RESPONSABILI DELLA RICERCA. 1. I Responsabili designati dalle Parti Contraenti per la gestione del presente Contratto sono: - il Xxxx. Xxxx Xxxxxx, per il Dipartimento, quale Responsabile Scientifico dell’esecuzione della Ricerca; - il Dottor D’Xxxxxxx Xxxxxxxx per la Parte Committente, quale Responsabile/Referente per ogni attività o questione inerente all’esecuzione della Ricerca.
2. L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico della Ricerca del Dipartimento,nonché la sostituzione del Responsabile/Referente del Committente dovrà essere approvata dalla controparte per iscritto.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per Iuav è il prof. …...…………………… . Responsabile/referente del programma di ricerca per il Committente è il sig./dott. ……………………………...
RESPONSABILI DELLA RICERCA. Il PASM indica quale proprio responsabile della collaborazione il dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi del Settore Parco Agricolo Sud Milano. Il DISAA indica quale responsabile della collaborazione il Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Bischetti. L’eventuale sostituzione del responsabile della ricerca di una delle Parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dalle Parti.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. 1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente accordo sono: - per l’Università di Verona, , quale Coordinatore scientifico del Progetto e re- sponsabile dell’unità di ricerca presso il Dipartimento; - per l’impresa, , quale Responsabile dell’Unità di ricerca della Partner.
2. Il Partner si impegna a notificare all’Università ogni variazione nella propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell’assetto dell’impresa/ente quali fusioni, scissioni, incorpo- razione, trasformazioni, modificazioni della ditta, della ragione o denominazione sociale, cessione di rami di azienda.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. L’Università designa il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca. L'Ente designa il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca. L’eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall’altra Parte.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. Il Dipartimento designa il Xxxx. Xxxxxxx Xxx quale Responsabile dell’esecuzione della Ricerca. Il Responsabile coordinerà i lavori della Ricerca, senza pregiudizio sull’individuazione dell’inventore o autore (oppure inventori o autori) che verrà effettuata qualora la Ricerca dovesse portare a dei risultati tutelabili con una privativa. Il Contraente designa quale proprio Responsabile e/o Referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca l’Xxx. Xxxxxxxx Xxx Xxx. L’eventuale sostituzione del Responsabile della ricerca da parte del Dipartimento e del Responsabile e/o Referente da parte del Contraente dovrà essere comunicata all’altra Parte per iscritto.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente accordo sono: per l’Università di Verona, il Prof./Dott. _________________________________, quale Coordinatore scientifico del Progetto e responsabile dell’unità di ricerca presso il Dipartimento; per l’impresa/l’ente, il Sig./Dott. ___________________________, quale Responsabile dell’Unità di ricerca della Partner. Il Partner si impegna a notificare all’Università ogni variazione nella propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell’assetto dell’impresa quali fusioni, scissioni, incorporazione, trasformazioni, modificazioni della ditta, della ragione o denominazione sociale, cessione di rami di azienda.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. Responsabile scientifico dell’esecuzione del programma di ricerca per il Servizio Faunistico è la dottoressa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, mentre per l’IZSVe è il dottor Xxxxxxxx Xxxxxx. L’eventuale sostituzione dei responsabili scientifici dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. 3.1 Il Committente designa quale Responsabile della Ricerca il Dott. _________________________.
3.2 L’Università designa quale Responsabile della Ricerca il Prof. ____________________________.
3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Ricerca come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all’altra Parte.
RESPONSABILI DELLA RICERCA. 3.1 Il Dipartimento designa il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx quale Responsabile dell’esecuzione della Ricerca. Il Responsabile coordinerà i lavori della Ricerca, senza pregiudizio sull’individuazione dell’inventore o autore (oppure inventori o autori) che verrà effettuata qualora la Ricerca dovesse portare a dei risultati tutelabili con una privativa.
3.2 ANSFISA designa quale proprio Responsabile e/o Referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca l’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, professionista dell’Agenzia e coordinatore del Gruppo di Lavoro Sistemi di Gestione della Sicurezza, Normativa e Standard Tecnici.
3.3 L’eventuale sostituzione dei soggetti di cui ai commi precedenti del presente articolo dovrà essere comunicata all’altra Parte per iscritto.
3.4 I referenti svolgeranno le seguenti funzioni: - favorire, promuovere e verificare l’attuazione del presente Accordo e il rispetto di quanto in esso previsto; - valutare e proporre alle Parti modifiche e/o integrazioni al presente Accordo; - individuare e programmare le attività oggetto del presente Accordo e concertarne le modalità di attuazione.
3.5 Fermi restando i referenti scientifici, ai fini delle attività del presente Accordo, ANSFISA costituirà un Gruppo di Lavoro al quale potranno essere chiamati ad operare anche soggetti esterni all’Agenzia e/o di altre pubbliche amministrazioni, opportunamente individuati con specifico decreto di nomina.
3.6 ANSFISA si impegna a comunicare all’Università ogni eventuale modifica alla composizione del Gruppo di Lavoro, secondo quanto previsto al successivo art. 20 del presente atto.