Relazione finale. La Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. rep. N. 9054 prot. N. 193165 del 18/12/2020, composta dai seguenti professori: Prof.ssa ANTONIETTI Paola Francesca - Politecnico di Milano; Prof. SANGALLI Giancarlo - Università degli Studi di Pavia; Prof. SCACCHI Simone - Università degli Studi di Milano, si è insediata il giorno 23/1/2021 alle ore 9:30. Ogni Commissario si è collegato dalla propria postazione telematica. In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice hanno individuato il Presidente ed il Segretario della Commissione: PROF. PAOLA FRANCESCA ANTONIETTI, PROFESSORE ORDINARIO presso Politecnico di Milano, Presidente; PROF. GIANCARLO SANGALLI, PROFESSORE ORDINARIO presso Università degli Studi di Pavia, Segretario. Ognuno dei membri della Commissione ha dichiarato di non avere un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al IV grado compreso o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76, e di non essere in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con gli altri componenti della stessa Commissione e che non sussistevano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. I componenti della Commissione Giudicatrice e il Segretario della stessa hanno dichiarato inoltre, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne penali, anche con sentenze non passate in giudicato, in reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. La Commissione ha confermato e sottoscritto, in tale seduta, i criteri ed i parametri con i quali è stata effettuata la valutazione dei titoli e della produzione scientifica, stabiliti nella riunione del 30/10/2020 dalla Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. rep. N. 6469 prot. N. 139893 del 25/09/2020. il giorno 02/02/2021 alle ore 10:00, la Commissione si è riunita, in forma telematica, per prendere visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere:
Relazione finale. 1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell’Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell’Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell’Ordine non rilascia l’attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge.
Relazione finale. 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.
Relazione finale. 1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente-tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico.
2. Ai sensi dell'art. 8, co. 6, decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, è il COA - sulla base delle verifiche svolte - che rilascia allo studente-tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. 3.Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il COA non rilascia l'attestato; in tal caso il praticante e l'Avvocato, presso il quale è stato svolto il tirocinio, devono essere sentiti. Si applica l'art. 17, co. 7, della legge 31dicembre 2012, n. 247.
Relazione finale. Alla fine di ogni intervento formativo i docenti stileranno una relazione contenente gli elementi cardine del corso e l’analisi, scaturita dallo studio delle considerazioni espresse dai corsisti.
Relazione finale. Alla conclusione del progetto, i beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione Campania:
1. una relazione sulle attività svolte;
2. l’elenco delle spese sostenute con la relativa rendicontazione analitica; I soggetti che non forniranno la rendicontazione delle attività finanziate saranno esclusi da ogni ulteriore finanziamento. I fondi che risultassero disponibili al termine dell’anno finanziario, per recupero o rinunzia del beneficia- rio, verranno mantenuti nel Bilancio della Regione Campania con vincolo di destinazione.
Relazione finale. La relazione finale, commenterà i risultati riscontrati oltre ad indicare sia azioni correttive che eventuali interventi necessari per migliorare i parametri di polverosità individuati .
Relazione finale. Per i Beneficiari non accreditati: La relazione finale sarà valutata insieme alle relazioni dei partecipanti e riceverà un punteggio su un totale massimo di 100 punti. Sarà utilizzata una serie comune di criteri di valutazione per determinare la misura in cui il progetto è stato attuato in linea con la domanda di sovvenzione approvata e con gli Standard di Qualità Erasmus. Il Beneficiario deve presentare la relazione finale dopo la data di conclusione del progetto. Se presentata prima, la relazione finale sarà considerata una richiesta di risoluzione anticipata della Convenzione di sovvenzione, che potrebbe comportare un punteggio di valutazione inferiore. Per i Beneficiari accreditati: La relazione finale sarà valutata insieme alle relazioni dei partecipanti e riceverà un punteggio su un totale massimo di 100 punti. Sarà utilizzata una serie comune di criteri di valutazione per determinare la misura in cui il progetto è stato attuato in linea con gli obiettivi definiti nell'Allegato II della presente Convenzione, con il Piano Erasmus approvato e con gli Standard di Qualità Erasmus. Il Beneficiario deve presentare la relazione finale dopo la data di conclusione del progetto. Se presentata prima, la relazione finale sarà considerata una richiesta di risoluzione anticipata della Convenzione di sovvenzione, che potrebbe comportare un punteggio di valutazione inferiore.
Relazione finale. I risultati delle indagini dovranno essere elaborati e utilizzati per la compilazione di una relazione che dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. premessa con la descrizione delle indagini effettuate e il relativo scopo;
2. ricostruzione della storia dell’edificio sulla base dei dati messi a disposizione dall’Amministrazione;
3. relazione sui risultati delle indagini diagnostiche comprensiva di: “schede solaio” (una per ogni solaio indagato) nelle quali sono riportati: – i risultati delle osservazioni preventive eseguite con il supporto della termocamera; – i risultati della battitura manuale; – i risultati delle indagini acustiche eseguite con metodo strumentale; indicazione del livello di rischio mappatura dei locali
Relazione finale. 1. Entro il 30 settembre 2022, le Parti presentano alla Cabina di regia di cui all’articolo 212 del codice una relazione finale sugli esiti delle attività di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, fornendo l’elenco delle amministrazioni in possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 1. La relazione segnala, altresì, le criticità riscontrate e le possibili misure correttive, anche di carattere normativo, da adottare per il pieno raggiungimento delle finalità del sistema di qualificazione.