Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti. 4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Project Execution Agreement
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L’aggiudicatario L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
23. L'affidatario è Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le comporta le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della previste dal decreto-legge 13 settembre 198229 aprile 1995, n. 646 e ss.mm.ii. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratti di subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Appalto, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico Il DEC e normativo stabilito dai il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti collettivi nazionale di subappalto e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltodi cottimo.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le dell’Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente Capitolato Speciale d’appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.
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Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il Il contraente principale resta responsabile e il subappaltatore sono responsabili in via esclusiva solido nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore appaltante in relazione agli obblighi retributivi e contributivialle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione, nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza (se nominato) di cui all’articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltanteAppaltante, di risolvere il contratto Contratto in danno dell’appaltatore. Le dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratti di subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comportaautorizzato, ovvero il sub affidamento non comunicato ai sensi del precedente art. 46 comma 7, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il i. contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Extraordinary Maintenance Works
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratti di subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appaltodell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il CSE di cui all’articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e D. Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratti di subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto- legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai fini dell’articolo 51 del presente CSA non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
3. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge n. 223 del 2006 e del relativo regolamento approvato con D.M. n. 74 del 25.02.2008, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
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Samples: Project Agreement
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico Il DEC e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e RUP provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratti di subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Le categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, di cui all’articolo 105 comma 3 non si configurano come attività affidate in subappalto.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, in materia di tessera di riconoscimento.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione delle prestazioni subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile Il DEC e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del trattamento economico Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e normativo stabilito dai di esecuzione dei contratti collettivi nazionale di subappalto e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltodi cottimo.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti ed ai fini dell’40 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori ovvero realizzazioni di parti del servizio.
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Samples: Appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributividell’Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003degli articoli 1218 e ss. c.c., n. 276sollevando l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è Il responsabile del procedimento e l’ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e materia di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008, provvedono, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltoed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Appalto
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'Operatore economico resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 conseguenza all’esecuzione del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276contratto applicativo subappaltato.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico Il DEC e normativo stabilito dai il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti collettivi nazionale di subappalto e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltodi cottimo.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le dell’Operatore economico, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 40 del presente Capitolato Speciale d’appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.
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Samples: Framework Agreement
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le , ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 53, in materia di tessera di riconoscimento.
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Samples: Accordo Quadro
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L'affidatario è responsabile Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del contratti di subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comportaautorizzato, ovvero il sub affidamento non comunicato ai sensi del precedente art. 25 comma 6, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltanteAppaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Integrated Contract for Design and Execution of Construction Works
Responsabilità in materia di subappalto. 1L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando L’Ente Appaltante medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Ai sensi dell'articolo 105L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile anche degli obblighi assicurativi e contributivi delle Ditte subappaltatrici, comma 8relativamente al cantiere oggetto dei lavori ed al periodo di presenza nel cantiere stesso. L’accertamento di irregolarità contributiva delle Ditte subappaltatrici o subaffidatarie in cottimo, oltre che dell'Appaltatore, costituirà motivo ostativo ai pagamenti, come indicato anche al precedente art. 21. Il Responsabile del codice dei contrattiProcedimento, nonché, ove nominato, il contraente principale resta responsabile Coordinatore per l’esecuzione in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 10 settembre 2003n. 81 del 2008, n. 276.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le comporta le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 19821982 n. 646, come modificato, da ultimo, dall’articolo 2 del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 646 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda non inferiore a un terzo dell’importo del subappalto e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a non superiore ad un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad a un anno).
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Samples: Appalto Di Manutenzione
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'affidatario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando l’amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276conseguenza dell’esecuzione dei servizi subappaltati.
2. L'affidatario L’Affidatario è responsabile degli inadempimenti agli obblighi di servizio derivanti dal Contratto e dalle sue parti integranti, da leggi e regolamenti disciplinanti l'esercizio del servizio, posti in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltoessere dal subappaltatore.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore decadenza o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimirevoca dell'affidamento, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appaltiviene meno conseguentemente il subappalto senza alcun obbligo da parte dell’Amministrazione.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con Il D.E. e il subappaltatore degli adempimentiR.U.P., da parte provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di questo ultimo, degli obblighi tutte le condizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigenteammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltantel’amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatoredell’affidatario.
6. Le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno)Ai subappaltatori si applica l’articolo 32 in materia di tessera di riconoscimento.
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Samples: Service Contract
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltanteStazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. L’aggiudicatario L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore subappaltore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
23. L'affidatario è Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la zona nella quale si eseguono propria competenza, il rispetto di tutte le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Le comporta le sanzioni penali sono disciplinate dall’articolo 21 della previste dal decreto-legge 13 settembre 198229 aprile 1995, n. 646 e ss.mm.ii. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Samples: Normative Provisions
Responsabilità in materia di subappalto. 1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale L'Operatore economico resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 conseguenza all’esecuzione del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276contratto applicativo subappaltato.
2. L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico Il DEC e normativo stabilito dai il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti collettivi nazionale di subappalto e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappaltodi cottimo.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.
4. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non autorizzato comporta, comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto l’Accordo Quadro in danno dell’appaltatore. Le dell’Operatore economico, ferme restando le sanzioni penali sono disciplinate previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (sanzione pecuniaria ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell’Art. 39 del presente Capitolato Speciale d’appalto non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.
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