applicazione della fornitura abbia esito sfavorevole penale avverrà previo contraddotorio con il contraente, al quale l’amministrazione dovrà contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.
3. La risoluzione comporterà la restituzione da parte dell’affidatario delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell’art. 7, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del maggior danno.
4. Il caso di mancato rispetto del termine di cui all’art. 6 non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente dipendente da forza maggiore la fornitura disponibile per la verifica Ditta riconosce all'Amministrazione il diritto di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevoleapplicare, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata una penalità dell'1% per ogni giorno solare di ritardo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di attivare la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto di cui al comma 1.
5. Nell’ipotesi Il maggior tempo impiegato per lo svolgimento del servizio dovuto a cause di forza maggiore non imputabili al soggetto affidatario, espressamente riconosciute dalla Provincia, non sarà considerato ritardo, salva l’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio maggior tempo impiegato comporti la revoca totale o parziale del finanziamento da parte della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione AppaltanteRegione Autonoma della Sardegna.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare Le inadempienze contrattuali devono essere contestate per iscritto, con fissazione di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile un termine per la verifica relativa regolarizzazione. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno e quanto disposto nell’articolo precedente, l’Ente si riserva la facoltà di conformità entro applicare le seguenti penali: -negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevoleminori loro affidati, € 250,00; -mancata sostituzione degli operatori assenti ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, si applicherà la penale sopra richiamata € 250,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno solare di ritardomancata sostituzione; - mancata sostituzione di operatori richiesta dall’Ente per i motivi di cui all’art. Nell’ipotesi in cui l’importo 8 del presente capitolato, € 250,00; -altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’Aggiudicataria, € 250,00 per ogni disservizio. L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci avviene in seguito a contestazione per cento) dell’importo contrattualeiscritto dell’addebito, al netto dell’IVA, mediante accredito per detrazione sulla prima fatturazione utile dopo la notificazione. In caso di inadempienza da parte dell’Aggiudicataria l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o provvede alla corrispondente decurtazione sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivada liquidare. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata Prima dell’applicazione della penale l’Aggiudicataria è comunque sentita entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantenella contestazione.
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Penalità. Per ogni giorno solare Il verificarsi di ritardo nell’esecuzione eventuali inadempienze sarà contestato alla ditta appaltatrice per iscritto dall’Ufficio comunale competente, a mezzo lettera raccomandata con A.R., con invito a provvedere alla loro eliminazione in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione. La ditta appaltatrice, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualelettera di contestazione, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso formulare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili controdeduzioni scritte in ordine a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivaquanto addebitato. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla Ditta appaltatrice, il Comune provvederà ad applicare le seguenti penali, fatte salve eventuali ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti: € 500,00 per mancato rispetto della copertura oraria stabilita dall’Amministrazione, senza valida giustificazione; € 500,00 in caso di mancato avviso dell’assenza programmata del personale tecnico a presidio della sede CED, entro i termini fissati stabiliti al punto 4.3.1 del presente capitolato di gara; € 500,00 per mancata risposta telefonica nel periodo di reperibilità; € 500,00 per ogni comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità degli utenti, imputabile al personale addetto ai servizi; € 750,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; Il pagamento delle penalità non libera la Ditta appaltatrice dalla Stazione Appaltanteresponsabilità per i danni causati. La quota relativa alla penale sarà decurtata d’ufficio in sede di liquidazione delle successive fatture relative al servizio prestato.
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Samples: Capitolato Speciale
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ all’0,6‰ (uno 0,6 per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 1020% (dieci venti per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Oneri ed obblighi dell’Aggiudicatario L’aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione AppaltanteAppaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
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Samples: Capitolato Tecnico Per Il Servizio Di Gestione Della Server Farm
Penalità. Per ogni giorno solare 1. La ditta aggiudicataria che durante lo svolgimento dei servizi dia motivi a rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali può essere soggetta a diffida senza pregiudizio per l’applicazione di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del eventuali clausole penali.
2. Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto contratto, comporteranno l’applicazione di una penalità compresa tra euro 200,00 ed euro 1.000,00. In caso di recidiva la penalità sarà prima raddoppiata, poi triplicata . In caso di ulteriore recidiva si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo provvederà all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni una penalità non inferiore all’1% e non superiore al 5% del costo del servizio nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili suo complesso, da determinarsi a giudizio inappellabile della Stazione Appaltante ovvero Amministrazione.
3. L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, da parte del Responsabile del Servizio interessato, alla quale la ditta appaltatrice avrà facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro e non vi sia stata risposta oltre 10 gg. dalla notifica della contestazione.
4. Il Comune si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o la stessa non sia giunta incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell’appaltatore.
5. Si procederà al recupero della penalità, delle spese ed eventuali danni, mediante ritenuta diretta da parte del Comune sul corrispettivo del mese nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, quale sarà assunto il provvedimento o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure in mancanza sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia cauzione definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecon semplice atto amministrativo.
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Samples: Capitolato Prestazionale
Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualesempre che queste non comportino decadenza dalla gestione), risultanti anche dal rapporto dei competenti servizi comunali e/o da fondati reclami dell’utenza, al netto dell’IVAConcessionario possono essere inflitte, per ogni inadempienza, penali determinate con provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari, tra un minimo di euro 500,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00 secondo la gravità dell’inadempienza. Nel Il Comune provvederà a contestare i fatti all’affidatario, a mezzo PEC, assegnando 5 giorni solari, dal ricevimento, per le eventuali controdeduzioni. Questo può presentare le proprie osservazioni entro il suddetto termine. In caso in cui la prima verifica di conformità rigetto delle osservazioni da parte dell’ente o di non presentazione delle stesse, l’affidatario dovrà provvedere al pagamento della fornitura abbia esito sfavorevole penale nei termini e secondo le modalità previste nella lettera di contestazione o nella successiva lettera di irrogazione della penalità. Qualora l’affidatario non provveda al pagamento, il Comune si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile rivale sul deposito cauzionale o su quanto dovuto, a qualsiasi titolo, all'affidatario. Le contestazioni saranno comunicate alla Commissione per la verifica gestione dell’albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali riscossione dei tributi di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscrittoal D.M. 9.3.2000, n.89. L’Aggiudicatario dovrà comunicare L’applicazione della penale, in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni reiterate inadempienze da parte dell’affidatario, non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o preclude al Comune la stessa non sia giunta nel termine indicatopossibilità di altre forme di tutela, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso compresa la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanterisoluzione e la decadenza del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per L’Agenzia aggiudicataria incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute. L’ammontare della penale varia a seconda della gravità dell’inadempienza accertata Detta penale, per singola inadempienza, varia da un minimo di euro € 200 ad un massimo di euro € 3.000. A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano le principali penali: - inosservanza delle tempistiche di messa a disposizione del personale da somministrare indicate nel punto “Modalità di attivazione” e “Assenze improvvise a qualsiasi titolo”; - irregolarità riscontrata nella corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori somministrati; - irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge; - inadeguatezza riscontrata nell’esecuzione delle mansioni da parte delpersonale; - inosservanza di direttive e regolamenti Aziendali da parte del personale somministrato; - mancato rispetto di quanto previsto relativamente alla qualità del servizioofferto. L’applicazione delle penali non esclude in ogni giorno solare caso il risarcimento di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto eventuali danni né qualsiasi azione legale che l’Azienda Sanitaria intenda intraprendere . L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, me- diante ritenzione sulle somme spettanti alla Agenzia contraente in esecuzione del presente pre- sente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVAin sede di liquidazione fatture,o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste non bastanti. Nel caso in cui d’incameramento totale o parziale della cauzione l’Agenzia affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare Qualora la prima verifica violazione risulti di conformità della fornitura lieve entità e non abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevoleprovocato alcuna conseguenza, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà potrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecomminata una semplice ammonizione da parte del DEC del contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Appalto
Penalità. Per Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l’applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà società affidataria sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno nella misura determinata per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVAla gravità della manchevolezza contestata. Nel caso in cui di manchevolezze e ritardi che determinano persistenti carenze nell’effettuazione del servizio l'Amministrazione aggiudicatrice, dopo tre contestazioni scritte, per garantirne la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevolecontinuità, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativapuò, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà comunque rescindere il contratto in danno all’Aggiudicatarioed affidare, immediatamente, il servizio ad altro soggetto ritenuto idoneo, con incameramento della cauzione e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodei danni, nonché quanto previsto nel presente articolo. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione In caso di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni nel entro il termine massimo perentorio di giorni 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni Nel caso entro il suddetto termine non siano accoglibili pervengano elementi idonei a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, giustificare le inadempienze contestate si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivaa carico dell’impresa una sanzioni variabile da €.500,00 a €2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In quest’ultimo caso di recidiva nell’ arco di 60 giorni la garanzia definitiva dovrà penalità applicata potrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteaumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare L’aggiudicatario è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione del servizio. L’aggiudicatario, senza esclusione di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di una penale penalità pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata a: • Euro 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardomancata erogazione del servizio; • Euro 500,00 per ogni difformità di servizio, inadempienza o inosservanza di quanto previsto dal presente Capitolato. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci • Euro 1.000,00 per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà ogni attività proposta insieme alle Associazioni del territorio e non realizzata durante i centri estivi. Decorso il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) ritardo stabilito in 3 giorni consecutivi naturali, l’Amministrazione, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per la fornitura di servizi similari. L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, notificata a mezzo fax. L’aggiudicatario sarà tenuto a fornire giustificazioni e controdeduzioni scritte avverso le osservazioni mosse dal Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla stessa data di ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni Dopo la comminazione di quattro sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale. Per le penalità dovrà essere emessa nota di credito in concomitanza con la liquidazione della fattura più prossima. Per quanto non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoprevisto e regolamentato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedisposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare La Fondazione Arena verificherà periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal Capitolato e, a tal fine, attiverà un sistema di ritardo nell’esecuzione della fornitura (controllo. Al riscontro di eventuali violazioni, omissione o disapplicazione e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e consegna e installazione) oggetto puntuale del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno servizio, la Fondazione Arena provvederà a contestarle per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVAiscritto alla ditta affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole Alla ditta che effettuerà il servizio verrà concesso un termine non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i inferiore a 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivarelative controdeduzioni e motivazioni. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata di mancato riscontro entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedi cui sopra, o qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti, la Fondazione Arena procederà ad applicare le seguenti penali :
A) inosservanza e mancata reperibilità dei referenti - grave e negligente comportamento da parte della ditta che effettuerà il servizio, tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio, a seconda della gravità delle conseguenze, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 200,00;
B) Mancato rispetto dei tempi di intervento, di risoluzione del guasto, di manutenzione/assistenza da € 100 a € 200,00 in base alla gravità;
C) Mancata consegna della documentazione (rapporti tecnici di intervento): da € 100,00 a € 200,00 in base alla gravità per ogni documento non consegnato L’applicazione di due penali autorizzerà la Fondazione Arena alla risoluzione del rapporto con la ditta affidataria del servizio per giusta causa.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi all’esecuzione del contratto nei tempi e nei termini previsti dallo stesso, fatti salvi i casi non imputabili al soggetto e/o concordati con la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano Stazione appaltante, il Dirigente responsabile del contratto provvederà a contestare l’inadempienza all’aggiudicatario e saranno applicate le seguenti penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata : · € 25,00 per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo ritardo fino al 5° giorno; · € 50,00 per ogni giorno di ritardo fino al 10° giorno; · € 100,00 per i giorni di ritardo successivi al 10° fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l’importo complessivo delle penali erogate sia superiore al 10% dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà è facoltà per l’Amministrazione risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatariodell’appaltatore. Ferma restando l’applicazione delle suddette penali, salvo la Provincia di Oristano avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 del Codice civile, nonché la risoluzione di diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodel presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi commi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà al contraente, il quale potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla 15 consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivaè reso inadempiente. In quest’ultimo caso di persistente inadempimento, previa comunicazione al contraente, è riconosciuta alla Provincia la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro facoltà di ricorrere a terzi per ottenere i termini fissati dalla Stazione Appaltantemedesimi servizi o servizi alternativi, addebitando al contraente i relativi costi sostenuti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare Alle inadempienze connesse con gli obblighi previsti dal Contratto di ritardo nell’esecuzione della fornitura servizio, dal presente Capitolato, nonché quelle conseguenti a leggi e regolamenti emanati o emanandi dal Comune, l’Impresa oltre all'obbligo di ovviare al più presto, è passibile di sanzioni amministrative fino a un massimo di Euro 15.000,00 (e consegna e installazionequindicimila/00) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare singola infrazione, determinata dalla Comune di ritardo. Nell’ipotesi Castelli in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualerelazione alla gravità della violazione, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare fermo restando in ogni caso il risarcimento del maggiore danno causato. In caso di recidiva le proprie deduzioni nel termine massimo sanzioni saranno raddoppiate. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, contro la quale l’Impresa avrà la facoltà di 5 (cinque) presentare controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della contestazione inviata al suo domicilio anche a mezzo fax. Le sanzioni verranno applicate all’Impresa anche per irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa contestazionee/o per comportamenti scorretti verso il pubblico e/o per indisciplina nello svolgimento delle mansioni assegnate, purché debitamente documentate. Qualora dette deduzioni Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio. Xxxxx restando quanto sopra, la Tabella allegata riporta un elenco non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero esaustivo di possibili inadempienze e relative sanzioni, alle quali potranno essere aggiunti eventuali spese per l’esecuzione d’ufficio dei lavori non vi sia stata risposta eseguiti o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemale effettuati.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante della Ditta, o con le stesse modalità previste all’Art. 5 comma 2). Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5(cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove a giudizio dell’Amministrazione le controdeduzioni risultassero irrilevanti e/o insufficienti, sarà applicata una penalità variabile da un minimo di euro 200,00(duecento euro e centesimi zero) ad un massimo di euro 800,00(ottocento euro e centesimi zero), per ogni giorno solare infrazione, in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidiva. In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (mancata erogazione di uno qualsiasi dei servizi affidati, e consegna e installazione) oggetto comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non fruibile in maniera adeguata, quale ad esempio l’inadeguata pulizia del presente contratto si applicherà una mezzo, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualemassima di euro 500,00(euro cinquecento), oltre al netto dell’IVArimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione a causa del disservizio. Nel caso in cui la prima verifica di conformità cambio di percorso non autorizzato, il servizio si intende non reso, con un addebito della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile medesima penale massima di euro 500,00(euro cinquecento) prevista per la verifica mancata erogazione del servizio. In caso di conformità entro i 30 giorni solari successivi risoluzione del contratto, alla ditta sarà applicata una penale di importo tra euro 10.000,00 (diecimila euro e centesimi zero) e euro 30.000,00(trentamila euro e centesimi zero) in relazione alla gravità dei fatti che lo hanno determinato. In tal caso la ditta dovrà inoltre versare al primo esito sfavorevole, ovvero Comune oltre al risarcimento dei danni l’importo risultante dalla differenza tra la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, propria offerta e quella della ditta subentrante. L’Amministrazione deve sempre procedere preventivamente alla contestazione all’aggiudicatario delle inadempienze riscontrate al fine dell’applicazione delle penali. Non è necessaria la messa in mora dell’aggiudicatario. Resta inteso che l’Amministrazione si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo riserva il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali procedere a controlli sulle modalità di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario conduzione del servizio, sul rispetto dei tempi e delle percorrenze effettuate per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatoil trasporto degli alunni, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantenonché del mezzo utilizzato.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per In caso di inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale: - da € 200,00 (duecento) e € 300,00 (trecento), per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione per mancate sostituzioni del personale debitamente comprovate e documentate o per ogni giorno di inadempienza; - da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) seconda della fornitura (gravità o della frequenza delle contestazioni. L’importo della penalità sarà trattenuto dall’ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVAnon ancora liquidate. Nel caso in cui la prima verifica le prestazioni non siano eseguite, oltre all’applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo PEC o fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l’Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi cui al primo esito sfavorevolecomma del presente articolo. Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedei danni.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare La segnalazione di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto una qualsiasi inadempienza agli obblighi del presente contratto Capitolato speciale verrà contestata per iscritto all’appaltatore e potrà determinare l’applicazione, a carico dello stesso, di una delle penali sottoindicate. L’applicazione delle sanzioni sarà effettuata previa contestazione di addebiti, notificata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con termine di controdeduzione di giorni dieci. L’applicazione delle sanzioni è di competenza del Referente del Comune di Suelli/Direttore dell’esecuzione del contratto, che provvederà con atto motivato. L’ammontare della sanzione, eventualmente applicata, sarà trattenuta mediante emissione di nota di credito dell’impresa aggiudicatrice. L’Amministrazione si applicherà una penale pari all’1‰ (uno riserva la facoltà di comminare all’aggiudicataria, previa comunicazione scritta, le seguenti penali:
1. per milleinadempienze nell’esecuzione dei servizi:
a) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata detrazione dello 1% sul corrispettivo mensile per ogni giorno solare mancata esecuzione di ritardoognuno degli interventi giornalieri, settimanali e periodici;
2. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% per mancata osservanza di disposizioni di varia natura:
a) € 50,00 (dieci cinquanta/00) per cento) dell’importo contrattualemancata comunicazione, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedi cui all’art. 20, dei nominativi del personale stabilmente adibito al servizio, nonché ogni successiva variazione;
b) € 50,00 (cinquanta/00) per mancata comunicazione, entro i termini di cui all’art. 20, del nominativo del Referente;
c) € 50,00 (cinquanta/00) ogni qualvolta il Comune di Suelli riscontri che i prodotti chimici e il materiale di pulizia non siano conservati nei contenitori originali, ovvero non vengano stoccati come disposto all’art. 14 del presente Capitolato speciale, ovvero non rispondano alla normativa vigente.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare Qualora, entro i termini di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna delle apparecchiature, fissati per ciascun lotto dal presente Capitolato, non sia completata la consegna e installazione) oggetto del l’installazione delle apparecchiature richieste nel presente contratto si applicherà Capitolato, per cause imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante potrà applicare una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo In caso di ritardi nella consegna dei materiali, la Stazione appaltante si riserva di applicare una penale fino ad un massimo dello 0,02% dell’entità totale dell’appalto per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeprestazioni contrattuali. In caso di inadempienze o ritardi nell’esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione la Stazione appaltante si riserva di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno applicare le penali sopra indicatesecondo quanto descritto nel “Disciplinare tecnico per il servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche in service/noleggio”. Le penali verranno regolate dalla Stazione AppaltanteLa reiterazione dei ritardi e/o inadempienze, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivaper fatti imputabili all’appaltatore, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso di consegna di materiali non conformi alle caratteristiche indicate nell’offerta di gara o di esecuzione di interventi di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivi rispetto alle problematiche evidenziate, la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteappaltante si riserva di applicare una penale fino ad un massimo dello 0,03% dell’entità totale dell’appalto per ogni fornitura non conforme e per ogni intervento di manutenzione ed assistenza tecnica non risolutivo. Il mancato ripristino delle condizioni della fornitura rispetto ai livelli qualitativi indicati nel contratto, per fatti imputabili all’appaltatore, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto.
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Samples: Fornitura Per L’allestimento Tecnologico Delle Sale Operatorie
Penalità. Per Previa contestazione formale al concessionario per eventuali anomalie imputabili allo stesso, in particolare per infrazioni ed inadempienze, quali:
a) il grave ritardo nella buona manutenzione e immediata riparazione dei dispositivi di controllo;
b) l’ingiustificata assenza degli ausiliari ove previsti;
c) inottemperanze e per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si altra infrazione agli obblighi contrattuali. Il Comune applicherà una penale pari all’1‰ da € 250,00 (uno duecentocinquanta) ad € 500,00 (cinquecento), commisurata all’entità del fatto contestato e per mille) dell’importo contrattualetutte le infrazioni contestate. E’ fatta salva la facoltà, al netto dell’IVA. Nel per i casi più gravi previsti dall’art.10 o in caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica recidiva, di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevolerisolvere il contratto, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativatrattenendo a titolo risarcitorio, si applicherà la penale sopra richiamata per e fatto salvo ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodi eventuali maggiori danni, la polizza definitiva. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione Entro 15 giorni dalla diffida relativa agli addebiti delle infrazioni ed inadempienze riscontrate, il concessionario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni; trascorso inutilmente tale termine o le controdeduzioni non siano meritevoli di penali accoglimento, nei successivi 30 giorni, con proprio atto monocratico, il Responsabile del Servizio ingiungerà il pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario sopra commisurandola alla gravità dell’addebito, ovvero promuoverà la procedura di risoluzione del contratto per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteinadempimento.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per ogni In caso di inadempienze, deficienze nell’espletamento del servizio e violazioni degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il giorno solare successivo a quello di ritardo nell’esecuzione contestazione dell’infrazione, è tenuta al pagamento della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto penale di € 500,00. La penale di cui sopra si applicherà intende raddoppiata in caso di recidiva. Sarà applicata una penale pari all’1‰ (uno ad € 15.000,00 annui in caso del mancato raggiungimento di una percentuale di rifiuti differenziati annui pari ad almeno il 65% e per mille) dell’importo contrattualecome espressamente specificato al punto n°5 del presente Capitolato d’oneri. Il Comune, al netto dell’IVAa seguito di accertamento provvederà a contestare, anche a mezzo fax, l’infrazione o l’inadempienza alla ditta appaltatrice, e decorsi tre giorni senza che pervengano dalla stessa ditta idonee e comprovate giustificazioni scritte, procederà all’incasso delle penalità comminate mediante ritenute dirette sul canone del mese nel quale verrà contestata l’infrazione ovvero nei mesi successivi fino a compensazione della penalità applicata. Nel caso in cui la prima verifica Il provvedimento assunto dall’ufficio competente è inappellabile ed immediatamente esecutivo per espressa volontà delle parti contraenti che fin da ora per allora si intende reciprocamente data e accettata. L’applicazione della predetta penale non pregiudica le azioni di conformità rivalsa per danni eventualmente arrecati all’Amministrazione. L’applicazione della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali penalità di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per iscrittole eventuali altre violazioni contrattuali verificatesi . L’Aggiudicatario dovrà comunicare L’ufficio Tecnico Comunale, responsabile della sorveglianza dei servizi in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazioneappalto, verificherà in particolare il regolare adempimento delle norme contrattuali, con ispezione da effettuare nelle forme più opportune. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, sospensione neppure parziale o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantetemporanea del pubblico servizio.