RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti: a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario; b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario; c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4; d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione; e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b). 2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo. 3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa: a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile; b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile; c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. 4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario. 5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione, Contratto Di Concessione
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 119.1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico FinanziarioPEF, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, 6 del CodiceCodice dei contratti pubblici, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario un’alterazione dell’equilibrio economico finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 al punto 17 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattualePEF, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi eventi di Disequilibriodisequilibrio.
19.2. Si considerano Eventi eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentidisequilibrio esclusivamente:
a(i) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b(ii) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 autorizzazioni necessarie all’esercizio dei Servizi non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioniautorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d(iii) i casi di sospensione di cui all’articolo 20dei Servizi, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodonon dipendenti dal Concessionario, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 superi i 7 (sette) giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestioneconsecutivi;
e(iv) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3forza maggiore del punto 18;
f(v) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)disposte dal Comune.
219.3. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.è
319.4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1sopra indicati, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico FinanziarioPEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a(i) Piano Economico Finanziario PEF in Disequilibrio, in formato editabile;
b(ii) Piano Economico Finanziario RevisionatoPEF revisionato, in formato editabile;
c(iii) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario RevisionatoPEF revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d(iv) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario RevisionatoPEF revisionato.
19.5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4PEF. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]equilibrio economico finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi del rischio operativo in capo al Concessionario.
519.6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio riequilibrio del Piano Economico Finanziario PEF entro 60 30 (trenta) giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3del procedimento, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziarioriequilibrio economico finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 (dieci) giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 10 (dieci) giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal casodel punto 25 che segue, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2con i rimborsi ivi previsti in favore del Concessionario.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono È possibile procedere alla revisione del Piano Economico FinanziarioEconomico-Finanziario qualora si riscontri una variazione dell’equilibrio economico-finanziario, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo e a condizione che tale variazione consista in una modifica non marginale, ossia che determini una variazione dell’indice TIR dell’Equity non inferiore a 0,5 punti e dell’indice DSCR non inferiore a 0,05 punti rispetto ai valori di cui all’art. 3.5. La revisione del Piano Economico-Finanziario, da attuarsi previa adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione, è finalizzata a determinare il ripristino degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata indicatori di cui all’art. 3.5 nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente fatti incidenti sui termini presupposti e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3base dell’equilibrio economico-finanziario. Al verificarsi di uno degli eventi una delle fattispecie di cui al comma 1all’art. 3.5 ultimo capoverso, il Concessionario, al fine di avviare la Parte che intende attivare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, Economico-Finanziario ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando per iscritto all’altra con esattezza i presupposti l’esatta indicazione dell’evento che hanno ha determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario la variazione dell’equilibrio e producendo mediante la presentazione della seguente documentazione dimostrativaa supporto di tale richiesta:
a) Piano Economico Finanziario in DisequilibrioEconomico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico Finanziario RevisionatoEconomico-Finanziario, in formato editabile, che riproduca la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa del al Piano Economico Economico-Finanziario Revisionatorevisionato, che illustri tra l’altro le cause e anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivantirevisione;
d) schema proposta di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionatorevisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio Nel caso in cui si verifichi un evento che determini una variazione dell’equilibrio economico-finanziario in senso favorevole al Concessionario la revisione del Piano Economico Finanziario.
4Economico-Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio dell’Amministrazione. La revisione del Piano Economico Economico-Finanziario è finalizzata potrà prevedere, a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione devetitolo esemplificativo, in ogni caso, garantire via alternativa o congiunta:
a) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
b) l’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione;
c) la permanenza rideterminazione degli investimenti da realizzare e/o dei rischi in capo al Concessionario.
5servizi da erogare e/o delle tariffe. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Economico-Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto contratto ai sensi dell’articolo 42dell’art. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42165, comma 26 del Codice. A seguito del riequilibrio economico-finanziario della Concessione, il Piano Economico-Finanziario originario sarà sostituito dalla versione aggiornata posta a base del riequilibrio e considerato nuovo allegato alla Concessione.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per Il Servizio Di Distribuzione Automatica
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio un’alterazione dell’equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei equilibrio. Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera dell’impianto e dei Servizi ovvero sulle condizioni Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioequilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile riconducibili al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al ConcessionarioConcedente;
c) nei casi di sospensione del servizio richiesti dal Concedente, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i maggiori oneri derivanti dalle procedure 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di esproprioinizio della sospensione, diversi da quelli riconducibili al come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di la sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase 2 (due) mesi determinando una variazione dell’indicatore di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
eequilibrio denominato Tir Azionista superiore a (due) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
45. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
56. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 426.1. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati dovuti gli importi per il recesso di cui all’articolo 42, comma 2all’art. 6.1 del presente capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. 47.1 Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli dell’articolo 165, comma 6, e 182, comma 3, 6 del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 46 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. .
47.2 Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera dell’investimento e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo godimento e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 23 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4Concessionario;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo44, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione Investimento e i 90 giorni in Fase di GestioneGestione operativa;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 329;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
217. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, [Le Parti possono introdurre ulteriori ipotesi al fine di avviare la procedura tenere conto dell’effettivo oggetto della Concessione e/o delle specificità dell’investimento, anche prevedendo soglie di revisione del Piano Economico Finanziariomaterialità assolute e/o percentuali rispetto all’impatto sugli indici reddituali e finanziari, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta nel rispetto delle previsioni dei documenti di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCRgara rilevanti], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Research and Development
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codicemediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’Alterazione un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da Finanziario, e solo in presenza di uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 all’Operatore Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) seguenti (l’elenco da predisporre a cura del Concedente è tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo): i casi di sospensione temporanea di cui agli articoli 17 e 28 del presente Contratto; le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 45, del presente Contratto; le modifiche al presente Contratto di cui all’articolo 33, comma 1, nei limiti di cui al medesimo articolo; l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che incidono economicamente sui termini significativamente sul Piano economico finanziario, secondi i criteri e sulle condizioni di realizzazione le modalità degli articoli 17, commi 5 e gestione dell’Opera 6, e art. 28, comma 4, lettere d) ed e). Sono in ogni caso escluse le modificazioni della legislazione tributaria e dei Servizi ovvero sulle condizioni contratti collettivi di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)lavoro.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionariol’Operatore Economico, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al all’Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario Finanziario, e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) : Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) ; Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) ; relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) ; schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La 0.Xx revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deverevisione, in ogni caso, garantire garantisce la permanenza dei rischi e dei benefici in capo al Concessionarioall’Operatore Economico, e tiene in considerazione i rimborsi ottenuti dall’Operatore Economico tramite le coperture assicurative. L’Operatore Economico continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dell’evento.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Energy Performance Contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario Economico-Finanziario, determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili imputabili al Concessionario che diano luogo richiede di procedere alla variazione suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie: - gli eventi di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) Forza Maggiore; - l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione e realizzazione, di gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo economica e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi o ritardato rilascio stabiliscano nuovi meccanismi tariffari; - le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario; • Al verificarsi di una delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione fattispecie di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionarioprecedente punto, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Economico-Finanziario, il Concessionario ne dà darà comunicazione scritta per iscritto al Concedente, indicando Concedente con esattezza i esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa:
a) dimostrativa che deve consistere nella presentazione di: - Piano Economico Finanziario in DisequilibrioEconomico-Finanziario, in formato editabile;
b) , in disequilibrio; - Piano Economico Finanziario RevisionatoEconomico-Finanziario, in formato editabile;
c) , che riproduce la proposta di revisione; - relazione esplicativa del al Piano Economico Economico-Finanziario Revisionatorevisionato, che illustri tra l’altro le cause e anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione revisione; - relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e i dei maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Convention
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera dei Lavori e dei Servizi di Disponibilità ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di GestioneServizi di Disponibilità;
ed) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
fe) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 76, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Economico-Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico un’alterazione dell’equilibrio Economico-Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei equilibrio. Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera dell’impianto e dei Servizi ovvero sulle condizioni servizi, qualora la variazione dell’indicatore di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioequilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a 2 [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile riconducibili al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al ConcessionarioConcedente;
c) nei casi di sospensione del servizio richiesti dal Concedente, qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i maggiori oneri derivanti dalle procedure 3 (tre) giorni decorrenti dalla data di esproprioinizio della sospensione, diversi da quelli riconducibili al come risultante dal/dai relativo/i verbale/i; il Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di la sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase 2 (due) mesi, determinando una variazione dell’indicatore di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
eequilibrio denominato Tir Azionista superiore a 2 (due) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Economico-Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Economico-Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione l’alterazione dell’Equilibrio Economico Economico-Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Economico-Finanziario Revisionatorevisionato.
