RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE Clausole campione

RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Per la gestione dell’appalto il COMMITTENTE provvederà a nominare uno o più incaricati che lo rappresenteranno per l’intera durata dei lavori oggetto del contratto. I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati all’APPALTATORE prima dell’inizio dei lavori. In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente, tale incaricato avrà funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’APPALTATORE di quanto previsto nel presente documento. Esso avrà l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al COMMITTENTE sulle eventuali situazioni di inadempimento. Nel caso di pericolo grave ed imminente, il rappresentante del COMMITTENTE potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori. In particolare: il rappresentante del COMMITTENTE: ● cura i rapporti con il responsabile di cantiere di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza; ● promuove e cura il coordinamento (anche attraverso la stesura di un piano di lavoro) della sicurezza con la collaborazione del responsabile di cantiere in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea; ● cura l’organizzazione e la gestione delle presenze congiunte con il responsabile di cantiere nella fase preventiva all’inizio delle lavorazioni; ● cura la predisposizione e la consegna delle autorizzazioni previste per lavori particolari e dei permessi di lavoro.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. 1.1.3.1 Il contratto determina il contenuto e i limiti delle facoltà di rappresentanza dell’ingegnere.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. La FEM designerà all'inizio del contratto i nominativi del Direttore dei lavori e dei tecnici qualificati con funzione di Assistenti, dandone comunicazione all’Impresa in concomitanza con la consegna degli impianti. I suddetti tecnici rappresenteranno il Committente nei rapporti con l’Impresa al fine di verificare in corso d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche con quanto stabilisce l’art.1662 del C.C.. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Per l’espletamento dei sopraccitati compiti, i tecnici nominati dal Committente avranno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento e saranno responsabili del controllo di tutti gli interventi di manutenzione. Le operazioni di verifica e controllo saranno effettuate durante il corso della gestione per accertare se le prestazioni ed i lavori previsti dal presente CSA sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali stesse. I tecnici nominati in modo formale accerteranno la regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, e applicheranno eventuali penali ed esprimeranno parere sulle eventuali riserve dell’Impresa. Essi dovranno essere tempestivamente informati dall’Impresa di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Per la gestione dell’appalto il COMMITTENTE provvederà a nominare uno o più incaricati che lo rappresenteranno per l’intera durata dei lavori oggetto del contratto. I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati all’APPALTATORE prima dell’inizio dei lavori. In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente, tale incaricato avrà funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’APPALTATORE di quanto previsto nel presente documento. Esso avrà l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al COMMITTENTE sulle eventuali situazioni di inadempimento. Nel caso di pericolo grave ed imminente, il rappresentante del COMMITTENTE potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori. In particolare: il rappresentante del COMMITTENTE:  cura i rapporti con il responsabile di cantiere di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza;  promuove e cura il coordinamento (anche attraverso la stesura di un piano di lavoro) della sicurezza con la collaborazione del responsabile di cantiere in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea;  cura l’organizzazione e la gestione delle presenze congiunte con il responsabile di cantiere nella fase preventiva all’inizio delle lavorazioni;  cura la predisposizione e la consegna delle autorizzazioni previste per lavori particolari e dei permessi di lavoro. Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese dell’Unione Europea dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore nell’Unione Europea e in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni. In particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia contrattuale, assicurativa e contributiva, il COMMITTENTE potrà chiedere all’APPALTATORE di fornire idonea documentazione comprovante l’adempimento delle norme in materia in vigore nell’Unione Europea, in Italia e nel paese di provenienza. Il personale impiegato in Italia da Società aventi sede legale in un paese Extra Europeo dovrà osservare le norme e disposizioni in vigore in Italia, in particolare per quanto riguarda la previdenza sociale, l’assicurazione nazionale e la prevenzione infortuni, nonché altri eventuali disposizioni in vigore nel Paese di origine in materia, quando compatibili con quelle italiane.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Qualora il Committente abbia comunicato in qualunque forma a Cairo che le commissioni potranno essere formulate in suo nome e conto da un terzo senza fissare espressamente alcun limite all’attività dello stesso, il Committente non potrà eccepire in nessun caso nei confronti di Cairo che il terzo ha agito eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli e sarà quindi direttamente obbligato nei confronti di Cairo salvo che abbia preventivamente comunicato alla stessa per iscritto la revoca del mandato o eventuali limitazioni apposte allo stesso.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Il Committente comunica all’Appaltatore, i nominativi: - del Direttore dei Lavori per conto della Committenza; - del Delegato della Committenza (qualora nominato). Al Direttore dei Lavori per conto della Committenza è attribuito il compito di effettuare le verifiche di cui all’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto di Appalto. Al "Direttore dei Lavori per conto della Committenza" sono affidate, in particolare, le seguenti funzioni:

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.