Risoluzione anticipata della Convenzione. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente, oltre che per quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, anche nelle seguenti ipotesi:
a) gravi e ripetute deficienze o negligenze da parte di uno o più dei sottoscrittori, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente contestate e accertate compromettono significativamente il servizio
b) mancata erogazione del servizio
c) venir meno dei motivi che hanno portato alla stipula della presente convenzione
d) accertate violazioni di legge
Risoluzione anticipata della Convenzione. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente oltre che per consensuale accordo tra le parti, anche in caso di scioglimento della Associazione. In tal caso l'Amministrazione comunale rientrerà nella piena disponibilità del bene e nulla sarà dovuto all'Associazione a titolo di indennizzo o recupero per le opere realizzate.
Risoluzione anticipata della Convenzione. 1. L’Ente Parco avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nel Regolamento e nel Manuale di Gestione, salve ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario ed il risarcimento del danno ai sensi di legge.
2. In caso di risoluzione anticipata della convenzione per comune accordo delle parti, decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.
3. La risoluzione anticipata della convenzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo avviene in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R.
4. Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente convenzione, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri concessionari dell’uso del nome e del logo del Parco.
Risoluzione anticipata della Convenzione. Qualora il “CSC” accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del “soggetto ospitante”, la presente convezione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. La convenzione potrà ugualmente risolversi ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso in cui il “soggetto ospitante” accerti l’inadempimento degli obblighi assunti dai tirocinanti o dal “CSC”
Risoluzione anticipata della Convenzione. L’Amministrazione comunale, previa diffida, potrà dichiarare la decadenza della stessa nei seguenti casi: - per inosservanza da parte dell’Associazione Sentieri e Cascine degli oneri e degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione; - qualora l’Associazione in questione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di Leggi o Regolamenti ovvero inosservanza di eventuali ordinanze e prescrizioni dell’Autorità Comunale; - qualora si pervenga allo scioglimento della Società. In tal caso, la parte di immobile in uso deve essere restituita al Comune di Casatenovo nelle condizioni in essere al momento della consegna, senza alcun onere per il Comune.
Risoluzione anticipata della Convenzione. 1) L’Amministrazione Comunale potrà revocare, anche temporaneamente, a proprio giudizio insindacabile la convenzione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio tali da pregiudicare l’esercizio delle attività sportive sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario e/o della sicurezza, sia sotto il profilo della gestione;-------------------------
2) L’Amministrazione Comunale potrà revocare la convenzione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, salvo comunque il diritto di risarcimento danni;----------------------------
3) L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di dichiarare la decadenza della convenzione, previa diffida a adempiere con prefissione di congruo termine, anche per una sola delle seguenti cause:------------------------------------------------
a) Scioglimento dell’ASSOCIAZIONE o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura associativa dell’ASSOCIAZIONE si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione delle capacità tecnico finanziarie o patrimoniali;---------------
b) Applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni a carico degli amministratori legali rappresentanti dell’Associazione e a chi ne determina abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte ed indirizzi; ------------------------------------------------------------
c) Condanna degli amministratori o legali rappresentanti dell’ASSOCIAZIONE comportante esclusione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione Comunale;------
4) La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti.------------------------------------------------
5) La presente convenzione potrà essere risolta unilateralmente dal Comune per motivi di pubblico interesse;------------------------
Risoluzione anticipata della Convenzione. Il Comune avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, senza il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a. qualora il Gestore ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
b. qualora si verifichi lo scioglimento dell’Associazione o, comunque, si determinino sostanziali modifiche nell’assetto associativo del Gestore, non opportunamente comunicate al Comune per le verifiche di competenza;
c. qualora il Gestore si sia reso responsabile di gravi violazioni della Convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Comune a seguito di contestazione anticipata anche a mezzo e- mail;
d. mancato rispetto del Progetto Offerta presentato;
e. mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4: “Modalità e prescrizioni per l’utilizzo”;
f. mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5: “Oneri a carico del soggetto Gestore”;
g. mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8: “Proventi dell’attività di utilizzo”;
h. violazione del disposto di cui al successivo art. 13: “Cessione della Convenzione”;
Risoluzione anticipata della Convenzione. Il contratto di cassa verrà a risolversi, senza oneri per l'Ater alla scadenza, nonché di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del capitolato e degli atti aventi valore normativo nell'esercizio del servizio di Cassa, nonché inosservanza delle norme di conduzione dello stesso. L'Ater pertanto, nel verificarsi delle sopra indicate circostanze, avrà la facoltà di risolvere il contratto di cassa dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Risoluzione anticipata della Convenzione. Le Parti convengono espressamente che la presente scrittura si possa risolvere anticipatamente, anche in corso di anno, qualora la verifica semestrale del progetto non induca a proseguire nell’attività di collaborazione. In ogni caso la Convenzione è sempre risolvibile da una delle parti in qualsiasi momento con preavviso scritto inviato tramite raccomandata a/r o PEC con preavviso di 90 giorni.
Risoluzione anticipata della Convenzione. 1. La convenzione può essere risolta anticipatamente per inadempimento della controparte, preventivamente contestata per iscritto con invito ad adempiere entro un congruo termine.