Presidente della Rete Clausole campione

Presidente della ReteIl Presidente della RETE è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione amministrativo-contabile della RETE stessa. Il Presidente ha la legale rappresentanza della RETE e cura, coadiuvato dal Coordinatore, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni generali date dal Consiglio, l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, assicurando la logistica della RETE presso il proprio Istituto. Il Presidente, in quanto Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise. Designa, tra il personale dell'Istituto capofila, il Coordinatore della RETE. Articolo 12 -. Coordinatore della RETE‌ Il Coordinatore della RETE: a) rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la RETE; b) cura sul piano operativo i rapporti tra la RETE e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare quelli che hanno stipulato protocolli d’intesa e/o convenzioni con la RETE; c) svolge la funzione di segretario dell’Assemblea della RETE e del Consiglio; d) in assenza del Presidente, presiede l’Assemblea e il Consiglio, assegnando la funzione di segretario ad uno dei presenti; e) gestisce la logistica della RETE presso l'Istituto capofila; f) ha facoltà, previa approvazione del Presidente, di individuare figure di supporto e collaborazione istituzionali; g) svolge funzioni di supervisione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla RETE; h) attua le direttive del Consiglio; i) partecipa al Comitato tecnico di indirizzo del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS, assicurando il collegamento con le altre RETI.; j) fornisce materiali per aggiornare il sito regionale.
Presidente della Rete. 1. Le funzioni di Presidente della Rete delle Riserve sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila di cui al successivo art. 12, che la rappresenta. 2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato. 3. Il Presidente: a. convoca e presiede la Conferenza della Rete ed il Forum, predisponendone l'ordine del giorno; b. sovrintende all'andamento generale della Rete; c. presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’attività svolta; d. affida al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività della Rete; e. partecipa al coordinamento provinciale delle aree protette; f. garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra gli organi di gestione della rete.
Presidente della Rete. 1. Le funzioni di Presidente della Rete di riserve sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila di cui al successivo art. 16 o suo delegato, che la rappresenta. 2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato. 3. Il Presidente: a. convoca e presiede la Conferenza della Rete ed il Forum, predisponendone l'ordine del giorno; b. sovrintende all'andamento generale della Rete; c. presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’attività svolta, le proposte di indirizzo elaborate dal Comitato tecnico- scientifico e/ o dal Forum territoriale, comprese quelle eventualmente non previste dal progetto d’attuazione; d. affida al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività della Rete; e. partecipa al coordinamento provinciale delle aree protette; f. garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra gli organi di gestione della rete. 4. Al Presidente della Rete non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta
Presidente della ReteIl Presidente della RETE è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione amministrativo-contabile della RETE stessa. Il Presidente ha la legale rappresentanza della RETE e cura, coadiuvato dal Coordinatore, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni generali date dal Consiglio, l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, assicurando la logistica della RETE presso il proprio Istituto. Il Presidente, in quanto Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise. Designa, tra il personale dell'Istituto capofila, il Coordinatore della RETE.
Presidente della ReteIl Presidente della Rete: - convoca il Coordinamento di Xxxx proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo verbale; - predispone almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente la rendicontazione finanziaria di cui all’art. 8; - è responsabile della pubblicazione di materiali e report di cui sopra.
Presidente della Rete. 1. Il Presidente è eletto dalla Conferenza della Rete all’interno dei propri componenti. 2. Il Presidente della Rete rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere ri-confermato alla scadenza del mandato. 3. Il Presidente: a) convoca e presiede la Conferenza della Rete, predisponendone l'ordine del giorno; b) sovrintende all'andamento generale della Rete; c) è portavoce della Rete nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli; d) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree Protette; e) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione della Rete; f) gestisce i rapporti con l’Ente Capofila e con il Coordinamento ai fini dell’attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza. 4. Non sono previsti compensi al Presidente, salvo il rimborso di spese documentate per lo svolgimento delle sue funzioni.
Presidente della Rete. 1. L’incarico di Presidente della Rete di Riserve è ricoperto dal legale rappresentante dell'Ente capofila, cioè dalla Procuradora del Comun General de Xxxxxx o suo delegato, scelto fra i membri del Consei de Procura. 2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato in caso di rinnovo dell’Accordo. 3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: a. sovraintende all'andamento generale della Rete; b. rappresenta la “Rete di riserve della Val di Fassa - Cordanza per l Patrimonie Naturèl de Fascia”, per la quale è promotore e portavoce in tutte le sedi istituzionali e pubbliche, compreso il Coordinamento provinciale della Rete delle aree protette; c. convoca e presiede la Conferenza, predisponendo gli ordini del giorno; d. convoca e presiede il Forum territoriale (Xxxxx dla Cordanza); e. presenta alla Conferenza le proposte di indirizzo elaborate dal Comitato tecnico-scientifico e/o dal Forum territoriale (Xxxxx dla Xxxxxxxx), comprese quelle eventualmente non previste dal programma d’azione. f. presenta alla Conferenza la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete e riferisce sull’attività svolta; 4. Al Presidente della Rete non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta.
Presidente della ReteIl Presidente della Rete: - cura la sottoscrizione dell’Accordo di rete; - convoca l’Assemblea di Rete proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo verbale; - predispone, almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente – solo in caso di entrate - la rendicontazione finanziaria ; - mantiene costanti rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e con il suo Coordinatore, al fine di monitorare le attività della rete e di favorire la diffusione dei prodotti sulla piattaforma di cui all'art. 12;
Presidente della ReteIl Presidente della Rete: -convoca l’Assemblea di Rete proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo verbale -predispone almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente la rendicontazione finanziaria di cui all’art. 10 -mantiene costanti rapporti con il Comitato Tecnico scientifico e con il suo Coordinatore, al fine di monitorarne le attività e di raccoglierne i prodotti, diffondendoli alle scuole aderenti e attraverso il sito internet di cui all'art. 12 -è responsabile della pubblicazione di materiali e notizie nel sito internet di cui sopra.

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  • IL PRESIDENTE (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

  • Presidente Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.