PRESENTAZIONE CV Clausole campione

PRESENTAZIONE CV. L’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’avvio delle attività, i CV delle risorse professionali deputate all’esecuzione delle prestazioni unitamente alle certificazioni richieste e al Piano di subentro.
PRESENTAZIONE CV. Il Fornitore all’avvio delle attività presenterà all’Amministrazione i Curricula Professionali delle risorse che intende impiegare nei servizi oggetto della presente Fornitura. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare ciascun Curriculum ed eventualmente chiedere la sostituzione della risorsa. Si rimanda a quanto indicato nello schema di contratto per ulteriori dettagli.
PRESENTAZIONE CV. Il Fornitore deve presentare i CV delle risorse proposte per l’erogazione della fornitura unitamente alle certificazioni richieste. Il Fornitore deve consegnare i CV delle risorse che intende utilizzare per la fornitura dei servizi alla stipula del contratto. Si precisa che i CV nominativi presentati in caso di aggiudicazione, entro 5 giorni dalla data di decorrenza del contratto, devono essere firmati dall’intestatario del CV. L’Ente ha previsto un periodo di presa in carico dei servizi, delle applicazioni, dei sistemi, della documentazione e il periodo ritenuto congruo è pari 2 (due) mesi. Il fornitore deve pianificare formalmente nel Piano di Subentro le attività necessarie sulla base dei tempi specificati. Per tale attività il Fornitore ha l’obbligo di impiegare personale pienamente formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché dei metodi, degli strumenti e degli standard che nel corso della fornitura saranno utilizzati e di garantire altresì che le risorse del Fornitore che parteciperanno all’affiancamento saranno le stesse che si occuperanno dell’erogazione dei servizi nel corso della fornitura. La fase di subentro e acquisizione del know how comprende anche l’attività di “Rilevazione del Debito Tecnico del software in esercizio” come descritta al § 8.4.3. Gli elementi che il Fornitore entrante dovrà almeno comprende e dettagliare nel Piano sono: • Modalità e cadenza delle Riunioni di Lavoro Operative per l’acquisizione dei sorgenti software e della relativa documentazione, l’acquisizione delle configurazioni degli ambienti di collaudo ed esercizio e della relativa documentazione, l’acquisizione del know how • Modalità di esame della documentazione esistente con assistenza di personale del Fornitore uscente. • Modalità di affiancamento nell’operatività quotidiana (training on the job) condotta dal fornitore uscente in relazione a o conduzione operativa sistemi, rete e applicazioni o service desk di 1° e 2° livello o attività svolte onsite o ecc. • Modalità e cadenza delle Riunioni di Avanzamento Lavori ai fini della verifica dell’efficacia della presa in carico e del rispetto dei tempi previsti con cadenza settimanale. • Modalità di realizzazione degli ambienti di sviluppo e test con assistenza di personale del Fornitore uscente e di verifica di conformità rispetto all’ambiente di esercizio e collaudo degli stessi. • Predisposizione Schede Servizi Applicativi E2E. Numero di utenti per tipo utente, tipo applicazione, com...
PRESENTAZIONE CV. Il Fornitore dovrà garantire che eseguirà i servizi previsti dal contratto con team di lavoro che, per tutta la durata del contratto, saranno composti da figure professionali in possesso almeno dei requisiti minimi richiesti nella documentazione di gara ovvero dei requisiti migliorativi come offerti nella relazione tecnica. Pertanto, la Società è tenuta a consegnare ai fini della stipula, nei tempi e nei modi previsti dal contratto, i curriculum vitae delle risorse che renderà immediatamente operative, in linea con le figure professionali offerte e descritte nella Relazione Tecnica. La Società, inoltre, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del contratto, dovrà fornire un primo elenco nominativo delle risorse che saranno impegnate nei servizi, da rendere immediatamente operative, che riporti per ogni componente: - l’indicazione del tipo di rapporto di lavoro instaurato con la Società; - la figura professionale tra quelle contrattualmente previste; - il curriculum vitae. Eventuali difformità rispetto ai requisiti minimi espressi nella documentazione di gara o rispetto ai requisiti migliorativi, se proposti in sede di offerta tecnica, comporteranno la non accettazione della risorsa e l’applicazione delle penali contrattualmente previste. Tale elenco, utile ai fini dell’accreditamento ai sistemi INPS, dovrà essere integrato, in corso di esecuzione della fornitura, per l’inserimento di ulteriori risorse o per variazioni nella composizione del team e dovrà comprendere, a tendere, comprese quelle eventualmente offerte in sede di offerta tecnica, un numero di risorse coerente con l’effort richiesto. Per l’accettazione del personale proposto, l’INPS si riserva la possibilità di procedere a colloqui di approfondimento, per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV. La risorsa dovrà essere disponibile al colloquio entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta. Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, l’INPS procederà alla richiesta formale di sostituzione che dovrà avvenire seguendo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. I succitati termini, unitamente a quanto previsto dall’art. 18 dello schema di contratto, devono essere considerati come scadenze contrattuali e dunque presidiati dagli indicatori di cui all’Appendice 2 - “Indicatori di qualità”. Di seguito, in forma tabellare, vengono sintetizzati i vincoli temporali previsti per la consegna dei CV ed i tempi di attivazione delle risor...
PRESENTAZIONE CV. Per i servizi erogati a giorni persona, alla stipula del contratto il Fornitore dovrà consegnare i CV delle risorse che intende utilizzare per la fornitura dei servizi stessi. A propria discrezione, l’azienda si riserva di valutare che i CV consegnati siano congrui rispetto alle attività ed obiettivi affidati per l’intera durata dell’Appalto Specifico. Qualora si dovessero indivi- duare situazioni eccepibili, il Fornitore dovrà proporre le opportune sostituzioni al fine di assicurare l’erogazione dei servizi a regola d’arte.

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  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: