RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE Clausole campione

RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Per la gestione dell’appalto il COMMITTENTE provvederà a nominare uno o più incaricati che lo rappresenteranno per l’intera durata dei lavori oggetto del contratto. I nomi degli stessi verranno ufficialmente comunicati all’APPALTATORE prima dell’inizio dei lavori. In tema di sicurezza, di igiene del lavoro e di tutela dell’ambiente, tale incaricato avrà funzioni di controllo sull’esatto adempimento da parte dell’APPALTATORE di quanto previsto nel presente documento. Esso avrà l’obbligo di riferire immediatamente e con comunicazione scritta al COMMITTENTE sulle eventuali situazioni di inadempimento. Nel caso di pericolo grave ed imminente, il rappresentante del COMMITTENTE potrà, di propria iniziativa, sospendere i lavori. In particolare: il rappresentante del COMMITTENTE: ● cura i rapporti con il responsabile di cantiere di cui sarà unico interlocutore in tema di sicurezza; ● promuove e cura il coordinamento (anche attraverso la stesura di un piano di lavoro) della sicurezza con la collaborazione del responsabile di cantiere in tutti i casi in cui dovesse presentarsi la necessità di eseguire lavori in contemporanea; ● cura l’organizzazione e la gestione delle presenze congiunte con il responsabile di cantiere nella fase preventiva all’inizio delle lavorazioni; ● cura la predisposizione e la consegna delle autorizzazioni previste per lavori particolari e dei permessi di lavoro.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. La FEM designerà all'inizio del contratto i nominativi del Direttore dei lavori e dei tecnici qualificati con funzione di Assistenti, dandone comunicazione all’Impresa in concomitanza con la consegna degli impianti. I suddetti tecnici rappresenteranno il Committente nei rapporti con l’Impresa al fine di verificare in corso d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, in conformità anche con quanto stabilisce l’art.1662 del C.C.. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l’Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né la liberano dagli obblighi su di essa incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore. Per l’espletamento dei sopraccitati compiti, i tecnici nominati dal Committente avranno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento e saranno responsabili del controllo di tutti gli interventi di manutenzione. Le operazioni di verifica e controllo saranno effettuate durante il corso della gestione per accertare se le prestazioni ed i lavori previsti dal presente CSA sono stati eseguiti in conformità alle norme contrattuali stesse. I tecnici nominati in modo formale accerteranno la regolarità del servizio erogato, la regolarità della contabilizzazione, e applicheranno eventuali penali ed esprimeranno parere sulle eventuali riserve dell’Impresa. Essi dovranno essere tempestivamente informati dall’Impresa di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. 1.1.3.1 Il contratto determina il contenuto e i limiti delle facoltà di rappresentanza dell’ingegnere. 1.1.3.2 In caso di dubbio l’ingegnere deve richiedere istruzioni al committente per iniziative di natura giuridico- commerciale e per disposizioni essenziali su scadenze, qualità e costi. 1.1.3.3 L'ingegnere rappresenta di diritto il committente verso terzi, come autorità, imprese, fornitori e altri incaricati, presupposto che si tratti di attività legate direttamente all'adempimento del suo mandato. Tutte le contestazioni scritte e orali devono essere inoltrate immediatamente al committente, in forma scritta. 1.1.3.4 L'ingegnere è autorizzato e obbligato, in casi urgenti anche senza doversi procurare il consenso del committente, ad adottare risp. ordinare tutti i provvedimenti atti a prevenire danni e rischi.
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Il Committente comunica all’Appaltatore, i nominativi: - del Direttore dei Lavori per conto della Committenza; - del Delegato della Committenza (qualora nominato). Al Direttore dei Lavori per conto della Committenza è attribuito il compito di effettuare le verifiche di cui all’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Contratto di Appalto. Al "Direttore dei Lavori per conto della Committenza" sono affidate, in particolare, le seguenti funzioni: a) verificare, se necessario in relazione alla natura ed all'entità dei lavori, con il supporto del Delegato della Committenza, la rispondenza dello stato dei luoghi alle previsioni di progetto in contraddittorio con l'Appaltatore; b) approvare e firmare i verbali di consegna dell'area di lavoro; c) gestire, per conto del Datore di Lavoro, la comunicazione dei rischi specifici di cui al del D. Lgs. 81/08, con facoltà di delega al Delegato della Committenza; d) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi anche promuovendo il coordinamento e l'informazione reciproca tra appaltatori diversi in merito ai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori di imprese diverse. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; e) ordinare le sospensioni dei lavori anche nei casi di pericolo grave ed imminente che può mettere a repentaglio l'incolumità dei lavoratori; f) vigilare, anche tramite il Delegato della Committenza, ove previsto, sulla corretta esecuzione dei lavori rispetto alle prescrizioni di contratto, contestando formalmente eventuali anomalie, manchevolezze e vizi riscontrati; g) approvare e firmare la contabilità dei lavori; h) approvare i singoli S.A.L. in contraddittorio con l'Appaltatore; i) rilasciare attestati comprovanti l'esecuzione di singole parti dell'opera, se richiesti;
RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE. Qualora il Committente abbia comunicato in qualunque forma a Cairo che le commissioni potranno essere formulate in suo nome e conto da un terzo senza fissare espressamente alcun limite all’attività dello stesso, il Committente non potrà eccepire in nessun caso nei confronti di Cairo che il terzo ha agito eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli e sarà quindi direttamente obbligato nei confronti di Cairo salvo che abbia preventivamente comunicato alla stessa per iscritto la revoca del mandato o eventuali limitazioni apposte allo stesso.

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  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. Il Committente si impegna a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’adempimento del presente contratto consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Tecnico Incaricato di ogni fatto o atto la cui conoscenza possa ritenersi utile ed attinente all’incarico conferito.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Tipologia del contratto Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Rappresentanza Al Mandatario spetta la rappresentanza diretta ed esclusiva del Mandante nei confronti del Soggetto Beneficiario e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura relativi a ciascun Contratto di Finanziamento e delle relative garanzie, ferme restando le limitazioni previste nel Mandato.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente, per usufruire delle riduzioni di Premio praticate da MILANO ASSICURAZIONI , si impegna a: 2.1.1 fare installare ed attivare il Contatore satellitare da un installatore convenzionato con OCTO Telematics Italia Srl (di seguito denominato “installatore convenzionato”), entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del Premio assicurativo o di effetto della Polizza se successiva; 2.1.2 avvisare immediatamente il Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl o l’installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe; 2.1.3 comunicare immediatamente a MILANO ASSICURAZIONI il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico per consentire la reperibilità ai fini della corretta erogazione dei servizi; 2.1.4 trasferire il Contatore satellitare in caso di sostituzione del veicolo e a fissare autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, 2.1.5 fare disinstallare il Contatore satellitare in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della Polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l’appuntamento con un installatore convenzionato e avvertire tempestivamente MILANO ASSICURAZIONI , che provvederà a darne comunicazione ad OCTO Telematics Italia Srl per le operazioni di recupero del Contatore satellitare presso l’installatore stesso; 2.1.6 recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore satellitare, segnalato dal Servizio Clienti di OCTO Telematics Italia Srl, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il Contraente dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato; 2.1.7 informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione, dell’installazione del Contatore satellitare sul veicolo e dell’esistenza del Contratto di Abbonamento con OCTO Telematics Italia Srl; se il Contraente cessionario non intende subentrare nel Contratto di Abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione a MILANO ASSICURAZIONI ; e, se il dispositivo è in comodato, provvedere alla disinstallazione del Contatore satellitare dal veicolo assicurato, fissando l’appuntamento con un installatore convenzionato; 2.1.8 contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza incaricata da OCTO Telematics Italia Srl (dall’Italia numero verde 800 662424 Dall’Estero +00 00000000000) dopo il furto o la rapina del veicolo, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca; 2.1.9 recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore satellitare: - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del veicolo effettuate da installatori non convenzionati; - dopo un incidente, un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti OCTO Telematics Italia Srl mediante lettera o altri mezzi telematici.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.