Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito da: a) Minimo di stipendio-base mensile b) Indennità di contingenza c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli
Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: 1. - Minimo di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di Oltre allo stipendio ed alla contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo precedente art. 5, all'Assistente sono corrisposte le indennità di volo di cui alle parti specifiche aziendali, le quali non fanno parte della retribuzione.
2. - Le diverse competenze sono pagate alla fine di ogni mese, con specificazione dei vari elementi costitutivi. Ove il pagamento venga ritardato oltre il decimo giorno, sulle somme dovute decorrono gli interessi in misura superiore del 2% al tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoriaprecedente. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntiveOve il ritardo superi i 30 giorni, il lavoro straordinario, etcpersonale ha inoltre facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di anzianità per licenziamento., si dovrà effettuare
3. - In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al personale deve essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
4. - Qualsiasi ritenuta mensile per il risarcimento di danni non può superare il 10% della retribuzione indicati al primo comma mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
5. - La retribuzione di fatto è costituita dallo stipendio di fatto (a sua volta formato dallo stipendio minimo, dagli aumenti di anzianità e per benemerenze combattentistiche) e dalla contingenza, come precisati nel precedente art. 5.
6. - Salvo quanto diversamente disposto, la retribuzione a tutti gli effetti del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”contratto è costituita dallo stipendio, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie dalla indennità di impiegati contingenza nelle misure di cui all’artal precedente art. 15 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo 5 e da un dodicesimo della 13a mensilità di stipendio-base mensile
b) Indennità cui al successivo art. 8 e da un dodicesimo della indennità operativa di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali cui al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %successivo art. 9.
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Retribuzione. L'inquadramento economico, con decorrenza dalla data 1° maggio 2005, viene effettuato secondo i seguenti criteri:
A) Ai dipendenti interessati dal presente accordo viene garantita una Retribuzione Xxxxx Xxxxx (in seguito R.A.L.) intesa come somma delle seguenti voci vigenti in Serfer alla data deL 30 aprile 2005 :
1. retribuzione base, E.D.R., contingenza, premio rendimento (€ 32,28);
2. scatti di anzianità;
3. superminimo;
4. elemento assorbibile;
5. indennità di funzione - quadri;
6. indennità di funzione ed altre indennità comunque riconosciute a livello individuale e/o aziendale (ad esclusione degli accordi individuali del 20 aprile 2000);
7. indennità ex accordo Serfer del 7 luglio 1999 (€ 30,99 - mobilità bacino + € 61,97 - turni, flessibilità, fessurizzazione = € 92,96);
8. aumento minimi contrattuali previsti dal CCNL delle attività Ferroviarie al 1° luglio 2004.
B) La retribuzione degli impiegati agricoli nuova R.A.L. Serfer attribuita a, decorrere da) 1° maggio 2005, a seguito dell'applicazione dell'accordo di confluenza, è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio costituita dal trattamento economico di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoriaCapitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dalle integrazioni al Salario Professionale contenute all'art. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma 11 del presente arti- coloContratto Aziendale, intesa come somma delle seguenti voci:
1. Lo “stipendio contrattuale mensile”minimo contrattuale, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie come individuato alla data di impiegati applicazione del presente accordo;
2. salario professionale;
3. aumenti periodici di anzianità;
4. indennità di funzione (quadri);
5. indennità di funzione (lavoratori con funzioni direttive inquadrati nel livello C). Alla quantificazione della R.A.L. di cui all’artal precedente punto 8), con l'esclusione degli aumenti periodici di anzianità, fino a capienza, concorrono le voci di cui al precedente punto A) con l'esclusione degli scatti di anzianità, Le azioni di quantificazione della R.A.L. potranno complessivamente produrre eccedenze di retribuzione da salvaguardare. 15 Le cifre corrispondenti alle eccedenze di retribuzione comunque denominate concorrono a determinare l’importo di un "assegno pensionabile", non riassorbibile, non rivalutabile e valevole per 12 mensilità e ai soli fini della tredicesima e quattordicesima mensilità e del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.T.F.R.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 6165) - Indennità di contingenza (art. 2630) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 2731) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità mensi- lità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- coloarticolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna cia- scuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 17 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.199931.12.2003, previ- sti pre- visti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 19965 aprile 2000, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % giugno 2004 del 4 per cento e a decorrere dal 1° °gennaio 2001 dell’1,2 %2005 dell’1,9 per cento.
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Samples: Confederation Agreement
Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 6143, co.7, D.Lgs. n. 81/2015): fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi all’apprendista spetta: nessuna retribuzione per la formazione svolta in aula: per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo; il 10% della retribuzione per la formazione svolta in azienda: per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. “Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi”. N.B. Usufruiscono di un bonus (sgravio triennale dei contributi a carico del datore di lavoro per un triennio e per un importo massimo di 3.250 euro all’anno per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 e nel 2018), i datori di lavoro che assumano un giovane che abbia ottenuto il titolo di scuola secondaria di secondo grado o della terziaria entro i 6 mesi precedenti ed abbia svolto un periodo di scuola-lavoro presso la stessa azienda (400 ore nel triennio finale degli Istituti Tecnici e Professionali e di 200 ore nei Licei) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione 1, co. 308, L. 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. Legge di bilancio 2017). APPRENDISTATO “ALTO” (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici alta formazione e di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.ricerca)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.
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Samples: Contratto Di Apprendistato
Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli per gli assunti con contratto di inserimento è così composta: - Minimo costituita dalla retribuzione tabellare, dall'ex indennità di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità contingenza, dal t.d.r, dall'indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio turno di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lett. a), dall'indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento sarà attribuito, per tutta la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntivedurata del relativo contratto, il parametro di ingresso per colui che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto. Per colui che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª, di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª, di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capotreno la riduzione è di 6 punti parametrali. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, etcfestivo e notturno). E' abrogato il punto 9, lett. A), dell'art. 2 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.
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Retribuzione. 6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società, indicato, a pena di nullità, nel Contratto.
6.2 La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo deve essere espressa al lordo.
6.3 Nell’ipotesi di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della Contratti pluriennali la retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali indicata per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’artstagione sportiva.
6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. 15 del presente contratto, è costituito daLa relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.
6.5 Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:
a) Minimo di stipendio-base mensileuna retribuzione fissa; ovvero,
b) Indennità nei soli casi in cui la retribuzione fissa annua lorda sia superiore ad • 120.000,00, una retribuzione costituita da una parte fissa (di contingenzaseguito, “Parte Fissa”) e da una parte variabile, che non potrà essere superiore - per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 50% (cinquantapercento) della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, “Parte Variabile”) sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.
6.6 La Parte Fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo previsto all’art. 6.10.
6.7 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:
a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della regular season, dalla promozione a livello agonistico superiore, per promozione diretta ovvero all’esito della vittoria dei play-off, dalla permanenza nella Serie, per risultato di regular season ovvero all’esito della vittoria dei play-out, dalla conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe;
b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall’assenza di provvedimenti disciplinari.
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti stessi dovranno essere puntualmente specificati nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ciascuna categoria ogni risultato raggiunto l’ammontare di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %retribuzione relativo alla Parte Variabile maturata.
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Samples: Accordo Collettivo
Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattualiL’inquadramento economico, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26con decorrenza dalla data 1° maggio 2005, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti viene effettuato secondo i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito daseguenti criteri :
aA) Minimo Ai dipendenti interessati dal presente accordo viene garantita una Retribuzione Xxxxx Xxxxx (in seguito R.A.L.) intesa come somma delle seguenti voci vigenti in Serfer alla data del 30 aprile 2005 :
1. retribuzione base, E.D.R., contingenza, premio rendimento (€ 32,28);
2. scatti di stipendio-base mensileanzianità;
b3. superminimo;
4. elemento assorbibile;
5. indennità di funzione – quadri;
6. indennità di funzione ed altre indennità comunque riconosciute a livello individuale e/o aziendale (ad esclusione degli accordi individuali del 20 aprile 2000);
7. indennità ex accordo Serfer del 7 luglio 1999 (€ 30,99 – mobilità bacino + € 61,97 – turni, flessibilità, fessurizzazione = € 92,96);
8. aumento minimi contrattuali previsti dal CCNL delle attività Ferroviarie al 1° luglio 2004.
B) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati La nuova R.A.L. Serfer attribuita a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % maggio 2005, a seguito dell’applicazione dell’accordo di confluenza, è costituita dal trattamento economico di cui al Capitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dalle integrazioni al Salario Professionale contenute all’art. 11 del presente Contratto Aziendale, intesa come somma delle seguenti voci :
1. minimo contrattuale, come individuato alla data di applicazione del presente accordo;
2. salario professionale;
3. aumenti periodici di anzianità;
4. indennità di funzione (quadri);
5. indennità di funzione (lavoratori con funzioni direttive inquadrati nel livello C). Alla quantificazione della R.A.L. di cui al precedente punto B), con l’esclusione degli aumenti periodici di anzianità, fino a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.capienza, concorrono le voci di cui al precedente punto A) con l’esclusione degli scatti di anzianità. Le azioni di quantificazione della R.A.L. potranno complessivamente produrre eccedenze di retribuzione da salvaguardare. Le cifre corrispondenti alle eccedenze di retribuzione comunque denominate concorrono a determinare l’importo di un “assegno pensionabile”, non riassorbibile, non rivalutabile e valevole per 12 mensilità e ai soli fini della tredicesima e quattordicesima mensilità e del T.F.R.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo addetti al telelavoro (reporters , redattori o altre figure professionali equivalenti), in relazione alla specificita' dell'attivita' lavorativa e' basata su parametri e tempi massimi di stipendio-base mensile consegna dei rapporti fissati per le pratiche normali in quattro giorni lavorativi e per quelli urgenti (art. 61) - Indennità telegrafiche ed espressi), entro il primo giorno successivo a quello di contingenza (art. 26) - Elemento distinto ricevimento della pratica sempre allo scopo di garantire il servizio al cliente.
1.1 Base di calcolo della retribuzione (E.D.R.e':
A) la produttivita' media giornaliera dei 3 mesi precedenti quello in corso, calcolati in punti e riferita a tutto l'operativo Italia. Se nei trimestri successivi, tali indici di produttivita' media dovessero variare in piu' o in meno rispetto alla media, all'intemo di una percentuale del + o - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali10%, la quo- ta base di riferimento di produttivita' non subira' variazioni.
B) la retribuzione base contrattuale riferita ad un 3' livello di cui all'art. 107 esclusa lettera e) e art.113 del CCNL 14/12/94 decorrenza 1/1/95. Dividendo la retribuzione giornaliera per i punti di produttivita' medi di cui alla lettera A), si ottiene dividendo quella mensile per 26un valore unitario di retribuzione. La retribuzione percepita sara' dunque ottenuta calcolando il prodotto fra i punti di produttivita' effettivamente realizzati e il valore unitario della retribuzione. Vengono definite con un'apposita tabella allegata al presente accordo, mentre le modalita' tecniche, gli esempi di calcolo e la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi percentuale sull'ammontare della retribuzione indicati sopra indicata , dovuta al primo comma del presente arti- colo. Lo lavoratore a titolo di rimborso per l'uso di macchine “stipendio contrattuale mensileACCORDO PER LA DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL COMPARTO SCUOLA”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.
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Samples: Accordo Dun & Bradstreet Kosmos
Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli Per i contratti di apprendistato di cui ai precedenti punti 2 e 3, stipulati a far data dall’entrata in vigore del Testo Unico D.Lgs. 167/2011 così come successivamente modificato dalla L.92/2012 e secondo quanto recepito nell’Accordo Interconfederale 20 aprile 2012, la durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi sono così determinati: Il trattamento economico è così compostadeterminato: - Minimo per il primo periodo, di stipendio-base mensile (artcui alla tabella sopraindicata: due livelli inferiori rispetto a quello di destinazione finale; - per il secondo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - per il terzo ed ultimo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: il livello di destinazione finale. 61) Per durate dell’apprendistato di 24 mesi il trattamento economico è così determinato: - Indennità per il primo periodo, di contingenza (artcui alla tabella sopraindicata: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - per il secondo periodo, di cui alla tabella sopraindicata: il livello di destinazione finale. 26) Per durate dell’apprendistato inferiori a 24 mesi il trattamento economico è così determinato : - Elemento distinto per la prima metà della retribuzione (E.D.R.) durata complessiva: un livello inferiore rispetto a quello di destinazione finale; - Minimo per la seconda metà della durata complessiva: il livello di stipendio integrativo - Aumenti periodici destinazione finale. L’imponibile fiscale dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, l’imponibile fiscale del lavoratore non apprendista dello stesso livello; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista, che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. Per i contratti di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattualiapprendistato di cui ai precedenti punti 2 e 3, stipulati dal 1° marzo 2006 al 31 ottobre 2010, la quo- ta durata massima del periodo di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre apprendistato e la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati sua suddivisione in periodi ai fini retributivi sono quelli già definiti dalla tabella di cui all’art. 15 14 del presente contrattoccnl 17.04.2008. Per i contratti di apprendistato di cui ai precedenti punti 2 e 3, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere stipulati dal 1° novembre 2010 fino al giorno precedente di entrata in vigore del D.Lgs. 167/2011 così come successivamente modificato dalla L.92/2012 e secondo quanto recepito nell’Accordo Interconfederale 20 aprile 2000 dell’1,3 % 2012, la durata massima del periodo di apprendistato e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi sono quelli già definiti dalla tabella di cui all’art. 14 del ccnl 17.09.2010.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio I lavoratori di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo e secondo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”allegato hanno diritto ad una maggiorazione della retribuzione nazionale conglobata pari al 4%, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati da calcolarsi sui valori di cui all’art. 15 123 del presente contrattoCCNL e che per la vigenza del presente CCNL vengono individuati nei seguenti importi: Livelli Maggiorazione Quadri 70,6 1° 65,9 2° 57,3 3° 48,8 4° 42,3 5° 38,2 6° 34,4 7° 29,4 Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale i lavoratori di cui al primo e secondo comma del presente articolo hanno diritto a cinque scatti biennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione. Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con la seguente decorrenza convenzionale: Decorrenza: 1/7/1992 Livello Importo Quadri 28,92 I 27,89 II 26,34 III 24,79 IV 23,24 V 22,72 VI 21,69 VII 20,66 L'importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, né eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare. L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è costituito da:
aentrato a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti. Ad eccezione degli computate, a tutti effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno gli effetti contrattuali, per dodicesimi computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.) Minimo I lavoratori di stipendio-base mensile
b) Indennità cui al primo e secondo comma del presente allegato sarà corrisposto, il 1° luglio di contingenza
c) Elemento distinto ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. , in atto al 30 giugno immediatamente precedente (E.D.R.quattordicesima mensilità)
d) Minimo , esclusi gli assegni familiari. In caso di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14.a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Non hanno diritto alla quattordicesima mensilità tutti i lavoratori che alla data dell'entrata in vigore del presente contratto già percepiscono mensilità di retribuzione oltre la tredicesima mensilità; ove la parte di retribuzione eccedente la tredicesima non raggiunga l'intero importo di una mensilità, i lavoratori hanno diritto alla differenza tra l'ammontare della quattordicesima mensilità e l'importo in atto percepito. Non sono assorbiti nella quattordicesima mensilità le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di merito individuale o collettivo. Nessun obbligo incombe al 31.12.1999, previ- sti datore di lavoro per ciascuna categoria i periodi di impiegati rinnovati in applicazione assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio e durante la fruizione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %congedo parentale.