Ammissibilità delle spese Clausole campione

Ammissibilità delle spese. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 6 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alle superficie o agli animali.
Ammissibilità delle spese. 1. Per essere considerate ammissibili le spese dell’Iniziativa devono essere coerenti con i criteri e i principi di cui all’articolo 3 delle Linee Guida, e rendicontate secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione nei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 utilizzando i modelli Allegati alla presente Convenzione e come elencati nel successivo articolo 21.
Ammissibilità delle spese. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve specifiche norme previste nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 o nelle norme specifiche di ciascun fondo delegando il singolo Stato membro alla definizione delle relative disposizioni. L’Autorità di Xxxxxxxx è responsabile della gestione del Programma Operativo e ha la facoltà di prevedere, se necessario, norme più stringenti e rigorose di quelle previste dal quadro giuridico europeo. Le differenti opzioni di semplificazioni (applicabilità solo alle sovvenzioni e all’assistenza rimborsabile) sono: ▪ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati; ▪ tabelle standard di costi unitari; ▪ somme forfettarie; ▪ finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite (se applicabile al Programma Garanzia Giovani). Il criterio metodologico da seguire per la semplificazione dei costi prevede che questi ultimi vengano definiti sulla base di un metodo equo, giusto e verificabile e basato su metodi statistici, su dati storici o sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari. La Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari ed importi forfettari stabiliti dalla Commissione stessa. L’utilità di tali semplificazioni rispetto al principio dei costi reali consiste nella riduzione dell’onere del controllo documentale delle spese, favorendo, in tal modo, la concentrazione delle verifiche su aspetti di tipo tecnico e fisico delle operazioni, legati al corretto svolgimento dell’operazione ed al raggiungimento dei risultati. In termini generali, una spesa viene definita ammissibile quando soddisfa i seguenti requisiti: ▪ essere pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall’Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità; ▪ effettivamente sostenuta dal Beneficiario; ▪ sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese; ▪ tracciabile ovvero verificabile; ▪ contabilizzata. L’Autorità di Audit è responsabile della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programma. A tal fine, conformemente alla strategia di audit 2014-2020, all’AdA sono demandate le seguenti tipologie di controllo: ▪ audit del SiGeCo del Programma; ▪ audit delle operazioni campionate. Di seguito si riportano gli step principali della procedura.
Ammissibilità delle spese. 1. Il quadro normativo di riferimento è dato da: • Regolamenti: (UE) n. 1299/2013 (Cooperazione Territoriale Europea), n. 1301/2013 (fondo FESR), n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui fondi), Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 (norme specifiche di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione), Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (norme dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi), Regolamento finanziario (UE) n. 966/2012 (le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea); • Norme nazionali e regionali italiane applicabili; • Disposizioni specifiche del Programma sull’ammissibilità delle spese contenute nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.
Ammissibilità delle spese. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi così come indicati nel Budget articolato per voci di costo ed imputabili esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi realizzativi (OR) del progetto. Sono ammissibili le spese sostenute durante il periodo di durata del Progetto a partire dal 01.05.2013. L’ammissibilità dei costi è subordinata al rispetto delle regole e dei criteri stabiliti dai Regolamenti comunitari, dal D.P.R. n. 196/2008, dalla Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 e n.40 del 7 dicembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ove applicabili, nonché dal quanto previsto dalla D.G.R. n. 932 del 08 giugno 2010 “Descrizione del sistema di gestione e controllo del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del reg. CE 1083/2006” e dei relativi Manuali allegati.
Ammissibilità delle spese. Saranno considerate ammissibili le spese: - assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente); - assunte nel periodo di validità dell’intervento; - effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; - pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato. Non saranno considerate ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento e limitatamente alle quote di competenza del Fondo. La Regione si impegna a trasmettere al Ministero, tutta la documentazione comprovante l’ammissibilità delle spese di cui sopra, ai sensi di quanto previsto dal XX.XX.XX. (Economie) Eventuali economie delle risorse assegnate, derivanti dall’attuazione degli interventi, verranno utilizzate nel rispetto delle procedure previste dalla delibera CIPE 25/2016 e n. 26/2018.
Ammissibilità delle spese. 1. Le spese ammissibili a contributo sono costituite esclusivamente dai costi così come indicati nel Piano Finanziario articolato per voci di costo ed imputabili esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi realizzativi dell’attività di ricerca. (di cui in allegato parte integrante del presente accordo)
Ammissibilità delle spese. La Provincia del Sud Sardegna è tenuta al rispetto delle norme relative all’ammissibilità delle spese, e specificatamente, per l’intervento in argomento, la spesa deve essere:
Ammissibilità delle spese. Le spese sostenute dall’assegnatario per essere ammissibili e rimborsabili devono essere: riferite all’attività formativa per la quale è stato concesso il voucher e sostenute nel periodo di attuazione dell’attività stessa; ricomprese nei limiti dei preventivi approvati e dei parametri fissati, salvo scostamenti adeguatamente giustificati; effettivamente sostenute e adeguatamente documentate attraverso documenti che originano le prestazioni/forniture (es. contratti, lettera di incarico), documenti che le descrivono (es. fatture, parcella di consulenti) e documenti che ne attestano l'avvenuto pagamento (ricevuta c.c.p., estratto conto dei pagamenti effettuati tramite banca, dichiarazione di quietanza sottoscritta dall'interessato). I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale o assegno circolare o assegno bancario non trasferibile. Sono ammissibili singoli pagamenti in contanti di importo non superiore a 200 euro e comunque fino ad un importo complessivo massimo di 2.000 euro per ciascun voucher. Potranno essere autorizzati dall’amministrazione pagamenti in contanti di importi superiori ai limiti indicati solo in casi eccezionali e previa richiesta motivata.
Ammissibilità delle spese. Xxxxxxx considerate ammissibili all'aiuto le spese sostenute a decorrere 1 gennaio 2019. Ai fini dell’ammissibilità delle spese, le fatture quietanzate dovranno essere accompagnata da un Certificato rilasciato dall’ APA competente per territorio che attesti l’appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza, l’età e la categoria di pertinenza. L’ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Saranno considerati ammissibili all'aiuto i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati esclusivamente con: