Razionale Clausole campione

Razionale. La tutela della salute del cittadino è indubbiamente una delle priorità sia del legislatore italiano che europeo; essi sono consci che il controllo delle attività produttive che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, deve essere quanto più efficace possibile per la loro ripercussione sulla salute dell’uomo e degli animali, sulla salute delle piante e sull’ambiente in genere. Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l’attenzione sul accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa; tale accertamento, effettuato prima dell’avvio dell’attività lavorativa, era propedeutico al rilascio delle varie autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l’avvio delle attività lavorative. Le nuove normative hanno invece completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante; mediante tali controlli vengono valutati in maniera più efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva con la loro conseguente categorizzazione in base al rischio accertato. Inoltre il legislatore ha preso atto dell’esigenza del mondo imprenditoriale di eliminare quelle incombenze burocratiche che, stabilite inizialmente con il fine di tutelare il consumatore, in realtà avevano ormai come unica conseguenza quella di ostacolare l’avviamento degli stabilimenti. E’ quindi iniziato un percorso di riforme legislative teso ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa per l’avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività. L’Unione Europea inoltre ha stabilito che gli Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorio. Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria pertanto è stato mantenuto il regime autorizzatorio soltanto per gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, i SOA, alcuni tipi di mangimi, gli ADAP, e gli additivi. Per gli altri stabilimenti, si è passati alla semplice notifica della loro esistenza. Il legislatore nazionale ha quindi emanato vari atti normativi che hanno sancito tale nuovo approccio al regime autorizzatorio, quali soprattutto il D.L. 25/6/08, n. 112 e la L. 241/90 (come modificata dalla L. 35/12, dalla L. 134/12, e dal ...
Razionale. Le reazioni allergiche da punture di imenotteri possono manifestarsi con diversi gradi di gravità fino ad essere a volte fatali. Attualmente in Italia non esiste un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale (PDTA) codificato per la gestione dei pazienti affetti da tale patologia; pertanto il presente documento vuole individuare un percorso condiviso, multidisciplinare, basato sulle più recenti evidenze scientifiche nazionali ed internazionali e supportato dal consenso degli specialisti. Lo scopo principale è quello di uniformare il comportamento dei professionisti relativamente alla presa in carico ovvero alla diagnosi, al trattamento ed al follow- up dei pazienti con reazioni sistemiche da allergia al veleno di imenotteri, così da assicurare il massimo grado di appropriatezza degli interventi e delle prestazioni sanitarie, minimizzando il grado di variabilità delle decisioni cliniche. Tale approccio codificato permette anche una migliore valutazione dell’impatto della patologia e del suo peso epidemiologico e la valutazione degli outcomes degli interventi eseguiti dai sanitari.
Razionale. La sfida della sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) induce le Regioni e le Aziende Sanitarie alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali per la riprogettazione dei processi produttivi con l’obiettivo di migliorare sia i livelli di efficienza e produttività che quelli di appropriatezza, sicurezza ed efficacia delle cure. La chirurgia è certamente l’attività più complessa svolta all’interno degli ospedali e costituisce l’elemento caratterizzante e di alto valore dell’Azienda, rappresenta inoltre il centro di costo più rilevante. L’implementazione di progetti, finalizzata a migliorare la gestione dei blocchi operatori, risulta strategica nel contesto nazionale data la necessità di affinare gli strumenti per misurare la performance delle strutture ospedaliere a maggiore complessità. Vi sono ormai numerose evidenze scientifiche che indicano le vie più corrette per organizzare e gestire tale attività (1,2,3). Nel pianificare questo progetto ci siamo basati su processi di Miglioramento Continuo della Qualità (X. Xxxxxx), sull’ approccio Lean e Toyota Production System (TPS) e sulla Medicina del Valore (4). Inoltre, nella sua implementazione abbiamo preso in considerazione quanto evidenziato dal “conceptual framework of Scaling up Projects” del WHO: “Nine steps for developing a scaling-up strategy” (5,6). Infatti, bisogna considerare che l’applicazione pratica di tali metodologie può essere complessa e difficile per realtà sanitarie sotto dimensionate e pressate da priorità multiple. Per tali motivi l’applicazione pratica di queste esperienze internazionali, nel nostro contesto sanitario, è possibile solo se questi progetti riescono a bilanciare, con molta attenzione, i risultati attesi con le realtà e i problemi pratici delle singole Aziende Sanitarie. In quest’ottica può essere utile utilizzare esperienze di progetti pilota già implementate in realtà sanitarie nazionali similari.
Razionale. Le epilessie rappresentano un gruppo di malattie neurologiche caratterizzate dalla ricorrenza di crisi epilettiche, in cui le convulsioni sono solo un aspetto di un quadro patologico complesso. Le epilessie mostrano un’elevata eterogeneità fenotipica e la loro diagnosi viene eseguita in base a classificazioni che permettono di valutare differenze specifiche nel tipo di convulsioni, schemi di elettroencefalogramma, età di insorgenza e progressione della malattia (Fiest et al., 2017). Si stima che la prevalenza di casi con epilessia attiva sia dello 0,6%-all’1% nei paesi industrializzati (Xxxxxxxx et al., 2005), per un totale di oltre 50 milioni di pazienti nel mondo. In Europa vengono descritti circa 6 milioni nuovi casi all’anno mentre in Italia la malattia interessa circa 5-600.000 persone. Le sindromi epilettiche possono originare da alterazioni strutturali, metaboliche, infettive o immunitarie o da mutazioni in geni che controllano particolari vie di segnale (come per esempio quella di mTOR) o codificanti canali ionici voltaggio dipendenti. Alcuni tipi di epilessie sono invece a tutt’oggi idiopatiche (Xxxxx et al., 2019). A complicare ulteriormente il quadro eziologico è la presenza di fattori di comorbidità presenti in più del 50% dei pazienti con epilessia, come ad esempio problemi psichiatrici o sistemici (Xxxx et al., 2018). Nell'ultimo decennio, grazie all’implementazione delle metodiche di sequenziamento massivo del DNA (NGS), si è osservato un notevole miglioramento nel campo della genetica umana e della genomica, che ha portando alla scoperta di geni alla base di molti disturbi umani, inclusa l’epilessia. Il numero di geni associati alle sindromi epilettiche è superiore a 500, favorendo diagnosi più precise e, in alcuni casi, terapie mirate (Xxxxxxxx et al., 2018). La maggior parte dei progressi diagnostici sono stati fatti nelle forme gravi di epilessia e di encefalopatie dello sviluppo, per cui sono state identificate mutazioni genetiche nel 30-50% delle persone affette, con oltre 60 geni implicati che coinvolgono una vasta gamma di proteine cellulari, regolatorie e fattori trascrizionali (Hebbar M, Xxxxxxx H., 2020). Nonostante questi avanzamenti e malgrado i notevoli sforzi ed i numerosi studi rivolti alla scoperta di geni e dei meccanismi neurobiologici epilettogeni, ancora molti pazienti con epilessia restano senza diagnosi eziologica, a causa dell’estrema eterogeneità genetica di questa condizione (Mc Xxxxx et al., 2016). Grazie all'utili...
Razionale. Le epilessie rappresentano un gruppo di malattie neurologiche caratterizzate dalla ricorrenza di crisi epilettiche, in cui le convulsioni sono solo un aspetto di un quadro patologico complesso. Le epilessie mostrano un’elevata eterogeneità fenotipica e la loro diagnosi viene eseguita in base a classificazioni che permettono di valutare differenze specifiche nel tipo di convulsioni, schemi di elettroencefalogramma, età di insorgenza e progressione della malattia (Fiest et al., 2017). Nell'ultimo decennio, grazie all’implementazione delle metodiche di sequenziamento massivo del DNA (NGS), si è osservato un notevole miglioramento nel campo della genetica umana e della genomica, che ha portando alla scoperta di geni alla base di molti disturbi umani, inclusa l’epilessia. Il numero di geni associati alle sindromi epilettiche è superiore a 500, favorendo diagnosi più precise e, in alcuni casi, terapie mirate (Xxxxxxxx et al., 2018).
Razionale. Come ribadito dalla Conferenza Stato-Regioni-Enti locali, le peculiarità della dirigenza medica e sanitaria, riconosciute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono l’elaborazione di uno specifico contratto di lavoro. Tale strumento è reso necessario anche per distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa consentendo ad entrambe l’elaborazione di contratti autonomi che tengano conto delle diverse professionalità.
Razionale. 3.1. Diabete mellito di tipo 2 Il DM2 si sta evolvendo come una delle maggiori problematiche sanitarie del 21° secolo [5]. La sua crescente prevalenza è stata associata ad una maggiore aspettativa di vita e ad una maggiore tendenza all’obesità, in particolare nei paesi occidentali [6]. La malattia è diagnosticata principalmente dopo i 40 anni, sebbene sempre più frequentemente si sono riscontrati casi incidenti in persone più giovani, persino nei bambini [7]. In Italia, i dati di uno studio condotto in Medicina Generale hanno riportato, nel corso del 2003, una prevalenza di pazienti diabetici pari al 6% della popolazione adulta [8]. Tale evidenza stima in circa 2,5 milioni i pazienti diabetici diagnosticati, valore destinato a salire nei prossimi anni con una previsione per il 2025 di almeno 5 milioni di persone affette da diabete solo nel nostro paese [9]. Gli studi di economia sanitaria hanno dimostrato un aumento dei costi associato ai pazienti diabetici di tre volte superiore rispetto a quanto stimato nei non diabetici [10,11]. In particolare, lo studio CODE-2 (Costs Of Diabetes in Europe - type 2), svolto su un campione di 1.263 pazienti, ha dimostrato che il costo medio di un paziente diabetico di tipo 2 è di 3135,93 euro/anno tra costi diretti, indiretti e intangibili. Tuttavia, ben il 60% di questa spesa è assorbita dai ricoveri ospedalieri a causa delle complicanze acute e croniche e “solo” il 22% dal consumo di farmaci. I risultati del CODE-2 dimostrano inoltre che la presenza di complicanze ha un impatto sostanziale sui costi del DM2 [12]. Per esempio, in soggetti con complicanze sia micro- che macrovascolari, il costo totale del diabete è risultato 3,5 volte superiore rispetto ai diabetici non complicati. Mediamente, la presenza di complicanze micro vascolari (i.e. retinopatia, neuropatia, nefropatia) dovrebbe aumentare di circa il 70% dei costi, rispetto ai non complicati, mentre la prevalenza media di complicanze macro vascolari è risultata pari al 20%, con un incremento dei costi pari al 100% rispetto ai pazienti diabetici non complicati. Restano da chiarire gli aspetti dei costi relativi ai vari sottogruppi di popolazione (per età, area geografia, grado di severità clinica generale) che per ragioni di numerosità campionaria sono risultati difficili da valutare nel contesto dello studio CODE-2. Un aumento della sorveglianza sul diabete è stata pertanto riconosciuta come elemento necessario all’ottimizzazione delle risorse sanitarie nel diabe...
Razionale. Per quanto precedentemente esposto, si è cercato di evidenziare la possibile convenienza, ai fini di una migliore stratificazione del rischio, della determinazione del tipo di pattern LDL caratterizzante un determinato soggetto. Tuttavia, data la complessità delle procedure di laboratorio, nonchè le risorse economiche necessarie per poter disporre dell’analisi delle sottoclassi LDL nei diversi pazienti, sono state cercate strategie alternative capaci di stimare, attraverso l’interpretazione dei dati lipidici e apoproteici comunemente dosati nella routine clinica, dei parametri relativi alla dimensione media delle particelle lipoproteiche a bassa densità. Fra tali misure derivative, il rapporto fra colesterolo e apoB contenuti all’interno delle LDL, si è imposto da circa due decenni, nell’opinione laboratoristica e clinica, come un plausibile indice della size delle LDL stesse.168 Alla base dell’attendibilità di questo rapporto, si trova l’osservazione che ciascuna di queste particelle contiene una sola molecola di apoB: considerando due soggetti con valori analoghi di C-LDL, ipotizzando che uno abbia valori maggiori di apoB-LDL, risulta intuibile poterne derivare che questi deve avere un numero maggiore di particelle, che, nella fattispecie, risulteranno mediamente più piccole. Hattori et al.168, partendo da tali presupposti, hanno elaborato una formula per stimare il valore del rapporto fra C-LDL a apoB-LDL, senza dover misurare direttamente alcuno dei due parametri, ma ricavandoli da altri analiti lipidici comunemente dosati nella pratica clinica, quali C-tot, C-HDL, TG e apoB100 totale. Per conseguire tale obiettivo, il gruppo ha condotto analisi statistiche su migliaia di dati ottenuti con l’ultracentrifugazione di campioni di plasma di circa 2000 soggetti; in ciascun campione sono state così separate per densità le diverse classi lipoproteiche, e in ognuna di esse sono stati dosati colesterolo, TG e apoB. Quindi, sullo schema dell’equazione di Friedewald, sono state costruite due formule approssimate per il calcolo di C-LDL e apoB-LDL; i valori da esse forniti sono stati confrontati, attraverso regressione, con quelli direttamente misurati, trovando in entrambi i casi un’altissima associazione; di seguito è riportata la formula finale di Xxxxxxx: 𝐶𝐿𝐷𝐿 𝑎𝑝𝑜𝐵𝐿𝐷𝐿 = 0,94 𝐶𝑡𝑜𝑡 − 0,94 𝐶𝐻𝐷𝐿 − 0,19 𝑇𝐺 𝑎𝑝𝑜𝐵𝑡𝑜𝑡 − (0,09 𝐶𝑡𝑜𝑡 − 0,09 𝐶𝐻𝐷𝐿 − 0,08 𝑇𝐺) Analizzando il numeratore traspare la forte analogia con l’equazione di Xxxxxxx...

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: