Responsabilità della ditta appaltatrice Clausole campione

Responsabilità della ditta appaltatrice. La DITTA riconosce esplicitamente che il LICEO ed il suo legale rappresentante sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti connessi all'esercizio dell'attività, o per danni di qualsiasi natura causati da terzi agli impianti, alla merce o all'attività in generale. La DITTA si impegna a rifondere ogni danno, di qualsiasi natura, provocato a cose o a persone per fatti connessi con l'esercizio dell'attività. Il Gestore della DITTA è responsabile sia verso l’Istituto che verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Egli è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti nei confronti degli utenti, nonché degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi impiegati, possano derivare all’Istituto o a terzi. La Commissione Bar nominata dal Consiglio d’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà di esprimere un giudizio di idoneità sul personale stesso, qualora esso si rivelasse inadatto per una normale conduzione del servizio.
Responsabilità della ditta appaltatrice. Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge del presente Capitolato.Lo stesso dichiara senza eccezioni riserve di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata od indenne da ogni oltre diritto pretesa o molestia, presente e futura da parte di Enti e di Privati in dipendenza, sia diretta che indiretta, dello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. Grava sul concessionario ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle aree, nonché quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo complesso.
Responsabilità della ditta appaltatrice. L’Appaltatore assume completamente il rischio del servizio ed è direttamente responsabile di ogni danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose o animali o che dovesse derivare al proprio personale o a terzi nello svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale non assume altresì alcuna responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che si verifichino nell’ambito del servizio o ad esso connesse, che vedano coinvolto il personale fornito dall’Appaltatore o terzi utilizzatori. All’appaltatore è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del proprio personale o di terzi per non recare danni a beni pubblici e/o privati. Restano a carico dell’Appaltatore le eventuali spese anche giudiziali che il Comune dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore. Il Comune trasmetterà all’Appaltatore le richieste di risarcimento danni eventualmente subiti e/o pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti da prestazioni oggetto dell’appalto. L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Ente del buon andamento e della funzionalità dei servizi assunti in appalto e dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti. L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio con il numero necessario di dipendenti. E’ a carico della ditta appaltatrice e di sua esclusiva spettanza e responsabilità l’adozione e l’attuazione delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa in materia vigente, nel corso del contratto. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate nonché formati ed informati.
Responsabilità della ditta appaltatrice. L’aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura e specie, arrecati a persone o cose a causa della gestione del servizio affidato in appalto, esonerando pertanto il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità connessa. Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall’eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee. L’esistenza delle polizze assicurative (RCT e infortuni) non libera l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo la funzione di ulteriore garanzia.
Responsabilità della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice sarà responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. Sarà altresì responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Nella conduzione e gestione del servizio, la ditta appaltatrice dovrà adottate tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati. E’ obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dell’appalto , tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca della struttura e dei servizi bibliotecari. In caso di danni a persone o cose, derivanti dall’inosservanza di tale obbligo, la responsabilità civile è a carico dell’appaltatore, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Responsabilità della ditta appaltatrice. 1. L’aggiudicatario solleva la Committente da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell’esecuzione della fornitura ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria.
Responsabilità della ditta appaltatrice. La Ditta Appaltatrice è responsabile di garantire: - il corretto trasporto; - la corretta gestione della documentazione; - la sicurezza della persona assistita e degli operatori durante il trasporto; - la messa a disposizione delle attrezzature, degli ausili di trasporto necessari (previsti in capitolato) e dei veicoli (ambulanza) per l'espletamento delle attività; - la detersione, disinfezione e manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le procedure concordate con l’ASST, degli ausili e dei veicoli; - il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali; - la diffusione della presente IO; - la formazione al proprio personale e la sorveglianza della corretta applicazione della presente IO; - l’evasione delle richieste entro i tempi definiti nella Tabella 1. PROGRAMMATE/PRENOTATE EVASE NEGLI ORARI INDICATI NELLA RICHIESTA DELL’UO MARGINE DI RITARDO 5 MINUTI.
Responsabilità della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Terralba. Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. A tale riguardo, la ditta appaltatrice esonera espressamente il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell’appalto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).