REVISIONE PREZZO Clausole campione

REVISIONE PREZZO. Per tutta la durata del Contratto e dei successivi rinnovi, i canoni saranno adeguati nel corso dell’anno sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’intera collettività, impegnandosi a non superare di oltre 3 punti percentuali il suddetto indice. Ogni aumento verrà comunicato per iscritto al Cliente per mezzo della prima fattura utile. Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente Contratto, con lettera raccomandata A. R. da inviarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di KONE, qualora l’aumento, nell’arco di un anno solare, superi il valore sopra indicato.
REVISIONE PREZZO. Il contratto s'intende stipulato per corrispettivi fissi ed invariabili così come indicati in sede di offerta economica. Il corrispettivo sarà sottoposto, a richiesta dell'aggiudicatario e qualora ne ricorrano le condizioni (aumenti derivanti dai rinnovi del Contratto Nazionale del Lavoro o dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai riferiti all'anno contrattuale precedente), a revisione periodica del prezzo. La revisione dei prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria.
REVISIONE PREZZO. Il prezzo dell'appalto è immodificabile per tutta la durata del contratto. Trascorso il primo anno contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006, il contratto sarà soggetto a revisione periodica (annuale) del prezzo. In proposito, si conviene che, in mancanza dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, del medesimo D.Lgs., e su richiesta scritta dell’aggiudicatario, da presentare 30 giorni prima della data di applicazione, potrà essere riconosciuto un aumento dell’importo del contratto in misura non superiore al 100% dell’indice ISTAT, mensilmente pubblicato, relativo alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
REVISIONE PREZZO. Il prezzo di aggiudicazione per ciascun pasto resterà fisso, vincolante ed invariabile per l’intera durata della concessione, salvo l’adeguamento Istat relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI), a decorrere dal secondo anno della concessione. La richiesta di revisione della Ditta concessionaria non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente approvata a seguito di istruttoria del Responsabile del Settore comunale competente.
REVISIONE PREZZO. Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e non può essere oggetto di revisione alcuna per aumenti che potrebbero verificarsi posteriormente all’offerta.
REVISIONE PREZZO. Il prezzo indicato nell’offerta determinato dalla Società aggiudicataria, in base a calcoli di sua convenienza e tenute presenti le condizioni tutte del presente atto, non sarà in alcun caso e per alcun motivo suscettibile di revisione e quindi per tutta la durata del servizio previsto dall’Art. 2, resterà invariato per espressa pattuizione tra le parti, secondo quanto previsto dall'art 106 del Dlgs 50/2016.
REVISIONE PREZZO. Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di concessione. Ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 50/2016, con validità a partire dal mese di settembre del secondo anno educativo, e su richiesta dell’impresa, è ammessa una revisione dei prezzi. In assenza dell’identificazione dei prezzi di riferimento per i servizi oggetto della presente concessione ai quali riferirsi, il parametro di riferimento sarà l’indice “ISTAT FOI Generale al netto dei tabacchi, che rileva le variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente”, relativo all’anno precedente la richiesta. L’istanza di revisione del prezzo dovrà essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.
REVISIONE PREZZO. Non è prevista.
REVISIONE PREZZO. Per il primo anno del contratto i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria del RUP. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro i primi 30 giorni dell'anno cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile. Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi eventualmente riconoscibile. Si precisa, in particolare, che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

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  • REVISIONE PREZZI Le condizioni economiche ed i prezzi della presente fornitura resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Ai sensi dell’art. 106 comma 3 D. Lgv. 50/2016, l’eventuale revisione prezzi è subordinata alla prova a carico dell’aggiudicatario dell’effettivo aumento dei prezzi per cause imprevedibili, con particolare riferimento ai singoli e specifici fattori di costo, e decorrerà dal mese successivo a quello del giorno di ricevimento della richiesta, qualora accolta. La richiesta, che a pena di irricevibilità non potrà effettuarsi nei primi 12 mesi di fornitura, non potrà eccedere l’indice ISTAT di riferimento, pena la facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente alle prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente, compreso il mancato accordo circa la richiesta di revisione del prezzo.