Presidente della Rete Clausole campione

Presidente della Rete. Il Presidente della RETE è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione amministrativo-contabile della RETE stessa. Il Presidente ha la legale rappresentanza della RETE e cura, coadiuvato dal Coordinatore, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni generali date dal Consiglio, l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, assicurando la logistica della RETE presso il proprio Istituto. Il Presidente, in quanto Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise. Designa, tra il personale dell'Istituto capofila, il Coordinatore della RETE. Articolo 12 -. Coordinatore della RETE‌ Il Coordinatore della RETE: a) rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la RETE; b) cura sul piano operativo i rapporti tra la RETE e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare quelli che hanno stipulato protocolli d’intesa e/o convenzioni con la RETE; c) svolge la funzione di segretario dell’Assemblea della RETE e del Consiglio; d) in assenza del Presidente, presiede l’Assemblea e il Consiglio, assegnando la funzione di segretario ad uno dei presenti; e) gestisce la logistica della RETE presso l'Istituto capofila; f) ha facoltà, previa approvazione del Presidente, di individuare figure di supporto e collaborazione istituzionali; g) svolge funzioni di supervisione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla RETE; h) attua le direttive del Consiglio; i) partecipa al Comitato tecnico di indirizzo del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS, assicurando il collegamento con le altre RETI.; j) fornisce materiali per aggiornare il sito regionale.
Presidente della Rete. 1. Le funzioni di Presidente della Rete delle Riserve sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila di cui al successivo art. 8, che la rappresenta. 2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato. 3. Il Presidente: a) convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci, predisponendone l'ordine del giorno; b) sovrintende all'andamento generale della Rete; c) presenta alla Conferenza dei Sindaci la relazione generale sullo stato di attuazione e sull’attività svolta; d) affida al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività della Rete.
Presidente della Rete. 1. Le funzioni di Presidente della Rete di riserve sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila di cui al successivo art. 16 o suo delegato, che la rappresenta. 2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato. 3. Il Presidente: a. convoca e presiede la Conferenza della Rete ed il Forum, predisponendone l'ordine del giorno; b. sovrintende all'andamento generale della Rete; c. presenta alla Conferenza della Rete la relazione annuale sullo stato di attuazione e sull’attività svolta, le proposte di indirizzo elaborate dal Comitato tecnico- scientifico e/ o dal Forum territoriale, comprese quelle eventualmente non previste dal progetto d’attuazione; d. affida al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività della Rete; e. partecipa al coordinamento provinciale delle aree protette; f. garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra gli organi di gestione della rete. 4. Al Presidente della Rete non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta
Presidente della Rete. Il Presidente della RETE è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione amministrativo-contabile della RETE stessa. Il Presidente ha la legale rappresentanza della RETE e cura, coadiuvato dal Coordinatore, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni generali date dal Consiglio, l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, assicurando la logistica della RETE presso il proprio Istituto. Il Presidente, in quanto Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise. Designa, tra il personale dell'Istituto capofila, il Coordinatore della RETE.
Presidente della Rete. Il Presidente della Rete: - cura la sottoscrizione dell’Accordo di rete; - convoca l’Assemblea di Rete proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo verbale; - predispone, almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente – solo in caso di entrate - la rendicontazione finanziaria ; - mantiene costanti rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e con il suo Coordinatore, al fine di monitorare le attività della rete e di favorire la diffusione dei prodotti sulla piattaforma di cui all'art. 12;
Presidente della Rete. Il Presidente della Rete: -convoca l’Assemblea di Rete proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo verbale -predispone almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente la rendicontazione finanziaria di cui all’art. 10 -mantiene costanti rapporti con il Comitato Tecnico scientifico e con il suo Coordinatore, al fine di monitorarne le attività e di raccoglierne i prodotti, diffondendoli alle scuole aderenti e attraverso il sito internet di cui all'art. 12 -è responsabile della pubblicazione di materiali e notizie nel sito internet di cui sopra.
Presidente della Rete. 1. L’incarico di Presidente della Rete di Riserve è ricoperto dal legale rappresentante dell'Ente capofila, cioè dalla Procuradora del Comun General de Xxxxxx o suo delegato, scelto fra i membri del Consei de Procura. 2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato in caso di rinnovo dell’Accordo. 3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: a. sovraintende all'andamento generale della Rete; b. rappresenta la “Rete di riserve della Val di Fassa - Cordanza per l Patrimonie Naturèl de Fascia”, per la quale è promotore e portavoce in tutte le sedi istituzionali e pubbliche, compreso il Coordinamento provinciale della Rete delle aree protette; c. convoca e presiede la Conferenza, predisponendo gli ordini del giorno; d. convoca e presiede il Forum territoriale (Xxxxx dla Cordanza); e. presenta alla Conferenza le proposte di indirizzo elaborate dal Comitato tecnico-scientifico e/o dal Forum territoriale (Xxxxx dla Xxxxxxxx), comprese quelle eventualmente non previste dal programma d’azione. f. presenta alla Conferenza la relazione annuale sullo stato di attuazione della Rete e riferisce sull’attività svolta; 4. Al Presidente della Rete non spetta alcun compenso o rimborso per l’attività svolta.
Presidente della Rete. 1. Il Presidente è eletto dalla Conferenza della Rete all’interno dei propri componenti. 2. Il Presidente della Rete rimane in carica per la durata dell’Accordo di Programma e può essere ri-confermato alla scadenza del mandato. 3. Il Presidente: a) convoca e presiede la Conferenza della Rete, predisponendone l'ordine del giorno; b) sovrintende all'andamento generale della Rete; c) è portavoce della Rete nelle sedi istituzionali e pubbliche e la promuove a tutti i livelli; d) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree Protette; e) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione della Rete; f) gestisce i rapporti con l’Ente Capofila e con il Coordinamento ai fini dell’attuazione delle decisioni assunte dalla Conferenza. 4. Non sono previsti compensi al Presidente, salvo il rimborso di spese documentate per lo svolgimento delle sue funzioni.
Presidente della Rete. Il Presidente della Rete: - convoca il Coordinamento di Xxxx proponendone l’ordine del giorno e curandone il relativo verbale; - predispone almeno una volta all’anno una relazione sulle attività della rete, contenente la rendicontazione finanziaria di cui all’art. 8; - è responsabile della pubblicazione di materiali e report di cui sopra.

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  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Limite di indennizzo La somma indicata al Punto 4 del Modulo.