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per Tramite l’Ufficio Servizi Sociali l’Amministrazione comunale segnalerà alla Ditta gli eventuali inadempimenti e/o carenze di gestione che dovranno essere tempestivamente risolte. Le inadempienze ad obblighi derivanti dal contratto che non siano tali da determinare la revoca dell’incarico, comportano l’applicazione di una penalità da € 50 a € 500 per ogni giorno solare inadempienza, da applicarsi con ritenute sul corrispettivo mensile e con la solo formalità della contestazione degli addebiti. In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (più gravi infrazioni quali: - manchevolezze e consegna di deficienze nella qualità del servizio; - presenza di operatori inferiore o con qualifica diversa da quella richiesta dal servizio; - quando l’aggiudicatario non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente capitolato, diverse da quelle sopra indicate; - arbitraria interruzione del servizio; - inosservanza del trattamento economico e installazione) oggetto giuridico del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualepersonale impiegato, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole previsto dal rispettivo CCNL ove non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile ravvisino gli estremi per la verifica risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva misure più estreme da adottarsi di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica volta in volta e l’incameramento della cauzione che non potrà essere svincolata sino a quando l’appaltatore non avrà integralmente adempiuto agli obblighi assunti In caso di conformità risulti nuovamente negativagrave inadempienza accertata dall’Amministrazione comunale, si applicherà la penale sopra richiamata darà luogo alla revoca dell’incarico da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. L’incarico potrà essere revocato con preavviso di almeno due mesi, mediante lettera raccomandata se, per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci qualsiasi ragione venissero a mancare le disponibilità finanziarie necessarie per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà assicurare il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepagamento del dovuto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaCapitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si applicherà procederà, con riferimento ai singoli mezzi all’applicazione delle seguenti penalità:
1. una penalità pari ad €. 1.000,00 giornalieri in caso di mancata prestazione di servizio (giornata intera o parziale);
2. una penalità pari ad €. 500,00 giornalieri:
a. qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell’Ufficio Pubblica Istruzione, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b. per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, etc. nei tempi previsti;
c. in caso di rilievi alle condizioni igienico sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente Capitolato;
d. per variazione dei percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate;
e. qualora l’Impresa non utilizzi la penale sopra richiamata tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
f. nel caso di ogni giorno solare altra infrazione rilevata dagli organi di ritardocontrollo, anche se non compresa nella casistica di cui al presente articolo;
3. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo una penalità pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualead €. 250,00 giornalieri: a)qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sui mezzi, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatarioprescritto dal presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodiversa autorizzazione da parte della stazione appaltante (vedi art. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.8 “Esecuzione del servizio”);
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Penalità. Per L’ASL BI, a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità della stessa alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, , in ogni caso di verificata violazione di tali norme: - per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione non imputabile all’ASL BI , a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna allo 0,5% dell’importo complessivo del contratto; - in caso d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali della Ditta aggiudicataria, secondo il principio della progressione, fino al 1 % dell’importo complessivo del contratto della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno aggiudicata per mille) dell’importo contrattualeogni inadempienza, al netto dell’IVAdi IVA; Le penali saranno applicate dopo formale contestazione, ad opera del Responsabile del procedimento, ed esame delle eventuali controdeduzioni della Ditta Aggiudicataria, le quali dovranno pervenire entro 5 gg. Nel lavorativi dalla data della contestazione. L’Asl Bi si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile penali per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo ritardo raggiungessero un valore pari al 10% (dieci dell’importo del contratto. E’ fatta salva la facoltà dell’ASL BI di esperire ogni altra azione per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno patitosubito o dalle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempienza contrattuale. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi importi dovuti dalla Ditta aggiudicataria per irregolarità commesse dalla medesima nell’esecuzione del contratto verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio detratti da eventuali crediti della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione AppaltanteDitta.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Penalità. Per ogni giorno solare Nel caso di ritardo nell’esecuzione mancata osservanza da parte della fornitura (ditta dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà formale diffida con descrizione analitica e consegna motivata delle contestazioni e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVAcon invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole le giustificazioni eventualmente addotte dall’affidatario, che dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine stabilito nella diffida, non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativafossero ritenute soddisfacenti dall’amministrazione, si applicherà la procederà all’applicazione delle seguenti penalità:
a) in caso di inadempienza totale o parziale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali assunti o per violazione di norme di legge, verrà applicata una penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi rapportata, in cui l’importo ragione delle penali applicabili superi l’importo pari loro gravità, all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 10% (dieci del corrispettivo mensile. Gli importi addebitati a titolo di penale o per centoil risarcimento di danni e spese saranno recuperate mediante trattenuta sulle fatture in fase di xxxxxxxxxxxx.Xx Stazione appaltante, comunque, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
b) dell’importo le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale. In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al netto dell’IVAcomplesso degli impegni assunti, l’Ente risolverà di verificata e reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, il responsabile competente procederà a diffidare l’aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantes’intenderà risolto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare L’aggiudicatario, nell'esecuzione di ritardo nell’esecuzione della fornitura (quanto richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e consegna ai regolamenti concernente l’appalto in oggetto. L’aggiudicatario è responsabile delle prestazioni assegnate e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualerisponde di eventuali danni direttamente conseguenti a mancati adempimenti, al netto dell’IVAloro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole Qualora l’aggiudicatario non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevoleadempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si Stazione appaltante applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeseguente penalità: Qualora la Ditta aggiudicataria, al netto dell’IVAnell'espletamento del servizio venisse meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolato o se risultasse inadempiente, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione inoltrerà reclamo di penali contestazione scritta a mezzo di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso Posta Elettronica Certificata (PEC) rilevante l'inadempienza; l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di controdeduzioni entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi dalla stessa contestazionenotifica. Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento delle controdeduzioni dell’aggiudicatario, la Stazione appaltante provvederà al recupero delle penalità mediante deduzione di pari importo sui corrispettivi in pagamento. Qualora dette deduzioni l’aggiudicatario non siano accoglibili adempia a giudizio della tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contenute nel presente documento, la Stazione Appaltante ovvero appaltante applicherà la penalità compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicatopossono comunque superare, si applicheranno le penali sopra indicatecomplessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale come previsto dall’art. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante113-bis Codice dei contratti pubblici.
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Samples: Procurement Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare Atteso il principio di ritardo nell’esecuzione della fornitura separazione delle responsabilità di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/2006 comma 3, secondo cui il Soggetto Finanziatore ed il Soggetto Realizzatore sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta, resta inteso tra le Parti che, l’Utilizzatore non potrà procedere a sospensioni del pagamento dei canoni o decurtazioni dei canoni (anche a titolo di penali) in conseguenza di mancanze contrattuali/inadempimenti accertati da parte del Soggetto Realizzatore. Le eventuali penalità inerenti l’esecuzione dell’opera dovranno essere comminate direttamente all’Appaltatore (Soggetto Realizzatore) secondo quanto stabilito dal contratto d’Appalto. Salvo quanto disposto nei precedenti paragrafi, il Finanziatore, in relazione alla propria obbligazione, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del Capitolato di Locazione finanziaria, all’offerta presentata, agli atti di gara, nonché a quelle di tutte le leggi e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si regolamenti vigenti. Il Comune, secondo la gravità delle eventuali mancanze contrattuali accertate, applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualecompresa da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 da notificarsi al Finanziatore , al netto dell’IVA. Nel caso in cui previa contestazione degli addebiti alla medesima la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario quale dovrà comunicare in ogni caso presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 osservazioni entro e non oltre i successivi 10 (cinquedieci) giorni lavorativi dalla consecutivi, salvi gli eventuali adempimenti di risoluzione contrattuale. Il Comune provvederà al recupero delle penalità comminate al Finanziatore mediante ritenuta diretta sui crediti della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio e ove necessario, mediante escussione parziale o totale della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprestata.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente contratto si applicherà capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo bando, viene applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualedi € 200,00, oltre al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica rimborso di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivacausa del disservizio. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale L'ammontare della penalità può essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprelevato, a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Samples: Concession Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno accertate inadempienze contrattuali l’Ente contesterà le stesse, per mille) dell’importo contrattualeiscritto, al netto dell’IVAassegnando un termine per il relativo superamento. Nel In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi l’Ente si riserva la prima verifica facoltà di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano applicare le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata seguenti sanzioni: ➢ euro 1.000,00 per ogni giorno solare violazione delle norme igienico sanitarie ; ➢ euro 2.000,00 per carenza di ritardoregistrazione e tenuta dei registri delle presenze dei cani ovvero di discordanza tra le registrazioni e le presenze reali dei cani; ➢ euro 1.000,00 in caso di mancata derattizzazione trimestrale o disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie o delle programmate lotte alle mosche e insetti nocivi comprovate dalle mancate asseverazioni della Ditte esecutrice di tali lavori; ➢ euro 1.000,00 in caso di non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente ➢ nella struttura comprese le carcasse dei cani; ➢ euro 1.000,00 in caso di specifica mancata manutenzione delle aree verdi di pertinenza del canile. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione di almeno tre delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci suddette comporta la risoluzione del contratto per cento) dell’importo contrattualegrave inadempimento e grave errore, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà a tale proposito si applica il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatedisposto dell’articolo successivo. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprocedimento giudiziale.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Penalità. Per Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l’Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non superiore a 15 giorni solari consecutivi per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni giorno solare caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni. Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali. In considerazione dell’importanza e dell'essenzialità della fornitura richiesta, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, e, in particolare, di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto nella consegna, il RUP del presente contratto si applicherà SOGGETTO ATTUATORE provvederà ad applicare una penale pari all’1‰ giornaliera, nella misura dell’uno per mille (uno per mille1%o) dell’importo contrattuale, fino ad un massimo del dieci percento (10%) dello stesso importo contrattuale L’ammontare della penali addebitate al netto dell’IVA. Nel caso Fornitore potranno essere portate in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecompensazione con eventuali crediti del fornitore.
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Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del mancato rispetto delle clausole previste nel presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano capitolato verranno applicate le seguenti penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata : − per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari ritardo rispetto al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazioneconsegna/installazione e collaudo Sulla fattura viene indicato l’IBAN su cui la ditta dovrà fare il versamento. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l’ammontare della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicatepenalità viene addebitata sulla cauzione. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltantepenalità sono notificate all’impresa, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivarestando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora. Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a carico del trasgressore. In quest’ultimo ogni caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei maggiori danni imputabili a quest’ultimo; Come previsto dall'art. 113-bis comma 2 del D. Lgs 50/2016 i termini fissati dalla Stazione Appaltantecontratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità' delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Penalità. Per ogni giorno solare L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:
a) ritardo nell’esecuzione della fornitura (e nella consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualerispetto ai termini di cui all’art. 14; in tal caso, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno solare di ritardo;
b) merce che a seguito del controllo quali-quantitativo risultasse priva delle qualità essenziali richieste o viziata al punto da renderla inidonea all’uso, e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio sopra indicato dalla data di comunicazione del rifiuto; in tal caso, la penale prevista è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo;
c) se in seguito a rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire la stessa nel termine di 5 giorni e/o al ritiro della merce rifiutata presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di collaudo; la penale prevista in tal caso, è pari al 2% dell’importo della merce non ritirata. Nell’ipotesi in cui l’importo Ciascuna Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata, fatto salvo il richiamo alle norme contenute nel Capitolato Generale d’Oneri. L'applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualeavverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15, al netto dell’IVAI comma, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo del D.P.R. n. 633/72. La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto al dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantedegli eventuali maggiori danni.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Per Interventi Di Chirurgia Vertebrale
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura (o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi e consegna e installazione) oggetto quantitativi prescritti all’art. 2 del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno capitolato, eccezione fatta per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica i casi di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaforza maggiore, si applicherà riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale sopra richiamata di Euro 50,00 per ogni giorno solare di ritardociascun evento contestato con riferimento. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo 10. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (dieci venti per cento) dell’importo contrattualedell'importo contrattuale (come previsto dal D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), al netto dell’IVApena la facoltà, l’Ente risolverà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodel Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno al precedente paragrafo, saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto a mezzo PEC le proprie deduzioni controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni 15 (cinquequindici) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa le stesse non sia giunta siano giunte nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantefatturati.
