Risoluzione anticipata della Convenzione Clausole campione

Risoluzione anticipata della Convenzione. 1. L’Ente Parco avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nel Regolamento e nel Manuale di Gestione, salve ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario ed il risarcimento del danno ai sensi di legge.
Risoluzione anticipata della Convenzione. Qualora il “CSC” accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del “soggetto ospitante”, la presente convezione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La convenzione potrà ugualmente risolversi ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso in cui il “soggetto ospitante” accerti l’inadempimento degli obblighi assunti dai tirocinanti o dal “CSC”
Risoluzione anticipata della Convenzione. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di scioglimento della Associazione. In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione a titolo di indennizzo o recupero per le opere realizzate.
Risoluzione anticipata della Convenzione. 1) L’Amministrazione Comunale potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l’esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;-------------------------
Risoluzione anticipata della Convenzione. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente, oltre che per quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, anche nelle seguenti ipotesi:
Risoluzione anticipata della Convenzione. Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente Convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento senza il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
Risoluzione anticipata della Convenzione. L’Amministrazione comunale, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa nei seguenti casi: - per inosservanza da parte della Soc. U.S. Cassina De′ Bracchi degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione; - per mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3 (criteri di utilizzazione degli immobili concessi in uso); - qualora la Società in questione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di Leggi o Regolamenti ovvero inosservanza di eventuali ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale; - qualora si pervenga allo scioglimento della Società. In tal caso, la parte di immobile in uso deve essere restituita al Comune di Casatenovo nelle condizioni in essere al momento della consegna, senza alcun onere per il Comune.
Risoluzione anticipata della Convenzione. Le Parti convengono espressamente che la presente scrittura si possa risolvere anticipatamente, anche in corso di anno, qualora la verifica semestrale del progetto non induca a proseguire nell’attività di collaborazione. In ogni caso la Convenzione è sempre risolvibile da una delle parti in qualsiasi momento con preavviso scritto inviato tramite raccomandata a/r o PEC con preavviso di 90 giorni.
Risoluzione anticipata della Convenzione. Il contratto di cassa verrà a risolversi, senza oneri per l'Ater alla scadenza, nonché di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del capitolato e degli atti aventi valore normativo nell'esercizio del servizio di Cassa, nonché inosservanza delle norme di conduzione dello stesso. L'Ater pertanto, nel verificarsi delle sopra indicate circostanze, avrà la facoltà di risolvere il contratto di cassa dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Risoluzione anticipata della Convenzione. 1. La convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.