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli addetti al telelavoro (reporters , redattori o altre figure professionali equivalenti), in relazione alla specificità dell’attività lavorativa, è così composta: - Minimo basata su parametri e tempi massimi di stipendio-base mensile consegna dei rapporti fissati per le pratiche normali in quattro giorni lavorativi e per quelli urgenti (arttelegrafiche ed espressi), entro il primo giorno successivo a quello di ricevimento della pratica, sempre allo scopo di garantire il servizio al cliente. 61) - Indennità 1.1 Base di contingenza (art. 26) - Elemento distinto calcolo della retribuzione (E.D.R.e': A) la produttività media giornaliera dei 3 mesi precedenti quello in corso, calcolati in punti e riferita a tutto l'operativo Italia. Se nei trimestri successivi, tali indici di produttività' media dovessero variare in più o in meno rispetto alla media, all'interno di una percentuale del + o - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali10%, la quo- ta base di riferimento di produttività non subirà variazioni. B) la retribuzione base contrattuale riferita ad un III livello di cui all'art. 107 esclusa lettera e) e art.113 del CCNL 14/12/94 decorrenza 1/1/95. Dividendo la retribuzione giornaliera per i punti di produttività medi di cui alla lettera A), si ottiene dividendo quella mensile un valore unitario di retribuzione. La retribuzione percepita sarà dunque ottenuta calcolando il prodotto fra i punti di produttività effettivamente realizzati e il valore unitario della retribuzione. Vengono definite con un'apposita tabella allegata al presente accordo, le modalità' tecniche, gli esempi di calcolo e la percentuale sull'ammontare della retribuzione sopra indicata , dovuta al lavoratore a titolo di rimborso per 26l'uso di macchine locali, mentre la quota energia e accessori, nonché le maggiorazioni retributive da valere a titolo di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile indennità per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categorialavoro festivo, permessi retribuiti, gratifica natalizia, quattordicesima mensilità'. Il calcolo degli istituti economici contrattuali qualitrattamento di fine rapporto viene calcolato e accantonato secondo le disposizioni della L. 297/92, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etcsulle retribuzioni effettivamente percepite dagli addetti al Telelavoro., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 15 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %.
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Samples: Telework Agreement
Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo -Minimo di stipendio-base mensile (art. 6165) - Indennità -Indennità di contingenza (art. 2630) - Elemento -Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.) - Minimo -Minimo di stipendio integrativo - Aumenti -Aumenti periodici di anzianità (art. 2731) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile l'importo mensile per 169. L’articolazione L'articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- coloarticolo. Lo “"stipendio contrattuale mensile”", definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’artall'art. 15 17 del presente contratto, è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.199931.12.2003, previ- sti previsti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 19965 aprile 2000, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % giugno 2004 del 4 per cento e a decorrere dal 1° °gennaio 2001 dell’1,2 %2005 dell' 1,9 per cento.
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Retribuzione. 6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società, indicato, a pena di nullità, nel Contratto.
6.2 La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo deve essere espressa al lordo.
6.3 Nell’ipotesi di stipendio-base mensile (art. 61) - Indennità di contingenza (art. 26) - Elemento distinto della Contratti pluriennali la retribuzione (E.D.R.) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al pri- mo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente arti- colo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali indicata per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’artstagione sportiva.
6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. 15 del presente contratto, è costituito daLa relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.
6.5 Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:
a) Minimo di stipendio-base mensileuna retribuzione fissa; ovvero,
b) Indennità nei soli casi in cui la retribuzione fissa annua lorda sia superiore ad € 120.000,00, una retribuzione costituita da una parte fissa (di contingenzaseguito, “Parte Fissa”) e da una parte variabile, che non potrà essere superiore – per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale – al 50% (cinquantapercento) della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, “Parte Variabile”) sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.
c6.6 La Parte Fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo previsto all’art. 6.10.
6.7 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:
a) Elemento distinto quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della retribuzione (E.D.R.)regular season, dalla promozione a livello agonistico superiore, per promozione diretta ovvero all’esito della vittoria dei play-off, dalla permanenza nella Serie, per risultato di regular season ovvero all’esito della vittoria dei play-out, dalla conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe;
db) Minimo quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall’assenza di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali provvedimenti disciplinari. Gli stipendi contrattuali vigenti stessi dovranno essere puntualmente specificati nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ciascuna categoria ogni risultato raggiunto l’ammontare di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %retribuzione relativo alla Parte Variabile maturata.
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Samples: Accordo Collettivo
Retribuzione. 1) La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: - Minimo retribuzione, a tutti gli effetti contrattuali, salvo le espresse de- roghe previste dal presente contratto, si intende costituita dai se- guenti elementi nei limiti di stipendio-applicabilità delle relative norme:
a) stipendio base mensile (artall. 61A);
b) - Indennità ex indennità di contingenza (all. B);
c) aumenti periodici e di merito, indennità di laurea e aumenti periodici congelati di cui alla nota a verbale del successivo art. 2634 (all. C), assegno alla persona;
d) - Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.indennità di funzione;
e) - Minimo di stipendio integrativo - Aumenti periodici di anzianità (art. 27) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio compenso di cui al pri- mo terzo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoriadell’art. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio: le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma 22 del presente arti- colo. con- tratto, ove tale compenso abbia carattere continuativo.
2) Lo “stipendio contrattuale mensile”base spettante ai garzoni di negozio o di spaccio di vendita, definito dai contratti territoriali per ciascuna addetti alla consegna delle categorie di impiegati merci a domicilio, verrà fissato negli accordi di cui all’art. 15 2, fermo restando il diritto a aumenti in cifra pari a quelli di cui beneficiano i lavoratori del presente contratto, è costituito da:6° livello.
a3) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (E.D.R.)
d) Minimo di stipendio integrativo Aumenti degli stipendi contrattuali Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31.12.1999, previ- sti per ciascuna categoria di impiegati rinnovati in applicazione del CCNL 13 novembre 1996, sono incrementati a decorrere dal 1° aprile 2000 dell’1,3 % e a A decorrere dal 1° gennaio 2001 dell’1,2 %1998, l’elemento distinto dalla retribu- zione (E.D.R.) è stato conglobato nella ex indennità di contingenza.
4) L’ex indennità di contingenza di cui alla lettera b), primo comma, del presente articolo, corrisposta con i criteri e con le modalità sta- bilite negli accordi interconfederali per i lavoratori dell’industria e secondo quanto stabilito dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, ri- guarda le variazioni di scala mobile intervenute successivamente al 31 gennaio 1977, essendo stati conglobati nello stipendio base i punti scattati precedentemente. Negli stipendi base è stata, altresì, conglobata l’indennità di caropane di cui al D.Lgs.C.P.S. del 6 mag- gio 1947, n. 563 e successive modificazioni.
5) All’atto della corresponsione della retribuzione mensile verrà dato il dettaglio di tutti gli elementi a qualsiasi titolo corrisposti. Le retri- buzioni sono al lordo delle ritenute di legge e di contratto.
6) In costanza di rapporto di lavoro, qualsiasi trattenuta per risarci- mento danni non potrà superare il 10 % della retribuzione.
7) Il personale occasionale sarà retribuito in rapporto alle ore di lavoro prestato, determinandosi la retribuzione oraria con il coefficiente di cui all’ultimo comma dell’art. 23. Lo stesso coefficiente varrà per le prestazioni lavorative di durata inferiore al mese.
8) Qualora il Consorzio intenda compensare in tutto o in parte con provvigioni i lavoratori addetti a attività che possono influire diret- tamente sul volume degli affari o delle vendite, dovrà concorda- re per iscritto con i singoli interessati, che potranno farsi assistere nella trattativa dalla rappresentanza sindacale costituita dall’Orga- nizzazione a cui aderiscano o alla quale conferiscano il mandato, misura e modalità del relativo trattamento.
9) In ogni caso deve essere fissato un minimo garantito pari alla retri- buzione iniziale contrattualmente stabilita per livello di inquadra- mento, incluse le mensilità aggiuntive. Nell’accordo suddetto po- tranno anche essere stabilite deroghe alle disposizioni del presente contratto, comunque nei limiti di legge e con esclusione di quelle concernenti il trattamento di malattia e di quelle che riguardino espressamente il personale retribuito a provvigione.
10) Per le norme di legge e di contratto, per la cui applicazione deve essere presa in considerazione la retribuzione complessiva del lavo- ratore, si fa riferimento al guadagno medio mensile realizzato nel periodo di paga immediatamente precedente, inteso per tale quello convenuto per il saldo periodico delle provvigioni. Sino a quando non sia intervenuto il primo saldo delle provvigioni, si farà riferi- mento, per gli effetti di cui sopra, al presumibile guadagno medio mensile del lavoratore.
11) Le disposizioni di cui al precedente comma, non riguardano il trat- tamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso.
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