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Samples: Capitolato D’appalto
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeprestazione, a proprio insindacabile giudizio l’Azienda Sanitaria comunicherà, a mezzo raccomandata a. r., al netto dell’IVAcontraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di dieci giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare. Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in cui la prima verifica relazione alla gravità dei fatti e ai giorni di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevoleritardo rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato speciale, ovvero la verifica indicati nella lettera di conformità risulti nuovamente negativacontestazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per ogni addebito. Comminate tre sanzioni pecuniarie in un anno, si applicherà potrà procedere alla risoluzione del contratto Inoltre, nel caso di gravi e ripetute inadempienze l’Azienda Sanitaria avrà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare facoltà di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoall’impresaaggiudicataria. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione È fatto divieto all’aggiudicatario di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare interrompere o sospendere l’esecuzione del contratto con decisione unilaterale in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non caso, anche quando siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantein atto controversie con l’Azienda Sanitaria.
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Samples: Service Agreement
Penalità. Per ogni giorno solare Le inadempienze contrattuali devono essere contestate per iscritto, con fissazione di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile un termine per la verifica relativa regolarizzazione. Fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno e quanto disposto nell’articolo precedente, l’Ente si riserva la facoltà di conformità entro applicare le seguenti penali: -negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevoleminori loro affidati, € 500,00; -mancata sostituzione degli operatori assenti ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, si applicherà la penale sopra richiamata € 500,00 per ogni operatore non sostituito e per ogni giorno solare di ritardomancata sostituzione; - mancata sostituzione di operatori richiesta dall’Ente per i motivi di cui all’art. Nell’ipotesi in cui l’importo 9.4 del presente capitolato, € 250,00; -altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili all’Aggiudicataria, € 250,00 per ogni disservizio. L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci avviene in seguito a contestazione per cento) dell’importo contrattualeiscritto dell’addebito, al netto dell’IVA, mediante accredito per detrazione sulla prima fatturazione utile dopo la notificazione. In caso di inadempienza da parte dell’Aggiudicataria l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o provvede alla corrispondente decurtazione sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivada liquidare. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata Prima dell’applicazione della penale l’Aggiudicataria è comunque sentita entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantenella contestazione.
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Samples: Appalto Per Servizi
Penalità. Per ogni giorno solare Il prestatore, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di ritardo uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i servizi medesimi. In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto dei servizi o di violazione delle disposizioni del presente contratto si applicherà capitolato, il prestatore è tenuto al pagamento di una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVApenalità calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidività. Nel caso in cui il servizio non venga eseguito con la prima verifica massima cura, nel rispetto delle modalità operative indicate nel presente capitolato, verrà applicata una penale compresa tra € 250,00# e € 3.000,00#, a seconda della gravità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. L’importo della penale aumenterà in proporzione aritmetica per le successive infrazioni. Le penalità verranno comminate mediante nota di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole addebito sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio Sociale. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora, dopo l’applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch’essa comportante penalità, i servizi non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente fossero espletati con la fornitura disponibile massima cura e puntualità. Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l’affidamento ad altro prestatore di servizi, per la verifica rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti del prestatore di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteservizi.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (Ogni ingiustificabile ritardo, deficienza o irregolarità riscontrata nello svolgimento delle attività, a qualunque titolo imputabile all'Affidatario e consegna che non determini, per portata e installazione) oggetto gravità, la risoluzione del presente contratto si applicherà ai sensi del precedente art.13, comporterà l'applicazione di una penale pari all’1‰ (uno di € 500,00. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. L’Affidatario, nei tre giorni dalla data della notifica dell’inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario competente. L’applicazione della penale, non pregiudica per mille) dell’importo contrattualel’Amministrazione il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l’applicazione degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile. L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell’Amministrazione con nota inviata via pec e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell’appaltatore in merito a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all’Amministrazione entro 7 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che l’appaltatore abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all’applicazione della penalità con apposito provvedimento. Si procederà al netto dell’IVArecupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento. Nel caso in cui la prima verifica l’appaltatore sia sottoposto al pagamento di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle tre penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto potrà essere risolto con facoltà per l’Amministrazione di affidarlo alla seconda in graduatoria. L’Amministrazione riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso e addebiterà alla parte inadempiente le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantemaggiori spese sostenute.
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Samples: Capitolato Speciale D’oneri
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente contratto si applicherà capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora il concessionario non provveda al ripristino della piena funzionalità degli impianti nei tempi indicati all’articolo 5 di questo bando, viene applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualedi € 200,00, oltre al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica rimborso di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili eventuali spese sostenute dall’amministrazione comunale a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivacausa del disservizio. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà di mancato svolgimento periodico delle analisi dell’acqua erogata viene applicata una penale di € 300,00. L'ammontare della penalità può essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteprelevato, a insindacabile giudizio dell’amministrazione, dal deposito cauzionale.