4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Economico- Finanziario.
45. La revisione del Piano Economico Economico-Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Economico-Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
56. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Economico-Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 426.1. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati dovuti gli importi per il recesso di cui all’articolo 42, comma 2all’art. 6.1 del presente capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico PianoEconomico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, mediante la stipulazione di apposito atto a e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno solo in presenza diuno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:seguenti da predisporre a cura del Concedenteè tassativoe non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo):
a) l’entrata in vigore i casi di norme legislative sospensionetemporanea di cui agli articoli 17 e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento 28 del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributariopresente Contratto;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento45, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionariodel presente Contratto;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure le modifiche al presente 33, comma 1, nei limiti di esproprio, diversi da quelli riconducibili cui al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4medesimo articolo;
d) legislative e regolamentari non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che incidonosignificativamente sul Piano economico finanziario, secondi i casi di sospensione di cui all’articolo 20criteri e le modalità degli articoli 17, commi 5 e 6, e art. 28, comma 54, lettere d) ed e). Sono in ogni caso escluse le modificazioni della legislazione tributaria e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo dei contratti collettivi di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)lavoro.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario1,l Economico, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario a , e producendo la seguente documentazione dimostrativa:producendo
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La 0.Xx revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deverevisione, in ogni caso, garantire garanstice la permanenza dei rischi e Economico, e tiene in capo al Concessionarioconsiderazione Operatore Economico tramite le coperture assicurative atore Economico continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dellevento.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Energy Performance Contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 24 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamentol’annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 2016, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
ed) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 1411, comma 3;
fe) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 1915, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 4235. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 4235, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Rendimento Energetico
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per La Progettazione, Realizzazione E Gestione
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione di almeno uno degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei 33. Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioequilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non 9, comma 1, riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al ConcessionarioConcedente;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i nei casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 67, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase il periodo di Costruzione 6 (sei) mesi naturali e i 90 giorni in Fase consecutivi e qualora la variazione dell’indicatore di Gestione;
eequilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a 3 (tre) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. Si fa riferimento all’art. 175 del codice dei contratti e, in quanto compatibili, dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per le modifiche della concessione durante il periodo di efficacia.
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico FinanziarioFinanziario /PEG, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, 6 del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione di almeno uno degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei 33. Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioequilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non 9, comma 1, riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al ConcessionarioConcedente;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i nei casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 67, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase il periodo di Costruzione 6 mesi e i 90 giorni in Fase qualora la variazione dell’indicatore di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [tre] punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 4244. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 4244, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: General Conditions
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codicemediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’Alterazione un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da Finanziario, e solo in presenza di uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 all’Operatore Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:seguenti (l’elenco da predisporre a cura del Concedente è tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo):
a) i casi di sospensione temporanea di cui agli articoli 17 e 28 del presente Contratto;
b) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 45, del presente Contratto;
c) le modifiche al presente Contratto di cui all’articolo 33, comma 1, nei limiti di cui al medesimo articolo;
d) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, che incidono economicamente sui termini significativamente sul Piano economico finanziario, secondi i criteri e sulle condizioni di realizzazione le modalità degli articoli 17, commi 5 e gestione dell’Opera 6, e art. 28, comma 4, lettere d) ed e). Sono in ogni caso escluse le modificazioni della legislazione tributaria e dei Servizi ovvero sulle condizioni contratti collettivi di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)lavoro.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionariol’Operatore Economico, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al all’Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario Finanziario, e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La 0.Xx revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deverevisione, in ogni caso, garantire garantisce la permanenza dei rischi e dei benefici in capo al Concessionarioall’Operatore Economico, e tiene in considerazione i rimborsi ottenuti dall’Operatore Economico tramite le coperture assicurative. L’Operatore Economico continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dell’evento.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Energy Performance Contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico FinanziarioPEF, ai sensi degli articoli dell’articolo 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario PEF è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi delle condizioni di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico FinanziarioPEF, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario PEF in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario PEF Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario PEF Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario PEF Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico FinanziarioPEF.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori [Tir, VAN, specificare altri indicatori] di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Concessione
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 28 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera degli Impianti e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 1815, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 2017, comma 5, e 2724, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 1411, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 1916, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1comma1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 90 (novanta) giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 20 (venti) giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 4238. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 4238, comma 2.
Appears in 1 contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codicemediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’Alterazione un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata Finanziario, evidenziata da una variazione pari a (X) % degli indicatori di Equilibrio di cui all’articolo che precede, e solo in presenza di uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 all’Operatore Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, Finanziario contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:seguenti (l’elenco è tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo):
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 Autorizzazioni, non riconducibile al Concessionario all’Operatore Economico né all’Ente Concedente, nonché l'annullamentol’annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario all’Operatore Economico o all’Ente Concedente purché non determini una modifica sostanziale della concessione ai sensi dell’articolo 18189, commi 3 e 4comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36 del 2023;
db) i casi di sospensione temporanea di cui all’articolo 20, comma 5, agli articoli 17 e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione28 del presente Contratto;
ec) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 1445, comma 3, del presente Contratto;
d) le modifiche al presente Contratto di cui all’articolo 33;
e) la presenza di dati di base inesatti forniti dall’Ente Concedente per mero errore, come verificato entro il termine di … (massimo 12 mesi) dall’inizio del contratto che comportano una modifica della diagnosi energetica iniziale, purché non determini una modifica sostanziale della concessione ai sensi dell’articolo 189, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36 del 2023;
f) le modifiche la reiterata presenza per oltre (X) periodi di eccesso di risparmio energetico rispetto a quello atteso; in tal caso si procede al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)riequilibrio a favore dell’Ente Concedente per un valore massimo pari a 1/3 dei maggiori risparmi conseguiti per uno o più periodi consecutivi;
g) l’indisponibilità dei TEE inseriti nel PEF per fatto riconducibile all’Ente Concedente.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionariol’Operatore Economico, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al all’Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario Finanziario, e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
43. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deverevisione, in ogni caso, garantire garantisce la permanenza dei rischi e dei benefici in capo al Concessionarioall’Operatore Economico, e tiene in considerazione i rimborsi ottenuti dall’Operatore Economico tramite le coperture assicurative. L’Operatore Economico continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dell’evento.
54. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio dall’invio della comunicazione e della documentazione di cui ai commi 2 o 3al comma 2, le Parti demandano l’Ente Concedente demanda a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, da…………. (ovvero alla Commissione paritetica ove istituita) la formulazione della proposta di Riequilibrio riequilibrio del Piano Economico Finanziario. Il tavolo è convocato Finanziario da emettere entro e non oltre 10 i successivi 60 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stessostesso / della Commissione stessa, le Parti possono recedere dal presente Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi nei casi e alle condizioni di cui all’articolo 4243 contratto medesimo.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, comma 2lettera a), comportino la sospensione dei lavori/installazione impianti o del Servizio di prestazione energetica, trovano applicazione rispettivamente gli articoli 17 e 28 del presente Contratto. Non si applicano le penali di cui agli artt. 51, 52 e 54, e non si applica la risoluzione per inadempimento di cui all’articolo 38 del presente Contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Energy Performance Contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata de- terminata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario all’Affidatario che diano luogo alla variazione varia- zione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario all’Affida- xxxxx nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionarioall’Affidatario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
db) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
ec) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
fd) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionariol’Affidatario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedentedell’Amministrazione aggiudicatrice. In tal caso, il Concedente l’Amministrazione aggiudicatrice dà comunicazione scritta al Concessionarioall’Affidatario, affinché avvii la procedura pro- cedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionariol’Affidatario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedenteall’Amministrazione aggiudicatrice, indicando indi- cando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario Finan- ziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti pre- supposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Econo- mico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti de- rivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionarioall’Affidatario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedentedell’Amministrazione aggiudicatrice, un rappresentante del Concessionario dell’Affidatario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato convo- cato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario all’Affidatario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Disponibilità
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, 6 e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione dell’indicatore di almeno uno degli indicatori equilibrio economico finanziario TIR di Progetto di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei 23 che precede superiore in valore assoluto a 2 (due) punti. ------------------------ Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) il venir meno della normativa in materia di accesso ai contributi da Conto Termico 2.0 ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 o il mancato riconoscimento degli incentivi da parte del GSE per dei contributi per fatti non ascrivibili al Concessionario;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;Servizi, ai sensi anche dell’articolo 22, comma 3) che precede;--
bc) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamentoprecedente articolo 6, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazionicomma 1, per causa non imputabile cause ascrivibili al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;Concedente;--
d) i nei casi di sospensione di cui all’articolo 20al precedente articolo 18, comma 5, e 27, comma 67, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda rispettivamente il periodo di 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione(centoottanta) giorni;
e) le cause nei Casi di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui così come definiti all’articolo 19, comma 7, lettera b).11 che precede. ------------------
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, Concessionario affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio dell’Equi- librio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:: ------------
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato for mato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;; -------------
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. ------------ Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. Entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla trasmissione del Piano Economico Finanziario ricalcolato, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie della Concessione e allTesame delle disposizioni della presente Convenzione e ne concorderanno la revisione che, a titolo esemplificativo, potrà prevedere, in via alternativa o congiunta: -------------------------
a) la variazione dellTammontare del Canone Concessorio;
b) lTanticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione, ovvero ------------
c) la rideterminazione delle opere e/o dei servizi da realizzare in forza della presente Convenzione sino a ripristinare lTequilibrio economico finanziario a livelli rilevati alla data antecedente il verificarsi della lesione dellTequilibrio.
6. Gli indicatori di equilibrio di cui al comma 1 del precedente articolo 23 dovranno essere rideterminati alla data iniziale della Concessione considerando i dati di input inseriti nel PEF asseverato con la sola eccezione della variazione degli elementi economici strettamente riconducibili ad uno degli eventi di cui al comma 1, dalla data di accadimento dellTevento sino al termine della Concessione. -----------------------
7. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42del successivo articolo 35. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 4235, comma 2.
Appears in 1 contract
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. 20.1 Le Parti procedono alla convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata Economico-Finanziario, allorquando le variazioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili imputabili al Concessionario che diano luogo richiede di procedere alla variazione suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
a) gli eventi di almeno uno degli indicatori Forza Maggiore di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:16;
ab) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari regolamentari, ivi incluse quelle di carattere tributario, che incidono economicamente incidano sull’Equilibrio Economico-Finanziario ovvero sui termini e sulle condizioni di realizzazione e realizzazione, di gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo economica e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni funzionale dell’opera, nonché di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamentogestione dei servizi (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che impongano l’utilizzo di materiali, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca strumenti e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile tecniche diversi da quelli installati e adottati in base alla documentazione tecnica allegata al Concessionariopresente Contratto);
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure le Varianti di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4cui all’articolo 14.4 richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;
d) i casi periodi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, agli articoli 17.3 e 27, comma 6art. 18.6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto lavori complementari di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)14.3.4.
2. 20.2 Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevole favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Economico-Finanziario è dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura .
20.3 Al verificarsi di revisione una delle fattispecie di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionarioprecedente punto 20.1, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Economico-Finanziario, il Concessionario ne dà darà comunicazione scritta per iscritto al Concedente, indicando Concedente con esattezza i esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativadimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico Finanziario in DisequilibrioEconomico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico Finanziario RevisionatoEconomico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa del al Piano Economico Economico-Finanziario Revisionatorevisionato, che illustri tra l’altro le cause e anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e i dei maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 15 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e delle strutture dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioServizi;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 2716, comma 6, lettera ba), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
ed) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 1411, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 4224. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 224.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, Finanziario ai sensi degli articoli 165, 165 comma 6, 6 e 182, 182 comma 3, 3 del Codice, Codice qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario un’alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio taluni eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione di almeno uno degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente al precedente al verificarsi dei articolo. Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata l'entrata in vigore di norme legislative e o regolamentari relative al settore della concessione non prevedibili alla data della firma del contratto che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni del servizio, qualora la variazione dell’indicatore di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioequilibrio denominato TIR Azionista sia superiore a due punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle di eventuali Autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamentocompetenza del Concedente, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionarioqualora il ritardo derivi da fatto del Concedente;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i nei casi di sospensione di cui all’articolo 20, all'articolo 13 comma 5, e 27, comma 6, 6 lettera b), b ultimo periodoperiodo del Capitolato, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda rispettivamente 180 il periodo di 30 giorni in Fase e qualora la variazione dell’indicatore di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)equilibrio denominato TIR Azionista sia superiore a due punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario l'alterazione dell'Equilibrio economico finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, Concessionario la revisione del Piano Economico Finanziario economico finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, caso il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, 1 il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario l'alterazione dell'equilibrio economico finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, disequilibrio in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, revisionato in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, revisionato che illustri tra l’altro l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel presente Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionatorevisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], equilibrio economico finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi su elencati che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. La proposta di revisione del PEF potrà prevedere unicamente una o più delle seguenti misure:
a) incremento della durata base della Concessione con il limite massimo di cinque anni dalla data di avvio del servizio al pubblico;
b) riduzione o incremento delle tariffe praticate per il servizio al pubblico, anche oltre i limiti massimi indicati nell’Art. 10 del Capitolato Speciale, purché non oltre il 50% di incremento rispetto a tali limiti;
c) riduzione del corrispettivo a carico del Concedente di cui all’Art. 7 c. 2 del Capitolato Speciale (nel solo caso di revisione da effettuare a vantaggio del Concedente). In ogni caso non potrà essere posto a carico del Concedente alcun onere aggiuntivo rispetto al corrispettivo indicato nell’Art. 17 comma 3. In caso di prolungamento della durata della concessione sarà previsto un corrispettivo a carico del Concedente per ciascuno degli anni di maggior durata, nella misura massima di 1/3 del corrispettivo complessivo di cui all’Art. 17 comma 3 per ogni anno di prolungamento della concessione.
6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3Finanziario, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordoparti possono recedere dal contratto. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stessorecesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, somme spettanti al Concedente o al Concessionario sono rimborsati gli importi determinate come indicato nell’Art 27.
7. In caso di recesso, nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Capitolato e del Contratto. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte del Concessionario, il Concedente procede all’escussione della garanzia fidejussoria.
