Prestazioni supplementari e straordinarie Clausole campione

Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, il datore di lavoro, in attuazione dell’art. 3 del D. Lgs. 25.2.2000 n. 61, come modificato dall’art. 46 del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: - prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all’orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; - prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavora- tori a tempo pieno dall'art 25. Il lavoro supplementare è ammesso:
Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto; Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale concordate. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L.; tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale, dell'orario di lavoro concordato tra le parti. Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie e supplementari sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente contratto. È prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze quali: - assistenza di genitori o altri familiari conviventi affetti da gravi patologie, portatori di handicap o che accedano a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; - trasformazione precedente del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nel caso di lavoratori affetti da patologie oncologiche; -svolgimento di un altro rapporto di lavoro incompatibile con l'effettuazione di ore di lavoro supplementare: - esigenze di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di studio di 2° grado o del diploma universitario o di laurea. - accudimento dei figli fino al compimento del 7° anno di età;
Prestazioni supplementari e straordinarie. 1) In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente C.C.N.L., il datore di lavoro, in attuazione dell’Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
Prestazioni supplementari e straordinarie. Articolo 86 – Retribuzione
Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari ai lavoratori a tempo parziale di tipo orizzontale e, qualora la prestazione sia inferiore all'orario normale settimanale, ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare non può essere superiore al 25% delle ore di lavoro settimanale concordate. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale di tipo verticale o misto, per le stesse causali previste per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente C.C.N.L.; tali prestazioni non potranno comunque superare il tetto massimo del 20% settimanale dell'orario di lavoro concordato tra le parti. Nel rapporto di tipo orizzontale, verticale o misto, le prestazioni straordinarie e supplementari sono disciplinate dalle disposizioni per i lavoratori a tempo pieno previste dal presente contratto. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare. È prevista una maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro supplementare e/o di straordinario nella misura del 15% rispetto alla paga base.
Prestazioni supplementari e straordinarie. Le Parti in considerazioni di specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore della piccola e media industria alimentare, hanno concordato di modificare le percentuali di ammissibilità del lavoro supplementare, rispetto all’orario stabilito. Il lavoro supplementare è ammesso: fino al raggiungimento, rispetto all’orario stabilito, passando: • dal +70% al + 75% per le aziende fino a 50 dipendenti; • dal + 60% al + 55% per le aziende da 51 a 250 dipendenti; Rimane invariata la fascia oltre i 250 dipendenti. È stato inoltre diminuito il limite massimo di impiego passando dal + 85% al + 80% rispetto all’orario stabilito.
Prestazioni supplementari e straordinarie. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente CCNL, il datore di lavoro, in attuazione dell’art.6 c.2 del D.Lgs.n.81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di: prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale; prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente CCNL. Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’art.5 c.2 del D.Lgs.n.81/2015. Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative e verranno compensate con la retribuzione di fatto maggiorata del 10%. L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare. Per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario valgono le normali maggiorazioni di cui all’art.12del presente CCNL Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Prestazioni supplementari e straordinarie. Ai lavoratori possono essere richieste prestazioni supplementari e straordinarie, intendendosi per queste ultime quelle effettuate oltre l’orario risultante dalla somma degli orari ordinari dei coobbligati. Ciascun lavoratore potrà effettuare prestazioni lavorative, anche contemporaneamente al coobbligato, con l’applicazione delle norme del presente C.C.N.L. riguardanti le maggiorazioni retributive per il lavoro supplementare e straordinario. A ciascun lavoratore potrà essere richiesto l’utilizzo della flessibilità di cui al presente C.C.N.L.. Tutti gli istituti contrattuali (tredicesima mensilità, ferie, trattamenti per malattia ed infortunio sul lavoro, congedi parentali, ecc.) maturano in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto.
Prestazioni supplementari e straordinarie. L’impresa ha facoltà di richiedere al dipendente che abbia sottoscritto un contratto a tempo parziale, anche a tempo determinato, lo svolgimento di prestazioni supplementari (di lavoro reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale) nei limiti dell’orario a tempo pieno, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. A tal fine, è consentito richiedere, anche senza il consenso del lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale. Per le ore rese per prestazioni supplementari il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria. Nel caso di prestazione eccedente il 50%, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione del 20%. Le suddette maggiorazioni vengono calcolate sugli elementi della retribuzione previsti dal presente contratto e sono onnicomprensiva di ogni incidenza su istituti indiretti e differiti. In sostituzione, il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. È consentito, altresì, lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie così come definite dall’art. 1 c. 2 lett. c) del D.lgs. n. 66/2003 nel limite massimo del 15% della normale prestazione annua a tempo parziale. La maggiorazione retributiva è quella prevista dal presente contratto all'art. 40 ed in sostituzione il lavoratore potrà chiedere che tali ore siano trasformate in riposi compensativi o accantonate in banca ore. Al lavoratore che alla data di assunzione o in data successiva abbia in corso più rapporti di lavoro a tempo parziale che rendano incompatibili gli orari, non potranno essere richieste prestazioni di natura supplementare/straordinaria ovvero variazioni di cui alle clausole elastiche.
Prestazioni supplementari e straordinarie. 47 Art.82 - Retribuzione 47 Art.83 - Periodo di comporto per malattia 47 Art.84 - Consistenza dell’organico aziendale 47