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Samples: Capitolato Speciale Per Concessione in Uso Di Aree Di Proprietà Comunale
Penalità. Per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto L’Amministrazione, verificata la mancata effettuazione del servizio o l’effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi prescritti all’art. 4 del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno capitolato, eccezione fatta per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica i casi di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativaforza maggiore, si applicherà riserva in merito ai contratti discendenti la facoltà di comminare al Fornitore la penale sopra richiamata di Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardociascun evento contestato con riferimento. Nell’ipotesi in cui l’importo L’applicazione delle penali applicabili superi l’importo pari non esonera in ogni caso il Fornitore dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al 10successivo articolo 13. La misura complessiva della penale non può superare il 20% (dieci venti per cento) dell’importo contrattualedell'importo contrattuale (come previsto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021), al netto dell’IVApena la facoltà, l’Ente risolverà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitodel Fornitore. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno danno luogo all’applicazione di delle penali di cui ai precedenti periodi verranno al precedente paragrafo, saranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto a mezzo PEC le proprie deduzioni controdeduzioni nel termine massimo di 5 giorni 15 (cinquequindici) giorni lavorativi naturali e consecutivi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa le stesse non sia giunta siano giunte nel termine indicato, si applicheranno saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui Ai fini del ristoro dell’importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla fatturati ovvero escutere la garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltante.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Per In caso di inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione dei lavori di manutenzione sarà applicata una penale pari a euro 250,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e non giustificato rispetto al termine di ultimazione degli interventi previsti e/o richiesti. Il ritardo verrà definito: nel caso di interventi a chiamata di manutenzione straordinaria correttiva o su guasto oppure di attività accessorie richieste dall'Amministrazione con ordine di servizio: prendendo come riferimento la data prescritta e/o riportata nell’ordine. Qualora la consegna e installazione) oggetto del presente contratto si l’installazione delle apparecchiature eventualmente da fornire o sostituire avvengano con ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’ordine di servizio, l'Amministrazione applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata a euro 250,00 per ogni giorno solare maturato di ritardo. Nell’ipotesi Ai fini dell’applicazione della penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stato rilevato non conforme in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo sede di controllo. Ogni altra casistica di inadempimento rispetto alle specifiche contenute nel presente Accordo Quadro sarà sanzionato con una penale pari al 10% (dieci a euro 250,00 per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patitoogni singolo inadempimento e/o per giorno di ritardo non giustificato rispetto ai termini di ultimazione previsti. Gli inadempimenti contrattuali importi delle penalità che daranno luogo all’applicazione dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con semplice atto amministrativo, previa nota formale di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture ammesse in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantepagamento.
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Samples: Accordo Quadro
Penalità. Per ogni giorno solare Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti, nonché in caso di accertato inadempimento, parziale o totale, o ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) oggetto del nell’adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni previste dal presente contratto si applicherà capitolato, L’AZIENDA avrà la potestà di applicare, previa contestazione, una penale del valore da un minimo di € 100,00= (cento/00) sino ad un massimo di € 1.000,00=(mille/00) in relazione all’inadempimento rilevato, fermo restando l’addebito all’appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle predette mancanze. Nei casi previsti dai commi precedenti, L’AZIENDA procederà a formulare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera Raccomandata A.R., assegnando all’appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, L’AZIENDA adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all’appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all’irrogazione della penale stessa, fermo restando l’obbligo, in tal caso, da parte dell’appaltatore di emettere nota di credito di pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeimporto ai fini contabili e fiscali. A seguito dell’applicazione di tre penalità nell’arco del medesimo anno solare, al netto dell’IVAfatto salvo quanto disposto dal successivo Art. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano 16 comma 3, lettera o), L’AZIENDA potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 16 atte salve le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dei danni subiti dall’AZIENDA e l’incameramento della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantecauzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (inadempienza degli obblighi assunti e consegna previsti dal presente Capitolato e installazione) oggetto del presente contratto si applicherà una successivo contratto, salvo che il fatto non costituisca reato contemplato dal codice penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattualeo da altre leggi o regolamenti e/o quando non costituiscano infrazione al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265, al netto dell’IVARegolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 285/1990 e dalla L.R. 12/2011 e s.m.i., la ditta Appaltatrice oltre all’obbligo di ovviare nel termine assegnato all’infrazione contestata, sarà passibile di multe da un minimo di € 70,00 ad un massimo di € 1.500,00 da applicarsi dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. L’applicazione della multa sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. La ditta Appaltatrice avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro tre giorni dal ricevimento della contestazione. L’importo della penale viene detratto dai pagamenti dovuti e, occorrendo l’Ente appaltante può anche avvalersi sulla cauzione definitiva, la quale deve essere immediatamente reintegrata. Nel caso che l’appaltatore incorresse in cui la prima verifica tre consecutive infrazioni, oppure nel caso di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevolegrave inadempienza dei suoi obblighi, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dalla Stazione Appaltante, o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitivapotrà essere immediatamente rescisso con provvedimento dell’Ente appaltante. In quest’ultimo tal caso verrà incamerata la garanzia cauzione definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltantee salva la tutela dell’Ente appaltante prevista dalle norme vigenti.
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Samples: Capitolato d'Onere
Penalità. Per ogni giorno solare In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura (e consegna e installazione) mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si applicherà una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA. Nel caso in atto la cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole gravità non si applicano le penali; qualora tuttavia l’Aggiudicatario non renda nuovamente la fornitura disponibile concreti il presupposto per la verifica risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità: ipotesi di conformità entro i 30 giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata ritardata consegna della progettazione definitiva o della progettazione esecutiva: o € 1.000,00 (mille/00) giornalieri per ogni ciascun giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi ; per mancata presenza quotidiana in cui l’importo cantiere di personale della D.L. € 50,00 (cinquanta/00) giornalieri; ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle penali applicabili superi l’importo pari al 10% prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 150,00 (dieci per centocentocinquanta/00) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine ad un massimo di 5 € 2.500,00 (cinqueduemilacinquecento/00) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno per ciascun inadempimento in relazione alla gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le penali sopra indicateparti. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno regolate dalla Stazione Appaltantetrattenute, in via provvisoria, su ciascun acconto di cui al precedente art. 10 mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato. La penale complessiva, nella misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti. La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o sui corrispettivi dovuti all’Aggiudicatario oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso indennizzo di sorta, eccetto la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dalla Stazione Appaltanteparte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.
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