8. La Parte che intenda attivare una procedura di riequilibrio ne dà comunicazione per iscritto all’altra fornendo l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che a suo parere hanno comportato un’alterazione dell'equilibrio economico-finanziario. L’altra Parte deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di riequilibrio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della stessa.
9. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta di attivazione della procedura di riequilibrio, apre la relativa istruttoria, fissando una consultazione al fine di verificare le condizioni per addivenire all’eventuale revisione consensuale della concessione. La procedura consensuale di riequilibrio deve concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di attivazione. In mancanza della predetta revisione si fa riferimento a quanto previsto al precedente comma 6.
10. Al fine di verificare le modalità di perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno solare di durata dell’affidamento: - il Piano Economico-Finanziario presentato in sede di gara, come eventualmente modificato in seguito a variazioni successive approvate dalle Parti, calcolato a consuntivo per l'annualità trascorsa; - lo stesso Piano redatto a preventivo/budget per l’anno in corso.
11. Anche a questo scopo, l’Affidatario, ove svolga altre attività rispetto a quelle oggetto della presente concessione, deve tenere la contabilità separata del bike sharing nel Comune di Firenze, redigendo coerentemente i relativi documenti contabili e di monitoraggio, nell’osservanza delle condizioni previste dalla normativa vigente e di quelle inserite nel Documento di offerta.
12. Le attività di verifica e controllo della concessione sono esercitate dal RUP del Comune di Firenze. Tali funzioni sono esercitate mediante accesso alla documentazione custodita dall’Affidatario, il quale dovrà garantire l'accesso e potrà essere chiamato a fornire la necessaria assistenza nelle operazioni di verifica, o a fornire le giustificazioni del caso. Analoghe attività di controllo sulle attività svolte dall’Affidatario verranno eventualmente esperite dal RUP del Comune, in ordine al rispetto degli indicatori dei livelli di servizio e degli standard di funzionamento (quantitativi, qualitativi e di soddisfazione dell'utenza) di cui all’articolo 42, comma 2all’Art. 9 del Capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per La Realizzazione E Gestione Del Servizio Di Bike Sharing
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla ed evidenziata dalla variazione di almeno uno degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei 33. Rientrano tra i predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentieventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributarioequilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non 9, comma 1, riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al ConcessionarioConcedente;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i nei casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 67, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase il periodo di Costruzione [giorni, mesi, anni] e i 90 giorni in Fase qualora la variazione dell’indicatore di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR]Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 4244. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 4244, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Concessione
RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO. 1. Le Parti procedono alla convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri risc ontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata -Finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 143 commi 8 e 8 bis del Codice e allorquando le variaz ioni degli Indicatori di equilibrio siano determinate da uno o più Eventi di Disequilibrio eventi non riconducibili imputabili al Concessionario che diano luogo richiede di procedere alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibriosuddetta revisione. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguentiRientrano tra tali e venti solo le seguenti fattispecie:
a) gli eventi di Forza Maggiore ;
b) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione e realizzazione, di gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo economica e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionariost abiliscano nuovi meccanismi tariffari;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico -Finanziario;
d) i casi periodi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestioned ei lavori;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b)[eventuale] lavori complementari .
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti le variazioni apportate o le nuove condizio ni introdotte risultino più favorevole favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è -Finanziario dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente, ai sensi dell’art. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al 143 comma successivo8 del Codice.
3. Al verificarsi di uno degli eventi una delle fatti specie di cui al comma precedente punto 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario-Finanziario, il Concessionario ne dà darà comunicazione scritta per iscritto al Concedente, indicando Concedente con esattezza i esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente -Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativadimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
a) Piano Economico Finanziario in DisequilibrioEconomico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato-Finanziario, in formato editabileedit abile, che riproduce la proposta di revisione;
c) relazione esplicativa del al Piano Economico Finanziario Revisionato-Finanziario revisionato, che illustri tra l’altro le cause e anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione revisione;
d) relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e i dei maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Per La Progettazione, Costruzione E Gestione Di Impianti