Responsabilità della ditta appaltatrice Clausole campione

Responsabilità della ditta appaltatrice. La Ditta riconosce esplicitamente che l'I.T.S. ed il suo legale rappresentante é esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti connessi all'esercizio dell'attività, o per danni di qualsiasi natura causati da terzi agli impianti, alla merce o all'attività in generale. La Ditta s'impegna a rifondere ogni danno, di qualsiasi natura, provocato a cose o a persone per fatti connessi con l'esercizio dell'attività. Il Gestore della Ditta è responsabile sia verso l’Istituto che verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Egli è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti nei confronti degli utenti, nonché degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi impiegati, possano derivare all’Istituto o a terzi. Il Dirigente Scolastico e la Commissione Bar nominata dal Consiglio di Istituto si riservano, in ogni caso, la facoltà di esprimere un giudizio di idoneità sul personale stesso, qualora esso si rivelasse inadatto per una normale conduzione del servizio (artt. 28,29,30 Bando gara).
Responsabilità della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice sarà responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalto e diritto del lavoro. Sarà altresì responsabile del buon uso, della buona conduzione e conservazione dei locali, degli impianti, arredi, attrezzature e di ogni altro bene di proprietà del Comune e si impegna a restituire i beni consegnati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso. Nella conduzione e gestione del servizio, la ditta appaltatrice dovrà adottate tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e alle cose in relazione alle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dei servizi appaltati. E’ obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dell’appalto , tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca della struttura e dei servizi bibliotecari. In caso di danni a persone o cose, derivanti dall’inosservanza di tale obbligo, la responsabilità civile è a carico dell’appaltatore, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
Responsabilità della ditta appaltatrice. L’Appaltatore assume completamente il rischio del servizio ed è direttamente responsabile di ogni danno di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone o cose o animali o che dovesse derivare al proprio personale o a terzi nello svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sollevando il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale non assume altresì alcuna responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che si verifichino nell’ambito del servizio o ad esso connesse, che vedano coinvolto il personale fornito dall’Appaltatore o terzi utilizzatori. All’appaltatore è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del proprio personale o di terzi per non recare danni a beni pubblici e/o privati. Restano a carico dell’Appaltatore le eventuali spese anche giudiziali che il Comune dovesse sostenere per i danni provocati dall’Appaltatore. Il Comune trasmetterà all’Appaltatore le richieste di risarcimento danni eventualmente subiti e/o pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti da prestazioni oggetto dell’appalto. L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Ente del buon andamento e della funzionalità dei servizi assunti in appalto e dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti. L’appaltatore ha l’obbligo di assicurare il regolare funzionamento del servizio con il numero necessario di dipendenti. E’ a carico della ditta appaltatrice e di sua esclusiva spettanza e responsabilità l’adozione e l’attuazione delle misure di sicurezza stabilite dalla normativa in materia vigente, nel corso del contratto. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate nonché formati ed informati.
Responsabilità della ditta appaltatrice. La Ditta Appaltatrice è responsabile di garantire: - il corretto trasporto; - la corretta gestione della documentazione; - la sicurezza della persona assistita e degli operatori durante il trasporto; - la messa a disposizione delle attrezzature, degli ausili di trasporto necessari (previsti in capitolato) e dei veicoli (ambulanza) per l'espletamento delle attività; - la detersione, disinfezione e manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le procedure concordate con l’ASST, degli ausili e dei veicoli; - il rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali; - la diffusione della presente IO; - la formazione al proprio personale e la sorveglianza della corretta applicazione della presente IO; - l’evasione delle richieste entro i tempi definiti nella Tabella 1. PROGRAMMATE/PRENOTATE EVASE NEGLI ORARI INDICATI NELLA RICHIESTA DELL’UO MARGINE DI RITARDO 5 MINUTI.
Responsabilità della ditta appaltatrice. 1. L’aggiudicatario solleva la Committente da ogni responsabilità per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell’esecuzione della fornitura ed è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria. 2. L’aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata la Committente, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione degli interventi eseguiti. In ogni caso è a carico dell’affidatario l’adozione, nell’esecuzione della fornitura, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull’affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne la Committente. 3. L’aggiudicatario assume la responsabilità di ogni danno subito dalla Committente e da terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell’esecuzione della fornitura, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell’espletamento della fornitura.
Responsabilità della ditta appaltatrice. La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Terralba. Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. A tale riguardo, la ditta appaltatrice esonera espressamente il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell’appalto.
Responsabilità della ditta appaltatrice. Il concessionario è responsabile del regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di legge del presente Capitolato.Lo stesso dichiara senza eccezioni riserve di tenere l'Amministrazione Comunale sollevata od indenne da ogni oltre diritto pretesa o molestia, presente e futura da parte di Enti e di Privati in dipendenza, sia diretta che indiretta, dello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. Grava sul concessionario ogni responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle aree, nonché quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo complesso.
Responsabilità della ditta appaltatrice. L’aggiudicatario è responsabile dei danni, di qualsiasi natura e specie, arrecati a persone o cose a causa della gestione del servizio affidato in appalto, esonerando pertanto il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità connessa. Sono compresi nei danni anche quelli derivanti ad utenti e terzi dall’eventuale intossicazione alimentare dovuta a forniture o preparazioni alimentari inidonee. L’esistenza delle polizze assicurative (RCT e infortuni) non libera l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo la funzione di ulteriore garanzia.
Responsabilità della ditta appaltatrice. La DITTA riconosce esplicitamente che il LICEO ed il suo legale rappresentante sono esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per atti o fatti connessi all'esercizio dell'attività, o per danni di qualsiasi natura causati da terzi agli impianti, alla merce o all'attività in generale. La DITTA si impegna a rifondere ogni danno, di qualsiasi natura, provocato a cose o a persone per fatti connessi con l'esercizio dell'attività. Il Gestore della DITTA è responsabile sia verso l’Istituto che verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Egli è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti nei confronti degli utenti, nonché degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi impiegati, possano derivare all’Istituto o a terzi. La Commissione Bar nominata dal Consiglio d’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà di esprimere un giudizio di idoneità sul personale stesso, qualora esso si rivelasse inadatto per una normale conduzione del servizio.

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  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Responsabilità civile verso terzi In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.