RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI Clausole campione

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi (art. 48 del D. Lgs 50/2016). Ai fini della costituzione della RTI si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 comma 12 e segg. del D. Lgs 50/2016. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs 50/2016, devono dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D. Lgs 50/2016, per quali consorziate concorrono e devono, altresì, dichiarare se intendono eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, caricando sul portale Sintel la relativa autodichiarazione in formato pdf e firmata digitalmente (redatta preferibilmente utilizzando il Modello “A” disponibile su Sintel). Nell’offerta tecnica devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 48, comma 4, del D. Lgs 50/2016), fermo restando che il capogruppo dovrà assicurare direttamente l’esecuzione del 60% del servizio mentre il restante 40% dovrà essere svolto dai restanti operatori economici, ciascuno per un minimo del 10% del servizio. L’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici. Unica referente nei confronti della Provincia di Brescia resterà comunque la capogruppo. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario (art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 ). Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante in sede di offerta, pena quanto stabilito al comma 10 del medesimo articolo art. 48, comma 9 del D. Lgs 50/2016. Oltre ai documenti di cui al successivo articolo, in caso di RTI o Consorzio, dovrà essere caricata sul portale Sintel la copia conforme ai sensi di legge dell’atto costitutivo, in formato pdf, ovvero l’autocertificazione completa di tutti gli elementi dell’atto costitutivo, dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte della RTI (con indicazione della capogruppo) o del consorz...
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. Non è ammessa la partecipazione di Società, anche in R.T.I. o consorzio, che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del Codice civile con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, a pena di esclusione dalla gara sia della Società controllante che delle Società controllate, nonché di R.T.I. o consorzi ai quali le Società eventualmente partecipino. E’ ammessa la partecipazione di Società temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli dal 34 al 37 del D Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., ovvero per le Società stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme stabilite nei paesi di stabilimento. Ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. non è consentito ad una stessa Società concorrente, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio ovvero partecipare anche in forma individuale qualora partecipi in raggruppamento/consorzio. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del citato art.37 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. Art. 9 DOCUMENTAZIONE DI GARA....................................... ..............................................
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. 5 6. AVVALIMENTO 6
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. 1. Alle gare sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. Per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese (art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del citato decreto legislativo 163/2006) e dei consorzi (art. 34, comma 1, lett. b) e c), del citato decreto legislativo 163/2006) operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione: - la domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti, è presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria ovvero dal consorzio (se costituito in società consortile, dalla società) ovvero dal gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed indica le imprese (denominazione, sede legale, partita iva) partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo del consorzio (o della società consortile) ovvero del contratto di XXXX; - la domanda di partecipazione dei raggruppamenti ancora non costituiti, è presentata e sottoscritta da ciascun componente la riunione di imprese costituenda e contiene la dichiarazione di impegno, resa da ciascuna impresa, a costituire, in caso di aggiudicazione favorevole, la riunione di imprese, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, specificatamente indicata, qualificata come capogruppo, ovvero mediante sottoscrizione di un atto costitutivo di consorzio ex art. 2602 del codice civile, con espressa indicazione nella stessa domanda dell’impresa capogruppo, ovvero mediante sottoscrizione di un contratto di XXXX, con espressa indicazione nella stessa domanda dell’impresa capogruppo; - la domanda di partecipazione dei raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo 163/2006, costituiti o non, indica se l’impresa partecipa al raggruppamento come mandataria o mandante; - la domanda di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, lett. b), (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c), (consorzi stabili), in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, del citato decreto legislativo 163/2006, è presentata e sottoscritta dal consorzio/società ed indica, qualora i servizi non fossero eseguiti direttamente dal consorzio/società, tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio/società concorre (denominazione, sede legale, partita IVA). La domanda indica inoltre gli estremi dell’atto costitutivo; - la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità giuridica e tecnica dei raggruppamenti già costituiti, è resa e sottoscritta, rispettivamen...
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. 1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara/manifestazione di interesse medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. 6 Art. 7 AVVALIMENTO 8 Art. 8 SUBAPPALTO 9 Art. 9 VINCOLO GIURIDICO 9 Art. 10 CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC 10 Art. 11 ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 11
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI. In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ( A.T.I.), con la disciplina prevista dall’art. 37 D.L.vo 163/2006.

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  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO